1. IL DATORE DI LAVORO ___________________________________________ |
| A. Identificazione
Il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (D.Lgs. 626/94) all'articolo 2, definisce il Datore di Lavoro come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ... ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ..., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa".
Il Datore di Lavoro, dunque, è colui che, al di là dello specifico assetto societario di un'impresa, gestisce l'attività, definisce e cura l'applicazione delle politiche aziendali, approva le misure per l'implementazione delle nuove normative e il miglioramento della gestione delle tematiche ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
B. Responsabilità
Il Datore di Lavoro: |
| □ | ha l'obbligo di valutare tutti i rischi e adottare le relative misure, ove possibile, per eliminarli o per ridurli al minimo, attivando anche i necessari controlli |
| | ■ | a salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori e degli altri soggetti che a vario titolo sono presenti nell'impresa indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata, |
| | ■ | a tutela dell'ambiente esterno. |
| | Le valutazioni e decisioni del Datore di Lavoro sono quindi ispirate alla: |
| | ■ | prevenzione, ossia l'individuazione delle soluzioni (tecniche, organizzative, procedurali) che consentono di evitare o almeno di ridurre un rischio, |
| | ■ | protezione, ossia alla combinazione delle varie misure (tecniche, organizzative, procedurali) che consentono di gestire al meglio i rischi comunque legati all'attività svolta. |
| □ | ha l'obbligo di predisporre mezzi, strutture e assetti organizzativi con la possibilità di delegare compiti e responsabilità anche ad altri soggetti tra i quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), interno od esterno all'impresa, uno o più addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente.
Il Datore di Lavoro non può delegare, ed è direttamente responsabile per: |
| | ■ | la valutazione dei rischi per la Sicurezza e per la Salute dei Lavoratori e l'elaborazione del relativo "Documento di Valutazione dei Rischi"; |
| | ■ | la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e/o dei preparati chimici impiegati; |
| | ■ | la sistemazione dei luoghi di lavoro; |
| | ■ | l'individuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI); |
| | ■ | la programmazione delle misure per garantire il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza. |
| | Inoltre, con l'obiettivo del miglioramento continuo, consulta i lavoratori e i loro rappresentanti, in particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA), ricercando un corretto rapporto di partecipazione e di scambio di informazioni con gli stessi. |
| □ | Collabora, ove necessario, con altri soggetti esterni all'impresa quali altri datori di lavoro e loro delegati (ad esempio in stabilimenti multisocietari, a rischio di incidente rilevante o ove sia presente il rischio di atmosfere esplosive).
|
| C. Ruolo e competenze
Le norme contrattuali e di legge assegnano al datore di lavoro il ruolo fondamentale di individuare e attuare le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i fattori di rischio. Tale attività è attuata anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ricercando un corretto rapporto di collaborazione e di scambio di informazioni con gli stessi sia direttamente sia attraverso i soggetti delegati. In particolare il datore di lavoro: |
| □ | definisce, in funzione della specifica situazione aziendale, le priorità e i relativi obiettivi; |
| □ | definisce i criteri per la valutazione del rischio; |
| □ | individua ruoli, compiti e responsabilità nell'organizzazione aziendale. A tal fine: |
| | ■ | definisce l'organizzazione tenendo conto dei vincoli legislativi esistenti in particolare designando, come previsto dal D.Lgs.626/94 (art.4, comma 4) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, i preposti e gli addetti, |
| | ■ | individua e nomina i professionisti (in particolare il Medico Competente) che con lui collaboreranno, assicurandosi che posseggano titoli, requisiti e competenze adeguati alla comprensione e alla gestione delle tematiche Salute, Sicurezza e Ambiente in relazione alla specifica situazione di fatto, instaurando con gli stessi un corretto flusso di comunicazione, |
| | ■ | comunica gli aspetti organizzativi e si accerta della loro comprensione da parte dei soggetti interessati, |
| □ | identifica le esigenze informative e formative per ogni mansione in relazione ai rischi presenti; progetta ed attua la formazione e ne verifica l'efficacia, |
| □ | nel caso in cui affidi ad imprese appaltatrici lavori o servizi, verifica l'idoneità tecnica professionale delle stesse e le informa sui rischi specifici delle aree dove andranno ad operare. In materia si richiamano le linee guida definite dalle Parti in materia di appalti col rinnovo contrattuale del 17 dicembre 2003, |
| □ | controlla periodicamente la coerenza tra gli obiettivi posti, le azioni intraprese, i risultati ottenuti ed individua eventuali azioni correttive da intraprendere, |
| □ | comunica periodicamente ai Lavoratori, ai loro Rappresentanti e, se del caso all'esterno dell'impresa (per esempio alle comunità circostanti e ai loro rappresentanti), i risultati ottenuti. Il momento della comunicazione appare cruciale per migliorare i comportamenti di tutti coloro che operano nell'impresa e fornire i necessari elementi conoscitivi agli altri portatori di interesse. Tale momento deve pertanto essere adeguatamente preparato anche attraverso le indicazioni riportate nella seconda parte delle presenti linee guida, |
| □ | adegua il sistema aziendale ai nuovi obiettivi, in una logica ispirata al miglioramento continuo
|
2. IL MEDICO COMPETENTE_______________________________________ |
| A. Identificazione
É un professionista in possesso di specializzazione, docenza o libera docenza in discipline specifiche espressamente previste dal D.Lgs. 626/94 (articolo 2). É nominato dal Datore di Lavoro, o da un suo delegato, nei casi in cui siano presenti rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria (quali ad esempio agenti chimici tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, biologici, cancerogeni/mutageni/teratogeni, video terminali, movimentazione carichi, rumore, vibrazioni, radiazioni) come previsto dal D.Lgs. 626/94 (articolo 4). Il professionista prescelto può essere: • dipendente del Datore di Lavoro, • dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata, • libero professionista. Considerate le responsabilità e il ruolo che lo stesso ricopre, è opportuno che il Datore di Lavoro privilegi la nomina di medici in possesso di requisiti professionali atti a garantire una efficace attività di controllo e prevenzione sulla salute negli ambienti di lavoro, in relazione alle specifiche caratteristiche tecnico-organizzative dell'impresa, del suo ciclo produttivo e dei particolari rischi connessi.
B. Responsabilità |
| □ | É responsabile della definizione del contenuto della sorveglianza sanitaria correlata ai rischi accertati nell'ambito della valutazione del rischio (protocollo sanitario) e della sua attuazione. In particolare effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa e tenendo conto, laddove necessario, delle differenze di genere: |
| | ■ | preventivamente, prima di adibire il lavoratore alla mansione, esprimendo un giudizio di idoneità a ricoprire la mansione, |
| | ■ | periodicamente, con frequenza definita in base ai rischi, esprimendo un giudizio di idoneità a proseguire nella mansione, |
| | ■ | anche su richiesta del lavoratore, se inerente i rischi lavorativi, avanzata secondo modalità aziendalmente definite, |
| | ■ | all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di esposizione ad agenti chimici. Inoltre informa i lavoratori esposti a rischi che possono avere effetti a lungo termine (ad esempio agenti chimici, cancerogeni/mutageni, agenti biologici) sulla necessità di proseguire nel tempo la sorveglianza sanitaria. |
| □ | Istituisce ed aggiorna le cartelle e i registri previsti dalle norme contrattuali e di legge e in particolare: |
| | ■ | la cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore esposto ai rischi previsti dalla normativa, |
| | ■ | i registri di esposizione, quando previsti dalla normativa. Inoltre firma congiuntamente al Datore di Lavoro la trasmissione periodica degli stessi agli organi di controllo (ISPESL, ISS, ASL) in relazione ai rischi. |
| □ | Visita periodicamente gli ambienti di lavoro, congiuntamente ai servizi aziendali preposti. Inoltre, su richiesta dell'RLSSA, secondo modalità aziendalmente definite, effettua sopralluoghi specifici sui luoghi di lavoro con lo stesso. |
| □ | Partecipa alla definizione e pianificazione del controllo delle esposizioni ed effettua le campagne di monitoraggio biologico, se previste dalla normativa.
|
| C. Ruolo e competenze
Ha un ruolo di collaborazione nell'individuazione e raggiungimento degli obiettivi in materia di SSA e nel miglioramento continuo e in particolare: |
| □ | partecipa attivamente con le sue competenze professionali alla valutazione del rischio: |
| | ■ | fornendo supporto al Datore di Lavoro nella definizione dei criteri di valutazione, anche sulla base della idonea documentazione ricevuta dall'impresa e delle conoscenze acquisite nella specifica realtà operativa, |
| | ■ | assicurandosi che le sue indicazioni siano correttamente comprese ai fini della valutazione del rischio, |
| □ | definisce la sorveglianza sanitaria, tenuto conto della valutazione del rischio. Per la sua adeguata applicazione e comunicazione definisce un programma di controlli sanitari (protocollo sanitario) contenente indicazioni sui rischi e sui relativi accertamenti di sorveglianza sanitaria con le connesse motivazioni e periodicità degli stessi. Inoltre il medico competente: |
| | ■ | partecipa alla riunione periodica indetta dal Datore di Lavoro durante la quale, in particolare, illustra il protocollo sanitario e i risultati contenuti nella relazione sanitaria (in materia si rimanda alla seconda parte delle presenti linee guida), |
| | ■ | illustra ai lavoratori i criteri degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui risultati degli accertamenti effettuati, |
| | ■ | informa il Datore di Lavoro dell'esistenza di anomalie negli accertamenti sanitari imputabili all'esposizione professionale (per esempio agenti chimici, rumore, agenti biologici), |
| | ■ | informa il lavoratore interessato dell'esistenza di anomalie negli accertamenti sanitari sia imputabili all'esposizione professionale sia non imputabili all'esposizione professionale. |
| □ | verifica i risultati della sorveglianza sanitaria in relazione alla valutazione del rischio, li comunica nell'ambito della riunione periodica e su tale base fornisce ulteriori indicazioni per il miglioramento continuo. A tal fine, sulla base dei dati biostatistici, è opportuno che il medico elabori una relazione annuale (relazione sanitaria) contenente i risultati anonimi e collettivi delle indagini effettuate e degli indicatori biologici (ove previsti), analizzandoli in una prospettiva storica (per esempio 5 anni) e correlandoli ai rischi presenti, |
| □ | intrattiene le necessarie relazioni con gli altri soggetti impegnati sui temi di Sicurezza, Salute e Ambiente, in particolare con i Lavoratori, per esempio: |
| | ■ | rendendosi disponibile ad essere contattato dai singoli lavoratori, secondo modalità aziendalmente definite, sia in merito agli aspetti correlati ai rischi professionali connessi alla propria attività lavorativa, sia in situazioni individuali particolari, |
| | ■ | collaborando nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori e partecipando anche personalmente agli eventi programmati, |
| □ | collabora con il Datore di Lavoro |
| | ■ | nella predisposizione del servizio di primo soccorso, relazionandosi con le strutture del territorio ove necessario, |
| | ■ | alla individuazione di specifiche misure preventive per singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici (agenti chimici, cancerogeni/mutageni, biologici), |
| □ | partecipa a corsi di formazione/aggiornamento su temi specifici, in particolare in occasione di variazioni significative del processo produttivo che comportano nuove tipologie di rischio.
|
3. I LAVORATORI _________________________________________________ |
| A. Identificazione
I Lavoratori, intendendosi come tali coloro i quali prestano il proprio lavoro in un'impresa, alle dipendenze di un Datore di lavoro, sono i principali destinatari del sistema SSA. Contemporaneamente, gli stessi sono soggetti fondamentali del sistema in quanto contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente e, più in generale al miglioramento continuo, attraverso: • comportamenti coerenti con la formazione e le informazioni ricevute, • corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati, dei mezzi di protezione messi a loro disposizione, • segnalazioni e indicazioni relative a situazioni da migliorare.
B. Responsabilità
La principale responsabilità dei lavoratori è quella di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute sul luogo di lavoro, salvaguardando anche le altre persone, le attrezzature, gli impianti e l'ambiente circostante sui quali possono ricadere gli effetti dei propri comportamenti. Per questo i Lavoratori, coerentemente con le specifiche norme contrattuali e di legge (in particolare l'articolo 5 del D.Lgs. 626/94) e sulla base delle informazioni e formazione ricevute: |
| □ | osservano le disposizioni e le istruzioni avute dal Datore di Lavoro, dai dirigenti o dai preposti per attuare correttamente le misure di protezione, collettive e individuali previste, |
| □ | utilizzano correttamente macchinari attrezzature sostanze e preparati pericolosi e i dispositivi di sicurezza, |
| □ | segnalano le condizioni di pericolo o di carenza dei mezzi e dei dispositivi, |
| □ | nei casi urgenti e relativamente alle loro competenze riducono o eliminano i pericoli e le deficienze comunicandole ai servizi aziendali preposti, |
| □ | si sottopongono ai controlli sanitari prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza, |
| □ | non rifiutano, se non per giustificato motivo, la designazione nelle squadre di emergenza, antincendio, primo soccorso previste a livello aziendale, |
| □ | non prendono iniziative operative che possano comportare rischi per la sicurezza personale propria e degli altri Lavoratori (per esempio non rimuovono dispositivi di sicurezza, di segnalazione e controllo) |
| Al fine del corretto adempimento di quanto sopra, è essenziale che siano state comprese e condivise le finalità delle misure individuate oltre che assimilati gli aspetti operativi connessi. In questo senso è opportuno evidenziare la necessità che il Lavoratore partecipi diligentemente e con profitto alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione.
C. Ruolo e competenze
I Lavoratori hanno un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi in materia di SSA, anche in forza dei diritti per loro previsti dalle norme contrattuali e di legge e in particolare: |
| □ | diritto di informazione, ricevendo dal Datore di Lavoro informazioni specifiche tra l'altro: |
| | ■ | sui rischi generali (connessi alle attività dell'impresa) e rischi specifici (relativi allo svolgimento delle loro attività), |
| | ■ | sui pericoli relativi all'uso delle sostanze e dei preparati, sulla base di schede, normative e norme di buona tecnica, |
| | ■ | sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate, ivi comprese le nomine effettuate dal Datore di Lavoro, |
| | ■ | sulle normative e le disposizioni aziendali di sicurezza, |
| | ■ | sulle procedure che riguardano il primo soccorso, l'antincendio, l'allontanamento degli stessi lavoratori nei casi di pericolo, |
| | ■ | sui risultati delle rilevazioni periodiche annotate e aggiornate nel registro dei dati ambientali; sui risultati statistici, in forma aggregata, relativi a infortuni (indici di frequenza e gravità), alle visite mediche, agli esami periodici e alle assenze per malattie professionali, riportati nel registro dei dati biostatistici. |
| | Inoltre i lavoratori sono informati delle risultanze della riunione periodica, secondo quanto previsto all'articolo 44 del CCNL e alle indicazioni della seconda parte delle presenti linee guida alle quali si rimanda. |
| □ | diritto di formazione ricevendo dal Datore di Lavoro una formazione, non generica ma riferita alle loro mansioni e correlata ai loro specifici luoghi di lavoro quando: |
| | ■ | sono assunti, |
| | ■ | sono trasferiti o cambiano mansione, |
| | ■ | si introducono nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o nuove sostanze e preparati pericolosi, |
| La formazione deve quindi essere ripetuta parallelamente all'evoluzione dei rischi. Inoltre una particolare formazione viene garantita a specifici gruppi di lavoratori quali quelli addetti alle attività antincendio, prevenzione incendi e allontanamento dei lavoratori, ai salvataggi, al primo soccorso, alla gestione delle emergenze. Per la realizzazione dell'attività formativa si possono anche utilizzare le previsioni contrattuali, nonché i supporti previsti dalle Parti nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale e dell'Organismo Bilaterale Chimico per la formazione continua. |
| □ | diritto di rappresentanza eleggendo o nominando con le modalità previste dalle norme di legge, dagli Accordi Interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, l'RLSSA e la RSU di cui ai successivi punti 4 e 5. |
| Le Parti ritengono che il raggiungimento di un adeguato livello di collaborazione dei lavoratori nel miglioramento continuo si realizza attraverso la loro partecipazione, è quindi opportuno che gli stessi, secondo modalità aziendalmente definite: |
| □ | individuino e segnalino i comportamenti insicuri e/o le situazioni di insicurezza secondo ragionevolezza e fondatezza. |
| | ■ | Le segnalazioni sono finalizzate ad un successivo processo di analisi anche con il coinvolgimento di altri soggetti. |
| | ■ | I lavoratori ricevono una informazione successiva in merito alla propria segnalazione ed eventualmente nuove indicazioni operative, formazione specifica o altro. |
| □ | | partecipino direttamente, ove possibile e ragionevole, all'analisi delle situazioni critiche contribuendo così alla ricerca delle relative soluzioni.
|
4. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE (RLSSA) _____________________________________ |
| A. Identificazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) è stato formalmente istituito con il rinnovo contrattuale del 10 maggio 2006. Questa figura subentra nella titolarità dei diritti, del ruolo e delle attribuzioni precedentemente contrattualmente previsti per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/Commissione Ambiente e allo stesso si applicano le previsioni dell'articolo 19 del D.Lgs.626/94. Con questa nuova denominazione (oltre che con la completa riscrittura delle norme contrattuali in materia), le Parti hanno inteso evidenziare ulteriormente l'impegno comune ad estendere e migliorare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori. É infatti chiara la rilevanza di questa figura ai fini della strategia settoriale della sostenibilità, che prevede un suo coinvolgimento sui complessivi aspetti connessi con SSA a livello aziendale e l'opportunità di un suo ruolo nel rapporto col territorio. L'RLSSA viene eletto o nominato secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 22 giugno 1995 e nei numeri previsti dal Contratto collettivo nazionale (articolo 43, lettera A). Rappresenta i lavoratori che gli conferiscono un mandato nei confronti della Direzione aziendale, è interlocutore dell'impresa sui temi SSA e può raggiungere e formalizzare con la stessa punti di vista comuni e accordi sui questi temi in coerenza con l'azione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. Al fine di essere in grado di sviluppare adeguatamente i rapporti con i diversi soggetti (Direzione aziendale, RSU, lavoratori ed eventualmente territorio), deve essere adeguatamente coinvolto con interventi: |
| □ | informativi sulla situazione aziendale, sui relativi programmi di miglioramento, sull'implementazione di sistemi di gestione e di certificazione, sulla partecipazione al Programma Responsible Care® nonché su altri elementi rilevanti per consentire e migliorare la sua partecipazione, |
| □ | formativi, sia di carattere generale sui temi di SSA sia specificamente connessi con le caratteristiche dell'impresa, secondo le modalità previste dalla contrattazione nazionale. |
| In relazione alle responsabilità, ruolo e competenze le Parti auspicano una continuità nella sua attività che permetta la necessaria crescita di esperienza e conoscenza.
B. Responsabilità
Nel rispetto dei relativi ruoli, è direttamente corresponsabile con gli altri soggetti impegnati sui temi di Sicurezza, Salute e Ambiente per il raggiungimento del necessario livello di interlocuzione e di coordinamento tra gli stessi. In quanto lavoratore l'RLSSA è titolare delle medesime responsabilità precedentemente illustrate per la generalità dei lavoratori. Tali responsabilità assumono una rilevanza ancora maggiore in ragione sia del suo particolare impegno all'approfondimento degli aspetti di Salute, Sicurezza e Ambiente connessi alla specifica situazione aziendale, sia delle specifiche agibilità, diritti e attribuzioni, previsti dalle norme contrattuali e di legge. É tenuto a non rivelare a terzi le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve dall'impresa.
C. Ruolo e competenze Svolge principalmente un ruolo di consultazione e partecipazione agevolando e valorizzando il contributo dei lavoratori al miglioramento continuo. In particolare deve sviluppare capacità propositive e di interpretazione delle istanze che si sviluppano internamente all'impresa realizzando un rapporto di dialogo sia con i lavoratori sia con la RSU come anche la corretta interlocuzione con l'impresa per individuare le possibili aree di miglioramento e ponendosi quindi come punto di contatto tra i vari soggetti aziendali;
L'RLSSA, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo: |
| □ | secondo modalità aziendalmente definite accede ai luoghi di lavoro, con gli altri soggetti aziendali preposti, e utilizza la necessaria strumentazione anche informatica, |
| □ | secondo modalità aziendalmente definite è informato sugli agenti chimici, fisici e biologici presenti nel ciclo produttivo e sui loro valori limite di soglia (TLV) come individuati dall'apposito servizio tecnico istituito sulla base delle norme contrattuali, |
| □ | è posto nelle condizioni per esprimere compiutamente il proprio parere nell'ambito della riunione periodica (per esempio mediante la consegna di idonea documentazione preventivamente alla riunione e con tempi di consultazione adeguati, e/o l'effettuazione con modalità aziendalmente definite di idonei sopralluoghi), |
| □ | viene consultato preventivamente, tra l'altro, in ordine: alla Valutazione dei Rischi e alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, degli Addetti al servizio Prevenzione e Protezione, degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi, Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze nonché sull'organizzazione della formazione dei lavoratori, |
| □ | con modalità definite aziendalmente partecipa al processo di: |
| | ■ | identificazione delle problematiche/criticità facendosi portavoce delle segnalazioni pervenute dai lavoratori anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto per le quali si richiamano le specifiche linee guida definite col rinnovo contrattuale del 17 dicembre 2003; |
| | ■ | analisi delle situazioni critiche e ricerca delle idonee soluzioni; |
| | ■ | informazione ai lavoratori sulle azioni correttive intraprese; |
| □ | favorisce, e ove opportuno formalizza, in coerenza con l'azione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, il raggiungimento di posizioni comuni con l'impresa per iniziative in materia di SSA e interventi sul contesto locale/istituzionale esterno all'impresa.
|
5. LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)_______________ |
| A. Identificazione
É eletta dai lavoratori - secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 e nei numeri previsti dall'articolo 58 del CCNL - che le conferiscono un ampio mandato a rappresentarli nei confronti della Direzione aziendale a svolgere con la stessa, in particolare, un ruolo di contrattazione. Per quanto riguarda i temi connessi con SSA, svolge un ruolo di confronto con l'impresa relativo agli impatti organizzativi, economici e occupazionali delle scelte effettuate in materia, avvalendosi dell'apporto dell'RLSSA. Per questo motivo è opportuno che venga adeguatamente coinvolta e informata, in forma preventiva, sulle iniziative suscettibili di tali impatti (quali per esempio programmi di investimento in materia di SSA) al fine di ricercare, per quanto possibile, il consenso di tutte le componenti aziendali quale presupposto per il miglioramento continuo.
B. Responsabilità
É direttamente corresponsabile con gli altri soggetti impegnati sui temi di Sicurezza, Salute e Ambiente per il raggiungimento del necessario livello di interlocuzione e di coordinamento tra gli stessi nel rispetto dei relativi ruoli. In particolare: |
| □ | è impegnata a ricercare soluzioni per il miglioramento attraverso il rapporto con l'RLSSA e sulla base delle informazioni ricevute dall'impresa come previsto dalle norme contrattuali, |
| □ | è impegnata a svolgere il proprio ruolo contrattuale e di rappresentanza nella correttezza di rapporti e in particolare è tenuta a non rivelare a terzi le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve dall'impresa, |
| □ | è corresponsabile, con gli altri soggetti per la crescita della cultura della sostenibilità e della prevenzione nei lavoratori e la valorizzazione dell'impegno dell'impresa in materia di SSA.
|
| C. Ruolo e competenze
Partecipa al processo aziendale di miglioramento continuo in particolare sui seguenti aspetti: |
| □ | rapporto con l'RLSSA e supporto allo stesso con l'obiettivo di garantire la necessaria visibilità ai temi connessi a SSA stimolando il necessario interesse e impegno di tutte le componenti aziendali verso gli stessi, |
| □ | definizione con la Direzione aziendale e l'RLSSA delle modalità informative ai lavoratori sulle risultanze della riunione periodica con l'obiettivo di migliorare il loro coinvolgimento su questi temi e agevolarne la crescita culturale come previsto dalle specifiche norme contrattuali in materia, |
| □ | formalizzazione di accordi che valorizzino l'impegno delle parti aziendali sui temi di SSA. Tali accordi saranno per esempio finalizzati a: |
| | ■ | gestione di eventuali ricadute occupazionali o organizzative delle iniziative di miglioramento intraprese, |
| | ■ | interventi coordinati e congiunti nei confronti di soggetti esterni all'impresa. |
| Al fine di consentire lo svolgimento del proprio ruolo, la RSU è tempestivamente informata dall'impresa, direttamente o tramite l'RLSSA, sui casi particolarmente significativi di infortunio e di incidente ambientale. Annualmente riceverà inoltre informazioni sull'andamento complessivo degli stessi, in forma aggregata. |