Tipologia: CCNL
Data firma: 28 settembre 1996
Validità: 01.10.1996 - 30.09.2000
Parti: Cnai, Unapi, Ancl e Cisal, Fenasalc, Salc
Settori: Artigianato e piccole coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Proprietà privata
Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto

Art. 1
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Titolo III - Mansioni promiscue - Mutamenti mansioni - Jolly
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Titolo IV - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo V - Periodo di prova
Art. 12
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 13
Art. 14
Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 15
Titolo VIII - Lavori disagiati
Art. 16
Titolo IX - Lavoro a cottimo
Art. 17
Titolo X - Lavoro a squadre
Art. 18
Titolo XI - Soste - Sospensione e riduzione d'orario - Recuperi
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Titolo XII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Titolo XIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Titolo XIV - Trasferte - Mezzi di trasporto
Art. 29
Art. 30
Titolo XV - Malattie - Infortuni
Art. 31
Titolo XVI - Anzianità di servizio
Art. 32
Titolo XVII - Gratifica natalizia
Art. 33
Titolo XVIII - Cassa assistenza previdenza
Art. 34
Titolo XIX - Trattamento economico
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Titolo XX - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 41
Art. 42
Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Titolo XXII - Trattamento fino rapporto
Art. 47
Titolo XXIII - Cessione - Trasformazione dell'impresa
Art. 48
Titolo XXIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 49
Titolo XXV - Lavoratori inabili
Art. 50
Titolo XXVI - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 51
Titolo XXVII - Lavoro part-time- Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Titolo XXVIII - Contratto di formazione e lavoro
Art. 55
Titolo XXIX - Apprendistato
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Titolo XXX - Contratti d'inserimento
Art. 60
Titolo XXXI - Lavori a domicilio "Telelavoro"'
Art. 61
Titolo XXXII - Lavoratori studenti
Art. 62
Titolo XXXIII - Occupazione femminile
Art. 63
Titolo XXXIV - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Titolo XXXV - Appalti
Art. 68
Titolo XXXVI - Mensa
Art. 69
Titolo XXXVII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa
Art. 70
Titolo XXXVIII - Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Titolo XXXIX - Stipulazione contratti integrativi

Art. 75
Titolo XL - Divieti
Art. 76
Titolo XLI - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 77
Titolo XLII - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 78
Titolo XLIII - Composizione delle controversie
Art. 79
Titolo XLIV - Centro di assistenza contrattuale
Art. 80
Titolo XLV - Pensione integrativa
Art. 81
Titolo XLVI - Decorrenza - Durata
Art. 82
Titolo XLVII - Diritti sindacali
 Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Titolo XLVIII - Codice disciplinare (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 89 - Doveri del lavoratore.
Disposizioni disciplinari

Titolo XLIX - Patronati
Art. 90
Allegato A (Contratti di Formazione e Lavoro)

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni. (fac-simile)
Parte speciale
1) Abbigliamento - Tessile - Calzaturiero
Titolo L

Sfera di applicazione
Art. 91
Classificazione del personale
Art. 92
Lavoro esterno
Art. 93
Art. 94
2) Alimentari
Titolo LI

Art. 95 Sfera di applicazione
Art. 96 - Classificazione del personale
Art. 97
3) Barbieri parrucchieri estetiste
Titolo LII

Art. 98 - Sfera d'applicazione
Art. 99 - Classificazione del personale
Art. 100
Art. 101
4) Ceramica
Titolo LIII

Art. 102 - Sfera di applicazione
Art. 102 - Classificazione del personale
Art. 103 - Abiti da lavoro
Art. 104 - Indennità di trasporto
Art. 105 - Cassa assistenza previdenza
Art. 106
5) Grafica ed affini
Titolo LIV
Art. 107 - Sfera di applicazione
Art. 108 - Classificazione del personale
Art. 109
6) Imprese di pulizia
Titolo LV

Art. 110 - Sfera di applicazione
Art. 111 - Classificazione del personale
Art. 112 - Indennità varie
Art. 113
Art. 114 - Cassa assistenza previdenza
Art. 115
7) Lapidei
Titolo LVI

Art. 116 - Sfera di applicazione
Art. 117 - Classificazione del personale
Art. 118 - Lavori speciali e/o disagiati
Art. 119 - Indennità speciale cavatori
Art. 120 - Indumenti
Art. 121
8) Lavanderie e stirerie
Titolo LVII

Art. 122 - Sfera di applicazione
Art. 123 - Classificazione del personale
Art. 124 - Lavori a domicilio
Art. 125
9) Legno e fibre - Arredamento
Titolo LVII

Art. 126 - Sfera di applicazione
Art. 127 - Classificazione del personale
Art. 128 - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi
Art. 129
10) Metalmeccaniche - Installazione impianti
Titolo LIX

Art. 130 - Sfera d'applicazione
Art. 131 - Classificazione del personale
Art. 132
11) Odontotecnica
Titolo LX

Art. 133 - Sfera di applicazione
Art. 134 - Classificazione del personale
Art. 135 - Custodia metalli preziosi
Art. 136
12) Oreficeria e argenteria
Titolo LXI

Art. 137 - Sfera di applicazione
Art. 138 - Classificazione del personale
Art. 139
13) Panificazione
Titolo LXII

Art. 140 - Sfera di applicazione
Art. 141 - Classificazione del personale
Art. 142 - Turnisti
Art. 143 - Panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Art. 144 - Mancanza di energia elettrica
Art. 145 - Indumenti
Art. 146 - Cassa assistenza previdenza
Art. 147
14) Prodotti chimici - Vetro
Titolo LXIII

Art. 148 - Sfera di applicazione
Art. 149 - Classificazione del personale
Art. 150 - Indumenti
Art. 151
15) Trasporti
Titolo LXIV

Art. 152 - Sfera di applicazione
Art. 153 - Classificazione del personale
Art. 154 - Servizi essenziali da garantire
Art. 155 - Trasporti speciali
Art. 156 - Contratti a termine
Art. 157 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Art. 158 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
Art. 159 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 160 - Rimborso spese - Indennità equivalente
Art. 161 - Indumenti di lavoro
Art. 162 - Alloggio del personale
Art. 163 - Cassa assistenza previdenza "CAP"
Art. 164 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
Art. 165 - Ritiro patente
Art. 166 - Cassa assistenza previdenza - "CAP"
Art. 167
Allegato B (Prospetti contributi CAP)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane piccole imprese – cooperative

L'anno millenovecentonovantasei il giorno ventotto del mese di settembre in Pescara tra Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni di Imprenditori - rappresentata dal Presidente Nazionale Ucicit […], assistito dal Consigliere Nazionale dell'Anilf […], dal Delegato dell'Anti […], dal Consigliere Nazionale dell'Unapi […], Unapi - Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Industria - rappresentata dal Presidente Nazionale [….], assisto dai Consiglieri Nazionali […], Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro […]; e Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - […], Fenasalc […], Salc - Sindacato Autonomo Lavoratori della Ceramica […];

Si è stipulato
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Artigiane, delle Piccole Imprese, delle cooperative e dei loro consorzi esso si compone:

a) Parte Generale;
b) Parte Speciale;
c) Titoli LXIV;
d) Articoli 167;
e) Allegato A - B.

Parte generale
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle aziende artigiane, dalla piccola impresa e dalle società cooperative e loro consorzi appartenenti alle categorie sottoelencate, associate alle Organizzazioni stipulanti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibile tra di foro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnata "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
Le categorie interessate al presente CCNL sono le seguenti:
1) abbigliamento - tessili - calzaturieri;
2) alimentari;
3) barbieri e parrucchieri - estetica;
4) ceramica - porcellana - terracotta e gres;
5) grafica ed affini;
6) imprese di pulizia;
7) lapidei - marmo ed alabastro;
8) lavanderie e stirerie;
9) legno e fibre - arredamento - strumenti musicali;
10) metalmeccaniche e installazione di impianti;
11) odontotecnica;
12) oreficeria e argenteria;
13) panificazione;
14) prodotti chimici e vetro;
15) trasporti.

Titolo III - Mansioni promiscue - Mutamenti mansioni - Jolly
Art. 7
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa.
[…]

Titolo IV - Assunzione - Documentazione - Visita medica - Esclusione dalle quote di riserva
Art. 9

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
3) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per legge;
[…]

Art. 10
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletare altre che non sono incompatibili, per la maggior gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 13

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle Aziende Artigiane e della Piccola Impresa, è fissata in 40 (quaranta) ore settimanali e/o 8 (otto) giornaliere, distribuiti su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni lavorativi. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa.
Non sono considerati, come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno dell'Azienda che all'esterno, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le soste durante il lavoro superiori a 15 (quindici) minuti.
Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell'anno - per alcune categorie - le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale. (Flexi-Time).
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing).
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati all'ispettorato Provinciale del Lavoro, anche quelli svolti in regime di flessibilità.
L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinuo o di semplice attesa o di cui all'art. 70 è fissato nei limiti previsti dalle legge vigente.

Art. 14
L'orario di lavoro dei fanciulli fino a quindici anni compiuti e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezzo, inoltre, sempre per i fanciulli fino do non può essere superiore a sette ore giornaliere ed a trentacinque settimanali.

Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 15

[…]
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
[…]

Titolo VIII - Lavori disagiati
Art. 16

Per lavori disagiati o che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, lavori sotto la pioggia, o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata nella parte speciale del presente CCNL o con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro, le parti, ferme restando la disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari.

Titolo IX - Lavoro a cottimo
Art. 17

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[…]

Titolo X - Lavoro a squadre
Art. 18

È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario giornaliero del lavoratore a squadre è di 8 (otto) ore per turno. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo può allontanarsi dal posto di lavoro, ed anche uscire fuori dall'impresa.

Titolo XI - Soste - Sospensione e riduzione d'orario - Recuperi
Art. 21

Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendentemente dalla volontà del dipendente o dell'Azienda è ammesso il ricupero, purché esso avvenga entro i primi dieci giorni successivi in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere le ore dieci giornaliere.

Titolo XII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Art. 22

Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.

Titolo XIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 27

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XXIV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Art. 49

[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
[…]

Titolo XXV - Lavoratori inabili
Art. 50

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Titolo XXVI - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 51

Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati Bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento /mantenimento nella realtà produttiva.
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche e che aspettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo di comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della foro specificità.

Titolo XXVIII - Contratto di formazione e lavoro
Art. 55

[…]
L'Unapi per mezzo del proprio ente Enfrau, per la Cisal per mezzo dell'Ecap, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.

Titolo XXIX - Apprendistato
Art. 56

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente contratto.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[…]

Titolo XXXI - Lavori a domicilio "Telelavoro"'
Art. 61

[…]
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (Legge 877/1973).
[…]

Titolo XXXIV - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 64

Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 65
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzione igieniche
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.

Art. 66
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiatura, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavo al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 67
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti, per la valutazione del caso, sulla base di dati in possesso delle Organizzazioni stipulanti.
L'Unapi, nei confronti delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa svolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente accordo, un Organismo paritetico per l'attuazione delle normative sulla sicurezza nelle imprese.
La materia verrà disciplinata da apposito regolamento.

Titolo XXXV - Appalti
Art. 68

Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine, altresì, di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, (per le aziende aderenti alle organizzazioni stipulanti), le aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra deve essere prevista da apposita clausola da inserire nei relativi contratti di appalto.

Titolo XXXVII - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa
Art. 70

Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) custodi;
b) guardiani diurni e notturni;
c) portieri;
d) personale addetto alla estinzione degli incendi;
e) uscieri ed inservienti;
f) commessi di negozio nelle città con meno di 5 mila abitanti;
g) personale addetto amori di carico e scarico;
h) personale addetto alla sorveglianza degli impianti degli frigoriferi;
i) addetti ai centralini telefonici privati;
l) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.

Titolo XXXIX - Stipulazione contratti integrativi
Art. 75

Dopo un mese dalla firma del presente contratto per ogni provincia potranno essere stipulati contratti provinciali integrativi per regolamentare quanto ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto.

Titolo XLII - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 78

In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione, composta da quattro membri, di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due di nomina delle Organizzazioni sindacati firmatarie del presente contratto.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione in azienda del presente contratto e dei contratti integrativi;
[…]
d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende di tutti gli istituti previsti dal presente contratto e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato a richiesta anche di un solo lavoratore dell'azienda: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle imprese associate alle Organizzazioni firmatarie.

Titolo XLIV - Centro di assistenza contrattuale
Art. 80

Le parti sentono fa necessità di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale a composizione paritetico per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
a) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o su segnalazione di una delle parti stipulanti;
b) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
c) definizione della classificazione del personale, come previsto dall'art. 2 del presente contratto,
d) esame delle problematiche del "telelavoro", in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessario apportare agli istituti contrattuali, in relazione alla evoluzione della dinamica del fenomeno ed alle nuove normativa che dovessero intervenire;
e) assistenza alle imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 23, co. 3 della legge n. 56/1987;
f) esame delle questioni connesse alle direttivi dell'Unione Europea, concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Titolo XLVII - Diritti sindacali
Art. 83

Le parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 (dieci) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.
[…]

Art. 88
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Titolo XLVIII - Codice disciplinare (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 89 - Doveri del lavoratore.
Disposizioni disciplinari

I lavoratori che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
[…]
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo; c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
[…]
h) non rispettino le norme e le regolo stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati perle mancanze di minor allievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior allievo.
[…]
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e dei danni arrecati all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave.

Allegati
Allegato A (Contratti di Formazione e Lavoro)
Art. 2

Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A. è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 20 livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi.
Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale media te una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento delle qualifiche previste al livello del presente CCNL.
[…]
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.

Art. 3
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il tratta economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]

Parte speciale
1) Abbigliamento - Tessile - Calzaturiero
Titolo L
Sfera di applicazione
Art. 91

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla legge n. 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che esercitano le seguenti attività e/o mestieri:
1) Alta moda;
2) bastonai ed ombrellai;
3) berrettai e cappellai;
4) bomboniere in tessuto;
5) borse con lavorazione all'uncinetto;
6) bottonai, rivestitori di anime di bottoni ed affini;
7) bustaie;
6) camiciaie e cucitrici in bianco;
7) cravattai;
8) figurinisti;
9) fiori artificiali;
10) gilettai, pantalonai, tagliatori ed occhiellai;
11) guantai (compresa la produzione di guanti da lavoro);
12) lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavolo e letto;
13) lavorazione o confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
14) lavorazione o confezione di ombrelli o ombrelloni;
15) lavorazione o confezione di pellicceria;
16) lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo;
17) lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e del pellettiero, ecc.;
18) lavorazione e confezione arredi sacri;
19) magliaie e calzettaie;
20) modellisti di carta per abiti;
21) modiste;
22) piumai e pennai per guarnizioni;
23) pieghettatrici, ricamatrici e rimagliatrici;
24) sarti;
25) tessile: tutto il tessile tradizionale (es. lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.);
26) altre eventuali lavorazioni affini ed accessorie.

Lavoro esterno
Art. 93

Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazione presso terzi, affermano che il lavoro conto terzi, sia ricevuto che commesso da aziende artigiane e/o della piccola impresa, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti di settore e/o categoria.

2) Alimentari
Titolo LI
Art. 95 Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge n. 443, del 08 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che esercitano le seguenti attività e/o mestieri:
1) acque minerali e bibite in acque minerali;
2) alcool; alcolici in generale ed acque viti; produzioni e sottoproduzioni affini e derivati dalla produzione di spiriti;
3) alimentari vari (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia); alimenti zootecnici;
4) alimentari: prodotti vegetali e conservati; preparazioni alimentari vari - zootecnici;
5) birra e malto;
6) budella e trippa;
7) conserve animali e vegetali;
8) dolciaria;
9) gelaterie;
10) lattiero casearia;
11) lavorazione di conserve ittiche;
12) lievito;
13) liquori, acque e bevande gassate;
14) macellazione e lavorazione di carni bovine, suine, equine e avicole;
15) macinazione e pastificazione;
16) olii e margarine e frantoi;
17) pasta fresca; piadina e similari;
18) pasticceria;
19) pizza al taglio;
20) rosticceria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
21) riserie;
22) torrefazioni del caffè, succedanei del caffè;
23) vini;
24) altre attività affini ed accessorie.

3) Barbieri parrucchieri estetiste
Titolo LII
Art. 98 - Sfera d'applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla legge 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che esercitano le seguenti attività e/o mestiere;
1) Acconciatura maschile e femminile;
2) Barbiere;
3) Estetica.

Art. 100
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia dei locali.

4) Ceramica
Titolo LIII
Art. 102 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge n. 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che esercitano le attività e/o mestieri sottoelencati:
1) Ceramica;
2) Porcellane;
3) Gres;
4) Decorazioni di piastrelle ed affini.
Inoltre tutte quelle attività e/lo mestieri che si possono annoverare fra le attività di cui sopra.

Art. 103 - Abiti da lavoro
Fermo restando gli obblighi derivanti da norme legislative, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con tre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti come: tuta, grembiuli, pantaloni, vestaglia, zoccoli ecc..
L'assegnazione dell'indumento di lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro riconsegna dell'indumento deteriorato.
Per le altre eventualità del caso il tutto è demandato alla contrattazione integrativa provinciale.

5) Grafica ed affini
Titolo LIV
Art. 107 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che operano nelle attività e/o mestieri sottoelencati:
1) Cartotecnica;
2) Eliografia, copisteria ed affini;
3) Grafica ed editoriale;
4) Grafica pubblicitaria in genere;
5) Serigrafia;
6) Studi fotografici ed affini.
Inoltre tutte quelle attività e/o mestieri che possono essere annoverati tra quelli sopra indicati.

6) Imprese di pulizia
Titolo LV
Art. 110 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla legge n. 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e loro consorzi che esercitano le attività di:
1) Servizi di pulizia,
2) Disinfezione,
3) Disinfestazione e derattizzazione.

Art. 112 - Indennità varie
Le indennità sottoriportate non fanno parte della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dovuti agli Enti assistenziali e previdenziali ai sensi del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996 e convertito con modificazioni nella Legge 402 del 29 luglio 1996. Le Organizzazioni stipulanti territoriali, sull'intera materia potranno decidere diversamente
a) Indennità mezzi locomozione
b) Indennità di disagio
Per ogni ora in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana, sarà corrisposta una indennità nella misura del 15% (quindici per cento) della retribuzione base nazionale. Il lavoro disagiato di oltre la mezza ora, viene considerata un'ora intera.
c) Indennità rimozione scorie e polverino altiforni
Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli altiforni, l'impresa corrisponderà una indennità di lire 100 (cento) per ogni ora di lavoro.
d) Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali
Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni, l'impresa corrisponderà una indennità di lire 80 (ottanta) per ogni ora di lavoro.
e) Indennità pulizia ambienti radioattivi
Al lavoratore esposto in occasione del lavoro ai pericoli di radiazioni (Alfa - Beta - Gamma - Raggi X) sarà corrisposta una indennità di lire 300 (trecento) per ogni ora di lavoro prestata.
f) Indennità lavori nel sottosuolo
Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta un'indennità di lire 60 (sessanta) per ogni ora di lavoro non cumulabili con altre analoghe indennità. Detta indennità non spetta ai lavoratori che operano nelle stazioni delle metropolitane.

Art. 113
Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute e/o due camiciotti e due pantaloni e/o due indumenti equivalenti. Inoltre l'impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo per quei lavoratori che siano costretti a svolgere la foro attività sotto la pioggia.
Infine l'impresa fornirà al lavoratore indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità.
Il lavoratore è tenuto a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.

7) Lapidei
Titolo LVI
Art. 116 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali dalla legge n. 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e loro consorzi che esercitano le attività e/o mestieri riportati di seguito:
1) Escavazione del marmo, alabastro, granito, sienite, serizzi, diorite, quarzite, ardesie, travertino, pietre silicee, tufi, pietre calcaree;
2) Escavazione della sabbia e ghiaia ed affini;
3) Lavorazione di marmi, graniti, pietre, travertino ecc.,
4) Lavorazione delle selci;
5) Produzione dei granulati, cubetti, polveri ecc.;
6) Produzione di pietrame e pietrisco;
9) Segatura e lavorazione dei marmi, travertini, graniti, pietre, tufi ecc..

Art. 118 - Lavori speciali e/o disagiati
Ai lavoratori richiesti per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà o di disagio, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Detto compenso non rientra nella retribuzione imponibile per calcolo dei contributi previdenziale ed assistenziale ai sensi della Legge n. 402/1996.

Art. 119 - Indennità speciale cavatori
Agli operai addetti alle cave verrà corrisposta una speciale indennità pari al 3% (tre per cento) della paga base nazionale, in aggiunta al trattamento ad essi eventualmente spettante a carico della Cassa Integrazione Guadagni.
Di detta Indennità non si terrà conto nel computo della tredicesima mensilità.
Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo non sarà considerata attività di escavazione la frantumazione anche se svolta nell'ambito della cava.
Detta indenni rientra nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della Legge 402/1996.

Art. 120 - Indumenti
A tutti i lavoratori sarà annualmente distribuito gratuitamente un paio di scarpe ed un paio di pantaloni da lavoro.
Il diritto alla presa in consegna degli indumenti di cui al punto precedente si matura dopo il periodo di prova.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge lavori di ufficio.

8) Lavanderie e stirerie
Titolo LVII
Art. 122 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla legge 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese e delle cooperative e loro consorzi che esercitano l'attività di lavanderie e stirerie.

Art. 124 - Lavori a domicilio
Non è ammesso il lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi e pericolosi per la salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

9) Legno e fibre - Arredamento
Titolo LVII
Art. 126 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alle Legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese, delle cooperative e loro consorzi che operano nelle attività del legno, dell'arredamento e boschive e dei sottoelencati mestieri:
1) Bigocciai, bottai, mastellai e tinai;
2) Carradori, fabbricanti di carrozzerie, cara e carrozze;
3) Cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaio, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
4) Corniciai;
5) Costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
6) Doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
7) Ebanisti, mobilier e stipettai, falegnami e arredatori;
8) Produzione di forme per scarpe e zoccoli, fondi calzature, manichini e giocattoli in legno;
9) Intagliatori, intarsiatori e trasformatori di legno;
10) Restauratore di mobili;
11) Scultori;
12) Fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
13) Addobbatori ed apparatori; Tappezzieri in stoffa,,
14) Fabbricanti di poltrone, trapunte, piumai e pennai, e materassai;
15) Laboratori oggetti paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
16) Laboratori oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
17) Laboratori di pipe;
18) Laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da bigliardo e lucidatori in legno;
19) Modellisti in legno;
20) Sediai e fustai;
21) Fabbricanti di articoli casalinghi, articoli da disegno, articoli igienico sanitari, utensili, manufatti in genere in legno;
22) Fabbricanti bastoni, aste dorate e comuni, in legno;
23) Fabbricanti scope;
24) Tornitori in legno;
25) Fabbricanti di case prefabbricate in legno;
26) Fabbricanti di serramenti ed avvolgibili in legno;
27) Oggetti di sughero, granulati ed agglomerati di sughero, in plance, turaccioli comuni e da spumante;
28) Sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciati;
29) Segherie, segaggione legna e taglia legna;
30) Cartelloni stradali, pittori letteristi;
31) Allestimenti in genere e allestimenti di scene;
32) Mobili imbottiti in genere, mobili e arredamenti vari, mobili e articoli vari di arredamento in giunco e vimini;
33) Nobilitazione pannelli, trucciolari, compensati ed affini;
34) Paniforti, pannelli, di fibra, di lana di legno, di truciolare;
35) Agglomerati di legno con leganti vari;
36) Pavimenti in legno e relativa posa in opera;
37) Trattamento e conservazione del legno;
Inoltre tutte quelle attività non riportate nella classificazione, ma che rientrano nella sfera del legno e dell'arredamento.

Art. 128 - Lavori disagiati, nocivi e pericolosi
Sono considerati lavori disagiati e pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore a 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Inoltre, sono considerati lavori disagiati quando i lavoratori sono costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi di temperatura.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistemi a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche.
Ai lavoratori comandati a svolgere i lavori nelle condizioni di cui sopra e limitatamente alle ore di effettiva prestazione, verrà corrisposta una indennità del 1 0% (dieci per cento) sulla paga base nazionale.
Detta indennità non fa parte della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi della Legge n. 402/1996.

10) Metalmeccaniche - Installazione impianti
Titolo LIX
Art. 130 - Sfera d'applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base in base alla Legge 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che esercitano le seguenti attività e/o mestieri:
1) Laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli, nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
2) Lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
3) Laboratori artistici: damaschinatori - fonditori di oggetti d'arte e di campane - lavori in ferro battuto - ramai, calderai e sbalzatori a mano - pettrai - sciabolai - traforatori artistici - modellisti meccanici;
4) Costruzione strumenti di misura di precisione, fabbricazione di strumenti chirurgici;
5) Costruzione stampi modelli utensili ed attrezzature: utensili per macchine utensili, stampi per ogni settore merceologico, modelli, anime, attrezzisti, aggiustatori meccanici;
6) Costruzione di macchine in genere: macchine utensili per l'agricoltura, per l'edilizia e lavori stradali, macchine per l'industria, motrici, componenti complessi per macchine ed impianti, componenti oleodinamici ecc.;
7) Elettronica applicata, progettazione e realizzazione di impianti assemblaggio circuiti e sistemi, progettazione e riparazione attrezzature elettrodomestici ecc.,
8) Attività di riparazione macchine per ufficio, maglieria, da confezione, forni, impianti, frigoriferi, armi, bilance, giochi elettrici, arrotini, affilatura utensili, strumenti musicali, macchine ed attrezzatura agricola, rigenerazione scatole sterzo, ganasce freni, ammortizzatori ecc.;
9) Elettromeccanica: costruzione macchine e motori elettrici, quadri comando, ecc. - assemblaggio componenti e cablaggio;
10) Costruzione di minuteria metallica: costruzione catene, molle, bulloneria, articoli casalinghi, coltelleria, scatolame metallico, rubinetteria, valvolame ecc.;
11) Produzione e riparazione insegne luminose;
12) Avvolgimenti elettrici;
13) Pannelli solari, collettori solari e fotovoltaici;
14) Depurazione e trattamento delle acque civili ed industriali (installazione, riparazione e manutenzione impianti);
15) Costruzione e/o installazione e/o manutenzione di impianti di ascensori (sollevamento e trasporto);
16) Costruzione e/o riparazione e/o manutenzione di impianti allarme antifurto e videocitofoni;
17) Installazione e/o riparazione e/o manutenzione impianti per l'irrigazione e impianti per l'agricoltura;
18) Costruzione e/o riparazione e/o manutenzione di macchine automatiche, centri di lavoro, robot, macchine a controllo numerico e trasfer, tornitura, fresatura, rettifiche, alesatura con preparazione meccanica utensili e relativa attrezzatura;
19) Installazione e riparazione di impianti di distribuzione carburanti;
20) Costruzione e/o riparazione e/o manutenzione di cicli e motocicli;
21) Laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
22) Meccanica di precisione;
23) Tornerie in genere;
24) Produzione varie in: ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati;
25) Verniciatura e/o saldatura, di costruzione di macchine;
26) Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in ferro;
27) Modellerie meccaniche;
27) Fonderie di bronzo;
28) Fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere;
29) Fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderia;
30) Laboratori galvanici;
31) Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, di ascensori, idrici, termici, sanitari, aria condizionata, radiotecnici e televisivi, tutte le attività di riparazione in genere;
32) Imprese in genere di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;
33) Produzione ed assistenza software e prodotti multimediali;
34) Officine di riparazione veicoli in genere e di autoveicoli;
35) Officine di riparazione e costruzione di carrozzerie in genere;
36) Officine elettrauto e riparazione e caricamento delle batterie;
37) Servizi di manutenzione di ogni genere.
Inoltre tutte quelle attività che si possono annoverare nel settore metalmeccanico e di installazione di impianti.

11) Odontotecnica
Titolo LX
Art. 133 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge n 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che operano nel settore odontotecnico ai sensi della Legge 23 giugno 1927 e R.D. 31 maggio 1928, n. 1334.

12) Oreficeria e argenteria
Titolo LXI
Art. 137 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, riconosciute tali in base alla Legge n. 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei foro consorzi che operano nelle attività e/o mestieri:
1) Orafi;
2) Argentieri;
3) Cassai;
4) Incisori;
5) Incastonatori;
6) Cesellatori;
7) Bigiotterie;
8) Smaltatori e miniaturisti;
9) Gioiellieri;
10) Lavorazione di pietre dure;
11) Lavorazione di pietre preziose;
12) Lavorazioni in genere eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
13) Lavorazioni in genere dei metalli preziosi, nonché la riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti preziosi richiedono un consistente quantità di lavoro;
14) Lavorazioni di manutenzione e riparazione orologi;
15) Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo - argentiero. Inoltre tutte quelle attività che possono essere annoverate nel settore oreficeria ed argenteria.

13) Panificazione
Titolo LXII
Art. 140 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, riconosciute tali in base alla Legge n. 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che operano nelle attività della panificazione e delle attività collaterali e complementari.

Art. 142 - Turnisti
Per i turnisti s'intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai in caso di foro assenza dal lavoro o assunti per un periodo limitato o comunque con contratto a breve termine.
Le imprese che per il numero degli operai fissi dipendenti hanno la possibilità di assicurare quattro e/o cinque giornate settimanali per i turni, possono assumere un turnista intero.
Ai dipendenti turnista, in sostituzione della tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto spetta una maggiorazione del 30% (trenta per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Al lavoratore turnista che effettua la doppia panificazione, nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi - ha diritto al pagamento di due giornate di assegni familiari.

Art. 143 - Panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Le produzione anticipata di pane non può superare quella afferente alle esigenze di consumi di due giorni.
Il lavoro svolto in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi, deve essere considerato, a tutti gli effetti, come un'altra giornata di lavoro.
Le parti concordano di rinviare alla contrattazione integrativa provinciale l'adozione della seconda giornata di riposo settimanale.

Art. 145 - Indumenti
[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro, al personale addetto alla panificazione e/o alle altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, deve fornire gratuitamente i seguenti indumenti:
1) due paia di calzoni, di cui uno lungo e l'altro corto;
2) un grembiule;
3) due canottiere di lana;
4) due copricapo.
Al personale addetto alla vendita ed alla distribuzione del pane deve fornire gratuitamente:
1) due giacche e/o due tute e/o due camici a seconda dell'attività svolta;
2) due copricapo.
Le parti in sede contrattuale provinciale concordano di valutare le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in relazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.
Allo scopo di far usufruire anche i turnisti panettieri dei benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi provinciali le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione.

14) Prodotti chimici - Vetro
Titolo LXIII
Art. 148 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge n. 443, del 8 agosto 1985, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi che operano nelle attività elencate di seguito:
1) Cosmetica e profumi:
2) Colle e vernici;
3) Cere e candele;
4) Prodotti per la detergenza;
5) Gomma e plastica;
6) Vetro;
7) Vetroresina;
8) Presidi sanitari: prodotti in gomma e/o plastica;
9) Erboristeria.
Inoltre tutte quelle attività che possono essere annoverate nel settore dei prodotti chimici e vetro.

Art. 150 - Indumenti
L'impresa una volta l'anno, dietro presentazione dell'indumento deteriorato, per le lavorazioni che comportino una particolare usura, fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiuli, pantaloni, vestaglie, zoccoli ecc.).

15) Trasporti
Titolo LXIV
Art. 152 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane considerate tali in base alla Legge n. 443, del 8 agosto 1996, delle piccole imprese, delle cooperative e dei loro consorzi esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi nonché promiscuamente le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto.

Art. 157 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
Per quanto riguarda l'orario di lavoro si fa riferimento all'art. 13 del presente accordo.
Le parti, territorialmente, possono stabilire condizioni diverse secondo la realtà e le esigenze locali.

Art. 158 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
Per il personale viaggiante dei livelli 3 e 4 non rientra nel lavoro effettivo svolto quanto di seguito:
a) il tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, per aereo od altri mezzi di trasporto per l'esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) il tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Conseguentemente i tempi specificati nelle lettere (a) e (b) si calcolano in ragione del 50% (cinquanta per cento) della loro durata per la sola parte eccedente il limite dell'orario normale e non concorrono al computo del lavoro straordinario.
Sono esclusi dai tempi, di cui al comma precedente, quello relativo al riposo intermedio, con facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.
Rientrano nei riposi intermedi:
a) i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore, di due ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiore a 15 ore;
b) il tempo minimo previsto dalla legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo, ma ha diritto alla sola indennità di trasferta.
Viene considerato tempo di lavoro effettivo quello trascorso alla guida del mezzo per l'esecuzione delle operazioni di dogana e di carico scarico.

Art. 159 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ai lavoratori, chiamati a svolgere il lavoro di domenica con riposo compensativo in un'altro giorno verrà riconosciuta le seguenti indennità da calcolarsi sulla paga base nazionale.
a) diurno: 20% (venti per cento);
b) notturno 50% (cinquanta per cento);
Il giorno fissato per il riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti. In caso di modificazione, del giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo, sarà corrisposta un'indennità del 40% (quaranta per cento).
[…]

Art. 161 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno una volta l'anno, gratuitamente, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, di cui uno invernale e l'altro estivo.

Art. 164 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
[…]
L'autista è responsabile delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
[…]
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo, il conducente deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo ed alle merci.