Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 31 agosto 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Fratelli Branca Distillerie/Assolombarda e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, RSU
Settori: Agroindustriale, Fratelli Branca Distillerie
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Relazioni industriali
Part time
Pari opportunità
Sicurezza
  Appalti e terziarizzazione
Flessibilità
Normativa aziendale
Premio di risultato
Decorrenza e durata

Addì 31 agosto 2011, in Milano presso la sede dell’Assolombarda tra la Società Fratelli Branca Distillerie srl […], assistita dall’Assolombarda […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], con la partecipazione delle RSU si è convenuto quanto segue:

Premessa
In occasione del confronto sindacale, tenutosi nell’ambito della contrattazione di II livello la Società ha ampiamente illustrato le condizioni del mercato di riferimento caratterizzate da crescenti livelli di competitività cui consegue una progressiva difficoltà di mantenimento degli attuali equilibri tra costi e ricavi.
In tale contesto economico l’Azienda ha rappresentato la necessità di proseguire in una gestione che, senza penalizzare i livelli di investimento esistenti, persegua il contenimento dei costi, consenta il miglioramento della capacità competitiva al fine di difendere la posizione di mercato acquisita nel tempo.
La Società ha altresì riconfermato la volontà di mantenere strumenti di partecipazione economica dei lavoratori ai risultati dell’impresa nell’ottica di favorire una sempre più diffusa coesione nella realizzazione degli obiettivi aziendali.

Relazioni industriali
Le Parti si danno atto di voler dare continuità al modello delle relazioni industriali consolidato nel tempo favorendo un dialogo che consenta, per quanto possibile, ricercare soluzioni che possano preservare la competitività aziendale facilitando il raggiungimento degli obiettivi aziendali e, al tempo stesso, tengano conto ove possibile delle esigenze e delle aspettative dei lavoratori. Presupposto per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti è un livello di informazione coerente.
Pertanto si terranno rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre di ciascun anno gli incontri informativi sulle materie contrattualmente previsti.
Fermo restando il monte ore stabilito dal CCNL per l’esercizio del diritto di assemblea, per agevolare la partecipazione, del personale area vendita all’assemblea, si riserverà uno spazio di un’ora in occasione dell’incontro annuale della rete di vendita.
L’Azienda riconferma che la formazione intesa come fattore di crescita e sostegno alle attività aziendali sarà finalizzata all’aggiornamento delle competenze coerentemente con le esigenze poste dall’evoluzione produttiva e/o organizzativa aziendale.
Tuttavia l’Azienda riconosce il valore della formazione quale strumento volto a favorire l’aggiornamento delle conoscenze individuali, anche nell’ottica di coniugare aspirazioni individuali ed opportunità di flessibilità del mercato del lavoro.
Le parti convengono sull’istituzione del libretto formativo individuale.
L’Azienda, si impegna a ricercare le soluzioni tecniche necessarie all’implementazione del software per la gestione dell’area del personale finalizzate alla registrazione dei percorsi formativi effettuati ai dipendenti.

Part time
Le parti riconoscono la validità del ricorso al part time come strumento per conciliare le responsabilità lavorative con quelle della vita sociale.
Pertanto, fermo restando le norme contrattuali vigenti in materia, a fronte di richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l’azienda ne valuterà la fattibilità tenendo in debito conto, le esigenze tecnico-produttive.
Tra l’azienda e le RSU si terranno gli incontri informazione e valutazione in merito all’evoluzione dell’utilizzo del part time.

Pari opportunità
in tema di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, oltre a quanto previsto dal CCNL per tutelare e favorire la maternità e la paternità, le parti concordano circa:
l’utilizzo di percorsi formativi ad hoc per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo eventuali periodi di congedo parentale e dall'astensione dal lavoro per maternità, qualora i processi presidiati o la mansione svolta abbiano nel frattempo subito consistenti modificazioni.
la valutazione, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative, di una forma di flessibilità nell'orario di entrata ed uscita per i genitori di bambini fino al compimento di tre anni d'età o comunque per genitori che debbano inserire al nido il figlio.
L’impegno della società a definire, con strutture esistenti di asili/ asili nido in prossimità della sede di lavoro, convenzioni che riducano i costi a carico dei lavoratori che usufruiscano di tali servizi.

Sicurezza
Le esigenze di sicurezza del lavoro hanno un ruolo preminente nelle scelte di organizzazione del lavoro e costituiscono un’importante guida per l’adeguamento ed il miglioramento dei processi operativi. Allo stesso modo la corretta gestione delle tematiche connesse alla sicurezza costituisce, nel rispetto delle reciproche prerogative, un elemento fondamentale dell’interlocuzione sindacale.
Al fine di garantire il benessere evitando qualsiasi tipo d’incidente o problema alla salute dei lavoratori, è necessario promuovere e diffondere la cultura “zero infortuni”, a tutti i livelli ed in tutte le attività aziendali.
Le Parti intendono, a questi fini, valorizzare il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, quali agenti di cambiamento rivolti all’affermazione di una cultura della sicurezza e della salvaguardia ambientale.

Appalti e terziarizzazione
L’Azienda, conferma il proprio impegno ad assicurarsi che le aziende appaltatrice osservino scrupolosamente gli obblighi in materia assicurativa e previdenza. Fermo restando quanto previsto dal CCNL saranno forniti alle RSU informazioni relativamente agli appalti in atto.

Flessibilità
Si conviene che il numero di ore di flessibilità contrattualmente previste siano elevate fino al numero massimo di 108 ore annue e saranno attuate dall’azienda, informando preventivamente le RSU con le modalità previste dal dettato del vigente CCNL. A fronte dell’effettiva prestazione lavorativa in flessibilità sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 40%.
Nell’ipotesi in cui l’azienda richieda prestazioni in flessibilità con un preavviso inferiore a 10 giorni in luogo della maggiorazione sopra indicata sarà riconosciuta una maggiorazione del 43%.
Il preavviso non sarà comunque inferiore a 2 giorni salvo casi eccezionali che saranno esaminati tra azienda e RSU.

Normativa aziendale
Tra l’azienda e la RSU si terranno incontri finalizzati alla verifica della compatibilità degli accordi aziendali in essere con l’attuale contesto economico e sociale. […]