Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 24 gennaio 2017, n. 1806 - Beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 24/01/2017

 

 

 

Fatto

 

1 - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti:
<<La Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda con la quale R.L.B. aveva chiesto (in relazione al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della A. S.p.A. e della S. S.p.A., presso lo stabilimento di B. Officine - PE -) il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Riteneva la Corte territoriale che dalla domanda presentata all’I.N.A.I.L. in data 2/1/2002 fosse decorso il termine di decadenza fissato ex art. 47, co. 5, del D.L. n. 269/2003 (disciplina applicabile in quanto il ricorrente prima della fissata data del 2/10/2003 non aveva maturato il diritto a pensione né avviato alcun procedimento amministrativo o giudiziario per il riconoscimento del beneficio contributivo).
Per la cassazione della decisione propone ricorso R.L.B., affidato ad un motivo.
L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 443 cod. proc. civ., dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003 conv. nella legge n. 326/2003, dell’art. 3 DM. 27/10/2004. 
Lamenta la ritenuta applicabilità della disposizione sulla decadenza anche ad una ipotesi quale quella in esame di una domanda all’I.N.A.I.L. presentata prima della data del 2/10/2003, per la quale era stata latta salva la disciplina previgente dall’art. 3 comma 132, della legge n. 350/2003.
Il motivo è manifestamente fondato (in conformità con ì principi da questa Corte già espressi nelle decisioni del 6 maggio 2016, n. 9256, 16 luglio 2015, n. 14895, 25 marzo 2015, n. 5928, 25 novembre 2014, n. 24998).
Si premette che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originarlo, all’art. 47, comma 5, disponeva che: “I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’I.N.A.I.L. prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede I.N.A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”. Al successivo comma 6 era così previsto: “Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, il suddetto termine di 180 per la presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. è stato fissato al 15 giugno 2005. In sede di conversione ad opera della legge n. 326 del 2003 al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 
marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”. La successiva L. 27 dicembre 2003, n. 299, art. 3, comma 132, (legge finanziaria per l'anno 2004) ha, quindi, stabilito, sempre nell'ambito della disciplina del regime transitorio, che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'I.N.A.I.L.”. Con tale ultimo intervento, il legislatore, dunque, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuto ad escludere l’applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); - coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto; - coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.
Tali categorie di assicurati sono venute così ad aggiungersi a quelle già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento).
La lettura della norma nel senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall'interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente. Sul punto la Corte di Cassazione si è, peraltro, già più volte espressa - cfr. explurimis Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e piu di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649 - affermando il principio secondo cui “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’l.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione: b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.
Sulla base delle indicate disposizioni va, dunque, ritenuto che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto (a termini dell’ultima parte deH’art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, la salvezza delle disposizioni previgenti è stata, come detto, estesa ‘anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L.’).
E quindi intervenuto il D.M. 27 ottobre 2004 che all’art. 1 ha cosi previsto: “1. 1 lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Con riguardo all’ultimo inciso ed alla portata “generale” dell’obbligo di presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. nel previsto termine decadenziale di 180 giorni si rileva che le sopra citate pronunzie di questa Corte (Cass. n. 9256/2016; Cass. n. 14895/2015; Cass. n. 5928/2015; Cass. n. 24998/2014), muovendo dall’assunto che tale D.M., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. nella L. n. 326 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge, ritiene che il riferimento, per l’applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, art. 13, comma 8, va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione. bici allora, la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori. Il D.M., in sostanza, prevedendo l’obbligo di presentazione della domanda entro il termine di 180 giorni anche per ì lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis, (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non contempla espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all’assetto ordinameli tale come delineato negli aspetti principali e, dall’altra, lungi dal prevedere analoga decadenza speciale contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47, comma 6 bis cit. - ). Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest’ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato.
Alla luce delle considerazioni che precedono la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che, nella specie, dovesse farsi applicazione della decadenza semestrale di cui all’art. 47 del D.L. n. 263/2003. Ed infatti avendo il ricorrente presentato domanda di certificazione all’I.N.A.I.L. in data 2/1/2002 (circostanza emergente dalla stessa sentenza impugnata e mai contestata), e dunque anteriormente al 2 ottobre 2003, restava salva l’applicabilità della precedente disciplina, richiedendosi la verifica dell’eventuale decadenza sulla base della disciplina generale (art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella legge n. 438 del 1992).
Per quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per il nuovo esame ad altro giudice; il tutto, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5>>.
2 - Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, co. 2, cod. proc. civ..
3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 - In conclusione il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2016