Categoria: 2004
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Tipologia: CPL
Data firma: 8 luglio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Coltivatori Diretti, Cia, Unione Provinciale degli Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Sondrio
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Durata del contratto e campo d'applicazione
Osservatorio provinciale
Ente bilaterale
Formazione
Sicurezza luoghi di lavoro
Assunzione e tipologia dei rapporti di lavoro
Riassunzione
Contratto apprendistato
Inquadramento professionale
Preavviso contratto a termine
Malattia apprendisti
Maggiorazioni per lavoro notturno e/o festivo
Campagne raccolta
Trattamento economico
Parte prima - Contratto provinciale Operai Agricoli - 1 gennaio 2004
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Periodo di prova
Art. 6 Mercato del lavoro
Art. 7 Contratto di apprendistato
Art. 8 Riassunzione
Art. 9 Classificazione operai agricoli
Art. 10 Classificazione operai florovivaisti
Art. 11 Orario di lavoro e flessibilità
Art. 12 Banca ore
Art. 13 Lavori continuativi
Art. 14 Ferie
Art. 15 Festività soppresse
Art. 16 Permessi per formazione continua
Art. 17 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 18 Sospensione lavoro per intemperie
Art. 19 Vestiario ed attrezzi di lavoro
Art. 20 Modalità di pagamento retribuzioni operai
Art. 21 Classificazione e retribuzione per età
Art. 22 Elementi della retribuzione operai a tempo indeterminato
Art. 23 Tredicesima, quattordicesima
Art. 24 Elementi della retribuzione operai a tempo determinato
Art. 25 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 26 Preavviso contratto a temine
Art. 27 Trattamento di fine rapporto
Art. 28 Fondo Nazionale di previdenza complementare
Art. 29 Assistenza ed integrazione di malattia ed infortunio
Art. 30 Anticipazioni in busta paga di indennità di infortunio sul lavoro
   Art. 31 Lavori spedali e nocivi
Art. 32 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 33 Tutela della maternità
Art. 34 Commissione Provinciale di conciliazione delle controversie
Art. 35 Provvedimenti disciplinari
Art. 36 Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 37 Licenziamenti Individuali
Art. 38 Diritti sindacali
Art. 39 Quota sindacale per delega
Art. 40 Contributo assistenza contrattuale
Art. 41 Condizioni di miglior favore
Art. 42 Stampa e distribuzione contratto
Parte seconda - Articoli del contratto nazionale
Art. 11 Contratto Individuale
Art. 15 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 16 Contratto di apprendistato
Art. 17 Contratto di lavoro temporaneo
Art. 32 Riposo settimanale
Art. 35 Permessi straordinari
Art. 36 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 50 Scatti di anzianità
Art. 52 Rimborso spese
Parte terza - Nuovo regolamento FIMI (Fondo Integrativo Malattia Infortuni)
Art. l
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Parte quarta - Recapiti e indirizzi
Sedi Territoriali Cgil
Sedi e recapiti patronato Inca-Cgil
Sedi Territoriali Cisl
Sedi e recapiti Inas-Cisl
Sedi Territoriali Uil
Sedi e recapiti patronato Ital
Recapiti organizzazioni datori di lavoro agricoli
Parte quinta - Allegati

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio.

Il giorno 8 luglio 2004 presso la sede della Coldiretti di Sondrio Largo Sindelfinger n. 9, tra Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Sondrio […], Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio […], Unione Provinciale degli Agricoltori di Sondrio […] e Flai - Cgil di Sondrio […], Fai - Cisl di Sondrio […], Uila - Uil di Sondrio […], si conviene quanto segue: ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale vigente, si stipula l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Sondrio.

Osservatorio provinciale
Le parti ritengono utile e necessario procedere entro il 31 dicembre 2005, alla costituzione del l'Osservatorio Provinciale, finalizzato all'acquisizione di informazioni riguardanti il comparto Agricolo Provinciale.

Ente bilaterale
Con riferimento a quanto stabilito dall'Art. 90 del vigente CCNL, le parti si impegnano a predisporre, entro il 31 dicembre 2005, un'ipotesi d'accordo per la realizzazione, in provincia di Sondrio, dell'ente bilaterale in agricoltura.

Sicurezza luoghi di lavoro
In attuazione di quanto stabiliti all'Art. 35 del Contratto Provinciale scaduto il 31.12.2004, le parti si impegnano a verificare la fattibilità ed elaborare un progetto di attuazione entro il 31 dicembre 2005.

Assunzione e tipologia dei rapporti di lavoro
In caso di accordi interconfederali o categoriali nazionali riguardanti le modalità di assunzione o di nuove tipologie di rapporto di lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarne il loro

Contratto apprendistato
Per le sole attività stagionali, (esempio Alpeggi) si concorda la possibilità di stipulare contratti di apprendistato rapportati alla durata della stagione stessa, fermo restando che questi periodi verranno cumulati fino al raggiungimento della durata massima stabilita dal CCNL per il conseguimento della qualifica.
 

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Parte prima Contratto integrativo Provinciale in vigore dal 1.01.2004
Il giorno…presso la sede Coldiretti di Sondrio, tra Fai-Cisl […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […] e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Sondrio […], Confagricoltura Sondrio […], Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio […], si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Sondrio, scaduto il 31.12.2007

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Integrativo Provinciale, unitamente al Contratto Nazionale, regola il rapporto di lavoro tra le Aziende che svolgono attività agricole tradizionali, attività di florovivaismo, attività agrituristiche, attività venatorie e tutte quelle attività che saranno riconosciute nel tempo e gli operai da esse dipendenti.

Art. 3 Relazioni sindacali
In relazione al testo del CCNL e ai contenuti del protocollo Interconfederale sulle relazioni sindacali, che evidenziano l'esigenza della costituzione di un livello di confronto provinciale, le parti concordano la costituzione dell’Osservatorio Provinciale che sarà composto da tre rappresentanti per le Organizzazioni Sindacali e tre per le Associazioni Datoriali.
Tali rappresentanti verranno nominati o revocati In forma scritta, da ogni singola Organizzazione firmataria del presente Contratto.
L'Osservatorio avrà la propria sede, presso il Fondo Integrativo Malattie e Infortuni, d'ora in poi denominato Fimi, che ne assume i compiti di segreteria, di elaborazione e divulgazione dei dati elaborati.
L'Osservatorio, nella sua opera potrà avvalersi della collaborazione di esperti del settore ed avrà come compito principale quello di acquisire Informazioni, di elaborarle e di trasmetterle alle parti firmatarie del presente contratto di lavoro.

Art. 7 Contratto di apprendistato
Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 15 del vigente CCNL, per le sole attività stagionali quale ad esempio quella esercitata in alpeggio, si concorda la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante rapportati alla durata della stagione, considerando questi periodi utili al conseguimento della qualifica.

Art. 11 Orario di lavoro e flessibilità
L'orario settimanale di lavoro, fissato in 39 ore settimanali, tenuta presente la disciplina normativa di cui al CCNL, viene così stabilito:
• lavori di stalla ore 6.30 per 6 giorni la settimana;
• lavori di campagna ore 7 per 5 giorni più 4 ore al sabato;
• lavori in settimana corta (ore 8 per 5 giorni) riduzione di 1 ora al venerdì.
Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di contenere il ricorso allo straordinario e/o alla cassa Integrazione, viene introdotta la "flessibilità dell'orario di lavoro".
L'orario di lavoro flessibile si potrà attuare per i lavoratori a tempo indeterminato, per le lavorazioni di trattamenti, per la raccolta dei prodotti, secondo il seguente schema:
• Per i periodi dal 10 Maggio al 10 Agosto e dal 20 Settembre al 10 Novembre ore 44 settimanali. Tale maggior orario di lavoro giornaliero o settimanale verrà recuperato fino a concorrenza nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Dicembre
In 32 ore settimanali. L'orario giornaliero di lavoro relativo ai predetti periodi viene indicato di massima:
• Fase di supero: 8 ore per 5 giorni e 4 ore al sabato oppure 9 ore per 4 giorni più 8 ore al quinto giorno, comunque con un massimo di 9 ore giornaliere.
• Fase di recupero: 8 ore per 5 giorni più 2 ore al sabato oppure 7 ore per 2 giorni e 6 ore per 3 giorni.
A livello aziendale le parti potranno concordare altri sistemi di supero o recupero giornaliero, in funzione dell'organizzazione aziendale, fatto salvo un massimo di 9 ore giornaliere e nei limiti settimanali previsti.
[…]

Art. 12 Banca ore
Con decorrenza 01.01.2005, viene Istituita in forma sperimentale la così detta "Banca delle Ore", nella quale ogni singolo lavoratore potrà far confluire le ore di straordinario effettuate in corso d'anno, per un massimo di 39 ore. Le ore accantonate, potranno essere utilizzate come permessi individuali, previa richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 3 giorni. La richiesta si intenderà accolta, fatto salvo comprovate esigenze tecnico-produttive, comunicate dall'azienda al lavoratore, almeno 24 ore prima dell'inizio del permesso. L'azienda attiverà detto istituto su richiesta scritta del lavoratore, da presentarsi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
Le ore accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accordo tra le parti, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie.
Esse si intendono per l'effettiva retribuzione ordinarla, fermo restando l'erogazione, nel mese di competenza, della maggiorazione prevista per la prestazione straordinaria.
Alla fine di ogni anno, o stagione, le eventuali ore accantonate e non utilizzate, dovranno essere retribuite. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Nella banca delle ore, se annualmente già attivata da parte del lavoratore, confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità eventualmente non fruite in occasione del programmato recupero collettivo.

Art. 13 Lavori continuativi
In caso di turni prestabiliti ed organizzati, in cui l'orario di lavoro sia continuativo, a tutti i lavoratori interessati, viene riconosciuto una pausa di mezzora retribuita. Per prestazioni di lavoro fino a 6 ore continuate, non è prevista nessuna pausa retribuita

Art. 17 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Premesso che i1 lavoro straordinario va concordato con le maestranze, tenendo conto delle esigenze aziendali, tale lavoro straordinario non dovrà superare le 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
[…]
A richiesta del lavoratore, le ore straordinarie, potranno essere tramutate in permessi retribuiti […]
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, si considera:
Lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 11 CCPLA.
Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali richiamate nell'art. 37 e 38 del CCNL.
Lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo.

Art. 18 Sospensione lavoro per intemperie
Nel caso che, a causa di Intemperie, non sia possibile, effettuare, il normale orario di lavoro e non sussista la possibilità di occupare il personale in lavori al coperto, è consentito il recupero, entro le due settimane successive e nel limite massimo di un'ora al giorno.
In alternativa il recupero può essere eseguito nell'arco dei sei mesi successivi all'evento per un numero massimo di 30 ore considerando 50 minuti di lavoro come un'ora recuperata.
Le ore non recuperate, nei termini di cui sopra, dovranno essere retribuite. Le ore in cui i lavoratori restano a disposizione sul luogo di lavoro, vengono considerate lavorative e retribuite come tali.
Laddove l'attività viene sospesa per una o più giornate, si farà ricorso alla cassa integrazione guadagni per l'agricoltura.

Art. 19 Vestiario ed attrezzi di lavoro
Fatti salvi gli attrezzi ed il vestiario che ogni azienda dovrà fornire ai lavoratori sottoposti a lavori nocivi, l'azienda fornirà a tutti i lavoratori a tempo indeterminato:
a) ai trattoristi 2 tute complete all'anno;
b) ai restanti lavoratori 2 giubbetti più 2 pantaloni all'anno;
c) qualora se ne ravvedano le necessità, l'azienda dovrà essere in grado di fornire in uso un Impermeabile ed un paio di stivali;
d) gli attrezzi necessari al lavoro assegnati in uso al lavoratore.

Art. 31 Lavori speciali e nocivi
Sono considerati lavori speciali i seguenti:
• lavori in acqua o fango come lo spurgo delle rogge o l'irrigazione che prevede immissione di organi del corpo In acqua o stazionare in vasche piene d'acqua per svolgere lavori di riproduzione e/o allevamento pesci;
• l'estirpazione a mano in lotto delle piante;
• la potatura, i lavori di dendrochirurgia e lo scalvo delle piante di altezza superiore a tre metri;
• la preparazione, somministrazione e distribuzione di sostanze antiparassitarie, anticrittogamiche, erbicide ed insetticidi;
• lavorazioni In celle frigorifere;
• lavorazioni continuate con uso di vernici.
Per quanto riguarda le lavorazioni nocive, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, si impegnano a promuovere una ricerca complessiva sull'uso e sulla nocività degli anticrittogamici e a definire nel più breve tempo possibile gli elenchi aggiornati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Per tali lavori, viene corrisposto un compenso supplementare del 30% sul salario globale riferito alle ore prestate, il lavoratore non è obbligato a prestarsi per il lavoro di spurgo di rogge oltre il perimetro di Km. 5 dall'azienda.

Art. 32 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano "fattori di nocività", l'azienda limiterà la prestazione a 4 ore giornaliere. Per detti lavori vengono concesse 2 ore e 20 minuti di interruzione retribuita, il rimanente periodo a completamento dell'orario normale e giornaliero verrà impiegato in altri lavori normali nell'azienda.
Per i sopracitati lavori l'azienda metterà a disposizione i mezzi personali di protezione in base alla natura stessa dei lavori.
Le parti si attengono alla descrizione minuziosa e dettagliata di tutti i mezzi di protezione necessari a prevenire qualsiasi tipo di Infortunio qui di seguito riportata:
1 - Addetti ai trattamenti con fitofarmaci:
• tute impermeabili e traspiranti, Intere, In cotone 100% anche impermeabilizzate e rivestite su entrambi i lati con materiali che garantiscano un grado di protezione conforme alle norme ISO e permeabilità alla sudorazione conforme alle norme DIN,
• cappucci a cappelli con copricollo impermeabili,
• guanti in polietilene, polivinile o lattice rinforzato con sottoguanti in cotone,
• occhiali con protezioni laterali qualora si utilizzino semimaschere,
• stivali in gomma o calzature traspiranti impermeabili e suola antisdrucciolo,
• maschere plano facciali con schermi panoramici in policarbonato o vetro temperato antiurto, che eroghino aria purificata mediante elettroventilatore a batterla dotato di gruppo filtrante idoneo ai prodotti utilizzati (combinazione idonea di filtri antipolvere e antigas o speciali conformi alle norme internazionali e CEE). I filtri dovranno essere custoditi accuratamente, dovranno essere sostituiti alla loro scadenza o comunque quando il potere filtrante sia esaurito.
2 - Addetti all'utilizzo di fitofarmaci in ambiente chiuso:
• scafandro alimentato con aria purificata.
3 - Addetti allo spargimento di concimi chimici:
• maschere con filtro antipolvere di tipo P2 o P3.
4 - Addetti all'utilizzo di mezzi agricoli non cabinati:
• casco di protezione adeguato.
5 - Addetti alle celle di magazzini ortofrutticoli:
• giubbotto imbottito traspirante e copricapo con protezione per le orecchie.
6 - Addetti alle mietitrebbie:
• un paio di occhiali con protezioni laterali e mascherine con filtro antipolvere di tipo P2, protettori per l'udito in conformità al D.L.277/91.
7 - Addetti alla mungitura:
• guanti e camici atti a prevenire il contatto con agenti organici potenzialmente infetti.
8 - Addetti all'utilizzo di motoseghe, decespugliatori, soffiatori, falciatrici, trinciaerba, trinciastocchi:
• calzature con suola antisdrucciolo e puntale rinforzato,
• guanti resistenti al taglio e all'abrasione, protettori per l'udito in conformità al D.L 277/91,
• casco protettivo con schermo facciale.
9 - Addetti alla semina e raccolta funghi:
• due tute (pantaloni e giubba) all'anno, stivali e guanti idonei con sostituzione ad usura per i lavoratori addetti alla semina e ai lavori complementari, due grembiuli all'anno e guanti con sostituzione ad usura per i lavoratori addetti alla raccolta funghi.
La dotazione dei mezzi personali di protezione non esonera il datore di lavoro dall'osservanza
di altre norme o altre precauzioni tecniche alle quali va data la preferenza, quali ad esempio l'utilizzo di mezzi meccanici con cabine pressurizzate per l'irrorazione di fitofarmaci.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e classe di appartenenza del presidio sanitario da usare, in assenza di tale informazione, il lavoratore potrà rifiutarsi di somministrare il prodotto.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione del sindacato, in presenza di situazioni precarie In ordine alla salute dei lavoratori è consentita la possibilità degli interventi delle USSL tramite suoi esperti e tecnici I quali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Gli oneri derivati dagli accertamenti medici e dalla rilevazione concordati ed eseguiti dagli enti saranno a carico delle aziende.
In relazione al capo 40 del D.L. 277/91 (protezione dei lavoratori dal rischio di ipoacusia da rumore) saranno obbligatoriamente sottoposti ad accertamenti sanitari i lavoratori la cui soglia di esposizione superi i valori indicati dalla legge stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 di tale decreto. L'onere derivante da detti accertamenti è posto a carico dell'azienda.
Qualora le visite vengano effettuate durante il normale orario di lavoro, il lavoratore disporrà di un permesso retribuito, il lavoratore è tenuto a presentare certificato comprovante l'effettuazione della visita.
Ai lavoratori che ne faranno richiesta verranno concesse tre mezze giornate retribuite nell'arco dell'anno per visite mediche e specialistiche personali, da documentarsi dietro presentazione del certificato medico.
Al fine di ridurre l'incidenza degli Infortuni gli Imprenditori si Impegnano a fare adottare ai lavoratori le seguenti precauzioni:
- utilizzare trattrici agricole dotate di cabina o telai di sicurezza
- utilizzare per l'aggancio delle attrezzature esclusivamente i dispositivi indicati dal costruttore
- non trainare masse eccedenti il valore od il peso riportato nel libretto d'uso
- evitare il trasporto di passeggeri su mezzi non omologati
- non rimuovere a trattrice in moto, il manicotto di sicurezza dei giunti cardanici
Nelle aziende ove i lavoratori sono soliti consumare pasti, dovrà essere messo a disposizione da parte dei datori di lavoro un adeguato locale ad uso mensa o provvedere ad una sistemazione equivalente.
Con riferimento al decreto del 19.03.56 n. 303 ed al Dlgs 626/94, le aziende agricole metteranno a disposizione dei dipendenti adeguati locali ad uso spogliatoi provvisti di servizi igienici, comprese le docce.
Ogni azienda dovrà essere dotata della cassetta di pronto soccorso.
Per quanto non contemplato nel presente articolo le parti faranno espresso riferimento alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti si impegnano ad elaborare entro il 31 dicembre 2005, un progetto per l'Istituzione del Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale.

Art. 33 Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge In vigore.
A tutte le lavoratrici sarà concesso un permesso all'anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e mammografia. Le interessate devono produrre il certificato attestante l'effettuazione della visita.

Art. 35 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari che vengono esemplificati, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso che garantiscono un rapporto quanto più possibile definito fra sanzione e mancanza.
L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà
quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare In forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero Inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni, ovvero il licenziamento.
A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b) senza legittima giustificazione ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta l'autorizzazione dal diretto superiore;
c) per negligenza esegua male il lavoro affidatogli;
d) all'interno dell'azienda esegua lavoro per suo conto senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione provochi danni alle macchine, alla produzione, ai prodotti o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro non ne avverta il proprio superiore diretto
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare all'interno dell'azienda ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 38 Diritti sindacali
Le parti recepiscono integralmente l'accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 e successive modifiche ed Integrazioni, come sottoscritte dalle Organizzazioni Nazionali di categoria.

Parte seconda Articoli Contratto Nazionale
Art. 15 Rapporto di lavoro a tempo parziale

Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazione di tutti gli Istituti diretti ed Indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orarlo ridotto.
[…]
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinarlo rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (1).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
[…]
(1) L'unità equivalente è pari a 270 giornate

Art. 16 Contratto di apprendistato
In applicazione delle disposizioni di cui all'alt.16 della Legge 196/97, le Parti convengono quanto segue:
1) La durata dei contratti di apprendistato è fissata nelle misure massime di 24 mesi per la seconda area professionale e di 48 mesi per la prima area professionale.
[…]
4) Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e specificatamente dall'art. 16, comma 2 della legge 196/97. Il datore di lavoro, in relazione alla professionalità che il lavoratore con il contratto di apprendistato mira ad acquisire, individua l'idoneo percorso formativo.
[…]

Art. 17 Contratto di lavoro temporaneo
L'applicazione del lavoro temporaneo in agricoltura per gli operai agricoli e florovivaisti è disciplinata secondo i termini di cui all'allegato Protocollo nazionale d'intesa per il lavoro temporaneo nel settore agricolo, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (ved. Allegato 2).

Art. 32 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 48 ore.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.