Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 24 gennaio 2017
Validità: 24.01.2017-31.12.2018
Parti: Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento PMI
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Premessa all’Accordo di rinnovo del CCNL
Nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Art. 1 - Sistema contrattuale
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa.
Art. 9 - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 34 - Appalti
Art. 38 - Diritto allo studio
Art. 46 - Previdenza complementare
Art. … - Assistenza sanitaria integrativa
  Art. 47 - Tutela tossicodipendenza e disturbi comportamentali patologici
Art. 50/66 - Decorrenza e durata
Art. … - Tutela salute dei lavoratori e tutela ambiente - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Art. 51 bis - Elemento di garanzia retributiva
Art. 52 - Apprendistato professionalizzante
Art. 53 - Passaggio di mansioni
Art. 61 - Lavoro a turno
Art. 12 - Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
Allegato 1

Verbale di accordo

Roma, 24 gennaio 2017, tra Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 2014 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Premessa all’Accordo di rinnovo del CCNL
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale o territoriale.
Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 26.07.2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono interamente recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso.
A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni"

Nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
Omissis
1. a partire dalla data di sottoscrizione della presente Intesa le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 26.07.2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso e successive integrazioni, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 1 - Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti dei metodo partecipativo, in quest'ottica !e Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale cosi disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da Confapi Aniem sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20.4.2012 e con quelli successivi del 26.07.2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tali Accordi Interconfederali si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Omissis

Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa.
A) Settore cemento
3. Omissis
- nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso
Omissis
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e dì cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della Cig ordinaria e straordinaria.
B) Settori calce, gesso, malte
Omissis

3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti, daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni concernenti:
Omissis
- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso
Dichiarazione congiunta
Attivazione di un "Gruppo di lavoro" in materia di mobbing e/o molestie sessuali

Le parti concordano sulla necessità che le aziende dei settori rappresentati siano dotate di un codice di condotta per la prevenzione di mobbing e/o molestie sessuali.
A tal fine, viene istituito un "Gruppo di lavoro", formato da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacati e da tre rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali, che dovrà presentare entro il 1° Giugno 2017 alle parti stipulanti il presente CCNL, una proposta di codice di condotta in materia di mobbing e/o molestie sessuali.

Art. 9 - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti in materia, nelle quali si prevede che il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori.
L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine presso ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 25% del personale assunto a tempo indeterminato, nell'anno solare.
Sono escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Fanno eccezione a tale limite solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti che possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001.
Qualora l'applicazione del limite del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 2 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e in somministrazione, l'azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'art. 3 del presente contratto.
Le aziende, nell’ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art. 2 del presente CCNL e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni alla RSU sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
[…]
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente CCNL che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.

Art. 34 - Appalti
Omissis
In queste situazioni, la direzione aziendale e la RSU si incontreranno per approfondire i casi specifici e valutare eventuali soluzioni alternative.
Le aziende informeranno trimestralmente, per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e relativi CCNL applicati sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l’esame della materia.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Omissis

Art. 47 - Tutela tossicodipendenza e disturbi comportamentali patologici
Omissis
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza ovvero la presenza di disturbi comportamentali patologici, quali alcolismo, anoressia, bulimia e ludopatia, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Omissis
I lavoratori familiari - intendendosi per tali il coniuge, il genitore, i figli o il convivente more uxorio - di una persona tossicodipendente o affetta da un disturbo comportamentale patologico come esplicitato nel secondo comma del presente articolo possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma teraupetico e socio-riabilitativo della persona, correlato al disturbo comportamentale patologico certificato dai servizi sanitari delle Unità sanitarie locali qualora gli stessi servizi ne accertino fa necessità.
Omissis

Art. … - Tutela salute dei lavoratori e tutela ambiente - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
A)
Omissis

2) Fermo restando che al RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le parti riconoscono che l'attività del RLSSA in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine, l'azienda assicurerà la necessaria informazione/formazione del RLSSA, in particolare:
- sui temi della tutela dell'ambiente;
- sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il RLSSA, oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma, potrà utilizzare 24 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare inizialmente alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 16 ore annue.
Omissis

Art. 52 - Apprendistato professionalizzante
Le parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di legge dell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti al fine di rendere operativo un contratto di lavoro formativo che riveste una importanza significativa per i settori di riferimento
Fermo restando che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, in attuazione delle disposizioni vigenti, esso può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dai compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
[…]
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata 2° livello, dell'area specialistica 1°, 2° e 3° livello, dell’area concettuale 1°, 2° e 3° livello e dell'area direttiva 1° e 2° livello.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
[…]
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio, un monte ore di 120 ore annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.
Omissis

Art. 53 - Passaggio di mansioni
Omissis
In caso di mutamento di mansioni a un livello inferiore, si dovrà svolgere tra direzione aziendale e RSU un incontro in via preventiva a livello aziendale o/e di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni anche in relazione alla eventuale attività di formazione professionale legata allo svolgimento delle nuove mansioni richieste.
[…]