Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 21 febbraio 2017
Parti: Provincia Autonoma di Trento, Trentino Trasporti, Carron Cav. Angelo, Misconel, Ing. De Aloe Costruzioni, Ati Geotrentina-Tecnoperforazioni e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Ate Ance Trento
Settori: Grandi opere, Interramento Trento-Malè
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Relazioni sindacali
2. Normativa applicabile
3. Mercato del lavoro e formazione professionale
4. Logistica di cantiere
  5. Sicurezza e prevenzione
6. Regolarità retributiva
7. Accessi in cantiere
8. Rapporti con gli organi ispettivi
9. Adesione al presente accordo

Accordo Quadro tra Provincia Autonoma di Trento, Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, Trentino Trasporti spa Stazione appaltante, Carron Cav. Angelo spa, e Misconel srl, Ing. De Aloe Costruzioni srl, Ati Geotrentina srl-Tecnoperforazioni srl e Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil del Trentino, Ate Ance Trento Cantiere: P.a.t. interramento Trento-Malè, Trento, 21 febbraio 2017

Il giorno 21.02,17 presso il cantiere finalizzato alla “Interramento della linea ferroviaria Trento-Malè si sono incontrati: Feneal - Uil del Trentino […], Filca - Cisl del Trentino […], Fillea - Cgil del Trentino […], la Stazione Appaltante, Trentino Trasporti spa […], la Direzione Lavori […], la Ditta Appaltante Carron Cav. Angelo spa […], le Ditte Esecutrici in Ati Geotrentina srl e Tecno Perforazioni srl […], Misconel srl […], Ate Ance Trento […], Provincia autonoma di Trento […], che sottoscrive il presente atto per presa visione.

Premesso che
• l’opera finalizzata all’“Interramento della linea ferroviaria Trento-Malè”, rappresenta un importante intervento infrastrutturale per la provincia, oltre ad essere significativo per quanto riguarda le ricadute sociali ed economiche;
• le parti condividono che tale intervento debba assicurare la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti: regolarità e sicurezza dei rapporti di lavoro, trasparenza e legalità;
• al fine di garantire il rispetto di quanto enunciato al punto precedente, durante l’esecuzione dell’opera, attivando sinergie operative con il Comune, con la PAT ed i relativi organi preposti, le parti condividono di promuovere e garantire quanto previsto in materia di lavoro, nonché dalle vigenti normative di legge e dai contratti collettivi applicati, in relazione alla categoria prevalente enunciata nel contratto di affidamento e nei relativi subappalti;
• in tal senso nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative si ritiene utile attivare sinergie operative finalizzate al monitoraggio dell'attività per garantire il pieno rispetto delle regole, ivi comprese quelle di natura antinfortunistica ed un efficace contrasto al lavoro irregolare;
le Parti condividono che un approccio di carattere preventivo sia utile, sia dal punto di vista della qualità e regolarità in senso generale, sia da quello della tempestività con la quale risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Relazioni sindacali
Le parti si incontreranno periodicamente per affrontare specifiche situazioni afferenti le seguenti materie:
• stato di avanzamento dell'opera
• situazione occupazionale e mobilità della forza lavoro;
• fabbisogni professionali e formativi;
• stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli enti bilaterali contrattuali;
• definizione di eventuali controversie;
• informazioni inerenti subappalti; affidamento a terzi;
• igiene, sicurezza e prevenzione infortuni;
• verifica del trattamento economico e normativo;
• problematiche relative alle condizioni ambientati e logistiche dei lavoratori.
Le parti si impegnano a procedere alla conciliazione di eventuali conflitti, nell’ambito di specifici incontri, da convocarsi tempestivamente all'insorgere della controversia stessa. Durante tale confronto le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette, salvo situazioni di particolare urgenza.
All’interno del cantiere sarà messa a disposizione delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per l’effettuazione di un recapito, concordandone preventivamente lo svolgimento al fine di agevolare le attività produttive.

2. Normativa applicabile
Tutte le imprese addette, a qualsiasi titolo, alla realizzazione dell’opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e contrattuali, nazionale e locale, con il riconoscimento ai lavoratori di eventuali condizioni di miglior favore.
In particolare le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:
Per le attività edili:
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini Industriali e artigiane firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
• Il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale siglato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, in vigore per i lavoratori del settore dell’edilizia con la contestuale iscrizione degli stessi alla Cassa Edile di Trento;
Per le attività non edili:
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed eventuali contratti integrativi, aziendali e/o territoriali, dei settori di appartenenza per i lavoratori occupati in imprese diverse da quelle del settore edile.
Al fine di garantire la qualità e la regolarità del lavoro, la normalità dei rapporti di lavoro sarà a contratto subordinato.
Non saranno ammessi lavoratori con voucher.

3. Mercato del lavoro e formazione professionale
Le parti, confermando che in ogni caso avranno priorità le maestranze già dipendenti delle imprese consorziate, come previsto al punto B) dell’Art. 5 del CCPL del 24 novembre 2006, convengono sulla necessità di dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.
Le necessarie attività di formazione verranno svolte in collaborazione con Centrofor; i nominativi dei partecipanti ai corsi delle imprese impegnate nella realizzazione dell’opera saranno portati a conoscenza dello stesso ente, come peraltro previsto dall’ art. 91 del CCNL Industria.

4. Logistica di cantiere
Per quanto concerne la logistica saranno predisposti nelle aree opportunamente individuate e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia, servizi adeguati alle esigenze e ai bisogni delle maestranze presenti in cantiere. Per i lavoratori che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione a fine giornata lavorativa (distanza eccessiva o tempi di trasferimento troppo lunghi), verrà valutata la possibilità di idonee soluzioni alternative.

5. Sicurezza e prevenzione
Le parti ribadiscono che l’applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di regolarità del rapporto di lavoro, costituirà un punto primario e qualificante dell’organizzazione del cantiere. A tale scopo il cantiere sarà considerato quale unica entità, indipendentemente dal numero e dalla tipologia delle singole imprese operanti al suo interno.
Le parti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel presente accordo, confermano il coinvolgimento delle OO.SS. territoriali, della Cassa Edile, di Centrofor e del RLS di sito produttivo.
La parti, condividendo che la prevenzione in materia di salute e sicurezza debba costituire obiettivo comune, partendo dal coinvolgimento delle maestranze impegnate in fase di realizzazione delle opere, si impegnano a concordare i seguenti punti specifici:
a. RLS di sito produttivo
Le parti valuteranno di comune accordo, ancorché non prevista dalla contrattazione territoriale, l'eventuale elezione da parte dei lavoratori presenti della figura di RLS di sito produttivo.
b. Informazione e formazione maestranze
Le parti concordano di effettuare incontri periodici o comunque su richiesta di una delle figure preposte alla tutela della salute e della sicurezza in cantiere, dove saranno esaminati e approfonditi temi riguardanti:
• le azioni di monitoraggio e prevenzione;
• la sorveglianza sanitaria;
• l’informazione e la formazione dei lavoratori;
• l’attuazione dei piani di sicurezza;
• l’applicazione delle norme di cui al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm,.
Le Parti intendono avvalersi del supporto e della consulenza degli Enti Bilaterali di settore della Provincia autonoma di Trento, Cassa Edile, Centrofor. In riferimento alla formazione delle maestranze, in relazione ai bisogni formativi individuati, le imprese esecutrici sì avvarranno degli enti suddetti con l’obiettivo di predisporre appositi moduli formativi individuati.

6. Regolarità retributiva
Al fine di evitare l’insorgere di controversie per inadempienze contrattuali in materia di regolarità retributiva, si conviene che il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.

7. Accessi in cantiere
Premesso che l’area di cantiere è recintata, si conviene che gli addetti ai lavori e i visitatori vi potranno accedere solamente attraverso ingressi presidiati. Per motivi di sicurezza nessuno potrà accedere al cantiere se non preventivamente autorizzato dalla ditta esecutrice.
Tutto il personale che opererà in cantiere sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Il tesserino dovrà riportare i seguenti dati:
• nome e cognome
• fotografia digitale
• impresa di appartenenza
• data di rilascio
• posizione aziendale, Inps, Inail

8. Rapporti con gli organi ispettivi
In coerenza ed a completamento del presente accordo, le Parti ritengono necessario instaurare un rapporto di sinergia con gli Enti della PAT Preposti alla Vigilanza, con Inps ed Inail, al fine di implementare ulteriori azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza e regolarità del lavoro.
In tal senso le Partì sì impegnano a richiedere un incontro specifico con Uopsal e Servizio Lavoro della PAT e con Inail, per definire modalità operative finalizzate al concretizzarsi di quanto enunciato al paragrafo precedente.
Le modalità operative individuate nell’incontro richiamato, costituiranno parte integrante del presente accordo.

9. Adesione al presente accordo
Le parti firmatarie, qualora ne ravvisassero la necessità, concordano di verificare la puntuale applicazione dell’accordo e le eventuali variazioni o modifiche che si rendessero opportune. I soggetti firmatari si impegnano a far accettare i contenuti del presente accordo a tutte le imprese che operano, o che in futuro potranno operare, nell’ambito del cantiere del “Interramento della linea ferroviaria Trento-Malè”, in forza di contratto di subappalto.
Si conviene, infine, che il presente accordo non potrà contrapporsi al quadro normativo applicabile ai Lavori Pubblici.