PROTOCOLLO D'INTESA
tra
 

INAIL Direzione Regionale per la Sicilia con sede in Palermo, viale Del Fante 58/d, nel seguito indicato come "Inail Sicilia", in persona del Direttore regionale dott. Giorgio Solari, ivi domiciliato per la carica

e

Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Direzione Regionale Sicilia con sede in Palermo, via Mariano Stabile 160, nel seguito indicato come "Vigili del fuoco Sicilia", in persona del Direttore regionale, dott. ing. Giovanni Fricano, ivi domiciliato per la carica
 

PREMESSO CHE
 

• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
• il d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
• l'art. 10 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. attribuisce, tra gli altri, all'Inail e ai Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compiti dì informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, da svolgere anche mediante convenzioni;
• l’Inail persegue le suddette finalità favorendo le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale e privilegiando in tal senso i Ministeri, le Regioni e le Parti sociali;
• l’Inail svolge le sue funzioni anche fornendo supporto specialistico riguardo alle tematiche di sicurezza e di igiene del lavoro;
• l'Inail Sicilia, attraverso le proprie strutture tecniche territoriali, monitora le attività lavorative mediante verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro, verifiche a campione degli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, ispezione e controllo nelle industrie a rischio di incidente rilevante connesso a particolari attività;
• gli artt. 14 e 17 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, contemplano, tra le attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la promozione della formazione nelle materie della prevenzione incendi, nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione;
• i Vigili del fuoco Sicilia svolgono funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente;
In base al d.lgs. 139/2006 art. 14 per attività di prevenzione si intendono:
1. elaborazione di norme di prevenzione incendio;
2. attività di formazione, addestramento;
3. informazione, consulenza e assistenza;
4. vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi, nei suoi aspetti interdisciplinari, attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni,
 

CONSIDERATO CHE

è obiettivo comune delle Parti lo sviluppo della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso attività volte ad accrescere la consapevolezza dell'importanza di una sicurezza integrata sui luoghi di lavoro,
 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO DI
 

stipulare il presente protocollo finalizzato a porre in essere iniziative che contribuiscano al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Il presente protocollo è finalizzato alla definizione di accordi operativi per lo sviluppo e la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

ARTICOLO 2
MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le Parti individuano le iniziative progettuali con riferimento a ciascun ambito di collaborazione secondo tempi e modalità da definirsi in seno al Tavolo tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 3.
Le Parti condividono la possibilità di valutare un coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti e Organismi le cui attività possano incidere sul miglior esito delle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al presente protocollo.

 

ARTICOLO 3
TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

INAIL Sicilia e Vigili del fuoco Sicilia costituiscono un Tavolo tecnico di coordinamento composto da due referenti di ciascuna Parte designati per INAIL Sicilia dal Direttore regionale e per Vigili del fuoco Sicilia dal Direttore regionale.
Al Tavolo tecnico di coordinamento viene affidata la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione delle iniziative da svolgere in collaborazione, in termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali e organizzative.
Il Tavolo tecnico di coordinamento svolge attività di indirizzo, coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo degli accordi operativi, redigendo per ogni incontro il verbale della riunione stessa.

 

ARTICOLO 4
PROFILI ECONOMICI

Il presente protocollo non comporta oneri economici per le Parti contraenti.

 

ARTICOLO 5
DURATA

Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà la durata di due anni, con decadenza automatica alla scadenza.
Non è previsto il rinnovo tacito.

 

ARTICOLO 6
RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, a non divulgarli a terzi e a utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del protocollo medesimo.

 

ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il personale in servizio presso gli Enti contraenti, nell’ambito delle attività oggetto della collaborazione, è tenuto a uniformarsi alle misure di sicurezza attuate nelle sedi di esecuzione delle suddette attività.

 

ARTICOLO 8
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in ordine al presente protocollo il Foro competente è quello di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto
Palermo, 28 febbraio 2017


Fonte: inail.it