Cassazione Penale, Sez. 7, 17 marzo 2017, n. 12878 - Contravvenzioni in materia di sicurezza. Soggetto non legittimato a ricevere la notizia del procedimento


 

 

 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 07/10/2016

 

Fatto

 


1. - Il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per una serie di contravvenzioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro (fatti accertati il 3 maggio 2012).
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, di non avere avuto notizia del procedimento, essendo stata la relativa comunicazione ricevuta da un "soggetto non legittimato a riceverla".
 

 

Diritto

 


3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza formulata in modo non specifico. La difesa non contesta, infatti, che il decreto di citazione sia stato regolarmente notificato all'imputato, limitandosi ad affermare che lo stesso sarebbe stato ricevuto da un non meglio individuato "soggetto non legittimato", ma non precisa le ragioni dell'asserita "mancanza di legittimazione" in capo a tale soggetto, non richiamando specificamente né il decreto né la relativa relata di notifica.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2016.