Categoria: Cassazione penale
Visite: 10672

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 marzo 2017, n. 11711 - Caduta dal trabattello non sicuro e morte del lavoratore autonomo. Responsabilità del committente


 

 

"Come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, sul lavoratore autonomo gravano precisi obblighi, quali in particolare quello di utilizzare dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro connessi all'attività da svolgere, in conformità alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n.626/1994. Tuttavia, l'imprenditore che si avvale della sua opera, quale operaio specializzato inserito nella propria organizzazione di cantiere, deve garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui l'opera viene prestata, fornire idonee attrezzature ed informarlo dei rischi esistenti, ravvisandosi, in caso di inosservanza di tali obblighi, una responsabilità colposa a suo carico.
In subiecta materia si è infatti affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez.4, n. 12348 del 29 gennaio 2008, Rv.239252), ovvero con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez.5, n. 12228 del 25 febbraio 2015, Rv.262757; Sez.4, n.1511 del 28 novembre 2013, Rv.259086)."
Ed allora appare immune dalla denunciata censura la impugnata sentenza laddove ha affermato la responsabilità degli imputati per la mancata predisposizione, nel cantiere in cui la vittima era stata chiamata a svolgere la sua prestazione lavorativa, di tutte le misure idonee ad evitare le cadute dall'alto, consentendo che il lavoro affidatogli venisse eseguito in condizioni di pericolosità evidente ed immediatamente percepibile, in ragione ancor più del fatto che la vittima non operava con mezzi materiali propri nell'esecuzione dell'incarico, ma si avvaleva della strumentazione fornita dal committente e delle risorse umane della ditta C..


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MENICHETTI CARLA

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza in data 12 gennaio 2016 la Corte d'Appello di Salerno, confermava la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Eboli, nei confronti di C.A. e C.M., quali responsabili della morte di CI.G., deceduto a seguito di infortunio sul lavoro.
La ditta C., nell'ambito dei lavori di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti affidato ad una ATI, aveva ricevuto in subappalto l'incarico di fornitura e posa in opera dei portoni industriali e si era avvalsa della collaborazione, in qualità di lavoratore autonomo, del CI.G. - in passato suo dipendente - al quale aveva concesso in uso un trabattello da montare per l'esecuzione del lavoro.
Il giorno 2 gennaio 2003, mentre il CI.G. si trovava sul piano superiore del trabattello, insieme ad altro dipendente della ditta C., senza indossare cinture di sicurezza, né caschi protettivi, né imbracature per scongiurare il pericolo di caduta al suolo, era precipitato da un'altezza di 5 metri a seguito dell'urto subito dal trabattello, colpito dalla forca di un carrello elevatore condotto da R.C. (separatamente giudicato con rito ex art.444 c.p.p.), il quale stava trasportando una betoniera infilata sui bracci della macchina; nell'eseguire la manovra con la betoniera sospesa sulle forche, il muletto, scivolando sul terreno reso viscido dalla pioggia, aveva urtato con uno dei bracci il trabattello, che per effetto dell'urto, bloccato unicamente con degli stabilizzatori a terra, aveva oscillato e ruotato, provocando la caduta del CI.G., che aveva riportato gravissime lesioni alle quali era sopraggiunto dopo pochi giorni il decesso.
Agli imputati, titolari della ditta C. s.n.c., oltre ad un profilo di colpa generica, erano state anche contestate specifiche violazioni di norme antinfortunistiche, dichiarate estinte per prescrizione, e precisamente: la omessa formazione e informazione dei lavoratori sulle cautele da adottarsi nella conduzione di macchine operatrici sui luoghi di lavoro; la omessa vigilanza sull'attuazione delle procedure di sicurezza per la conduzione delle macchine e l'utilizzo del trabattello, procedure previste dettagliatamente nei piani di sicurezza e coordinamento; l'omessa vigilanza sulla esistenza dei presidi di protezione imposti per un trabattello avente altezza superiore a 2 metri da terra (parapetto sui lati verso il vuoto e tavole fermapiede); omessa vigilanza sull'utilizzo del trabattello in conformità alle istruzioni del fabbricante, risultate violate stante la mancanza del terminale superiore delle aste stabilizzatrici e della fune verticale per l'ancoraggio alla cintura di sicurezza.
La Corte, nell'aderire alle considerazioni del primo giudice, respingeva i singoli motivi di gravame ritenendo che il datore di lavoro che si avvale dell'opera di un lavoratore autonomo è tenuto comunque a garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui l'opera viene prestata, a fornire al medesimo lavoratore idonee attrezzature e ad informarlo dei rischi esistenti sul cantiere: al momento dell'incidente invece sia il trabattello sia il CI.G. erano sprovvisti di ogni mezzo di protezione. Sotto il profilo del nesso di causalità, poiché l'urto da parte del bobcat non era stato violento, circostanza questa desunta dal mancato riscontro di ammaccature o deformazioni, doveva ritenersi che l'adozione delle doverose cautele antinfortunistiche ed il corretto montaggio del trabattello avrebbero, con elevato grado di probabilità logica, evitato la caduta dell'operaio e l'impatto al suolo.
2. C.A. e C.M., per il tramite del comune difensore di fiducia, hanno proposto un unico ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
2.1. Con un primo motivo lamentano violazione della legge penale sostanziale, e precisamente dell'art.589 c.p., in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa specifica. Osservano che la particolare tipologia dell'impatto, violentemente cagionato da un carrello elevatore appesantito da una betoniera procedente in discesa su suolo sdrucciolevole a causa della pioggia, avrebbe comunque provocato un movimento del trabattello tale da determinare la caduta della vittima, colta impreparata all'evento in quanto al momento impegnata ad effettuare un'operazione di saldatura.
2.2. Con un secondo motivo prospettano la medesima violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra le asserite violazioni antinfortunistiche ed il decesso del CI.G.. I C. avevano messo a disposizione del CI.G. tutti i mezzi necessari per la regolare esecuzione dei lavori, provvedendo anche ad affiancare un operaio della propria ditta; il trabattello era completo di tutti gli accessori strumentali a garantire la sicurezza degli operai, come si desume dalla fattura n.106 del 30.3.2001; il CI.G. aveva seguito corsi di formazione sia sull'uso delle attrezzature sia sulla tematica di sicurezza con specifico riferimento all'uso del trabattello; non spettava ai ricorrenti vigilare sul corretto montaggio del ponte mobile, ma allo stesso lavoratore autonomo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza del caso.
2.3. Con un terzo motivo deducono, sugli stessi profili, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si era trattato di un evento imprevedibile, dovuto alla condotta di terzi estranei all'impresa, che non poteva essere ascritto a responsabilità colposa dei titolari della ditta C..
2.4. Con il quarto ed il quinto motivo contestano, per violazione di legge e vizio motivazionale, la mancata applicazione della prescrizione. Osservano che ai fatti si applica la legge n.251/05 in quanto più favorevole e che, a seguito del giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con l'aggravante dell'art.589, comma secondo, c.p., si torna all'ipotesi di cui all'art.589, comma 1, c.p. in relazione alla quale i termini di prescrizione non sono raddoppiati. Trattandosi di condotta risalente al 2003 la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di appello.
2.5. Con il sesto ed il settimo motivo contestano, ancora per violazione di legge e vizio di motivazione, il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata in fatto e la dosimetria della pena.
2.6. Infine, con l'ottavo ed il nono motivo, riferiscono tali vizi al capo di condanna al pagamento di una provvisionale.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi non sono fondati.
2. In ordine al primo motivo, appare corretta l'attribuzione di responsabilità agli imputati per il decesso del CI.G., nonostante l'indubbia manovra imprudente eseguita dal conducente del bobcat, separatamente giudicato.
Ed invero, secondo la ricostruzione del fatto operata in sentenza - non oggetto di censure e comunque estranea al vaglio di legittimità - il CI.G., al momento dell'incidente, stava procedendo insieme ad altri due operai dipendenti dei C. (M.M. e D'A.B.) ad installare alcuni portoni industriali su un capannone in corso di edificazione: nessuno di costoro indossava misure di protezione e, segnatamente, il trabattello fornito dalla ditta C. presentava un parapetto incompleto sul pianale di lavoro, posto ad un'altezza di 5 metri, era privo di ancoraggi, senza fascia fermapiede, installato senza rispettare le istruzioni d'uso che prevedevano il terminale superiore e le aste stabilizzatrici, mancante di corrente intermedio su lato prospiciente il capannone. Era così accaduto che, mentre il D'A.B., che si trovava a terra, stava passando al CI.G. ed al M.M., entrambi in piedi sul trabattello, gli attrezzi di volta in volta necessari al lavoro, il bobcat condotto dal R.C. aveva urtato con uno dei bracci il medesimo trabattello che, in quanto bloccato solo con degli stabilizzatori a terra, aveva oscillato e provocato la caduta del CI.G.. Non si era trattato di un urto particolarmente violento, atteso che non erano state riscontrate deformazioni o ammaccature.
Ciò posto, si osserva allora che la Corte di Salerno ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Suprema Corte in materia di causalità ed in particolare di concorso di cause colpose indipendenti, ritenendo configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento solo allorquando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo, del tutto incongruo rispetto a quello originato dalla prima condotta e quindi eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è tenuto a governare: nel caso di specie la condotta del conducente del bobcat non aveva introdotto un rischio nuovo, esorbitante rispetto a quello che avrebbero dovuto governare i C. fornendo tutte le attrezzature idonee ad impedire cadute per coloro che operavano sul trabattello, sopraelevati dal suolo, ma erano state proprio le carenti dotazioni di sicurezza personali e le gravi irregolarità nella installazione e nell'ancoraggio del trabattello a porsi come concausa dell'evento. Si era trattato del resto, come pure sottolineato dalla difesa, di un urto lento, che avrebbe consentito, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, la possibilità di resistere all'urto se solo vi fossero state le doverose protezioni personali, il parapetto su cui sorreggersi ed i prescritti ancoraggi al suolo.
Dunque, pur avendo rivestito la condotta del conducente del bobcat una posizione non marginale rispetto alla verificazione dell'evento mortale, l'omissione dei presidi antinfortunistici aveva svolto un ruolo causale sinergico, ben ricostruito dai giudici di merito in termini logici e giuridicamente corretti.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono di aver osservato tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e comunque e di non essere tenuti a vigilare sul montaggio del ponte mobile poiché tale compito spettava al CI.G., quale lavoratore autonomo.
Tale assunto difensivo non ha pregio.
Come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, sul lavoratore autonomo gravano precisi obblighi, quali in particolare quello di utilizzare dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di lavoro connessi all'attività da svolgere, in conformità alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n.626/1994. Tuttavia, l'imprenditore che si avvale della sua opera, quale operaio specializzato inserito nella propria organizzazione di cantiere, deve garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro in cui l'opera viene prestata, fornire idonee attrezzature ed informarlo dei rischi esistenti, ravvisandosi, in caso di inosservanza di tali obblighi, una responsabilità colposa a suo carico.
In subiecta materia si è infatti affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera (Sez.4, n. 12348 del 29 gennaio 2008, Rv.239252), ovvero con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Sez.5, n. 12228 del 25 febbraio 2015, Rv.262757; Sez.4, n.1511 del 28 novembre 2013, Rv.259086).
Ed allora appare immune dalla denunciata censura la impugnata sentenza laddove ha affermato la responsabilità degli imputati per la mancata predisposizione, nel cantiere in cui il CI.G. era stato chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa, di tutte le misure idonee ad evitare le cadute dall'alto, consentendo che il lavoro affidatogli venisse eseguito in condizioni di pericolosità evidente ed immediatamente percepibile, in ragione ancor più del fatto che la vittima non operava con mezzi materiali propri nell'esecuzione dell'incarico, ma si avvaleva della strumentazione fornita dal committente e delle risorse umane della ditta C.. 
4. Quanto al terzo motivo, con cui le prime due censure impostate come violazione di legge vengono riproposte sotto il differente profilo del vizio motivazionale, valgono le considerazioni già svolte, atteso che l'impugnata sentenza non solo ha fatto corretta applicazione dei principi di legge in materia, ma ha argomentato in maniera puntuale - come si è già detto - sulle ragioni che hanno portato alla pronuncia di condanna.
5. Non è decorso il termine prescrizionale oggetto del quarto motivo.
Contrariamente infatti a quanto dedotto dai ricorrenti, l'applicazione della normativa di cui alla legge n.251/05 comporta il termine necessario a prescrivere pari a sei anni (art.157 comma 1), raddoppiato in considerazione del titolo del reato (art.157 comma 7), con un termine massimo, considerato l'aumento di un quarto (art.161, comma 2), di 15 anni, non rilevando il giudizio di bilanciamento di cui all'art.69 c.p. (art.157, comma 3).
Anche con la vecchia normativa non si sarebbe comunque realizzato l'evento estintivo, poiché, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, la pena non sarebbe comunque scesa al di sotto dei 5 anni e conseguentemente, considerato il tempo necessario a prescrivere di anni 10 aumentato della metà, sarebbero stati del pari necessari 15 anni.
6. Gli ultimi tre motivi attengono alla dosimetria della pena ed all'importo liquidato a titolo di provvisionale.
La Corte di Salerno ha ritenuto di non poter addivenire ad una mitigazione della pena, valutando le attenuanti generiche prevalenti anziché equivalenti rispetto alla contestata aggravante, in ragione del comportamento processuale degli imputati, i quali, nonostante le apparenti trattative volte ad un bonario componimento degli aspetti risarcitori, non solo hanno omesso di pagare la provvisionale, ma hanno diminuito la propria garanzia patrimoniale con atti di donazione immobiliare, inducendo le parti civili a proporre azioni revocatorie per ottenerne la declaratoria di inefficacia.
Va infine affermata la non impugnabilità per cassazione del provvedimento con cui è stata assegnata alle parti civili una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, trattandosi di provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'affettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.6, n.50746 del 14 ottobre 2014, Rv.261536) e comunque di una decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez.3, n.18663 del 27 gennaio 2015, Rv.263486). 
7. Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016