Tipologia: Ipotesi di accordo sindacale
Data firma: 30 gennaio 2017
Validità: 30.01.2017 - 30.06.2018
Parti: Luxury Goods Italia - Divisione Retail Gucci, Luxury Goods Outlet - Divisione Retail Gucci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Gucci
Fonte: uiltucs.it

Sommario:

  Premessa
Parte Prima - Normativa
Capitolo I - Ambito di applicazione
Capitolo 2 - Sistema di relazioni sindacali
Capitolo 3 - Ambiente, sicurezza e benessere
Capitolo 4 - Work life balance & welfare
Capitolo 5 - Malattia e infortunio sul lavoro
Capitolo 6 - Pari opportunità di sviluppo professionale
Capitolo 7 - Formazione e aggiornamento continuo
Capitolo 8 - Mercato del lavoro
  Parte Seconda - Economica
Capitolo 9 - Ticket restaurant
Capitolo 10 - Compenso domenicale e festivo
Capitolo 11 - Salario variabile sales incentive plan
Capitolo 12 - Scale parametrali
Capitolo 13 - Sistema di valutazione e classificazione del livello di professionalità
Parte terza - Disposizioni finali
Capitolo 14 - Disposizioni finali, decorrenza e durata

Ipotesi di accordo sindacale

- Il giorno 30 gennaio 2017 presso la sede di Confindustria Firenze si sono incontrate: le società Luxury Goods Italia spa - Divisione Retail Gucci - e Luxury Goods Outlet srl - Divisione Retail Gucci - (di seguito anche "le Società" o l'"Azienda") […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali […] Filcams - Cgil, […] Fisascat - Cisl, […] Uiltucs, assistite dalle strutture territoriali […] Filcams - Cgil, e alla presenza delle RSU e RSA […], congiuntamente di seguito anche "le Parti"

Premesso che:
• Le Parti confermano la volontà di riconoscersi come interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni sindacali teso sia a favorire lo sviluppo aziendale sia a valorizzare le persone ed ampliare i momenti di confronto, attraverso il metodo del dialogo e dell'informazione, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo;
• Le Parti, pur nelle rispettive autonomie, ribadiscono quindi la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al metodo del dialogo, del confronto e dell'informativa preventiva. Tale metodo partecipativo viene confermato quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di coinvolgimento e tutela delle condizioni delle persone e di competitività del Gruppo Kering;
• Le Parti confermano altresì che la filosofia che accompagna Gucci e le sue persone è quella della ricerca dell'eccellenza in tutte le fasi della gestione del prodotto: dalla ricerca alla progettazione, produzione, commercializzazione e cura del cliente;
• In data 10 Novembre 1999 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo sindacale volto a realizzare un sistema retributivo e di sviluppo professionale in grado di riconoscere, valorizzare e premiare le professionalità espresse e le capacità di partecipare alla creazione di valore aggiunto, attraverso l'individuazione del livello di professionalità realmente espresso e del contributo apportato da ciascuna persona ai risultati aziendali;
• Le Parti, con gli accordi sindacali sottoscritti in data 08 Maggio 2000, 23 Febbraio 2001, 25 Settembre 2001, 23 Ottobre 2002, 20 Maggio 2003, 06 Luglio 2004, 26 Marzo 2007 e 08 Giugno 2009 hanno riconfermato la sostanziale validità dell'attuale sistema di classificazione basato sullo sviluppo delle competenze individuali del personale operante nei grandi negozi, nei piccoli negozi, nei punti vendita presso gli aeroporti e negli Outlets;
• In data 31 dicembre 2014 scadeva il Contratto Integrativo Aziendale stipulato tra le Parti il 31 ottobre 2012 (di seguito anche il "CIA 2012") contenente tacita proroga sino alla stipula di un nuovo;
• In data 18 novembre 2015 le OO.SS. hanno illustrato alle Società la Piattaforma per il Rinnovo del CIA 2012 ed hanno formalmente avviato i lavori per il suo rinnovo;
• In data 27 gennaio 2016 le Parti, in considerazione dei significativi cambiamenti strategici, organizzativi e commerciali intercorsi nella divisione Gucci, tenuto conto delle richieste delle OOSS e della necessità di individuare congiuntamente le aree di miglioramento e di allineamento rispetto alla nuova organizzazione aziendale e agli obiettivi di business, anche al fine di garantire un maggior livello di competitività rispetto al mercato esterno e la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici al raggiungimento degli stessi, hanno ritenuto opportuno sottoscrivere formale proroga del CIA 2012 sino alla stipula di un nuovo accordo, di cui hanno formalmente avviato tutte le attività di rinnovo;
• Le Parti si sono ripetutamente incontrate per definire i contenuti del nuovo CIA.
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Parte Prima - Normativa
Capitolo I - Ambito di applicazione

1.1 Le Parti confermano che il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito il "nuovo CIA") si applica ai dipendenti con qualifica di Operaio e Impiegato dei punti vendita diretti operanti sul territorio italiano riconducibili a Gucci (e segnatamente appartenenti alle società Luxury Goods Italia spa - Divisione Retail Gucci, Luxury Goods Outlet srl - Divisione Retail Gucci) addetti alla vendita e alle operazioni di supporto logistico (per tali intendendosi le attività inerenti il magazzino, la sartoria e il back office) esclusivamente dei prodotti tipici a marchio Gucci (così come da Dichiarazione a Verbale sottoscritta dalle Parti in data 06 Luglio 2004 e richiamata nel verbale di accordo sindacale datato 26 Marzo 2007);
1.2 Le Parti convengono pertanto che sono espressamente esclusi dall'applicazione del presente accordo il personale operante con mansione di Direttore/Store Manager, Vice Direttore/Assistant Store Manager, Responsabili dei Servizi di Area/Department Manager con qualifica Quadro o inquadrato nel 1 livello del CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (di seguito il "CCNL") applicato nelle Società, nonché tutto il personale operante nello spaccio aziendale denominato "la Villetta" e quello addetto alle attività di ristorazione;
1.3 Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e al CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi applicato.

Capitolo 2 - Sistema di relazioni sindacali
2.1 Le Parti confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni industriali, improntato sul metodo del dialogo e dell'informativa preventiva, e, nel reciproco riconoscimento dei ruoli, delle prerogative e delle competenze, ribadiscono l'impegno comune a proseguire un modello di relazioni sindacali avente come obiettivo comune lo sviluppo di metodi partecipativi, collaborativi e di prevenzione delle eventuali situazioni di criticità;
2.2 Le Parti si impegnano a ricercare tutte le soluzioni idonee affinché il metodo del dialogo e l'informazione preventiva si concretizzi in tutte le situazioni, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti degli assetti economico-sociali e organizzativi aziendali, nonché ai progetti riguardanti l'innovazione tecnologica e alle operazioni di appalto e terziarizzazione, coerentemente con il Protocollo in tema di Responsabilità Sociale sottoscritto dalle Parti in data 10 Giugno 2004;
2.3 Al fine di migliorare ulteriormente il rapporto esistente, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di relazioni sindacali, le Parti convengono di mantenere un modello di relazioni a livello locale con incontri a cadenza semestrale con particolare riferimento alle tematiche legate a:
a. organizzazione del lavoro e livelli occupazionali, altresì con riferimento alle diverse tipologie contrattuali utilizzate
b. orari di lavoro e turni
c. andamento del lavoro straordinario e supplementare
d. progetti di ristrutturazione del punto vendita
e. programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti e di innovazione tecnologica che investano l'assetto del punto vendita o un nuovo insediamento territoriale
f. ambiente di lavoro e tutela della salute;
2.4 Qualora una delle due Parti ne ravvisasse la necessità, i termini di cui sopra potranno essere anticipati per approfondimenti su temi specifici.

Capitolo 3 - Ambiente, sicurezza e benessere
3.1 Le Parti confermano l'impegno sino a qui perseguito nel ritenere la sicurezza sul luogo di lavoro un valore imprescindibile, pertanto si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia in modo che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresenti uno dei driver dello sviluppo dell'azienda;
3.2 I Responsabili della Sicurezza di parte aziendale (RSPP) ed i rappresentanti dei lavoratori (RLS) continueranno a collaborare e ad incontrarsi annualmente nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per continuare a migliorare le condizioni ambientali così come previsto dal Testo Unico della Sicurezza - D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, per esaminare argomenti specifici e gli interventi adottati, per condividere le azioni intraprese anche in materia di formazione e sensibilizzazione;
3.3 Nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche collegate al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti confermano le ore di formazione riservate agli RLS nella misura di 50 ore annue;
3.4 L'Azienda conferma la disponibilità a confrontarsi con le Rappresentanze Sindacali, sia a livello nazionale che territoriale, sui risultati delle analisi condotte in tema di stress lavoro correlato, anche al fine di condividere strumenti di miglioramento a seguito di eventuali criticità riscontrate.

Capitolo 4 - Work life balance & welfare
[…]
4.6.2 Le Parti si danno atto che non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni lavorative domenicali i lavoratori che abbiano il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica rientranti nelle seguenti fattispecie:
i) madri e padri, anche affidatari, di bambini sino ai 3 anni di età compiuti,
ii) i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi,
iii) i lavoratori affetti da una patologia grave e continuativa, soggetta a terapie salvavita, ovvero da sclerosi multipla o progressiva documentata da specialista del SSN,
iv) i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
[…]
4.7 Pause Retribuite: l'Azienda riconosce che, con esclusione dei negozi siti negli aeroporti in cui allo stato sono in atto specifici regimi orari, laddove già trovano applicazione il personale di negozio fruirà di una di una pausa giornaliera complessiva di 30 minuti - da godersi 15 minuti nell'arco della mattinata e 15 minuti nell'arco del pomeriggio - cd. "Break" o “Staff' -. Resta inteso che detti periodi di pausa, che dovranno essere comunque autorizzati, seppur retribuiti, non rientreranno - ai sensi dell'art. 118 (Orario di Lavoro) del vigente CCNL - a nessun effetto nel computo del lavoro effettivo e che, in caso di prestazione lavorativa inferiore alle 8 ore, la pausa spetterà solo nella misura di una della durata di 15 minuti. Le pause retribuite saranno oggetto di normale rilevazione elettronica tramite badge nel momento in cui i sistemi di rilevazione presenze, allo stato non predisposti alla rilevazione delle pause retribuite, avranno subito la necessaria implementazione tecnica. Dell'avvenuta implementazione sarà data debita comunicazione ai dipendenti;
4.8 Le Parti, sempre nell'ottica di raggiungere un necessario bilanciamento tra vita personale - lavoro - obiettivi aziendali convengono sull'opportunità di integrare le fattispecie rientranti nei congedi e permessi disponibili ai lavoratori che si trovano in particolari situazioni di seguito elencate e disciplinate:
[…]
4.8.3 Permessi per Visite Specialistiche del dipendente e/o del figlio sino ad 8 anni di età: ai dipendenti che necessitino di effettuare visite mediche specialistiche, ad eccezione di quelle odontoiatriche, ove non sia possibile effettuarle fuori dall'orario di lavoro, sarà riconosciuto un permesso retribuito limitatamente al tempo necessario ad effettuare la visita medica e per i 30 minuti precedenti e successivi alla medesima, per un limite massimo di 25 ore annue. Detto riconoscimento è subordinato alla preventiva comunicazione e alla prestazione lavorativa, ancorché parziale, effettuata nella giornata e alla presentazione della documentazione attestante il giorno, l'orario della visita e la relativa durata. Le ore di prestazione lavorativa rese nella medesima giornata saranno computate a tutti gli effetti quali ore di lavoro Ordinarie, e come tali compensate, nel limite massimo di 8 ore. Il permesso retribuito di cui sopra, con le medesime modalità, potrà essere fruito anche nel caso in cui il medico specialista ritenga necessario effettuare ulteriori accertamenti clinici/diagnostici, dietro presentazione della prescrizione del medico specialista e la documentazione attestante il giorno, l'orario e la durata della loro effettuazione. Fermo restando il limite massimo complessivo di cui sopra e le succitate modalità ed eccezioni, si conviene che i permessi così come definiti potranno essere fruiti anche per le visite specialistiche che occorrano ai figli fino a 8 anni di età;
4.8.4 Permessi per malattia del figlio entro gli otto anni di età: le Parti confermano la possibilità per i lavoratori assenti dal lavoro a causa della malattia del figlio che si trovi entro l'ottavo anno di vita, in forza delle modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, di poter attingere per la copertura economica dal monte ore di permessi retribuiti di cui all'art. 146 del vigente CCNL;
[…]
4.8.6 Permessi per DSA: i permessi di cui al precedente articolo 4.7.4 potranno altresì essere fruiti, previa presentazione di idonea documentazione medica, per assistenza alle attività scolastiche effettuate a casa per i figli studenti del primo ciclo di istruzione affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cd DSA ex Legge 8 ottobre 2010, n. 170) con un preavviso minimo di 7 giorni;
[…]
4.8.9 Aspettativa per Violenza di Genere: in aggiunta al periodo massimo di astensione dal lavoro di tre mesi, previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 per tutte le dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, le Parti convengono di garantire ulteriori 60 gg. di aspettativa non retribuita. Detta richiesta, per essere concessa, dovrà pervenire con le modalità previste dal suddetto Decreto entro il termine del periodo massimo di astensione retribuita;
4.8.10 Banca Ore: le Parti nel concordare sul carattere eccezionale del lavoro straordinario, così come previsto dal vigente CCNL, confermano l'istituto della Banca Ore, così come regolato dall'accordo sottoscritto in data 08 Maggio 2000. Pertanto, il lavoratore potrà optare se accantonare le ore di lavoro straordinario effettuate nella banca ore o richiedere il pagamento delle stesse. Resta inteso che rimangono ferme le maggiorazioni previste dal vigente CCNL. I riposi compensativi così accantonati in "Banca Ore" potranno essere utilizzati:
- il 50% previo richiesta al proprio responsabile, compatibilmente con le esigenze organizzative
- per quanto concerne il rimanente 50% l'azienda si impegna a facilitarne la fruizione, con l'esclusione dei mesi di Gennaio, Luglio, Agosto e Dicembre ed in occasione di particolari eventi (es. Settimana della Moda, Fiere e Mostre di settore etc.);
[…]
4.12 Comitato di Welfare Aziendale: Le Parti concordano di confermare il comitato già in essere con lo scopo di studiare, analizzare, sviluppare, valorizzare, diffondere e monitorare il Welfare Aziendale come leva competitiva per l'azienda, per consolidare il rapporto con i collaboratori, promuovere il benessere in azienda e facilitare la vita dei dipendenti, per migliorare la produttività dell'organizzazione e motivare positivamente i lavoratori. Si concorda pertanto quanto di seguito:
4.12.1 Il Comitato Welfare sarà composto in pari numero (3 unità) da membri nominati dalla Direzione Aziendale e da membri della Rappresentanza Sindacale Unitaria e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie;
4.12.2 Il Comitato Welfare svolgerà un ruolo di osservatorio, forum di studio, analisi e di discussione con l'obiettivo di individuare le priorità di intervento, anche sulla base di indicazioni fornite da specialisti interni ed esterni alle Società;
4.12.3 Compito del Comitato Welfare è altresì quello di monitorare periodicamente i risultati delle iniziative adottate e promuovere nuovi progetti ed iniziative, anche sulla base dell'analisi di rilevazioni statistiche riguardanti l'utilizzo dei servizi offerti;
[…]

Capitolo 6 - Pari opportunità di sviluppo professionale
6.1 L'Azienda, in accordo con le OO.SS., riconferma il proprio orientamento a valorizzare, nell'ambito delle necessità e opportunità organizzative aziendali, le potenzialità delle risorse umane interne nel rispetto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006 in materia di garanzia delle pari opportunità donna/uomo, favorendone la crescita professionale, anche in relazione alle competenze acquisite ed effettivamente espresse dai singoli;
6.2 A tal proposito le Parti si impegnano a favorire una concreta promozione del rispetto della dignità delle persone e delle pari opportunità ed a questo scopo l'azienda rinnova il proprio impegno a contrastare ogni forma di discriminazione;
6.3 L'Azienda conferma il proprio interesse a monitorare il livello di occupazione femminile e i relativi percorsi di crescita professionale e ad elaborare progetti ed azioni positive con l'obiettivo di valorizzare le risorse femminili.

Capitolo 8 - Mercato del lavoro
8.1 Le Parti concordano sulla necessità di utilizzare gli strumenti legislativi e contrattuali che consentano di cogliere tutte le opportunità commerciali tipiche della specificità del settore in cui Gucci opera. A tal fine le Parti ravvedono negli istituti contrattuali del "Contratto a Termine" e "Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato" gli strumenti più idonei a soddisfare tali esigenze;
8.2 Pertanto le Parti convengono di rimandare alle disposizioni in materia di utilizzo previste dagli articoli da 63 a 69-bis del vigente CCNL;