Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

 

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Circolare n. 6
 

 

Roma, 25 gennaio 2017
 

Al

Dirigente generale vicario

Ai

Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a:

Organi istituzionali

 

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo

 

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

Comitati consultivi provinciali


Oggetto
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative.

Quadro Normativo
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014 "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi Inail dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014);
Circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
Circolare congiunta del 1° luglio 2014 Inail, n. 32 e Inps, n. 83 "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2015 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015";
Circolare Inail 30 aprile 2015, n. 52 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015";
Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2015 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
Circolare Inail 17 dicembre 2015, n. 87 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016";
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 novembre 2016 concernente la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per l'anno 2017.

Premessa
L'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale 11 marzo 2014, n. 67 sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.
L'art. 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determina presidenziale 67/2014, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il successivo art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del presidente dell'Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento1.
Alla luce di quanto previsto nei suddetti artt. 2 e 3 del decreto ministeriale del 22 aprile 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 20162 è stata approvata la determinazione del Presidente dell'Inail 8 agosto 2016, n. 307 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2017-2019, gli Indici di Gravità Medi (IGM) sempre per il triennio 2017-2019, nonché la percentuale di riduzione per il 2017.

1. Criteri di applicazione
La predetta determina Inail n. 307/2016 ha confermato, anche per il triennio 2017-2019, nelle more della revisione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 147/2013, i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi già fissati per il triennio 2014-2016 con il citato decreto del 22 aprile 2014, come indicati ai punti 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 della determina Inail 11 marzo 2014, n. 67 tenuto conto che non sussistono, allo stato, motivazioni di ordine tecnico per una loro modifica.
Si è reso, però, necessario procedere all'aggiornamento degli Indici di Gravità Medi, (IGM) anch'essi fissati per il solo triennio 2014-2016, al fine di consentire per i premi del settore marittimo, per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1965, n. 1124 per i premi per l'assicurazione contro l'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall'Inps, l'individuazione delle aziende virtuose attraverso il confronto con l'Indice di Gravità Aziendale (IGA).
Con la citata determina n. 307/2016 sono stati quindi fissati, nella tabella 1, i nuovi Indici di Gravità Medi per il triennio 2017-2019, poi approvati con il citato decreto ministeriale del 9 novembre 2016.
Per quanto riguarda gli altri criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi si fa, quindi, integrale rinvio alla circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25 e, relativamente ai contributi agricoli, alla circolare Inail 1° luglio 2014, n. 32.
In proposito si precisa che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio3.
Per l'anno 2017 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2015 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015.
La percentuale di riduzione, nella misura indicata al punto 2, si applica ai premi/contributi di competenza del 2017. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2017 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2018.
Resta inteso che la percentuale di riduzione da applicare in sede di regolazione o conguaglio per l'anno 2016 è quella fissata con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 20154.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato, l'istanza ex art. 20 delle M.A.T.5, accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione sarà automaticamente applicata per l'anno 2017 senza presentazione di una nuova istanza.

2. Riduzione percentuale per il 2017
La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2017 è stata fissata nella misura pari al 16,48% con il medesimo decreto del 9 novembre 2016 di approvazione della determina Inail n. 307/2016.
 

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello
 

Allegati: 2
________

1 La misura della riduzione per il 2015 è stata fissata con decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determina del Presidente Inail 3 novembre 2014, n. 327. La misura della riduzione per il 2016 è stata fissata con decreto direttoriale 30 settembre 2015, di approvazione della determina del Presidente Inail 27 luglio 2015, n. 283.
2 Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 27 dicembre 2016, numero repertorio 588/2016.
3 Vedi circolare Inail 7 maggio 2014, n. 25, paragrafo 3.
4 Il decreto del 30 settembre 2015, che ha approvato la determina Inail 27 luglio 2015, n. 283 ha fissato la riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016 nella misura pari al 16,61%.
5 Decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e successive modificazioni.


Fonte: inail.it