Tipologia: CIA
Data firma: 16 dicembre 2016
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2020
Parti: Europ Assistance Italia, Europ Assistance Vai e RSA/ Fisac-Cgil, First-Cisl, Uilca, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Europ Assistance
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premesse
Disciplina collettiva di riferimento ed ambito di applicazione
1) Orario di lavoro
2) Part-time
3) Ferie
4) Regolazione scostamenti positivi e negativi del monte ore lavorato rispetto al monte ore assegnato
5) Regolazione scostamenti del monte orario lavorato rispetto al monte orario assegnato a fronte di cambi turno
6) Indennità speciali per lavoratori a turni
7) Lavoro supplementare e lavoro straordinario personale part-time
8) Indennità di reperibilità
9) Polizza Sanitaria
10) Buono pasto
11) Rimborsi spese
  12) Fondo di previdenza integrativa complementare
13) Premio aziendale di produttività
14) Assistenza fiscale Mod. 730
15) Formazione
16) Art. 9 legge 53/2000
17) Permesso tesi
18) Permesso 150 ore
19) Permesso per morte suoceri/affini
20) Aspettativa non retribuita
21) Premio sociale aziendale
22) Utilizzo strumenti aziendali e art. 4 Statuto dei lavoratori
23) Trattamento di fine rapporto
24) Trasporti
25) Disciplina speciale nuovi assunti
26) Validità del vigente accordo aziendale
Allegati

In data 16 dicembre 2016, tra le società Europ Assistance Italia spa (in seguito, anche "EA Italia") ed Europ Assistance Vai spa, quest'ultima limitatamente al personale già dipendente di Europ Assistance Service spa - in seguito, anche “EA Service” - alla data del 5 ottobre 2016, (in seguito, anche "EA Vai") […] e le Rappresentanze Sindacali Territoriali ed Aziendali, rappresentate da: Fisac Cgil […], First Cisl […], Uilca […], Fna […], viene siglata la seguente ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale (in seguito, anche "CIA"), che sostituisce ed annulla qualsiasi altra forma di accordo stipulato in precedenza; l’ambito di applicazione del presente CIA è definito espressamente dopo le Premesse.

Premesse
□ Il Gruppo Europ Assistance Italia (in seguito, anche il "Gruppo EAI") ha dato avvio, a partire dalla fine del 2014, ad un processo di riorganizzazione con l’obiettivo di garantire un miglioramento della posizione competitiva sul mercato ed uno sviluppo sostenibile del business.
□ Tale processo di riorganizzazione ha interessato anche la revisione della struttura societaria del Gruppo EAI, con particolare riferimento alla fusione delle due Service companies del Gruppo EAI, ovvero la fusione per incorporazione della società EA Service in EA Vai avvenuta in data 6 ottobre 2016.
□ Con riferimento alla predetta operazione di fusione per incorporazione, le parti hanno esperito la procedura di cui all'art. 47, L. n. 428/90, convenendo anche le condizioni del passaggio del personale EA Service (che applicava il CCNL Aisa, in seguito anche “CCNL”) alla società incorporante EA Vai (che applica il CCNL Telecomunicazioni); in particolare, su richiesta delle OO.SS., le parti hanno convenuto di mantenere la disciplina collettiva applicata al personale della società incorporata fino alla data del 31/12/2016, data di cessazione del precedente contratto integrativo aziendale, in attesa di definire un nuovo accordo aziendale con efficacia dal 1/1/2017.
□ Nei mesi successivi le parti si sono quindi incontrate e le OO.SS. si sono rese disponibili a concordare:
□ Modifiche ad alcuni degli istituti disciplinati dal contratto integrativo aziendale al fine di garantire un maggiore efficienza ed un miglioramento dell’attuale livello di competitività del Gruppo EAI.
□ Valutare la previsione di alcune deroghe rispetto alla disciplina dettata dal CCNL di riferimento da applicarsi al personale assunto a decorrere dal 1/1/2017, con l’obiettivo di migliorare il livello di produttività garantito dagli attuali assetti contrattuali nonché finalizzate ad una maggiore occupazione.
□ L’azienda, a fronte delle richieste delle OO.SS., si è resa disponibile a riconoscere l’applicabilità (secondo quanto previsto nel presente accordo) al personale ex EA Service incorporato in EA VAI delle condizioni contrattuali, sia a livello nazionale sia aziendale, applicate al personale di EA Italia.
Tutto ciò premesso e convenuto le parti, ritenendo di aver compiuto il percorso di confronto iniziato all’atto dell’apertura della procedura di cui all’art.47 e raggiunto un’intesa di reciproca soddisfazione, stipulano il presente CIA, in un unico ed inseparabile contesto, le cui premesse costituiscono parte

Disciplina collettiva di riferimento ed ambito di applicazione
Le parti convengono che, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, EA Vai potrà assumere personale, in ragione delle attività svolte, anche mediante applicazione del CCNL Aisa.
Le parti concordano che al personale dipendente EA Vai già dipendente di EA Service alla data del 5/10/2016 continuerà a trovare applicazione il CCNL Aisa.
Il presente CIA si applica, quindi, al personale dipendente di EA Italia ed al personale dipendente di EA Vai già dipendente di EA Service alla data del 5/10/2016 (con esclusione, dunque, del restante personale già dipendente di EA Vai alla data del 5/10/2016 nonché del nuovo personale eventualmente assunto in EA Vai fino al 31/12/2016, al quale continuerà ad applicarsi la disciplina collettiva oggi in vigore).
Il presente CIA, inoltre, troverà applicazione - con le previsioni di cui al successivo art. 25 - anche in favore del personale assunto, con applicazione del CCNL Aisa, da parte di EA Vai. Le predette previsioni di cui all’art. 25 prevarranno su quelle degli articoli precedenti.
A seguito del rinnovo del CCNL Ania, le parti si incontreranno allo scopo di definire modalità e tempistiche di passaggio dall’attuale assetto contrattuale al CCNL Ania, fermo restando le specifiche di settore.

1) Orario di lavoro
1.1) Distribuzione Orario di Lavoro
Come previsto dall’art. 23.1 del vigente CCNL, per tutti i dipendenti, l’orario di lavoro settimanale è fissato in 36 ore e 30 minuti.
Per tutti i dipendenti, ad esclusione di quelli di cui all’art.23.7, l’orario di lavoro giornaliero sarà pari ad ore 7 e 30 minuti dal lunedì al venerdì. La riduzione dell’orario di lavoro settimanale viene effettuata anticipando l’orario di uscita nella giornata del venerdì. È altresì consentita una flessibilità in ingresso pari a +- 30 minuti da compensare su base giornaliera (es: - un lavoratore con orario di lavoro 09.00 - 17.15 potrà entrare tra le ore 08.30 e le ore 09.30 ed uscire di conseguenza dopo 7h30 dal lunedì al giovedì e dopo 6h30 il venerdì.)
Per il personale addetto ai negozi, l’orario di lavoro è distribuito su 6 (sei) giorni. Le giornate di riposo settimanale vengono individuate nella giornata di domenica ed in due mezze giornate dal lunedì al sabato.
1.2) Distribuzione orario di lavoro personale turnista
L’orario di lavoro giornaliero di norma non supererà le otto ore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23.3 del vigente CCNL.
L’orario di lavoro giornaliero per i turni notturni, non supererà le 8 ore e 30 minuti.
Centrale Operativa:
fasce orarie previste:
a) diurna dalle 07.30 alle 17.30 (ore 7.00 su base volontaria)
b) serale dalle 14.00 alle 23.30 (24.00 periodo giugno-settembre)
c) notturna dalle 23.00 alle 07.30
con ingressi previsti ogni 30 minuti per le fasce a) e b) ad eccezione dell’intervallo 10am-12pm
Per il personale appartenente ai Servizi Specialistici, oggetto di recente riorganizzazione, rimarranno in vigore le regole oggi in essere fino al completamento della stessa.
Switch fascia oraria:
Al fine di allineare la distribuzione dei turni ai flussi in ingresso attesi, l’azienda comunicherà, all’atto dell’elaborazione del piano turni, il numero di turni da prestare in fascia diversa rispetto a quella di assegnazione.
Tali cambi turni verranno soddisfatti in via preliminare ricorrendo allo strumento della volontarietà.
Al fine di incentivare tale prassi, ai lavoratori che si renderanno disponibili a tali cambi turno, verranno riconosciute le seguenti agevolazioni in via alternativa:
- Effettuazione del cambio turno in modalità smartworking;
- Attribuzione di un week lungo ogni 3 cambi turno ottenuto agganciando, a seconda delle necessità aziendali, la giornata di venerdì o lunedì al weekend libero garantito;
Qualora le adesioni volontarie non fossero in grado di soddisfare appieno i bisogni aziendali, le parti si incontreranno per verificare i criteri di assegnazione dei turni.
Successivamente a tale incontro l’azienda provvederà all’assegnazione dei turni scoperti nella misura massima di 15 turni procapite per il semestre di riferimento.
Customer Care & Phone Sales:
fasce orarie previste:
a) diurna dalle 08.00 alle 20.00 da lunedì a sabato.
con ingressi previsti ogni 30 minuti ad eccezione dell’intervallo 12pm - 14pm.
1.2. a) Ritardi
Rispetto all’orario di lavoro assegnato, è consentita una flessibilità in ingresso nel limite di 30 minuti mensili da compensare nel corso della medesima giornata lavorativa.
1.2. b) Equità piano turni
Fatte salve le turnistiche agevolate, temporaneamente concesse, viene confermato l’impegno aziendale affinché i piani turni assegnati rispecchino il principio equitativo. 
Viene altresì confermato l’impegno aziendale affinché il dipendente non sia pianificato in turno nella stessa giornata festiva lavorata nell’anno precedente.
1.2. c) Riposi
Il riposo settimanale viene determinato in due giorni consecutivi dopo 5 turni lavorativi consecutivi.
Il riposo giornaliero, a seguito di turno serale viene fissato in ore 15. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti del lavoratore soggetto a switch di fascia oraria (art. 1.2) per il quale saranno applicate le disposizioni di legge.
Il riposo giornaliero a seguito di turno notturno viene fissato in 23 ore. Quale condizione di miglior favore l’azienda si adopererà, nel rispetto delle necessità tecniche - organizzative, a consentire periodi di riposo giornaliero pari a 30 ore a seguito di turno notturno.
L’azienda si impegna altresì a garantire la fruizione di 1 weekend al mese a titolo di riposo. L’azienda si adopererà altresì affinché, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tali weekend possano aumentare a 2 weekend ogni mese o 2 spezzati.
1.2. d) Turni notturni
Il turno notturno viene assegnato su base volontaria.
Si precisa che la scelta delle notti nelle quali prestare attività è espressa dal lavoratore nelle 3 settimane successive all’emissione del “piano notti”. Al termine della seconda settimana l’azienda provvederà ad inviare a tutta la Centrale Operativa una comunicazione di sollecito relativamente al completamento del “piano notti”.
In caso di insufficienza del criterio volontaristico, l’Azienda assegnerà d’ufficio i turni residui in base al principio di equa distribuzione, tenendo conto dello skill necessario e del minor numero di notti pianificate all’interno del ciclo di turnistica.
A parità di requisiti il turno verrà assegnato all’operatore con minore anzianità aziendale. In caso di pari anzianità aziendale, la scelta cadrà sull’operatore più giovane anagraficamente.
1.2. e) Uscita dai turni notturni
Per i dipendenti con 10 anni di anzianità di servizio e 38 anni di età anagrafica, l’Azienda garantisce l’impegno a valutare caso per caso le motivazioni prodotte dal dipendente e di verificare la possibilità di esonero del dipendente dal turno notturno permanente o temporaneo.
1.2. f) Cambi turno
I cambi turno possono essere richiesti attraverso l’applicativo informatico a disposizione del personale della Centrale Operativa 
Le richieste devono essere effettuate con preavviso minimo di 48 ore e le stesse saranno valutate in conformità con quanto previsto dal presente contratto integrativo.
Viene data la possibilità di effettuare cambi turno anche tra turni con termine oltre le 23 e turni con inizio alle 14:00.
1.3) Pausa mensa
La pausa mensa è di norma stabilita in 45 minuti, fatto salvo che, a fronte di particolari necessità tecnico-organizzative, l’Azienda potrà stabilire periodi di pausa diversi, comunque non superiori ai 90 minuti.
Fermo restando il rispetto della durata stabilita per la pausa mensa, eventuali ritardi, se contenuti entro un massimo di 15 minuti, potranno essere recuperati dal dipendente che fruisce di un orario flessibile posticipando l’uscita per un periodo di pari durata. Qualora il ritardo risultasse superiore alla flessibilità consentita, lo stesso sarà considerato quale ritardo. Il mancato recupero del ritardo accumulato in pausa pranzo determinerà una trattenuta pari al massimo ritardo previsto, escludendo eventuali azioni disciplinari.
Il personale turnista appartenente alla fascia serale potrà richiedere che, per ogni ciclo di turnistica, gli siano assegnati turni con lo stacco per la “pausa cena” pari a 30 minuti, attraverso l’assegnazione di turni con ingresso anticipato.

2) Part-time
Il ricorso al part time è consentito in modalità orizzontale, verticale o misto.
Per i contratti in essere sarà possibile ridefinire la modalità di part time verificata la compatibilità con le esigenze tecnico - organizzative dell’Azienda.
2.1) Part Time Reversibile fino a 5 mesi
A tutto il personale viene concesso, nel limite del 10% della forza presente nel Servizio di appartenenza, di poter fruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un massimo di mesi 5.
Qualora il 10% risulti inferiore ad una unità, sarà il responsabile del Servizio di appartenenza a valutare se sussistono gli elementi per soddisfare la domanda.
Una nuova richiesta di trasformazione non potrà essere accolta prima di 3 anni dalla data di rientro nella percentuale di lavoro originaria, fatta salva la valutazione aziendale di ridurre da 3 a 2 l’intervallo.
Tale opportunità è riconosciuta unicamente al personale a tempo indeterminato con un’anzianità di almeno 12 mesi.
2.2) Part Time Reversibile fino a 12 mesi
A tutto il personale viene concesso, con un limite del 5% della forza presente nel Servizio di appartenenza, di poter fruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo compreso tra 6 e 12 mesi.
Qualora la percentuale individuata al paragrafo precedente risulti inferiore ad una unità sarà il responsabile del Servizio di appartenenza a valutare se sussistono gli elementi per soddisfare la domanda.
La richiesta di poter usufruire dell’istituto di cui al presente articolo, dovrà essere effettuata alla Direzione Human Resources e nel rispetto dei seguenti termini di preavviso:
• Livelli QS, Q ed AS: 6 mesi
• Livelli A, B, C, D, E: 4 mesi
La richiesta presentata a fronte di questo istituto non potrà essere in alcun modo collegabile al riconoscimento di riduzione di orario parziale riconosciuta per qualsiasi altro titolo.
Qualora una richiesta di riduzione di orario formulata in base al presente articolo risultasse inferiore ai 12 mesi (comunque superiore ai 5), il dipendente potrà richiedere, con un preavviso di 2 mesi, il prolungamento del part-time richiesto. Resta inteso che richiesta iniziale ed eventuale proroga successiva, non dovranno di norma superare il limite massimo dei 12 mesi.
Resta inteso che tale opportunità è riconosciuta unicamente al personale a tempo indeterminato con un’anzianità di almeno 12 mesi e che deve ritenersi escluso l’organico assunto ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22.2 (Estremi del rapporto) del vigente CCNL., l’Azienda potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato in sostituzione numerica del personale oggetto di riduzione della percentuale lavorativa ai sensi del presente articolo.
Il rapporto di lavoro potrà essere prorogato fino alla data di rientro della persona sostituita nella percentuale lavorativa precedente.
2.3) Passaggio definitivo da Full Time a Part Time (e viceversa) - Criteri di accettazione della richiesta
Eventuali richieste di riduzione/ aumento definitiva dell’attività lavorativa, verranno valutate dall’azienda ed eventualmente accolte in ragione delle connesse necessità tecnico-organizzative.
In caso di sovrapposizione, le stesse saranno valutate in ordine di priorità secondo i seguenti criteri:
1. data di presentazione della richiesta;
2. a parità di data di presentazione della richiesta, anzianità lavorativa aziendale del dipendente.

7) Lavoro supplementare e lavoro straordinario personale part-time
[…]
7.3) Recupero lavoro straordinario
Il lavoratore ha facoltà di chiedere il recupero delle ore di maggior prestazione, così come riportato al 5° comma dell’art. 24.1 del CCNL, nella misura di 48 ore.
Il recupero potrà avvenire su richiesta del dipendente con un preavviso di 36 ore e sarà soggetto ad approvazione.
Qualora, entro la fine del mese di marzo, dovessero risultare ore residue ancora da fruire, l’azienda procederà a pianificarne lo smaltimento entro la fine dell’anno. 
La monetizzazione dei residui viene prevista unicamente nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

8) Indennità di reperibilità
8.1) Reperibilità Operativa per copertura turno
Ai dipendenti, part-time e full-time, che prestano attività in unità operative, per ciascuna giornata di turno in reperibilità, intesa come impegno alla copertura di un turno lavorativo, da effettuarsi entro 2 ore dalla richiesta, sarà corrisposta un’indennità giornaliera dell’importo lordo di Euro 15,00.=
In caso di effettiva prestazione lavorativa, in aggiunta all’indennità prevista, sarà riconosciuto:
• un compenso pari alle ore di lavoro prestate e le maggiorazioni previste per turno e per straordinario;
• in alternativa al punto di cui sopra, sarà riconosciuto per le ore prestate, un riposo compensativo da godersi entro la fine del mese successivo con il pagamento della sola quota di maggiorazione per il lavoro straordinario.
• Per ogni intervento in servizio in reperibilità viene riconosciuto un importo di Euro 50,00.=.
• Verrà riconosciuta un’indennità forfetaria pari ad Euro 20,00.= a titolo di indennità speciale di rimborso spese.
La reperibilità sarà computata a partire dalla consegna del telefono cellulare fino alla sua riconsegna, fermo restando che per l’intero periodo l’apparecchio assegnato dovrà risultare in funzione e costantemente appresso alla persona.
Viene fatto obbligo al dipendente reperibile di dare immediata notizia in caso di impossibilità sopraggiunte (indisposizione, malattia, ecc.), in modo da consentire all’Azienda di individuare un eventuale sostituto reperibile.
[…]

16) Art. 9 legge 53/2000
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della L. 53/2000 l’Azienda si rende disponibile a prevedere le azioni positive per consentire alla madre o al padre di usufruire di forme di flessibilità di orario e dell’organizzazione del lavoro al fine di conciliare tempo di vita e tempo di lavoro, nonché progetti di formazione al fine di reinserimento dopo un periodo di congedo superiore a 150 giorni.
I progetti si attiveranno solo a seguito dell’ottenimento del finanziamento in accordo con le RSA.
16.1) Azioni Positive per le Pari Opportunità
Al rientro della lavoratrice dalla maternità, l’Azienda valuterà la possibilità di inserire la risorsa con orari compatibili alle esigenze della stessa legate alla cura del bambino fino al compimento del terzo anno di età.
[…]