Cassazione Civile, Sez. 6, 19 gennaio 2017, n. 1381 - Infortunio mortale di un lavoratore somministrato. Competenza territoriale


 

 

 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: SCRIMA ANTONIETTA Data pubblicazione: 19/01/2017

 

 

 

FattoDiritto

 


1. Nella causa NRG 10581/2015 promossa da Emilia, Olga e Sergio R., in proprio e nella qualità di eredi di V. R., nei confronti di S. S.p.a. e di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’infortunio mortale sul lavoro occorso al loro congiunto in data 3 novembre 2006, a Neviano (Lecce) - mentre, alle dipendenze di O.L. S.p.a., lavorava, quale lavoratore somministrato a Scavi 2000 S.r.l., lungo le linee della S.p.a. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.rd., che aveva affidato a S. S.p.a. l’appalto dei lavori per l’automazione di una serie di passaggi a livello sulla locale rete ferroviaria -, il Giudice della Sezione del Lavoro di Milano, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, per aver il Tribunale di Torino declinato la sua competenza a seguito di adesione delle parti alla individuazione della competenza del Tribunale meneghino, ha sollevato conflitto di competenza in relazione alla sola domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis, con ordinanza del 17 maggio 2016.
In particolare il Tribunale di Milano ha ritenuto la deroga alla competenza territoriale di cui alla richiamata norma del codice di rito non applicabile alle controversie di lavoro, per le quali l’art. 413 c.p.c. stabilisce che “sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio” e ha, altresì, reputato che, nella specie, nessuno dei criteri di collegamento di cui all’art. 413 c.p.c. consente di individuare la competenza di quel Tribunale, come dettagliatamente indicato nell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto.
2. Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano.
4. Rileva il Collegio che la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali è inderogabile e che è irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inammissibile) rinuncia all'eccezione già ritualmente proposta (Cass. 16/04/1991, n. 4078) e che, effettivamente, nessuno dei criteri di collegamento di cui all’art. 413 c.p.c. consente di individuare la competenza del Tribunale di Milano.
Deve, invece, ritenersi sussistente la competenza, in via alternativa, del Tribunale di Vercelli, quale foro in cui si trova l’azienda datrice di lavoro, che nella specie va individuata in O.L. S.p.a., con sede in Borgosesia, ovvero in Scavi 2000 S.r.l. quale soggetto utilizzatore del lavoro somministrato, con sede in Vercelli, o del Tribunale di Lecce, in base al criterio della dipendenza cui era addetto il lavoratore, prestando questi la sua attività al momento della fine del rapporto in provincia di Lecce, ivi essendosi verificato l’infortunio mortale.
5. Il regolamento proposto è, pertanto, fondato.
Va, quindi, dichiarata la competenza territoriale, in via alternativa, del Tribunale di Vercelli o del Tribunale di Lecce.
6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara la competenza territoriale, in via alternativa, del Tribunale di Vercelli o del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.