Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 30 gennaio 2009
Parti: Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese-Confartigianato, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Udine
Fonte: rlst.cassaedileud.it


Verbale di accordo in tema di RLST

Il giorno 30 gennaio 2009, presso la sede della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Udine, sita in Udine via M.te S. Marco n. 56, si sono incontrati: l’Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese - Confartigianato […], la Cna, Associazione Provinciale di Udine […] e la Feneal-Uil di Udine […], la Filca-Cisl Comprensorio Udinese e Bassa Friulana […], la Filca-Cisl Comprensorio Alto Friuli […], la Fillea-Cgil Comprensorio Udinese e Bassa Friulana […], la Fillea-Cgil Comprensorio Alto Friuli […]
Le Parti,
Visto l’art. 6 (Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali - RLST) del vigente contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del Friuli Venezia Giulia - d’ora in poi richiamato nel testo quale “contratto regionale”;
Preso atto che il contratto regionale, nell’ottica di finanziare i costi legati all’attività del Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale - d’ora in poi denominato del testo “RLST”, consente alle Parti a livello provinciale di concordare e definire una possibile mutualizzazione di tali costi nell’ambito delle Casse Edili territoriali, anche in armonia con quanto previsto da accordi sottoscritti da altri componenti del sistema bilaterale territoriale;
Visto inoltre il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - d’ora in poi richiamato nel testo quale “Testo Unico” - recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 47 e seguenti in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza;
Considerata la necessità di meglio definire quanto stabilito dal co. 8 dell’art. 48 del Testo Unico relativamente all’incompatibilità dell’esercizio delle funzioni di RLST con altre funzioni sindacali operative;
tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue: 
1) a decorrere dal mese di febbraio 2009, al fine di garantire il finanziamento dei costi di agibilità del RLST, le imprese verseranno mensilmente alla Cassa Edile di Udine un importo pari allo 0,10% della retribuzione imponibile sulla quale vengono normalmente calcolati i contributi da versare alla Cassa Edile. Contestualmente viene abolito, a decorrere dal corrente anno 2009, il versamento annuo di €. 7,75 già previsto allo stesso titolo dall’art. 6, lett. “B”, del contratto regionale;
2) a decorrere dal 1° febbraio 2009 il Fondo Provinciale Artigiano Sicurezza di cui alla lettera “B” dell’art. 6 del contratto regionale è soggetto alla amministrazione economica degli Organismi Deliberanti della Cassa Edile di Udine sotto l’indirizzo e il controllo gestionale del Comitato Paritetico Artigiano per la Sicurezza di cui alla lettera “C” dell’art. 6 del contratto regionale;
3) sono tenute al versamento di cui al precedente punto 1) le imprese che adottano il vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali sottoscritto da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e dalle Confederazioni Artigiane cui aderiscono le parti datoriali firmatarie del presente accordo;
4) sono esonerate dal versamento di cui al precedente punto 1) le imprese nelle quali i lavoratori dipendenti abbiano proceduto all’elezione diretta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale con le modalità previste dall’art. 47 del Testo Unico; in tal caso l’impresa è tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile di Udine inviando copia del verbale di elezione sottoscritto dai lavoratori dipendenti;
5) resta fermo che, così come previsto dell’art. 47, co. 8, del Testo Unico, qualora non si proceda alla elezione diretta, le funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) sono esercitate dal RLST a prescindere dal numero dei dipendenti in forza all’impresa;
6) relativamente al dettato normativo di cui all’art. 48, co. 8, del Testo Unico, le parti confermano che l’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. Le parti convengono che tale incompatibilità è limitata alle occasioni in cui il rappresentante opera con le attribuzioni indicate al comma 1, dell’art. 50 del Testo Unico. A titolo esemplificativo e non esaustivo si conviene che in tali occasioni il RLST non possa contestualmente svolgere attività quali l’illustrazione delle norme del contratto collettivo di lavoro, la trattazione di controversie di lavoro, l’acquisizione di consenso sindacale, ecc.
7) restano valide, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 6 del contratto regionale.