Cassazione Civile, Sez. 3, 07 marzo 2017, n. 5614 - Infortunio mortale durante la manovra di aggancio del rimorchio. Assicurazione


 

 

 

Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 07/03/2017

 

 

 

Fatto

 


I.DP., in proprio e quale rappresentante dei figli minori Omissis e Omissis, anch'ella sia in proprio che n.q. di genitore esercente la potestà sui figli Omissis convenivano in giudizio la società SACI s.r.l. e la Axa ass.ni s.p.a. chiedendo che esse fossero condannate a risarcire loro i danni conseguenti alla morte sul lavoro di D.S., autista della SACI, avvenuta nel 1998 allorché lo stesso rimaneva schiacciato tra un autocarro e un rimorchio mentre stava completando la manovra di aggancio ascrivendo alla società datrice di lavoro la violazione delle misure di sicurezza che avrebbero evitato il verificarsi dell'infortunio.
Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti di entrambe le convenute. Riteneva non legittimata passivamente la compagnia di assicurazioni sulla base dell'art. 4 della legge n. 990 del 1969, che esclude che il conducente del veicolo possa considerarsi terzo, e in considerazione del contenuto dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto. Nei confronti del datore di lavoro, rigettava la domanda ritenendo che il verificarsi dell'evento fosse riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente dello S., che tentava di eseguire la manovra di aggancio tra autocarro e rimorchio sfruttando la pendenza del terreno, sbloccando il sistema frenante del rimorchio, cercando di far scivolare il rimorchio verso la motrice e frapponendosi tra i due mezzi per completare l'aggancio, rimanendone schiacciato. A fronte della rilevanza causale esclusiva di tale comportamento imprudente, il tribunale escludeva l'efficienza causale del fatto che la motrice fosse stata abbinata ad un rimorchio diverso da quello omologato, attesa la inconsistente differenza di misure tra i due mezzi.
La Corte d'Appello de L'Aquila, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'appello dei congiunti della vittima nei confronti della società SACI, condannandola a risarcire i danni, mentre confermava il capo della sentenza di primo grado con il quale si era dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti della Axa Ass.ni s.p.a.
Saci s.nc. di A., R. e F. T. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti della sentenza n. 1148\2011, depositata dalla Corte d' Appello de L'Aquila in data 29.11.2011, notificata il 29.10.2012, regolarmente depositata in copia notificata.
La Axa Ass.ni s.p.a. resiste con controricorso.
Omissis resistono con controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale.
In relazione al ricorso incidentale degli aventi causa da D. S. ha depositato controricorso AXA.
I ricorrenti incidentali hanno anche depositato memoria.
 

 

Diritto

 


Il ricorso principale SACI.
Con il primo motivo di ricorso, la Saci denuncia la violazione dell'art. 2087 c.c., in relazione all'art. 2696 c.c.. Critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il comportamento del datore di lavoro integrasse la mancata adozione di misure che, in base all'esperienza e alla tecnica, fossero necessarie nel caso concreto per tutelare l'integrità del dipendente. In particolare, sostiene che illegittimamente la corte d'appello avrebbe ritenuto che l'aver ordinato all'operaio di agganciare a un determinato tipo di autocarro un rimorchio diverso rispetto a quello imposto dal certificato di approvazione e riportato sulla carta di circolazione integri di per sè una violazione delle norme citate, tralasciando di considerare alcune circostanze di fatto emergenti dalla perizia fatta espletare dal P.M. in sede penale, ed in particolare che tra i due tipi di rimorchio esistesse ben poca differenza e che il sistema di aggancio fosse in sé perfettamente compatibile, con una sostanziale intercambiabilità tecnica tra i due rimorchi. 
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., sul fatto controverso della compatibilità o meno del rimorchio rispetto alla motrice, per aver la corte d'appello fondato la sua decisione sulla non corrispondenza amministrativa e su una testimonianza, riportata in sentenza, senza dar peso a quanto risultava dalla perizia sulla base della quale il P.M. aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine penale, dalla quale era emerso che la differenza tra i due tipi di rimorchio fosse trascurabile e che l'aggancio fosse perfettamente possibile in condizioni di sicurezza.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto solo formalmente lamentano il primo una violazione di legge, il secondo un difetto di motivazione, mentre sono nella sostanza volti a censurare l'accertamento in fatto, compiuto dal giudice di merito e non rinnovabile in questa sede, in ordine alla idoneità della manovra di aggancio posta in essere dall'operaio, dietro disposizioni del datore di lavoro, tra due veicoli, un rimorchio e una motrice, non omologati per essere abbinati, a costituire una violazione delle norme di sicurezza idonea a mettere in pericolo l'integrità fisica dell'operaio stesso.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. riconducendola all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. e denuncia una mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, spiegata dall'Axa, non avrebbe fatto riferimento strettamente all'art. 4 della legge n. 990 del 1969, ma avrebbe riguardato solo la inoperatività della polizza assicurativa. La corte d'appello avrebbe pronunciato ultra petita laddove avrebbe escluso, in mancanza di una chiara eccezione di parte, che anche il conducente del veicolo potesse rientrare nella nozione di terzo danneggiato di cui all'art. 4 della legge citata.
Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto da un lato non riporta le conclusioni tratte dall'Axa, non riportate in sentenza, non consentendo alla Corte di verificare agevolmente se il giudice di appello sia andato effettivamente ultrapetita, dall'altro non è neppure funzionale ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata perché non censura la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata laddove rigetta l'appello sul punto del difetto di legittimazione della compagnia di assicurazioni muovendo dal rilievo che l'assicurato non è mal considerato terzo, sulla base delle condizioni di polizza prodotte In giudizio.
 

 

2. Il Controricorso AXA.
L'Axa a fronte del ricorso della società datrice di lavoro della vittima del sinistro, deposita controricorso.
All'Interno di esso contesta a sua volta il percorso motivazionale con il quale la sentenza impugnata ha accolto la domanda dei parenti dell'Infortunato, osservando che la domanda degli appellanti avrebbe dovuto essere rigettata, o quanto meno avrebbe dovuto essere accertato il concorso di colpa della vittima. In considerazione della condotta Imprudente dell'operaio, che costituiva la principale, se non esclusiva, causa efficiente dell'Incidente, rispetto alla quale potrebbe aver concorso l'aver utilizzato un rimorchio di tipo non omologato rispetto alla motrice, ma, nella ricostruzione della controricorrente, l'incidenza causale o concausale di tale circostanza non sarebbe stata accertata nel corso dell'istruttoria.
Quanto al terzo motivo del ricorso principale, che concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni, accolta, l'Axa puntualizza che la polizza era volta ad assicurare i danni al terzi provocati dal c.d. rischio statico del veicolo, a norma dell'art. 15 lett. B delle condizioni di contratto, e che l'infortunato, in quanto persona che prendeva parte alle manovre di carico e scarico, non poteva essere considerato terzo. Riporta il contenuto dell'articolo senza indicarne la collocazione né la data di deposito e la reperibilità nel proprio fascicolo.
Precisa che il conducente non è considerabile come terzo neppure al sensi della legge n. 990 del 1969, e che continua ad essere considerato conducente l'autista del mezzo anche quando sia per qualche motivo sceso a terra, o che sia incaricato di condurlo, benché il veicolo non sia ancora partito.
La compagnia di assicurazioni sostiene pertanto che né al sensi del contratto, né al sensi di legge, Il conducente del veicolo, fosse anche, come nella specie, sceso a terra per organizzare una determinata manovra, è considerabile terzo e tutelabile come terzo.
 

 

3. Il controricorso e ricorso incidentale condizionato dei congiunti S..
I congiunti del defunto D. S. depositano controricorso contenente anche ricorso incidentale.
Deducono preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo in quanto notificato in unica copia, quindi propongono un motivo di ricorso incidentale: il punto contestato è quello del difetto di legittimazione della compagnia di assicurazioni.
Sostengono, come già la ricorrente principale, che l'eccezione proposta dall'AXA fosse relativa solo all'interpretazione da dare all'art. 4 della legge n. 990 del 1969, e non facesse riferimento anche alla operatività o meno della polizza, ed aggiungono che, sulla base della giurisprudenza formatasi sul rischio statico, il conducente non rimarrebbe escluso dalla copertura assicurativa.


Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, perché pur riproducendo il testo della condizione generale di polizza cui fa riferimento (che non coincide con quello riprodotto dalla corte d'appello in sentenza) non indica quando tali condizioni generali siano state prodotte nella fase di merito, dove siano reperibili nel fascicolo e se siano state nuovamente prodotte in questa sede, in violazione del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.. e non consente in tal modo alla corte di controllare quale fosse in effetti la previsione contrattuale; neppure riproduce le conclusioni tratte dall'Axa per mostrare che il giudice di appello si sia in effetti pronunciato oltre i limiti della domanda.

4.Il controricorso Axa avverso il ricorso incidentale degli eredi S..
Avverso il ricorso incidentale degli eredi S., l'Axa deposita controricorso. Ribadisce che, né ai sensi dell'art. 15 delle condizioni di polizza, né in base all'art. 4 della legge n. 990 del 1969, il conducente di un veicolo assicurato per il rischio statico (nella specie, un rimorchio), possa essere considerato terzo, e possa quindi beneficiare dell'assicurazione che copre i danni procurati a terzi dal rimorchio allorché sia sganciato dalla motrice.


Sia il ricorso principale che l'incidentale proposto dagli eredi S. sono pertanto dichiarati inammissibili.
Le spese del giudizio tra SACI ed eredi S. possono essere compensate. In ragione della soccombenza, sia la ricorrente principale che i ricorrenti incidentali sono condannati a rifondere le spese di giudizio sostenute dall'Axa Ass.ni s.p.a., che si liquidano come da dispositivo.
Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
 

 

P.Q.M

 


La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Compensa le spese tra SACI s.r.l. e Omissis. Liquida in favore di Axa Ass.ni s.p.a. le spese del presente giudizio a carico sia della ricorrente principale che dei ricorrenti incidentali, nella misura di euro 3.200,00 ciascuno, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 6.12.2016