Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3351 - Lavori in quota e caduta dall'alto senza protezioni. Responsabilità del datore di lavoro


 

 

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica. E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 22/12/2016

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia in data 14.11.2014, nei confronti di P.G., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen.
Al prevenuto si contesta, nelle sue qualità di presidente e consigliere delegato della società P.B. Edile s.r.l., capo cantiere e datore di lavoro di D.M., di avere cagionato al predetto dipendente lesioni gravi consistite nella frattura- lussazione del gomito destro, giudicate guaribili in 670 giorni, con postumi permanenti valutati nella misura del 20%, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 18, comma 1, lett. f, 96, comma 1, lett. g, 111 e 115 T.U. 81/2008). In particolare, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato - nella effettuazione di lavori temporanei in quota, sul soppalco di una delle unità abitativa in costruzione, che era privo di protezioni laterali contro le cadute - non metteva a disposizione, non disponeva, né pretendeva l'uso da parte dei lavoratori addetti, di attrezzature e di opere provvisionali in grado di prevenire e proteggere dal rischio di caduta dall'alto. Oltre a ciò, nel capo di imputazione si rileva che nel piano operativo di sicurezza (POS) elaborato dalla società P.B. Edile s.r.l., per il cantiere teatro del sinistro, risultava assente la valutazione del rischio di caduta nel vuoto connesso con la lavorazione di costruzione del muretto sul richiamato soppalco, privo di parapetti; e si evidenzia che D.M., mentre si trovava sul piano di calpestio del ricordato soppalco, posto ad una altezza superiore a due metri, intento alla tracciatura e costruzione di un muretto, stante l'assenza di ogni misura di protezione sia collettiva che individuale, perdeva l'equilibro e precipitava nel vuoto, riportando nell'impatto le descritte lesioni.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall'appellante, rilevava che doveva escludersi che l'infortunio fosse dipeso da una improvvida iniziativa del dipendente infortunato. Al riguardo il Collegio osservava che P.G., il giorno dell'infortunio era presente in cantiere, intento ad eseguire lavori sul tetto della medesima costruzione; e che non era pensabile che gli operai avessero iniziato ad eseguire una lavorazione non corrispondente alle direttive ricevute. La Corte territoriale rilevava, inoltre, che nel cantiere non era presente il materiale necessario per allestire opere provvisionali idonee ad evitare la caduta dall'alto.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione P.G., a mezzo dei difensori. 
L'esponente, dopo essersi soffermato sul contenuto delle doglianze che erano state affidate all'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale, osserva che la decisione della Corte territoriale risulta inficiata da violazione di legge e vizio motivazionale.
Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello ha ritenuto provato che P.G. avesse ordinato alla persona offesa D.M. di effettuare la costruzione del muretto di che trattasi.
La parte rileva che la Corte territoriale ha valorizzato, sul punto, le dichiarazioni rese dalla medesima parte offesa e dai compagni di lavoro; e che è stata disattesa la tesi difensiva, in base alla quale il muretto non poteva essere edificato nel poco tempo rimasto a disposizione nell'ambito della giornata lavorativa.
L'esponente osserva che l'imputato ha spiegato la ragione tecnica per la quale il muretto doveva essere costruito in un unico giorno; e rileva che la Corte di Appello, in via congetturale, ha ritenuto che nel caso di specie vi fosse comunque il tempo necessario per ultimare la costruzione in giornata. Il ricorrente si sofferma, poi, sul contenuto delle deposizioni rese dai testi escussi, osservando che nel corso dell'esame dibattimentale ai dichiaranti erano state elevate contestazioni, stante la discrasia con quanto riferito in corso di indagini.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale, con riguardo alla ritenuta assenza presso il cantiere del materiale necessario a realizzare attrezzature provvisionali antinfortunistiche. La parte osserva che l'imputato, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non ha mai dichiarato che presso il cantiere vi era unicamente il materiale per realizzare un ponte a cavalletti alto circa m. 1,60. L'esponente rileva che comunque le dichiarazioni rese dall'imputato non consentivano di affermare che nel cantiere fosse assente il materiale per realizzare un ponteggio mobile. A sostegno dell'assunto la parte richiama il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le lesioni sofferte dalla vittima, a fronte di una condotta imprevedibilmente colposa posta in essere dal dipendente infortunato. L'esponente ribadisce che D.M. decise autonomamente di procedere alla costruzione del muretto, senza adottare alcun presidio di sicurezza. Il ricorrente ha depositato copia delle trascrizioni dell'udienza 22.2.2014.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso in esame impone i rilievi che seguono. 
Procedendo all'esame congiunto dei motivi di ricorso, si osserva che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità. Invero, il deducente non solleva censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, ma si duole della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, omettendo di confrontarsi con il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello.
É appena il caso di rilevare che le valutazioni espresse dalla Corte di Appello, rispetto al contenuto delle mansioni affidate al D.M., risultano immuni da aporie di ordine logico ed appaiono saldamente ancorate all'acquisito compendio probatorio.
Il Collegio ha precisato che l'infortunio non era dipeso da una improvvida iniziativa assunta dal dipendente infortunato. Al riguardo, in sentenza si osserva che P.G., il giorno dell'infortunio, era a sua volta presente in cantiere, intento ad eseguire lavori sul tetto della medesima costruzione; e si considera, secondo un percorso argomentativo logicamente conferente, che doveva escludersi che gli operai avessero iniziato ad eseguire una lavorazione non corrispondente alle specifiche direttive ricevute dal capo cantiere. La Corte di Appello ha pure evidenziato che il muro avrebbe potuto comunque essere ultimato il pomeriggio stesso, osservando che il fatto era avvenuto nel mese di luglio, quando le giornate sono caratterizzate dalla presenza di luce diurna sino a tarda ora. La Corte territoriale ha altresì considerato che nel cantiere non era presente il materiale necessario per allestire opere provvisionali idonee ad evitare la caduta dall'alto, quale un ponteggio mobile; ed ha sottolineato che tale evenienza, anche nel caso in cui la lavorazione fosse stata intrapresa per iniziativa del lavoratore infortunato, giustificava l'affermazione di responsabilità.
2. Si osserva, infine, che le considerazioni svolte dalla Corte di Appello si collocano pure nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto al contenuto dell'obbligo di vigilanza che grava sul datore, in caso di condotta colposa del lavoratore. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2015.