Tipologia: CCNL
Data firma: 8 aprile 1998
Validità: 01.05.1998 - 30.04.2004
Parti: Cnai, Ucict, Unapi, Anilf, Anti e Cisal, Sape
Settori: Co.co.co.
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto Art. 1 Titolo II - Livelli di contrattazione Art. 2 Art. 3 Titolo III - Decorrenza e durata Art. 4 Titolo IV - Esclusività di stampa - Archivi contratti - Distribuzione contratti Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Titolo V - Instaurazione rapporto di collaborazione - Documenti - Visite mediche Art. 9 Art. 10 Art. 11 Titolo VI - Periodo di prova Art. 12 Titolo VII - Orario di lavoro Art. 13 Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare Art. 14 Art. 15 Art. 16 Titolo IX - Malattia - Infortuni Art. 17 Titolo X - Cassa assistenza previdenza Art. 18 Titolo XI - Trattamento economico | Art. 19 Titolo XII - Mense aziendali Art. 20 Titolo XIII - Trasferte Art. 21 Titolo XIV - Indennità caso morte Art. 22 Titolo XV - Risoluzione rapporto di collaborazione Art. 23 Titolo XVI - Trattamento fine rapporto di collaborazione Art. 24 Titolo XVII - Tutela delle collaboratrici - Pari opportunità Art. 25 Art. 26 Titolo XVIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro Art. 27 Titolo XIX - Divieti Art. 28 Titolo XX - Trattenuta per risarcimento danni Art. 29 Titolo XXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazioni Art. 30 Titolo XXI - Composizione delle controversie Art. 31 Titolo XXII - Centro assistenza contrattuale Art. 32 Titolo XXIII - Diritti del collaboratore - Diritti sindacali Art. 33 Art. 34 Art. 35 |
Contratto collettivo nazionale per collaborazioni coordinate e continuative
L'anno millenovecentonovantotto il giorno 8 (otto) del mese di aprile, in Roma tra Cnai - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori […], Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo […], Unapi - Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa […], Anilf - Associazione Nazionale Imprese a Lavorazioni a Façon […], Anti - Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti […] e Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori […], Sape - Sindacato Attività Professioni Emergenti […]
Si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per le Aziende, le Cooperative, gli Enti e gli Organismi in genere relativo alle collaborazioni coordinate e continuative, esso è composto di:
a) Indice;
b) Premessa;
c) Titoli XXIII;
d) Articoli 35;
Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato ed a tempo determinato poste in essere dalle Aziende o dalle Cooperative, da Enti o da Organismi in genere.
Le prestazioni oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in ragione delle loro atipicità operative, sia per il loro contenuto professionale (economico - giuridico - informativo - promozionale - scientifico); devono essere rese nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi; devono essere rese senza impieghi di mezzi organizzati da parte del Collaboratore; non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.
Il presente CCNL si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'adozione del presente CCNL è riservato esclusivamente alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle Parti stipulanti.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
In via esemplificativa, non esaustiva, le attività di collaborazioni coordinate e continuative, sono:
Collaborazioni coordinate e continuative in attività di mercato
1. Amministratori in genere;
2. Sindaci e revisori di società e di Enti in genere;
3. Partecipazioni a Collegi e Commissioni;
4. Collaborazioni a Giornali, Riviste, Enciclopedie e Libri e similari (traduttori - correttori di bozze - sbobinatori - articolisti - ecc.);
5. Collaborazioni ad attività Radio televisive;
6. Collaborazioni ad attività Sportive;
7. Collaboratori e Procacciatori di Agenzia di Affari - Agenzie immobiliari - Multiproprietà - Uffici residence;
8. Collaboratori e Procacciatori di Agenzie di Assicurazioni in gestione libera;
9. Collaboratori e Procacciatori di Agenzie di Brocheraggio assicurativo e finanziario;
10. Collaboratori e Procacciatori di Finanziarie - Promotori finanziari - Società di intermediazione;
11. Collaboratori e Procacciatori di Pratiche auto; Autoscuole;
12. Collaboratori Informatici; Telematici; Eidonistici;
13. Collaboratori ad Istituti d'informazioni in genere;
14. Collaborazioni in Istituti di ricerca di Mercato; Ricerche economiche; Ricerche motivazionali
15. Collaborazioni in attività di Formazione del personale;
16. Collaborazioni in attività pubblicitaria;
17. Collaborazioni in attività nel campo della Moda;
18. Collaborazioni in realizzazione di Fiere; Mostre; Convegni; Congressi;
19. Collaborazioni per Agenzie di Mediazioni pubbliche e private;
20. Collaboratori e Procacciatori di Commissionarie in genere;
21. Collaborazioni in attività di Marketing;
22. Collaborazioni alla promozioni alla vendita ed all'immagine;
23. Collaborazioni nel ricupero crediti;
24. Collaborazioni per centri e laboratori di ricerca; di collaudi; di certificazioni; della qualità', della certificazione in genere;
25. Collaborazioni per vendite a domicilio;
Collaborazioni coordinate e continuative in istituzioni sociali e sanitarie
26. Collaborazioni ad attività, iniziative organiche nel campo educativo, sociale assistenziale e sanitario, nonché nelle attività di assistenza e beneficenza;
27. Collaborazioni in Enti non-profit in genere;
28. Collaborazioni prestate ad attività in: Fondazioni; Associazioni; Movimenti in genere; Organizzazioni Professionali;Organizzazioni Sindacali; Partiti Politici;
29. Collaborazioni ad Enti di Patronato;
Tutte quelle tipologie di collaborazioni che non sono espressamente elencate, ma che possono essere inquadrate nel settore delle collaborazioni coordinate e continuative.
Dichiarazione a verbale
Si definisce telelavoratore il Collaboratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali dell'Azienda o della Cooperativa cui la prestazione stessa si riferisce.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 3
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale sono demandate inoltre le seguenti materie:
1. regolamentazione del servizio mensa;
2. costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico di conciliazione;
3. ogni altra materia o istituto che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Le Organizzazioni territoriali possono, previo accordo con le Organizzazioni nazionali, proporre soluzioni diverse dal CCNL, motivate da esigenze territoriali e/o leggi regionali.
Titolo V - Instaurazione rapporto di collaborazione - Documenti - Visite mediche
Art. 10
Per l'instaurazione del rapporto di collaborazione, di massima sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
6. libretto di "idoneità sanitaria" per i collaboratori da adibire ad attività che lo prevedono per legge;
[…]
Art. 11
Il Collaboratore, se richiesto, prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, da cui risulti di possedere i requisiti fisici e psico-attitudinali per l'espletamento dell'incarico che è destinato a svolgere.
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 13
Il Collaboratore non è soggetto a vincolo di orari.
Per le attività per cui dovesse rendersi necessario il rispetto di un orario, questo deve essere concordato tra le Parti e deve risultare da atto scritto.
Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 15
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri.
[…]
Titolo XVII - Tutela delle collaboratrici - Pari opportunità
Art. 25
Le Parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Le Parti s'impegnano ad elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro per azioni positive conseguenti.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione delle Aziende o delle Cooperative ove potrà costituire titolo per l'individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona ad evitare che possa essere offesa da qualsiasi comportamento.
Titolo XVIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro
Art. 27
Valgono le stesse norme stabilite dal CCNL adottato dall'Azienda o dalla Cooperativa per i lavoratori dipendenti. Qualora l'Azienda o la Cooperativa non abbia personale dipendente si farà rinvio al CCNL di riferimento per la stessa tipologia di lavoro.
Titolo XXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazioni
Art. 30
In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione composta da quattro membri di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed all'applicazione nella Azienda o nella Cooperativa del presente contratto e dei contratti provinciali;
2. tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
3. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte economica e contributiva. La verifica è effettuata a richiesta anche di un solo Collaboratore dell'Azienda o della Cooperativa: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservato esclusivamente alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni firmatarie.
Titolo XXII - Centro assistenza contrattuale
Art. 32
Le Parti sentono la necessità di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale, a composizione paritetica, per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
1. esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
2. esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
3. esame dell'intera problematica inerente alle collaborazioni coordinate e continuative in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie da apportare agli istituti contrattuali, anche in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno ed alle normative che dovessero intervenire;
4. assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne facciano richiesta nell'ambito di un efficace rapporto di collaborazione;
5. esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea.
Titolo XXIII - Diritti del collaboratore - Diritti sindacali
Art. 33
Il Collaboratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali e ad ogni successivo aggiornamento, relative all'Azienda o alla Cooperativa riguardanti:
1. dimensioni dell'Azienda o della Cooperativa;
2. organigramma;
3. nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
4. nominativi dei rappresentanti sindacali;
5. nominativi dei rappresentanti della sicurezza;
6. circolari e disposizioni di servizio;
[…]
Art. 35
Al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applica, in quanto attuabile e per quanto compatibile, la normativa stabilita dalla Legge 20 maggio 1970, n°300.
Il Collaboratore è libero di associarsi alle organizzazioni sindacali di categoria, di settore ovvero intercategoriali, conferendo loro delega di rappresentanza sindacale.
Egli comunque è titolare degli stessi diritti di libertà, di dignità e di tutela sindacale stabiliti dalla legge per i lavoratori subordinati.
Egli ha altresì il diritto a partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, all'interno ed all'esterno dell'Azienda o Cooperativa al pari dei lavoratori dipendenti.