Cassazione Penale, Sez. 3, 01 marzo 2017, n. 10005 - Sollevamento della polvere proveniente dal materiale di risulta delle lavorazioni di demolizione dell'intonaco di un fabbricato: necessario ridurlo irrorando con acqua


 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 18/10/2016

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 11 marzo 2015 il Tribunale di Frosinone ha condannato V.T. alla pena di euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 153, comma 5, e 159, comma 2, lett. c), d.lgs. 81/2008 (per avere, quale amministratrice della S.r.l. Z. Costruzioni, nel corso di lavori edili, omesso di impedire il sollevamento della polvere proveniente dal materiale di risulta delle lavorazioni di demolizione dell'intonaco di un fabbricato, mediante irrorazione con acqua di tale materiale). 
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputata, convertito in ricorso per cassazione, lamentando l'inesatta interpretazione dell'art. 153 d.lgs. 81/2008, che prescrive di ridurre il sollevamento della polvere nel corso dei lavori di demolizione e non di eliminarlo del tutto, non essendo stata accertata l'entità del sollevamento delle polveri contestato, e non potendo le demolizioni in questione, limitate ai soli intonaci, essere ricondotte alla fattispecie incriminatrice ascrittale.
Ha aggiunto di non aver provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione a causa di difficoltà economiche e della pendenza di altro analogo procedimento, e ha lamentato l'eccessività della pena e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
2.1. Con memoria depositata il 3 ottobre 2015 ha prospettato violazione di legge penale, ribadendo la impropria lettura dell'art. 153 d.lgs. 81/2008, non prescrivendo tale disposizione di eliminare del tutto la dispersione di polveri provenienti dai materiali di demolizione; ha, inoltre, eccepito l'indebito utilizzo dei verbali di sopralluogo ispettivo, alla cui acquisizione non era stato prestato il consenso, non essendo neppure stati esaminati gli ispettori del lavoro indicati come testimoni; infine ha chiesto dichiararsi il fatto non punibile a cagione della sua lieve entità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è fondato solo in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
2. Le doglianze formulate con il ricorso, in ordine alla insussistenza del fatto (per la modesta entità delle polveri sollevate nel corso dei lavori di demolizione eseguiti dall'impresa della ricorrente), alla eccessività della pena e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale, sono inammissibili.
2.1. Nel dolersi della affermazione della propria responsabilità, per l'insufficiente accertamento della entità delle polveri in concreto sollevate nel corso dei lavori di demolizione e l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 153 d.lgs. n. 81 del 2008 alla demolizione di intonaci, la ricorrente censura, in realtà, l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice del merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità, se, come nella specie, adeguatamente e logicamente motivato.
Il Tribunale, sulla base del verbale ispettivo redatto dai funzionari della AUSL di Frosinone, ha, infatti, ritenuto integrata la violazione dell'art. 153 d.lgs. 81/2008, essendo emerso che nel corso dei lavori di demolizione degli intonaci non era stato impedito il sollevamento della polvere proveniente dal materiale di risulta di tale lavorazione, tanto che era stato prescritto ai dipendenti dell'impresa amministrata dalla ricorrente di irrorare con acqua detto materiale (come imposto dall'art. 153, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008).
La conseguente affermazione di responsabilità della ricorrente da parte del Tribunale risulta, dunque, alla stregua di tale accertamento di fatto, corretta, e la relativa motivazione immune da vizi logici, non occorrendo per la configurabilità della violazione un rilevante sollevamento di polveri, essendo sufficiente che lo stesso non sia stato impedito, omettendo l'adozione di qualsiasi cautela, come avvenuto nel caso di specie, posto che il comma 5 dell'art. 153 citato prevede che " Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta", senza alcun riferimento alla entità del sollevamento della polvere proveniente dalle demolizioni.
I rilievi della ricorrente, in ordine alla modesta quantità di polveri sollevate e all'oggetto delle demolizioni, risultano, pertanto, privi di concludenza, a fronte dell'accertamento della omissione, non essendo necessario che le demolizioni riguardino opere murarie, in quanto la disposizione fa riferimento, genericamente, ai materiali di risulta.
2.2. Le doglianze in ordine alla misura della pena risultano generiche, tenendo conto della applicazione della sola pena pecuniaria e della determinazione della stessa in misura prossima al minimo, che non richiedono specifica motivazione, e dunque risultano inammissibili.
2.3. Il rilievo della mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è inammissibile, non avendo la difesa della ricorrente, all'atto della formulazione delle conclusioni innanzi al Tribunale, avanzato la corrispondente richiesta, ed essendo, di conseguenza, preclusa la doglianza relativa alla mancata concessione del beneficio, in quanto la mancata
concessione della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione quando tale beneficio non sia stato richiesto nel corso del giudizio di merito (Sez. 4, n. 43125 del 29/10/2008, Marci, Rv. 241370; Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206175).
2.4. Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza di tutti e tre i motivi cui esso è stato affidato.
3. Per quanto riguarda le doglianze sollevate con la memoria depositata il 3 ottobre 2016, il primo motivo è riproduttivo dei rilievi già svolti con il ricorso in ordine alla insussistenza della violazione, essendo stata accertata l'omessa adozione delle cautele necessarie a ridurre il sollevamento essendo, di conseguenza, corretta la formulazione della contestazione di non aver impedito il sollevamento della polvere.
3.1. La doglianza relativa alla indebita acquisizione del verbale ispettivo redatto dai funzionari della AUSL di Frosinone è inammissibile a cagione della sua novità.
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui con i motivi nuovi non è consentito dedurre violazioni in precedenza non prospettate, in quanto i motivi nuovi presentati a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, G., Rv. 259740, che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone, Rv. 254301; Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252320); analogamente, del resto, a quanto è da dirsi con riferimento all'ambito dell'appello incidentale in rapporto a quello dell'appello principale, aspetto esaurientemente sviluppato da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699.
Ora, nella specie, con il ricorso la V.T. ha lamentato esclusivamente l'insufficiente accertamento dell'entità delle polveri sollevate nel corso dei lavori di demolizione, con la conseguenza che risulta evidente l'assoluta novità della doglianza relativa alla utilizzabilità del suddetto verbale ispettivo, estranea ai motivi di ricorso, che hanno ad oggetto altri punti della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura a causa della sua novità, essendo estranea alle censure formulate con i motivi di ricorso.
4. La sentenza impugnata deve, nonostante l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, essere annullata con rinvio onde consentire al giudice di merito di accertare, in punto di fatto, l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., come sollecitato dal difensore ricorrente mediante la memoria che ha depositato.
4.1. E' stato, infatti, chiarito che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di Cassazione deve limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596; Sez. 6, n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265114; Sez. 3, n. 47256 del 24/04/2015, Curdo, Rv. 265441).
4.2. Ora, nella specie, dalla sentenza impugnata non emergono elementi che consentano di escludere immediatamente l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale ritenuto non grave il fatto, come si rileva dalla applicazione della sola pena pecuniaria, tra l'altro in misura non distante dal minimo, e avendo formulato un giudizio prognostico positivo in ordine al futuro comportamento della imputata, con la conseguenza che occorre compiere ulteriori accertamenti in fatto (circa l'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, tenendo anche conto della ratio della norma incriminatrice, diretta a salvaguardare l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro), che devono essere necessariamente compiuti dal giudice del merito, essendo preclusi a questa Corte dalla natura del giudizio di legittimità.
L'art. 131 bis cod. pen. prende in considerazione reati rispetto ai quali non difetti alcuno degli elementi costitutivi, ritenuti non punibili perché irrilevanti in base ai principi di proporzione ed economia processuale, e si riferisce anche ai reati di pericolo, senza distinguere tra pericolo astratto o pericolo concreto, sicché non si pone un problema di inoffensività del fatto ma di irrilevanza dello stesso. La esiguità del danno o (come nel caso di specie) del pericolo va valutata sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili, dai quali ricavare la minima entità delle conseguenze o del pericolo e, dunque, la loro irrilevanza in sede penale (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265450).
Tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito, mediante la verifica del pericolo conseguente alle omissioni della ricorrente, in quanto alla Corte di Cassazione è precluso l’apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità allorquando, come nel caso in esame, si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto (Sez. 6, n. 39337 del 23/06/2015, Di Bello, Rv. 264554).
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone, affinché valuti, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 131 bis cod. pen., l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilità ai sensi di tale disposizione, ferma la preclusione al rilievo dell’eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità della ricorrente (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sa rii, Rv. 265434).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

 

 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e rinvia al Tribunale di Frosinone.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 18/10/2016