Ministero del lavoro e delle politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE
 

D.D. n. 11 / 2017

 

VISTO l’articolo 71, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni concernente le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma 12 del medesimo articolo 71;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico in data 11 aprile 2011, concernente “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;
VISTO il punto 3.1 dell’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011, il quale prevede che sia costituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione per l’esame della documentazione di cui al punto 2 del medesimo Allegato III;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro n. 83/2011 del 4 luglio 2011, con il quale è stata istituita la Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto 11 aprile 2011 innanzi citato;
VISTI i decreti direttoriali n. 5 del 28 gennaio 2013, n. 27 dell’8 aprile 2013 e n. 1 del 16 gennaio 2015 con i quali, successivamente, si è provveduto ad aggiornare la composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al richiamato Allegato III del decreto 11 aprile 2011, istituita con decreto direttoriale n. 83/2011 del 4 luglio 2011;
VISTO l’articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale";
VISTO l’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente: “Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”;
VISTA la Determinazione dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 833 del 3 agosto 2016, concernente: “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al richiamato Allegato III del decreto 11 aprile 2011, sulla base di quanto previsto al punto 3.2 del medesimo Allegato III;
TENUTO CONTO della nota n. 0002335-23/01/2017-DGPRE-MDS-P con la quale il Ministero della salute ha designato il dott. Fabrizio Benedetti - in servizio presso INAIL/Contarp - quale rappresentante effettivo e l’ing. Luigi Monica - in servizio INAIL/DITSIPIA - quale rappresentante supplente in seno alla costituenda Commissione;
TENUTO CONTO della nota n. U.0040282.06-02-2017 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha designato l’ing. Giuseppe Inguì, quale rappresentante effettivo e il sig. Pierangelo Ferro quale rappresentante supplente in seno alla costituenda Commissione;
TENUTO CONTO della nota n. 60104.18/01/2017.0000256 con la quale l’INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha designato l’ing. Carlo De Petris quale rappresentante effettivo e l’ing. Corrado Delle Site quale rappresentante supplente in seno alla costituenda Commissione;
TENUTO CONTO della nota prot. in arrivo n. 0001943 dell’1.2.2017, con la quale il Coordinamento Gruppo Tecnico Interregionale SSLL ha designato l’ing. Enrico Maria Ognibeni, quale rappresentante effettivo ed il dott. Massimo Lombardi quale rappresentante supplente in seno alla costituenda Commissione;
ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità di incarico, nonché di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, rilasciate dagli esperti designati quali membri effettivi e membri supplenti in seno alla costituenda Commissione
 

DECRETA

 

Art. 1
(Istituzione e composizione)

1. Presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è istituita la Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, in data 11 aprile 2011. La Commissione formula altresì pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti le verifiche periodiche di cui al citato decreto ministeriale 11 aprile 2011.
2. La Commissione di cui al comma 1 è costituita dai seguenti componenti, in qualità di membri effettivi:
ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
dott. Fabrizio Benedetti, in rappresentanza del Ministero della salute;
ing. Giuseppe Inguì, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
ing. Carlo De Petris, in rappresentanza dell’INAIL;
ing. Enrico Maria Ognibeni, in rappresentanza del Coordinamento tecnico delle regioni.
3. La Commissione di cui al comma 1 è altresì costituita dai seguenti componenti, in qualità di membri supplenti:
ing. Aldo Chirianni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
ing. Luigi Monica, in rappresentanza del Ministero della salute;
sig. Pierangelo Ferro, in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;
ing. Corrado delle Site, in rappresentanza dell’INAIL;
dott. Massimo Lombardi, in rappresentanza del Coordinamento tecnico delle regioni.
4. Ai sensi del punto 3.2, lettera a), dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali assumono la funzione di Presidente della Commissione;

 

Art. 2
(Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite ai punti 3.5 e 3.6 dell’Allegato III del decreto legislativo [ministeriale n.d.r.] 11 aprile 2011, richiamato in premessa. Nel convocare la Commissione, il Presidente ne informa contestualmente il dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Prima dell’inizio di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell'ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di iscrizione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
3. Per ciascuna richiesta di iscrizione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige e sottoscrive apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.6 dell'Allegato III del decreto legislativo [ministeriale n.d.r.] 11 aprile 2011, di cui costituiscono parte integrante.
4. La Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il necessario supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.
5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di due mandati complessivi.
6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 21 febbraio 2017

Il DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis