Tipologia: CCNL
Data firma: 3 ottobre 2000
Validità: 01.10.2000 - 30.09.2002
Parti: Federterziario, Federterziario Sud e Ale-Ugl
Settori: Co.co.co.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo 1 - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 2
Art. 3
Titolo III - Decorrenza e durata
Art. 4
Titolo IV -Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Titolo V - Instaurazione rapporto di collaborazione - Documenti
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Titolo VI - Periodo di prova
Art. 11
Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 12
Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo IX - Malattia - Infortuni
Art. 16
Titolo X - Ente Bilaterale Assistenza e Previdenza
Art. 17
Art. 18
Titolo XI - Trattamento economico
Art. 19
 Titolo XII - Mense aziendali
Art. 20
Titolo XIII - Trasferta
Art. 21
Titolo XIV - Indennità caso morte
Art. 22
Titolo XV - Risoluzione del rapporto di collaborazione
Art. 23
Titolo XVI - Premio di fine rapporto di collaborazione
Art. 24
Titolo XVII - Tutela delle collaboratrici - Pari opportunità
Art. 25
Art. 26
Titolo XVIII -Tutela della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro.
Art. 27
Titolo XIX - Divieti
Art. 28
Titolo XX - Trattenuta per risarcimento danni
Art. 29
Titolo XXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 30
Titolo XXII - Composizione delle controversie
Art. 31
Titolo XXIII - Centro assistenza contrattuale
Art. 32
Titolo XXIV - Diritti del collaboratore - Diritti sindacali
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative

Verbale di accordo

Addì, 3 ottobre 2000, in Roma tra l'Associazione Federterziario, Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale ed Artigiana, rappresentata dal Presidente […], l'Associazione Federterziario Sud, Federazione dell'Italia Meridionale del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa industriale, Commerciale ed Artigiana, rappresentata dal Presidente […] e la Ale-Ugl, Associazione Lavori Emergenti aderente alla Confederazione Unione Generale del Lavoro, rappresentata dal Vice Presidente Nazionale […] si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative

Titolo 1 - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale disciplina in maniera unitari, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere dalle aziende o dalle cooperative, da enti organismi in genere.
Le prestazioni oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in ragione della loro atipicità operative, sia per il loro contenuto professionale (economico-giuridico-informativo-promozionale-scientifico); devono essere rese nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi; devono essere rese senza impieghi di mezzi organizzati da parte del collaboratore, non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.
Il presente CCNL si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'adozione del presente CCNL è riservata alle aziende o alle cooperative rappresentate dalle organizzazioni datoriali stipulanti.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione, né la cumulabilità con altre regolamentazioni pattizie.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le organizzazioni stipulanti dichiarano che il presente accordo non intende sostituire le condizioni eventualmente più favorevoli praticate al collaboratore in forza alla data della sua applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam", fatta eccezione di quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono la scadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
In via esemplificativa, non esaustiva, le attività di collaborazione coordinata e continuativa sono:

Collaborazione coordinata e continuativa in attività di mercato
1. Amministratori in genere (di società ed enti);
2. Sindaci e revisori di società e di enti in genere (iscritti al registro di cui al Decr. Leg. N. 88/92;
3. Partecipazione a collegi e commissioni;
4. Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedia e libri similari (traduttori, correttori di bozze, sbobinatori, articolisti ecc.);
5. Collaborazioni ad attività radiotelevisive;
6. Collaborazioni ad attività sportive;
7. Collaboratori e procacciatori di agenzia d'affari, agenzie immobiliari, multiproprietà uffici e residence;
8. Collaboratori e procacciatori di agenzie di assicurazioni in gestione libera;
9. Collaboratori e procacciatori di agenzie di brokeraggio assicurativo e finanziario;
10. Collaboratori e procacciatori di finanziarie, promotori finanziari, società di intermediazione;
11. Collaboratori e procacciatori di pratiche auto; autoscuole;
12. Collaboratori informatici, telematici, eidonistici;
13. Collaboratori a istituti di informazioni in genere;
14. Collaborazioni in istituti di ricerca di mercato, ricerche economiche, ricerche motivazionali;
15. Collaborazioni in attività di formazione del personale;
16. Collaborazioni in attività pubblicitaria;
17. Collaborazioni in attività nel campo della moda;
18. Collaborazioni in realizzazione di fiere, mostre, convegni, congressi;
19. Collaborazioni per agenzie di mediazioni pubbliche e private;
20. Collaboratori e procacciatori di commissionarie in genere;
21. Collaborazioni in attività di marketing;
22. Collaborazioni alla promozione alla vendita e all'immagine;
23. Collaborazioni per centri e laboratori di ricerca, di collaudi, di certificazioni della qualità, della certificazione in genere;
24. Collaborazioni in istituti di recupero crediti;
25. Collaborazioni in attività relative alla formazione professionale;
26. Collaborazioni in attività di commercio elettronico;
27. Collaborazioni in attività di televendite, aste e promozioni pubblicitarie;

Collaborazioni coordinate e continuative in istituzioni sociali e sanitarie
28. Collaborazioni ad attività, iniziative organiche nel campo educativo, sociale-assistenziale e sanitario, nonché nelle attività di assistenza e beneficenza;
29. Collaborazioni in enti non profit in genere (Onlus);
30. Collaborazioni prestate ad attività in fondazioni, associazioni, movimenti in genere, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali, partiti politici;
31. Collaborazioni ad enti di patronato;
32. Associati d'opera in partecipazione (di cui all'art. 2549 del C.C.)
33. Tutte quelle tipologie di collaborazioni che non sono espressamente elencate ma che possono essere inquadrate nel settore delle collaborazioni coordinate e continuative.
Dichiarazione a verbale
Si definisce telelavoratore il collaboratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dell'azienda o della cooperativa cui la prestazione stessa si riferisce.

Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 3

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale sono demandate inoltre le seguenti materie:
1. regolamentazione del servizio mensa
2. costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico di conciliazione;
3. ogni altra materia o istituto che sia espressamente demandata alla contrattazione territoriale dal CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Le organizzazioni territoriali possono inoltre, previo accordo con le organizzazioni nazionali, adottare ulteriori accordi territoriali derivanti dalla necessità di adeguarsi a normative regionali ed in particolare a quelle relative al decentramento amministrativo.

Titolo V - Instaurazione rapporto di collaborazione - Documenti
Art. 9

Per l'instaurazione del rapporto di collaborazione, di massima, sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
6. libretto di "idoneità sanitaria" per i collaboratori da adibire ad attività che lo prevedono per legge;
[…]

Art. 10
Il collaboratore, se richiesto, prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione deve produrre il libretto di "idoneità sanitaria" per le attività che lo provvedono in forza di legge ovvero per l'espletamento dell'incarico che è destinato a svolgere.

Titolo VII - Orario di lavoro
Art. 12

Il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario.
Per le attività per le quali dovesse rendersi necessaria la disponibilità temporale predeterminata, e dovuta ad esigenze tecnico-organizzative, questa deve essere concordata tra le parti con atto scritto.

Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 14

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela delle collaboratrici madri.
[…]

Titolo X - Ente Bilaterale Assistenza e Previdenza
Art. 17

Le parti convengono sulla esigenza di istituire un Ente paritetico denominato "Ente Bilaterale Assistenza e Previdenza" che gestisca alcuni dei servizi definiti dal presente CCNL nell'interesse prioritario del collaboratore.
Le parti si incontreranno entro quattro mesi per istituire con apposito protocollo la Ebap e per definirne il Regolamento.
Il Protocollo e il Regolamento della Ebap fanno parte integrante del presente CCNL.

Titolo XVII - Tutela delle collaboratrici - Pari opportunità
Art. 25

Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione Cee 29 maggio 1990, misure intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Le parti si impegnano a elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro per azioni positive conseguenti.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione delle aziende o delle cooperative ove potrà costituire titolo per l'individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona a evitare che possa essere offesa da qualsiasi comportamento.

Titolo XVIII -Tutela della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro.
Art. 27

Valgono le stesse norme stabilite dal CCNL adottato dall'azienda o dalla cooperativa per i lavoratori dipendenti. Qualora l'azienda o la cooperativa non abbia personale dipendente si farà rinvio al CCNL di riferimento perla stessa tipologia di lavoro.

Titolo XXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione
Art. 30

In ciascuna provincia è costituita una Commissione provinciale di garanzia e conciliazione composta da quattro membri di cui due nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
La commissione ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione nell'azienda o nella cooperativa del presente contratto e dei contratti provinciali;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
3) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende o cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte economica e contributiva. La verifica è effettuata a richiesta anche di un solo collaboratore dell'azienda o della cooperativa : quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
4) Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle aziende o alle cooperative associate alle organizzazioni firmatarie.

Titolo XXIII - Centro assistenza contrattuale
Art. 32

Le parti sentono la necessità di costituire un "centro di assistenza contrattuale", a composizione paritetica, per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
1) Esame a interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
2) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
3) esame dell'intera problematica inerente alle collaborazioni coordinate e continuative in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie da apportare agli istituti contrattuali, anche in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno e alle normative che dovessero intervenire;
4) assistenza alle aziende o alle cooperative che ne facciano richiesta nell'ambito di un efficace rapporto di collaborazione;
5) esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea.
6) Verifiche periodiche degli oneri derivanti dal costo del lavoro.

Titolo XXIV - Diritti del collaboratore - Diritti sindacali
Art. 33

Il collaboratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali e a ogni successivo aggiornamento, relative all'azienda o alla cooperativa riguardanti:
1) Dimensioni dell'azienda o della cooperativa;
2) Organigramma;
3) Nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
4) Nominativi dei rappresentanti sindacali;
5) Nominativi dei rappresentanti della sicurezza;
6) Circolari e disposizioni di servizio;
[…]

Art. 35
Al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applica, in quanto attuabile e per quanto attuabile e per quanto compatibile, la normativa stabilita dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il collaboratore è libero di associarsi alle organizzazioni sindacali di categoria, di settore ovvero intercategoriali, conferendo loro delega in rappresentanza sindacale.
Egli comunque è titolare degli stessi diritti di libertà di dignità e di tutela sindacale stabiliti della legge per i lavoratori subordinati.
Egli ha il diritto ad esercitare ogni attività di tutela sindacale ed ogni libertà di associazione e di riunione, all'interno e all'esterno dell'azienda o cooperativa, al pari dei lavoratori dipendenti.