UIL
Politiche del Sociale e Sostenibilità/SSL
Nota 16 gennaio 2017, prot. n. 187/2017
 

 

Alla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ex Art. 6 del D. Lgs. 81/08

 

Oggetto: Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (Art. 6, Comma 8, lett. 3), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il giorno 10 gennaio 2017 alle ore 10:30 presso il Ministero del Lavoro è stata convocata la Commissione Consultiva Permanente con al Punto 2 dell’Ordine del Giorno “l’approvazione della Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo (Art. 6, Comma 8, lett. 3), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)”.

Premesso che:
l’ITALIA è l’unico Paese della Unione Europea a non aver definito una propria Strategia Nazionale sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
In tutti i paesi dell’Unione è presente una Strategia Nazionale la quale è in sintonia con la Strategia complessiva UE su Salute e Sicurezza.
Invitiamo quindi il Ministero, che è in indirizzo alla presente, ad attivarsi con tutti i soggetti interessati al fine di realizzare a breve questa necessaria Strategia Nazionale.
Questo fatto diventa ancora più importante da tenere presente, visti i risultati non ancora soddisfacenti raggiunti negli ultimi due anni sugli infortuni ed incidenti. Per l’Italia è assolutamente necessario fare di più in questa direzione.
Relativamente alla bozza di Relazione a noi presentata, evidenziamo quanto segue: la Commissione Consultiva è stata convocata una sola volta nel 2016!
In passato, fin dalla sua istituzione, la Commissione è sempre stata un punto di riferimento importante per la Prevenzione, per tutti i Soggetti individuati cosi come definiti dal D.Lgs. 81/08.
Una Commissione (si vedano le Relazioni degli anni precedenti) che ha svolto un lavoro importante per tutte le attività definite dal D.Lgs. 81, con il fattivo continuo supporto delle Parti Sociali.
Come precisato, nel 2016 si è tenuta una sola riunione, ma anche nel 2015 l’attività è stata praticamente nulla.
Un errore fondamentale, che non ha permesso ai Soggetti interessati di dare il proprio contributo al fine di migliorare la Prevenzione in tutti i luoghi di lavoro e ridurre quindi gli infortuni ed incidenti.
Crediamo quindi fondamentale ripristinare al più presto gli incontri della Commissione con un calendario serrato al fine di svolgere al meglio “TUTTI” i compiti definiti nell’Art. 6, Comma 8 del D.Lgs. 81/08.

COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Sempre analizzando la Relazione in oggetto, è importante rimarcare anche il fatto che il Comitato ex art. 5 non lavora da tempo, non fornendo i risultati previsti.
Quindi anche su questo invitiamo il Ministero del Lavoro ad attivarsi presso il Ministero della Salute, competente in merito, affinché il Comitato possa riprendere l’attività, con l’adeguato coinvolgimento delle Parti Sociali.

COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO
Sarebbe opportuno socializzare con i Componenti della Commissione Consultiva Permanente o almeno con le Parti Sociali che partecipano alle consultazioni ex Art. 5, le attività dei Comitati ex Art. 7, al fine di poter contribuire ad una analisi complessiva sulle attività di prevenzione.

COMMISSIONE INTERPELLI
Importante e fondamentale il lavoro della Commissione Interpelli.
Su questo tema vogliamo ribadire però la necessità di interessare preventivamente le Parti Sociali almeno sui quesiti di interesse delle stesse.

COMITATO CONSULTIVO PER LA DETERMINAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE E DEI VALORI LIMITE BIOLOGICI RELATIVI AGLI AGENTI CHIMICI
Importante e necessaria la ricostituzione del Comitato Valori limite, deve essere riattivato al più presto.

Ulteriori attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008

- Con riguardo all’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 81/2008, in ordine alla predisposizione di norme dirette ad individuare le particolari esigenze, rispetto alla applicazione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, di determinati settori e attività deve essere ancora approvato definitivamente lo schema di Decreto Interministeriale, su proposta del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato e Volontari), recante il “Provvedimento di regolamentazione per l’applicazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Attualmente si è in attesa dello schema definitivo del Decreto, predisposto a cura della Amministrazione di prevalente competenza;

- è stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo al “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute ” - ai sensi dell’art. 232 del D.lgs. n. 81/2008 - e inviato dallo scrivente Ministero per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”). Il Ministero della Salute ha sollevato obiezioni sulla definizione del rischio irrilevante per la salute e, pertanto, si attende la ricostituzione del Comitato valori limite per l’elaborazione di una nuova definizione;

- è stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale relativo all’inserimento della lavorazione “sabbiature a secco con materiali contenenti silice libera cristallina in ambienti di lavoro confinati” nell’allegato XL, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, - con le procedure previste dall’art. 232, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 - e inviato in data 14 dicembre 2012 per l’acquisizione del parere del Ministero della Salute (concertante) e del Ministero dello sviluppo economico (che deve essere “sentito”); a seguito di un’osservazione del Ministero della Salute si è resa necessaria una modifica della disposizione relativa all’ambiente fisico in cui è destinato ad operare il divieto di lavorazione di cui trattasi. Tale modifica è in corso di verifica;

- Su proposta del Ministero della Giustizia, lo schema di Decreto Interministeriale “Provvedimento di regolamentazione per la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell’amministrazione della Giustizia” è stato trasmesso alle Amministrazioni competenti, le quali si sono scambiate le rispettive osservazioni. Il concerto è stato reso da parte del Ministero del Lavoro per cui si è attesa dell’emanazione del Decreto;

In riferimento agli Schemi di Decreto sopracitati contenuti nella Sezione “Ulteriori Attività” i ritardi sono notevoli, chiediamo inoltre di poter essere preventivamente consultati al fine di poter esprimere un giudizio di merito a riguardo come Commissione Consultiva.
Consultazione preventiva che purtroppo non è accaduta per il Decreto sotto riportato.
Infatti il Decreto di modifica della Sezione Campi Elettromagnetici del D.Lgs. 81/08, non è stato presentato in Commissione Consultiva per analisi e valutazione. Su questo vorremmo anche capire le motivazioni che hanno portato al non rispetto della norma.

- È stato pubblicato, in G.U. n. 192 del 18 agosto 2016, il D.lgs. 1 agosto 2016, n. 159, recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. L’intervento normativo persegue l’obiettivo, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi dovuti all’esposizione agli agenti fisici, e precisamente ai campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro. Ciò anche al fine di rendere la legislazione italiana in materia aderente alle ultime innovazioni normative recepite sia a livello europeo che a livello internazionale.

Il decreto legislativo n. 159/2016, contiene modifiche al D.lgs. n. 81/2008, in particolare al Capo IV del Titolo VIII. Destinatari del provvedimento sono tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati ed i relativi dipendenti. I settori e le attività principalmente interessati sono il settore industriale (saldatura, incollaggio, energia elettrica, ecc.), sanitario, delle telecomunicazioni e ferroviario.

Il decreto è entrato in vigore il 2 settembre 2016.


ALTRE DISPOSIZIONI IN FASE DI CONCLUSIONE
Di seguito sono riportate “Altre Disposizioni in fase di conclusione”. Anche su queste, poiché incidono in maniera importante sulla salute e sicurezza dei lavoratori, chiediamo siano al più presto discusse all’interno della Commissione Consultiva per poter, come Commissione nel complesso e come Componenti singoli della Commissione, esprimere un giudizio e commenti.

- E’ stato predisposto lo schema di Decreto Interministeriale, ex art. 3, comma 13-ter, del d.lgs. n. 81/2008 al fine di “Definire, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali [,..]”.Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di validazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, da rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;

- E’ stata, inoltre, predisposta, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 così come modificato dall’art. 32 del decreto del fare, la bozza di d.P.R. recante il “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ”. Tale decreto è, attualmente, in fase di definizione unitamente all’INAIL cui è stato affidato il compito di accertare la sussistenza in capo alle aziende partecipanti agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica del requisito preferenziale previsto dal suddetto decreto.

- Sempre in attuazione del decreto del fare è stato predisposto lo schema di decreto, ex art. 29, comma 6-ter , del d.lgs. n. 81/2008, al fine di procedere all’“Individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il Decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo”. Tale Decreto sarà corredato da una serie di supporti alla valutazione dei rischi semplificata, attualmente in fase di elaborazione da parte di un apposito gruppo tecnico, coordinato dalla scrivente Direzione Generale, costituito da rappresentanti dell’INAIL e del coordinamento tecnico delle regioni;

 

Art. 11 del d.lgs. n. 81/2008
Prevede lo stanziamento di fondi per le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, da ripartire sui tre assi individuati dalla norma:
- a) progetti di investimento in materia di salute e sicurezza per le piccole, medie e micro imprese;
- b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
- c) finanziamento di attività di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale dirette a inserire nei rispettivi programmi il tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha provveduto al trasferimento dei Fondi in favore della Regione Marche, per un importo pari ad € 395.000,00, per la realizzazione del piano di formazione previsto dal Decreto Interministeriale 22 dicembre 2010, sui fondi di competenza del medesimo esercizio finanziario.


L’Art. 11 “Attività promozionali” del D.Lgs. 81/08 prevede che le Attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione vengano definite nell’Ambito della Commissione Consultiva, a tal fine chiediamo chiarimenti in merito ai Fondi trasferiti a favore della Regione Marche.

SI RIPORTANO, INFINE, LE ULTERIORI DISPOSIZIONI CHE NON SONO STATE ANCORA ADOTTATE CON INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL “TESTO UNICO” DI RISPETTIVO RIFERIMENTO
Fondamentale dal nostro punto di visto l’elenco delle Disposizioni non ancora adottate. Non serve però come ogni anno indicare soltanto ciò che non è stato fatto, sarebbe necessario, ancorché doveroso, indicare quando e in che modo si vogliono affrontare i temi in oggetto di quest’ultimo punto.

Conclusioni
La Commissione Consultiva ha il compito di “redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni”.
Quanto predisposto ed a noi consegnato non risponde al requisito richiesto.
La bozza di Relazione contiene l’attività effettuata da alcuni organi Istituzionali tralasciando di analizzare in dettaglio l’applicazione della normativa e soprattutto analizzare quali sviluppi sono possibili in riferimento alle necessità, ai fabbisogni che dovrebbero essere analizzati ed individuati.
Manca completamente la analisi delle reali necessità, che dovrebbe essere effettuata dibattendo anche all’interno della Commissione Consultiva e nei confronti istituzionali con le Parti Sociali.
Siamo ancora in attesa della costituzione della nuova Commissione Consultiva, così come definita dalle nuove norme derivanti dal cd Job Act.
Una nuova formulazione per la quale ancora una volta ribadiamo la nostra contrarietà, poiché non affronta nei termini corretti la Rappresentanza delle Parti cosi come individuate dalle Direttive europee e dalla composizione ad esempio del Comitato di Lussemburgo ACSH.
A parte il riaffermare la nostra contrarietà vogliamo comunque ribadire la necessità che l’insediamento della nuova Commissione sia veloce, per poter affrontare tutti i compiti previsti dalla norma, ma anche tutte le attività previste di confronto con i Rappresentanti dei Lavoratori delle Organizzazioni maggiormente rappresentative.
Su questo punto, oltre a quanto ribadito nelle note precedenti, crediamo sia assolutamente necessario realizzare il Repertorio degli Organismi Paritetici cosi come definiti dagli Artt. 2 e 51 del D.Lgs. 81/08, poiché sono soggetti determinanti nell’applicazione della norma e non ci possiamo più permettere la proliferazione di Organismi Paritetici realizzati da Parti sociali non rappresentative, contrariamente a quanto definito dal D.Lgs. 81/08, ed anche dal recente Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
 

LA SEGRETARIA CONFEDERALE
(Silvana Roseto)


Fonte: uil.it