Tipologia: Regolamento elezione RLS
Data firma: 26 settembre 2007
Settori: Credito Assicurazioni, Unicredit
Fonte: unicredito.fisac.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 (Premessa e allegati)
Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)
Art. 3 (Comitato Elettorale)
Art. 4 (Elezioni)
Art. 5 (Candidature)
Art. 6 (Votazioni)
  Art. 7 (Operazioni di scrutinio)
Art. 8 (Percentuale dei votanti)
Art. 9 (Durata del mandato)
Art. 10 (Rinuncia o cessazione)
Allegato 1
Allegato 2

Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la salute (RLS) presso UniCredit Banca d’Impresa spa
(di seguito “Regolamento”)

Premessa
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 19 Settembre 1994 n° 626 e successive modificazioni e con riferimento all’Accordo Nazionale di settore del 12 marzo 1997 ed al Verbale di Accordo del 13 giugno 2007, di cui il presente Regolamento è parte integrante, si redige il presente Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso UniCredit Banca d’Impresa spa.

Art. 1 (Premessa e allegati)
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del “Regolamento”

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)
Sono elettori tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti di UniCredit Banca d’Impresa spa in servizio alla data di indizione delle elezioni sulla base degli elenchi forniti dall’Azienda.
Tenuto conto del numero dei dipendenti della Banca e della distribuzione territoriale della stessa in Regioni Commerciali, i RLS saranno eletti nell’ambito delle singole articolazioni territoriali come indicato nell’allegato 2.

Art. 3 (Comitato Elettorale)
Presso la direzione di UniCredit Banca d’Impresa è istituito un “Comitato Elettorale” (di seguito anche “Comitato”), avente sede a Verona, che si occupa di tutte le formalità e gli adempimenti connessi alla votazione, quali indizione della votazione medesima, consultazione, scrutinio e proclamazione degli eletti.
Il “Comitato” è composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. Tra i componenti viene eletto, a maggioranza, un Presidente. Le operazioni del “Comitato” avvengono nei locali messi a disposizione dalla Banca.
Il “Comitato” dovrà essere nominato almeno 15 giorni prima della data di avvio delle elezioni.
Esso indice le elezioni con sua apposita comunicazione, con le modalità indicate nell’art. 4 del presente “Regolamento” e provvede a tutte le operazioni necessarie alle votazioni, tra cui necessariamente:
1. certificazione della base dati dei votanti;
2. verifica delle candidature;
3. apertura del seggio;
4. scrutinio;
5. chiusura del seggio, pubblicazione e stampa dei risultati di voto.
Le operazioni di voto e di scrutinio avvengono attraverso l’utilizzo del portale aziendale U4P durante il normale orario di lavoro.

Art. 4 (Elezioni)
Il voto individuale è segreto e si esprime per via informatica con le modalità indicate al successivo art. 6.
La data delle votazioni e la relativa durata è concordata tra la Banca e le OO.SS. In ogni caso la durata delle votazioni sarà pari almeno a 10 giorni lavorativi.
Per consentire la votazione telematica, sarà reso disponibile sul Portale Aziendale un apposito spazio denominato “Elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e salute – D.Lgs 626/1994” contenente:
1. le norme generali per la votazione;
2. la composizione del Comitato elettorale;
3. l’elenco delle Candidature suddivise per Direzione Generale (compresa la Provincia di Verona) e Regioni Commerciali;
4. la scheda elettorale:
5. i risultati del voto (da pubblicare dopo l’approvazione da parte del Comitato elettorale).
Tutti gli elettori avranno visibilità immediata dei punti 1, 2 e 3 e, una volta verificate le candidature, del punto 4.
Nei giorni stabiliti per le votazioni sarà resa disponibile la scheda elettorale sino alla chiusura delle votazioni medesime (cfr All.to 1).
Il sistema che consente l’effettuazione della votazione “per via telematica” garantirà i requisiti di certezza del voto e di anonimato del votante.
I risultati finali del voto saranno visibili solo quando il “Comitato” avrà validato, anche elettronicamente l’esito delle votazioni.
Nota a verbale
Il Comitato provvederà a predisporre le modalità per l’esercizio del diritto di voto da parte di tutti i dipendenti impossibilitati ad accedere al voto in via informatica.

Art. 5 (Candidature)
Le candidature saranno presentate al “Comitato” dagli Organi di Coordinamento (ovvero dalle RSA per quelle OO.SS. che non hanno l’organo di coordinamento) regolarmente costituiti in Azienda. I candidati dovranno, di norma, essere dirigenti delle stesse strutture.
In considerazione dell’organizzazione territoriale della Banca, le RSA aziendali proporranno le candidature nell’ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Verona) ovvero delle Regioni Commerciali.
Le candidature dovranno pervenire al “Comitato” almeno 15 gg. prima delle elezioni ed essere pubblicate nell’apposita sezione del portale U4P aziendale almeno 5 gg. lavorativi prima della data concordata per l’inizio delle votazioni.
Sarà cura del Comitato Elettorale comunicare i nominativi dei candidati all’amministratore di sistema di U4P, per il tramite della Banca, per il loro inserimento nella base dati.

Art. 6 (Votazioni)
Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:
a. nei giorni stabiliti sarà possibile per tutti gli elettori votare esclusivamente attraverso il Portale Aziendale (salvo quanto previsto nella nota a verbale di cui all’art. 4);
b. la votazione avverrà a scrutinio segreto: ogni lavoratore accederà nello spazio presente nel portale aziendale nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto;
c. per poter esprimere le proprie preferenze il votante dovrà confermare la sua scelta inserendo in procedura la password utilizzata per accedere al Portale Aziendale;
d. il votante potrà esprimere le proprie preferenze scegliendo i candidati di suo gradimento;
e. il sistema procederà a prendere nota dell’avvenuta votazione: una volta regolarmente espresso, il voto non sarà più disponibile né correggibile.
Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei “Rappresentanti” da eleggere nell’ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Verona) ovvero della Regione Commerciale di appartenenza. (cfr. All. 2)
Il lavoratore potrà votare i candidati prescelti, tra le candidature presentate nella Direzione Generale (compresa la provincia di Verona) ovvero della Regione Commerciale di appartenenza, dal proprio posto di lavoro. Il sistema telematico sarà organizzato in modo da non permettere altra espressione di voto alla matricola del lavoratore che ha già votato, ma produrrà al dipendente una scheda (visibile solo al medesimo) che dimostri la votazione effettuata. Sarà possibile votare scheda bianca (cfr. All. 1).
Non è ammesso il voto per delega.

Art. 7 (Operazioni di scrutinio)
Fermo quanto previsto nella Nota a verbale all’art. 4, il Comitato Elettorale provvederà allo scrutinio, che sarà anch’esso in via elettronica, verificando in relazione alle risultanze fornite dal sistema:
- il numero dei votanti aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento;
- il numero dei votanti effettivi;
- il numero delle schede scrutinate elettronicamente;
- il numero dei voti riportati da ciascun candidato;
- il numero delle schede bianche.
Delle operazioni di scrutinio verrà redatto verbale, validato elettronicamente dal “Comitato”, che sarà consegnato dalla Banca ai candidati eletti ed alle OO.SS.
Fermo quanto previsto dagli artt. 2 ultimo cpv e 5 secondo comma, risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito nell’ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Verona) ovvero delle singole Regioni Commerciali, il maggior numero di voti.
Solo una volta che si è provveduto alla chiusura del seggio il sistema informatico messo a disposizione dalla Banca procederà alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio, i quali saranno consegnati, in forma cartacea, dalla Banca ai dipendenti eletti ed alle OO.SS.
I documenti della votazione saranno debitamente custoditi presso la Banca.

Art. 8 (Percentuale dei votanti)
Le elezioni sono valide qualsiasi sia la percentuale dei votanti.

Art. 9 (Durata del mandato)
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Le elezioni per il quadriennio successivo dovranno essere indette almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio. I RLS manterranno - qualora non siano già entrati in carica i nuovi rappresentanti eletti per il successivo quadriennio - le loro prerogative per un massimo di 6 mesi dalla scadenza del mandato.

Art. 10 (Rinuncia o cessazione)
Nel caso in cui durante il quadriennio il RLS venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, viene sostituito dal primo dei non eletti nelle rispettive Regioni Commerciali ovvero nella Direzione Generale (compresa la provincia di Verona)

Allegato 1
Al fine di assicurare la segretezza del voto saranno creati due database denominati “Anagrafica votanti” ed “Urna”.
Una volta accertato lo status di votante, un apposito flag indicherà sul db “Anagrafica votanti” l’autorizzazione al voto (“idoneo al voto”).
Appena l’utente avrà espresso il proprio voto il flag si modificherà in “espresso voto”, situazione che non consentirà la visualizzazione della scheda e che proporrà il messaggio “Hai già espresso il tuo voto”.
Contemporaneamente l’esito del voto sarà registrato sul secondo db che non sarà logicamente legato al primo ma servirà esclusivamente da urna. In nessun caso sarà possibile legare l’informazione del “votante” con il “votato”.

Allegato 2
Distribuzione territoriale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la salute in UniCredit Banca d’Impresa spa:

Articolazioni Territoriali UniCredit Banca d’Impresa

N. RLS

Direzione Generale e Provincia di Verona

1

Regione Commerciale Lombardia

1

Regione Commerciale Ovest

1

Regione Commerciale Triveneto Occidentale

1

Regione Commerciale Triveneto Orientale

1

Regione Commerciale Centro Nord

2

Regione Commerciale Centro Sud

2

 

 

Totale

9

Verona, 26 settembre 2007