Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 7 ottobre 2016, n. 1731
Approvazione del disegno di legge concernente: "Modificazioni alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava).
 


Il Relatore
dà lettura del disegno di legge concernente “Modificazioni alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava)", e della relativa relazione illustrativa, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
rappresenta che a fronte della crisi che ha colpito il settore dalla data di approvazione della legge provinciale sulle cave (LP 7/2006) ad oggi, si ritiene necessario intervenire con una modifica di legge per dare risposte concrete ad un settore che richiede urgenti interventi volti a favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea e della tutela del lavoro.
Sotto tale profilo, tenuto conto anche dei risultati dell'analisi condotta in sede di controllo della legge di settore, ai sensi della legge provinciale n. 5 del 2013 e delle pertinenti osservazioni del tavolo di coordinamento, si è previsto di rafforzare, a livello di “governance”, il ruolo della Provincia nell'indirizzo e nel governo del settore minerario, allo scopo di favorire il coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria.
Fra i contenuti principali del disegno di legge rientrano gli interventi volti a garantire da un lato una uniformità delle procedure, dall'altro controlli sempre più incisivi ed efficaci creando delle sinergie fra i diversi soggetti coinvolti; per il settore del porfido, vengono inoltre introdotte nuove regole per la lavorazione del materiale grezzo e per le concessioni, nonché alcune previsioni per garantire la qualità del lavoro e la tutela del capitale sociale; sono infine previste la riorganizzazione e semplificazione del Distretto del porfido e della pietra trentina, e una nuova disciplina dei rapporti tra comuni e Asuc, con un ruolo più incisivo attribuito a queste ultime.
Dà atto che il disegno di legge:
• è stato predisposto e coordinato dalle strutture provinciali, nel rispetto delle direttive per la definizione degli atti normativi, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.1444/2013;
• è stato approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale in data 16 settembre 2016, ai fini della presentazione al Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
• è stato inviato al Consiglio delle autonomie locali, che ha espresso il proprio parere favorevole con osservazioni, nella seduta di data 5 ottobre 2016;
rende noto che il disegno di legge, approvato dal Consiglio delle autonomie, rispetto a quello approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale in data 16 settembre 2016, presenta alcune modifiche tecniche che non incidono sugli aspetti di merito, ma necessarie per chiarire e rendere più coerenti i contenuti del testo; inoltre recepisce alcune richieste dei comuni volte a chiarire i rapporti fra Asuc e amministrazioni comunali (art. 6, comma 1, come modificato dall'art. 7 - art. 13, commi 2 e 2 bis e comma 2 sexies, come modificato dall'art. 14 - art. 28, comma 9, come modificato dall'art. 25) , il rapporto fra programma di attuazione e concessione (art. 11 bis, comma 2, come modificato dall'art. 11), nonché la richiesta di prevedere nei bandi di gara restrizioni in caso di concessionari decaduti in ragione di violazioni commesse, reinserire l'art. 12, comma 5ter (art. 12, commi 2 bis e 6, come modificato dall'art. 12) e modificare l'articolo 9 ter della legge provinciale n. 3 del 2006, in merito alla possibilità per i comuni di avvalersi di una società strumentale nell'ambito gestione associata del porfido (art. 38 ).
Riguardo alle osservazioni espresse dal Consiglio delle autonomie, e comunicate con nota di prot. 796 di data 6 ottobre 2016, nel disegno di legge allegato al presente atto, sono state recepite le seguenti proposte:
-subordinare a intesa con il Consiglio delle autonomie locali l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri, di cui all'art. art. 13, comma 2, come modificato dall'art. 14, per la definizione del rimborso forfettario che l'Asuc dovrà corrispondere al comune a copertura delle spese sostenute per le attività tecnico amministrativi;
- prevedere che l'individuazione dei nominativi dei rappresentanti dei comuni in seno al neo definito “Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del porfido”, di cui all'art. 24 introdotto dall'art. 20, spetti al Consiglio delle autonomie locali.
Riguardo alle altre osservazioni, si dà atto che potranno essere oggetto di valutazione nel corso dell'esame da parte della competente commissione consiliare.
ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa; a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
 

D E L I B E R A

1) di approvare il disegno di legge avente per oggetto: “Modificazioni alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava)", nonché la relazione illustrativa, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere il disegno di legge, unitamente alla relativa relazione illustrativa, al Consiglio provinciale per l'ulteriore corso.

 

Sommario
Art. 1 Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)
Art. 2 Inserimento dell'articolo 1 bis della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 3 Inserimento dell'articolo 1 ter della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 4 Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 5 Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 6 Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 7 Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 8 Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 9 Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 10 Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 11 Inserimento dell'articolo 11 bis della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 12 Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 13 Introduzione dell'articolo 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 14 Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 15 Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 16 Modificazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 17 Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 18 Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 19 Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 20 Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 21 Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 22 Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 23 Inserimento dell'articolo 27 bis della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 24 Inserimento dell'articolo 27 ter della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 25 Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 26 Inserimento dell'articolo 28 bis della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 27 Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 28 Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 29 Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 30 Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 31 Inserimento dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 32 Inserimento dell'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 33 Inserimento dell'articolo 34 ter della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 34 Inserimento dell'articolo 34 quater della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 35 Inserimento dell'articolo 34 quinquies della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 36 Inserimento dell'articolo 34 sexies della legge provinciale sulle cave 2006
Art. 37 Abrogazioni
Art. 38 Modificazione dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
Art. 39 Modificazione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015)
Art. 40 Disposizioni finanziarie
Art. 41 Entrata in vigore


 

Art. 1
Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “l'attività di ricerca e di coltivazione” sono sostituite dalle seguenti: “l'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione”.;
b) le parole: “e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“1 bis. Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine, come materiali di elevata qualità, ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “L'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “L'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava si svolge”;
b) le parole: “nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali” sono soppresse.
 

Art. 2
Inserimento dell'articolo 1 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
Tutela del lavoro nelle cave
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1 bis, questa legge tutela il lavoro nelle attività di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in particolare:
a) l'introduzione di obblighi di lavorazione con ricorso a propri dipendenti;
b) l'introduzione di obblighi di comunicazione relativi ai soggetti che effettuano la seconda lavorazione;
c) la necessità di prevedere il piano per l'occupazione quale elemento di valutazione dell'offerta per l'affidamento della concessione;
d) la possibilità di introdurre una clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori nel caso di aggiudicazione della concessione ad un nuovo concessionario;
e) la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto;
f) l'introduzione di specifiche ipotesi di decadenza della concessione e dell'autorizzazione in caso di violazioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro.”.
 

Art. 3
Inserimento dell'articolo 1 ter della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"Art. 1 ter
Funzioni di governo del settore minerario
1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attività estrattive e favorisce il coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Provincia si avvale anche della propria società strumentale Trentino sviluppo s.p.a., secondo quanto previsto da questa legge, e valorizza l'apporto dei lavoratori e delle imprese del settore del porfido, attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine e l'istituzione del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, con funzioni di proposta e di indirizzo dell'azione provinciale.
3. I comuni partecipano alla pianificazione e al governo del settore minerario, attuano gli indirizzi provinciali, adottano i provvedimenti amministrativi necessari per assicurare il corretto esercizio delle attività di cava, secondo quanto previsto da questa legge. I comuni coordinano la propria azione anche attraverso la gestione associata delle attività di cava, prevista dall'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
4. Le amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC) partecipano alle funzioni di pianificazione provinciale e comunale con riferimento ai beni frazionali dalle stesse amministrati e beneficiano del canone di concessione derivante dallo sfruttamento dei medesimi beni.
5. In applicazione del principio di leale collaborazione, i soggetti che partecipano al governo del settore minerario cooperano anche attraverso la condivisione delle informazioni e dei dati posseduti, nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela della riservatezza, per assicurare la massima efficienza, efficacia e razionalità dell'azione di governo e di controllo delle attività estrattive.
6. Per orientare le funzioni di governo e di controllo previste dal comma 1, la Provincia assicura l'acquisizione e l'elaborazione di dati relativi all'estrazione, alla commercializzazione, all'utilizzo, alle produzioni e agli addetti alle lavorazioni nel settore minerario, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).”.
 

Art. 4
Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) è abrogata;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g bis) per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la delimitazione dei medesimi. Tali criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali;”.
 

Art. 5
Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
“1. Sulla base dei dati previsti dall'articolo 1 ter, comma 6, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e li pubblica per sessanta giorni consecutivi nel proprio sito istituzionale. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le ASUC possono inviare proposte in sintonia con tali obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, la Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. Ogni comune pubblica tempestivamente nell'albo comunale la notizia dell'avvenuta pubblicazione. Chiunque può presentare osservazioni nel periodo di pubblicazione alla struttura provinciale competente in materia mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente per territorio.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Nel periodo di pubblicazione previsto dal comma 2, le ASUC esprimono il proprio assenso all'inserimento nel piano cave di aree soggette al vincolo di uso civico dalle stesse amministrate o possono richiedere l'inserimento di tali aree nella proposta di piano. Se l'ASUC che amministra il bene frazionale esprime il proprio dissenso all'inserimento del bene o non si pronuncia nel termine previsto, il bene frazionale non può essere inserito nel piano cave.
2 ter. Il comma 2 bis trova applicazione anche con riferimento ai comuni che amministrano beni gravati da uso civico di proprietà comunale o frazionale, quando l'ASUC non è costituita.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"3. Entro ulteriori trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali il proprio parere sulla proposta di piano cave, sulle osservazioni eventualmente ricevute e sulle proposte di inserimento eventualmente presentate ai sensi del comma 2 bis; trascorso inutilmente tale termine il parere s'intende favorevole.”.
5. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti; "Entro sessanta giorni”;
b) alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: "Non trova applicazione l'articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici).”.
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"4 bis. Il piano cave è sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.”.
7. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006, le parole: "ed è inviata a tutti i comuni” sono sostituite dalle seguenti: "e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia”.
8. Nel comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "adottate anche su proposta” sono sostituite dalle seguenti: "adottate d'ufficio o su proposta”.
9. Al comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole " prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: "prevista dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 7”;
b) alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: "Se la Giunta non approva la proposta di variante nel termine previsto dal comma 2 o se si esprime negativamente sulla proposta di variante, il procedimento è concluso.”.
10. Al comma 10 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "il comune chiede il motivato stralcio” sono sostituite dalle seguenti: "il comune o l'ASUC chiede il motivato stralcio, o di aree che insistono su beni gravati da uso civico, quando l'ASUC non ha deliberato la sospensione del vincolo di uso civico o quando il Comune o l'ASUC non ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla struttura provinciale competente o quando tale autorizzazione è stata negata, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies”;
b) le parole: "adattamenti tecnici connessi alla georeferenziazione” sono sostituite dalle seguenti: "anche connessi alla georeferenziazione e per le modifiche di natura cartografica, che non comportano la modifica di aree estrattive”.
 

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione
1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).
2. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate:
a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi. La realizzazione delle strutture e degli impianti predetti, è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica. Il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante, della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento;
b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia mineraria che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale;
c) opere di infrastrutturazione del territorio, come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente, previo parere obbligatorio e vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.”.

Art. 7
Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "sulla base di quanto disposto dal piano stesso” sono inserite le seguenti: "Nel caso di aree gravate da uso civico di proprietà frazionale, nella predisposizione del programma di attuazione il comune valuta le proposte formulate dalla ASUC che amministra il bene frazionale, se costituita.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"1 bis. Il parere previsto dal comma 1 valuta la coerenza della proposta di programma con quanto previsto dal piano cave ed è vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei lotti.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni ed è aggiornato con la medesima procedura prevista per l'approvazione. In caso di aggiornamenti del piano cave o di varianti o modifiche d'ufficio con procedura semplificata del piano cave, che interessano il territorio del comune, il programma è aggiornato entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione dell'aggiornamento del piano cave o della variante o della modifica d'ufficio con procedura semplificata.”
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. A seguito della definizione o della modifica dei criteri obbligatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis), il comune procede alla delimitazione dei nuovi lotti, ai sensi del comma 4 e 4 ter. La delimitazione dei nuovi lotti non incide sull'esercizio delle concessioni già rilasciate alla data di approvazione o di aggiornamento del programma di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 sexies.
4 ter. Nel caso di aree gravate da uso civico di proprietà frazionale, il comune chiede all'ASUC, se costituita, di delimitare i lotti nel rispetto dei criteri stabiliti dal piano cave entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comune procede autonomamente alla definizione dei lotti riguardanti le aree gravate da uso civico di proprietà frazionale. Il programma di attuazione recepisce la delimitazione dei lotti proposta dall'ASUC, nel rispetto dei criteri definiti dal piano cave.”.
 

Art. 8
Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "delle determinazioni” sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti”.
2. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "a garanzia del rispetto dell'autorizzazione” sono soppresse;
b) dopo le parole: "prima del rilascio dell'autorizzazione” sono inserite le seguenti: "a garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie alla eventuale messa in sicurezza, nel caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione;”.
3. Nel comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “copia dell'autorizzazione e del disciplinare”.

 

Art. 9
Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: " delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale” sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti, se dovuti della sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio”.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"2. Nei successivi sessanta giorni, la sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio , il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti i relativi provvedimenti sono resi al comitato cave.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.
4. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è soppresso;
b) le parole: "Tali determinazioni, se sono negative” sono sostituite dalle seguenti: "I provvedimenti di cui al comma 1, se sono negativi”;
c) alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: " Fino alla decisione della Giunta provinciale il termine del procedimento è sospeso.”.
 

Art. 10
Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale provinciale sulle cave 2006 le parole: "relativo all'intero volume o a una sua porzione” sono soppresse.
 

Art. 11
Inserimento dell'articolo 11 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis.
Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare
1. Il concessionario dell'attività di cava è responsabile dello svolgimento dell'attività di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione.
2. La durata della concessione è commisurata al volume del materiale da estrarre e agli investimenti necessari e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, è indipendente dalla residua durata del programma di attuazione comunale. La durata della concessione non può superare i diciotto anni, comprensivi dell'eventuale periodo di rinnovo previsto dal bando di gara. La concessione non è prorogabile.
3. Il disciplinare di concessione regola i rapporti tra il concessionario e il concedente e, in particolare, gli aspetti economici, tra cui la determinazione del canone e l'ammontare delle cauzioni, e quelli relativi alle modalità di svolgimento dell'attività.
4. Per le cave di porfido, il disciplinare di concessione prevede necessariamente:
a) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant e l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
b) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione, che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali, per esempio, cubetti, binderi e piastrelle (di seguito denominato: materiale grezzo) e l'obbligo di esecuzione di tale seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);
c) la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al venti per cento del totale, calcolato su base annua;
d) gli obblighi e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativi ai materiali estratti e all'utilizzo di tali materiali;
e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale venduto o di cui si trasferisce la proprietà e il nominativo del soggetto destinatario del materiale;
f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla lettera c), l'obbligo e le modalità di comunicazione al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, del nominativo del soggetto incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione;
g) l'obbligo di quantificare, tramite pesatura, i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva e di comunicare al comune i relativi dati.
5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:
a) approva un disciplinare tipo, anche differenziato in ragione delle sostanze minerali oggetto di estrazione;
b) specifica i contenuti previsti dal comma 4 e formula le parti del disciplinare relative a tali contenuti.
6. Le parti del disciplinare formulate ai sensi del comma 5, lettera b) non possono essere integrate né modificate dai comuni concedenti.”.
 

Art. 12
Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi” sono sostituite dalle seguenti: "procedura ad evidenza pubblica”;
b) alla fine sono inserite del seguenti parole: ", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 bis.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"2. La gara è effettuata sulla base di un bando a cui sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare approvati ai sensi dell'articolo 11, comma 3.”.
3. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Il comune può vietare la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente al termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"3. Il prezzo unitario a base d'asta è riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno, individuata dal progetto di coltivazione, è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“4 bis. Il bando di gara può prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dal concessionario uscente o dei lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati di lungo periodo”.
6. All'inizio del comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le seguenti parole: "Nel rispetto di quanto previsto da questa legge, in relazione ad attività di cava che si svolgono in sotterraneo, secondo quanto previsto dal piano cave,”.
7. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato.
 

Art. 13
Introduzione dell'articolo 12.1 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"Art. 12.1
Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo
1. Con riferimento alle cave di porfido, la concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo. L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta, sono considerati almeno i seguenti:
a) il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto o il possesso di marchi che certifichino la qualità del prodotto;
b) il ricorso a processi di abbattimento della roccia, anche innovativi, che garantiscono un'elevata resa della cava correlata a una bassa produzione di scarti;
c) il possesso di certificazioni etiche o ambientali;
d) la riduzione dell'impatto ambientale nel processo di lavorazione;
e) il piano sull'occupazione che l'offerente si impegna a rispettare.
2. Per le cave di porfido, la Giunta provinciale, con propria deliberazione:
a) stabilisce il peso da attribuire al prezzo e agli elementi previsti dal comma 1, anche attraverso l'individuazione di punteggi minimi e massimi;
b) individua le caratteristiche del piano sull'occupazione previsto dal comma 1, lettera f);
c) determina i criteri per il calcolo del prezzo unitario a base d'asta;
d) determina le modalità per il calcolo della quantità minima di volume da estrarre prevista dal progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3;
e) specifica il contenuto della clausola sociale prevista dall'articolo 12, comma 4 bis.
3. Il comune concedente può richiedere tra i requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che il concorrente abbia maturato esperienza nella coltivazione e nella lavorazione di cave di porfido.
4. La Giunta provinciale approva un bando tipo per l'affidamento della concessione delle cave di porfido. I comuni concedenti non possono integrare né modificare le parti del bando tipo che riguardano i contenuti previsti dal comma 2, lettere a), b), c), d) e, quando il comune intende introdurre nel proprio bando la clausola sociale, lettera e).”.
 

Art. 14
Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 dopo le parole: "oltre a quanto previsto da questa legge” sono inserite le seguenti: "per le cave di proprietà del comune,”.
2. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "previo parere dell'amministrazione separata di uso civico, se costituita.” sono sostituite dalle seguenti: ". All'ASUC, se costituita, spetta l'intero canone di concessione, quale unica fonte di remunerazione derivante dallo sfruttamento del bene dalle stesse amministrato. È esclusa la spettanza di ogni sovrapprezzo. L'ASUC corrisponde al comune una somma forfettaria, definita in base a criteri individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, a copertura delle spese sostenute per le attività tecnico amministrative svolte dallo stesso in luogo dell'ASUC.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Nel caso di beni di proprietà frazionale, quando l'ASUC è costituita, il Comune comunica all'ASUC il volume riferito all'area da concedere, la durata della concessione e il canone a base d'asta.
2 ter. Il comune richiede all'ASUC di deliberare la sospensione prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Legge provinciale sugli usi civici) entro sessanta giorni dalla richiesta e per una durata pari a quella della concessione da assegnare. Quando è necessaria l'autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'articolo 15, comma 6 della legge provinciale sugli usi civici, l'ASUC richiede l'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di usi civici entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
2 quater. Per i beni gravati da uso civico, se l'ASUC non è costituita, il comune, quando necessario, richiede l'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di usi civici alla sospensione del vincolo di uso civico entro trenta giorni dalla data della propria deliberazione.
2 quinquies. Se la sospensione non interviene ai sensi del comma 2 ter e 2 quater o se l'autorizzazione provinciale è negata, si applica l'articolo 4, comma 10 bis.
2 sexies. L'ASUC comunica al comune ogni informazione necessaria all'adozione dei provvedimenti di competenza del comune medesimo, quale il mancato pagamento del canone di concessione da parte del concessionario.”.
 

Art. 15
Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle cave 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "del materiale ivi estratto” sono inserite le seguenti: ", funzionalmente collegati all'attività di estrazione o di lavorazione autorizzata o concessa”;
b) le parole: "sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo” sono sostituite dalle seguenti: "sono escluse e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo.”
 

Art. 16
Modificazione dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. La rubrica dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale e con l'autorizzazione unica territoriale”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"1 bis. Fatta eccezione per gli interventi previsti dall'articolo 5, non trova applicazione la disciplina provinciale in materia di autorizzazione unica territoriale relativamente ai provvedimenti diversi dalle autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).”.
 

Art. 17
Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: " il comune assegna” sono sostituite dalle seguenti: "e la mancata coltivazione compromette la coltivazione delle aree limitrofe, il comune può avocare il giacimento assegnando”.
2. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituto dal seguente:
"4. Non appena incassate le somme necessarie, attraverso la riscossione dei canoni, il comune corrisponde al proprietario dell’area soprastante il giacimento avocato il valore degli impianti e del materiale estratto disponibile presso la cava. In seguito, il comune riconosce annualmente al medesimo il sessanta per cento del canone annuo incassato.”.
 

Art. 18
Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle cave 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Contro le determinazioni” sono sostituite dalle seguenti: "Contro i provvedimenti”;
b) le parole: "La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale n. 48 del 1978.” sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso contro i provvedimenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale previa acquisizione dei parere previsto dall'articolo 70, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.”
 

Art. 19
Sostituzione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 23 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale
1. La Provincia promuove, anche attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine, quale realtà territoriale interessata dalle attività di estrazione e lavorazione del porfido, l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti nell'ambito provinciale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia, anche su proposta del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, attraverso Trentino Sviluppo s.p.a.:
a) individua misure per favorire la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa;
b) realizza studi e progetti volti a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, anche al fine di stimolare l'istituzione di marchi di qualità da parte delle imprese operanti nel settore estrattivo;
c) nel rispetto dei principi sulla libertà di concorrenza e di mercato, studia ed individua strumenti e modalità d'intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo ed adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale;
d) effettua studi e progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro;
e) fornisce indirizzi in merito all'individuazione della dimensione ottimale del lotto di cava;
f) promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, nonché per la rilocalizzazione delle attività di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive;
g) promuove procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attività di seconda lavorazione;
h) raccoglie dati sulla coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e della pietra trentina, con il coordinamento della struttura provinciale competente in materia statistica.
3. È fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri.”.
 

Art. 20
Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 24 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 24
Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto
1. Il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto è costituito presso Trentino sviluppo s.p.a. Fanno parte del comitato un rappresentante della Provincia, uno o più rappresentanti dei comuni interessati da cave di porfido e di pietra trentina, designati dal Consiglio delle autonomie locali, rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo, delle associazioni sindacali più rappresentative nel settore estrattivo e di Trentino sviluppo s.p.a.
2. La Giunta provinciale nomina il comitato con propria deliberazione per la durata della legislatura e assegna la presidenza a uno dei membri. Il Presidente può essere individuato anche tra soggetti diversi da quelli previsti dal comma 1.
3. Il comitato, in armonia e coerenza con le linee di politica economica e industriale della Provincia, svolge i seguenti compiti:
a) individua indirizzi e criteri per promuovere le filiere della pietra trentina di qualità;
b) formula proposte di linee strategiche da perseguire per l'evoluzione competitiva del distretto, anche ai fini della caratterizzazione del territorio trentino mediante l'utilizzo della pietra locale nella viabilità e nell'arredo urbano;
c) individua misure di semplificazione ed innovazione amministrativa ritenute necessarie per migliorare la competitività del distretto.
4. Il comitato si riunisce periodicamente e definisce in via autonoma le regole organizzative e procedurali della sua attività. Per la partecipazione non spettano compensi né rimborsi spese.”.
 

Art. 21
Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive,” sono soppresse.
 

Art. 22
Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Vigilanza e controllo sull'attività di cava
1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi delle altre strutture provinciali o di quelle comunali, è competente al controllo sull'attività di cava per quanto riguarda le norme di polizia mineraria, al controllo, per quanto di competenza, delle norme relative alla salute e sicurezza del lavoro e, per gli aspetti esclusivamente minerari, alla verifica del rispetto dei progetti di coltivazione e di ricerca e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione.
2. La vigilanza per profili diversi da quelli contemplati dal comma 1 è svolta, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dalle strutture provinciali competenti in materia di ambiente, di lavoro e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per i profili attinenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro.
3. Il comune sul cui territorio insiste la cava verifica il rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, con riferimento agli aspetti amministrativi e verifica le comunicazioni previste dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g) anche mediante controlli a campione. Il comune segnala le eventuali irregolarità o violazioni alle competenti strutture provinciali.
4. Il comune assicura la tempestiva trasmissione o messa a disposizione alla Provincia, su richiesta della medesima, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g).
5. La struttura provinciale di cui al comma 1 segnala al comune le violazioni riscontrate entro cinque giorni. La struttura provinciale di cui al comma 1 e le altre strutture provinciali o comunali, ciascuna per la propria competenza, adottano provvedimenti di propria competenza. La struttura o l'ente che ha adottato il provvedimento lo comunica entro quindici giorni alle altre strutture provinciali o comunali interessate.
6. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il comune può disporre controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.”.
 

Art. 23
Inserimento dell'articolo 27 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"Art. 27 bis
Verifiche retributive e contributive
1. La struttura provinciale competente in materia di lavoro verifica l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dei titolari di autorizzazioni o concessioni, secondo quanto previsto dall'articolo 27 ter.
2. I comuni verificano periodicamente la regolarità contributiva dei titolari di autorizzazioni o concessioni mediante acquisizione del DURC.”.
 

Art. 24
Inserimento dell'articolo 27 ter della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“Art. 27 ter
Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo
1. Al fine di valutare contestualmente i profili attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro e al rispetto dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi disciplinari, le strutture provinciali competenti in materia di vigilanza e di controllo ai sensi degli articoli 27 e 27 bis e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari operano in modo coordinato o congiunto, quando ciò è compatibile con la natura dei controlli stessi. A tal fine, la Giunta provinciale approva annualmente un programma dei controlli delle attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava che declina le modalità e i criteri di svolgimento dei controlli, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo. Per la definizione del programma la Giunta provinciale tiene conto degli esiti del controlli svolti negli anni precedenti e dei dati raccolti ed elaborati ai sensi dell'articolo 1 ter, comma 6.
2. Quando necessario, i soggetti competenti in materia di vigilanza e di controllo ai sensi degli articoli 27 e 27 bis promuovono la partecipazione ai controlli di altri soggetti che svolgono funzioni di controllo, anche esterni all'amministrazione provinciale.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relative alla razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese e delle vigenti discipline di settore e in raccordo con le attività svolte dalla cabina di regia, istituita ai sensi dell'articolo 7 (Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4.”.
 

Art. 25
Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 28
Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione
1. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 29, il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi:
a) per la terza volta è stata una violazione del divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione del medesimo materiale con ricorso a propri dipendenti o vi è stata una violazione del divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
b) per la terza volta il concessionario ha trasferito la proprietà, a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua;
c) per il terzo anno consecutivo il concessionario ha estratto una quantità annua di materiale inferiore al 40 per cento di quella minima indicata dal progetto di coltivazione;
d) per la terza volta vi è stata una violazione del medesimo obbligo di comunicazione tra quelli previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e), f) e g) anche quando le prime due violazioni non hanno comportato l'applicazione della sanzione secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c);
e) per la terza volta, nell'arco di sei anni, vi è stata una violazione di previsioni del progetto di coltivazione, quando la violazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
f) sono state irrogate sanzioni per l'utilizzo di tre o più lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o il cui rapporto di lavoro è stato qualificato in modo scorretto. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
g) per la terza volta vi è stato un accertamento relativo alla violazione delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali in materia di orario di lavoro o della disciplina del tempo parziale, come eventualmente specificate dal disciplinare. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
h) nel caso di violazione di norme di legge o dei contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi, quando il concessionario non procede alla regolarizzazione o non è stato sottoscritto l'accordo in sede assistita, secondo quanto previsto dai commi 5 e 6;
i) violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro che conducono alla sospensione dell'attività imprenditoriale, previste dall'Allegato 1 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel caso di reiterazione ai sensi del medesimo decreto legislativo. Il provvedimento di decadenza rimane sospeso in caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione fino all'esito del giudizio definitivo;
j) mancata trasmissione, nei termini prescritti, della documentazione necessaria alle verifiche previste dall'articolo 27 bis;
k) mancato inizio dell'attività estrattiva entro nove mesi dal termine di decorrenza della concessione indicato nel disciplinare;
l) mancato versamento del canone annuale o del contributo per l'esercizio dell'attività di cava;
m) mancato rispetto del piano sull'occupazione, perdita del marchio o della certificazione per il secondo anno consecutivo, quando questi elementi sono stati oggetto di valutazione nella gara.
2. Fermo restando il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 29, il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione nelle seguenti ipotesi:
a) per la terza volta è violato l'articolo 7, comma 3;
b) si è verificata una delle ipotesi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e, limitatamente al contributo per l'esercizio dell'attività di cava, lettera l).
3. Il comune può dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione in seguito all'applicazione di sanzioni amministrative, quando il numero e la gravità delle violazioni è tale da ledere il rapporto di fiducia tra concedente e concessionario. Il procedimento è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni.
4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e m), e dal comma 2, lettera a), il procedimento di decadenza è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro trenta giorni.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera h), limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi retributivi, il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere o ad avviare il confronto con le organizzazioni sindacali o con il lavoratore, ai fini del raggiungimento di un accordo in sede assistita, che preveda modalità e termini di pagamento delle retribuzioni dovute. La diffida individua i termini per l'adempimento e per la conclusione dell'accordo. Decorsi inutilmente i termini previsti dalla diffida il comune dichiara la decadenza entro quindici giorni.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera h), limitatamente alle violazioni delle norme riguardanti gli obblighi contributivi, e lettere j), k) e l), il comune diffida il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad adempiere, anche tramite il pagamento in rate, nel termine massimo di novanta giorni prorogabile una volta per gravi e obiettive ragioni o, nel caso di pagamento in rate, nel diverso termine previsto dalla diffida o dall'accordo di rateazione con l'INPS. Decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro quindici giorni.
7. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, in particolare, quando la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente:
a) può pregiudicare la stabilità del suolo;
b) può costituire pericolo per la salute;
c) può costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;
d) può causare gravi danni ambientali.
8. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al titolare dell'autorizzazione o della concessione, per garantire la partecipazione dello stesso al procedimento amministrativo. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.
9. Le comunicazioni e le diffide previste da questo articolo sono trasmesse alla struttura provinciale competente in materia mineraria. I provvedimenti di decadenza e di revoca sono notificati dal comune al titolare dell'autorizzazione o della concessione e comunicati alle strutture provinciali competenti in materia mineraria, forestale, urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale e in materia di lavoro e all'ASUC che amministra il bene oggetto della concessione.
10. Quando la medesima condotta integra due o più tra le ipotesi previste da questo articolo, si applicano tutte le ipotesi integrate
11. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), b), f) e g), ai fini della decadenza, si sommano le violazioni delle fattispecie previste dalla singola lettera.
12. I termini previsti da questo articolo sono perentori, escluso il termine previsto dal comma 3.”.
 

Art. 26
Inserimento dell'articolo 28 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"Art. 28 bis
Potere sostitutivo
1. La Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'ordinamento degli enti locali, previa diffida al comune ad adempiere in un termine perentorio non superiore a 45 giorni, nei seguenti casi:
a) mancata approvazione o mancato aggiornamento del programma di attuazione nei termini previsti dall'articolo 6;
b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 28, escluso il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 28;
c) mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dall'articolo 34 bis, comma 5.”.
 

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006

1. L'articolo 29 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente“Art. 29
Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato e le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;
b) da 1.000 a 6.000 euro per ogni violazione tra le seguenti:
1) nel caso di concessione, trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti del materiale tout-venant o trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale;
2) nel caso di concessione, trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, o lavorazione senza ricorso ai propri dipendenti di una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua;
3) nel caso di autorizzazione, violazione dell'articolo 7, comma 3;
c) da 750 a 4.500 euro per ogni violazione, esclusa l'ultima violazione che determina la decadenza ai sensi dell'articolo 28, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere d), e) e f); la sanzione non è irrogata se, nel termine di 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del comune, il titolare della concessione adempie all'obbligo di comunicazione;
d) da 750 a 4.500 euro per ogni violazione dell'obbligo di comunicare al comune i dati relativi alla pesatura prevista dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g);
e) da 300 a 1.800 euro per:
1) l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture, di cui all'articolo 14, senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformità dalla stessa ovvero per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti;
2) il mancato inoltro dello stato di fatto ai sensi dell'articolo 17 bis; la sanzione non è irrogata se, nel termine di trenta giorni dalla diffida ad adempiere da parte della Provincia, il titolare della concessione o dell'autorizzazione adempie all'obbligo di inoltro;
f) da 400 a 2.400 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, diverse da quelle previste dalle lettere precedenti;
g) da a 1.000 a 6.000 euro per il mancato rispetto del progetto di coltivazione quando il mancato rispetto comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l'escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi.
2. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo del comune, di cui all'articolo 27, comma 3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta alla struttura provinciale competente in materia mineraria.
3. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria le diffide previste da questo articolo e comunica alla medesima il mancato adempimento, in seguito alla diffida, dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1, lettera c).”.
 

Art. 28
Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Sono soggette al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 6, le seguenti violazioni del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario:
a) assenza di delimitazione sul terreno del perimetro dell’area autorizzata;
b) mancato rispetto temporale delle fasi progettuali di coltivazione, anche con riferimento all’attività di ripristino;
c) mancata presentazione entro il termine previsto di documentazione, diversa da quella necessaria al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere dX eX f) e g)”.
 

Art. 29
Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le seguenti parole: "fatte salve le competenze di controllo e di vigilanza attribuite al comune ai sensi di questa legge.”.
 

Art. 30
Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006

1. Il comma 5 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente:
“5 bis. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28 e dall'articolo 34 ter, la decadenza è dichiarata:
a) quando per tre anni consecutivi la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel provvedimento previsto dal comma 1, con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 4, fatta eccezione per l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale;
b) quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe, previa diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine per l'adempimento il comune dichiara la decadenza entro sessanta giorni;
c) previa diffida, quando il concessionario riduce i livelli occupazionali previsti dal comma 5, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la riduzione avviene, in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, previo confronto con le organizzazioni sindacali. In quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione e le ragioni che la giustificano.
 

Art. 31
Inserimento dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"Art. 33 bis
Unificazione di più lotti
1. Per le concessioni di cui all'articolo 33, il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, della competente amministrazione separata, se costituita.
2. Il volume coltivabile del lotto risultante dall'unificazione è pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati. La durata della nuova concessione non può superare quella delle originarie concessioni oggetto di unificazione, se determinate ai sensi dell'articolo 33. Nel caso di durate diverse si fa riferimento alla media delle durate. Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi, l'unificazione può avvenire con le modalità e alle condizioni previste in una specifica convenzione stipulata fra i comuni interessati, fermo restando quanto previsto da questo articolo in quanto compatibile. Si intende conseguentemente aggiornato il provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 2.
3. Il provvedimento previsto nel comma 1 costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti.
4. Il lotto risultante è concesso alla società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali.
5. Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti medesimi, la società prevista nel comma 4 presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante; in tal caso il progetto è approvato secondo le vigenti normative.
6. Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione, la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti.
7. La concessione prevista dal comma 6 sospende per due anni il pagamento del contributo previsto dall'articolo 15.”.
 

Art. 32
Inserimento dell'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“Art. 34 bis
Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate
1. Alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa disposizione, ove non diversamente previsto dagli articoli seguenti, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa disposizione anche le concessioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'articolo 33, comma 5.
2. Alle concessioni riguardanti cave di porfido già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa disposizione si applicano il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.
3. Per le cave di porfido, i disciplinari delle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa disposizione sono modificati e integrati al fine di prevedere:
a) l'obbligo di quantificare, tramite pesatura, i materiali e i prodotti, anche differenziati per tipologia, risultanti dall'attività estrattiva e di comunicare al comune i relativi dati;
b) il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, e l'obbligo di lavorazione del materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti, secondo quanto previsto dal comma 4;
c) quando, nei casi previsti dalla deliberazione attuativa del comma 4, non è richiesta la lavorazione del materiale grezzo con propri dipendenti, l'obbligo di ricorrere per la lavorazione del materiale grezzo a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva del concessionario, secondo quanto previsto dal comma 4;
d) l'obbligo e le modalità di comunicazione del concessionario al comune concedente relativo ai materiali estratti e all'utilizzo di tali materiali;
e) quando il concessionario trasferisce la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo, l'obbligo di comunicazione al comune concedente, prima del trasferimento del materiale, delle quantità di materiale di cui si trasferisce la proprietà e del nominativo del soggetto destinatario del materiale;
f) quando il concessionario lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti, l'obbligo di comunicazione al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, del nominativo del soggetto incaricato della lavorazione e della quantità di materiale affidato per la lavorazione;
4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce, anche in modo differenziato, in ragione degli investimenti necessari e della durata residua della concessione, la data a decorrere dalla quale si applicano gli obblighi previsti dal comma 3, lettera b) e la quantità percentuale di materiale calcolata su base annua cui tali obblighi si applicano. La deliberazione specifica le ipotesi in cui, in ragione dell'eccessiva onerosità degli investimenti richiesti rispetto alla durata residua della concessione, si applica l'obbligo di lavorazione con ricorso a contratti che prevedono la solidarietà retributiva e contributiva in luogo dell'obbligo di lavorazione con propri dipendenti. La medesima deliberazione può, inoltre, specificare i contenuti degli obblighi previsti da questo articolo e le modalità di adempimento dei medesimi.
5. I disciplinari sono modificati, integrati e trasmessi ai concessionari per la sottoscrizione entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore di questa disposizione e prevedono che gli obblighi di cui al comma 3, lettere a), d), e), f) si applicano decorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare e che gli obblighi di cui al comma 3, lettere b) e c) si applicano nei termini individuati dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 4.
6. In caso di mancata modifica dei disciplinari nel termine previsto dal comma 5 si applica l'articolo 28 bis.
7. Nel caso di mancata sottoscrizione da parte del concessionario entro trenta giorni dal ricevimento del disciplinare modificato e integrato ai sensi del comma 3, il comune dichiara la decadenza della concessione con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 6.
8. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, può prevedere che i concessionari che lavorano il materiale grezzo con ricorso a propri dipendenti per una percentuale annua pari almeno all'ottanta per cento corrispondono, per l'anno di riferimento, il canone di concessione nella misura ridotta definita dalla Giunta medesima.”.
 

Art. 33
Inserimento dell'articolo 34 ter della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“Art. 34 ter
Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate
1. Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa disposizione, quando il titolare della concessione lavora il materiale grezzo senza ricorso ai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera b), i controlli in materia di lavoro e sicurezza previsti dagli articoli 27 e 27 bis sono svolti anche nei confronti dei soggetti che effettuano la lavorazione del materiale grezzo, con le modalità previste dall'articolo 27 ter.
2. L'articolo 28, relativo alle ipotesi di decadenza, si applica con riferimento alle violazioni compiute successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa disposizione si applicano le decadenze previste dall'articolo 28, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 34 bis, comma 4 e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo. La decadenza della concessione è inoltre dichiarata:
a) quando il concessionario stipula contratti per la lavorazione del materiale grezzo che non prevedono la sua solidarietà retributiva e contributiva, secondo quanto previsto dall'articolo 34 bis,
con la procedura prevista dall'articolo 28, comma 6;
b) quando chi contrae con il concessionario per la lavorazione del materiale ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera c) o il concessionario, in adempimento all'obbligo di solidarietà retributiva e contributiva, non procede alla regolarizzazione o non è stato sottoscritto l'accordo in sede assistita, secondo quanto previsto dall'articolo 28 commi 5 e 6, nel caso di violazione di norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali riguardanti gli obblighi retributivi o gli obblighi contributivi.
5. Alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, con riferimento ai termini e alle percentuali definite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 34 bis, comma 4 e ai contenuti delle comunicazioni eventualmente specificati ai sensi del medesimo.
6. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di questa disposizione continuano ad applicarsi le sanzioni vigenti alla data in cui è stato commesso il fatto.
 

Art. 34
Inserimento dell'articolo 34 quater della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 ter della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
"Art. 34 quater
Disposizioni transitorie relative alle cave che insistono su beni di proprietà frazionale
1. Con riferimento alla definizione delle somme spettanti alle ASUC in relazione alle concessioni rilasciate su beni di proprietà frazionale destinati ad uso civico, gli accordi che disciplinano i rapporti tra Comune, ASUC e concessionario in modo diverso da quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, restano salvi fino alla scadenza già individuata dagli accordi alla medesima data.
2. Quando il comune provvede all'aggiornamento delle concessioni ai sensi dell'articolo 33, si applica l'articolo 13, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies.”.
 

Art. 35
Inserimento dell'articolo 34 quinquies della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 quater della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“Art. 34 quinquies
Altre disposizioni transitorie
1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione prevista dall'articolo 12.1, comma 2 e del bando tipo di concessione prevista dall'articolo 12.1, comma 3, il bando è predisposto dal comune concedente, nel rispetto di quanto previsto da questa legge.
2. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale del disciplinare di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 5, il disciplinare è predisposto dal comune concedente nel rispetto di quanto previsto da questa legge.
3. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale di nomina del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, ai sensi dell'articolo 24, continua ad operare il coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine, con i componenti in carica alla data di entrata in vigore di questa disposizione.”.
 

Art. 36
Inserimento dell'articolo 34 sexies della legge provinciale sulle cave 2006

1. Dopo l'articolo 34 quinquies della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente:
“Art. 34 sexies
Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti
1. Il piano cave è modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'articolo 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei medesimi, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali.
2. Prima dell'individuazione della dimensione ottimale e dei criteri previsti dal piano cave per la definizione dei lotti, il comune che intende affidare nuove concessioni individua il lotto oggetto di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, previo parere vincolante del comitato cave. Quando il lotto oggetto di concessione, in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, risulta di dimensioni inferiori a quelle individuate in base ai principi di cui al comma 1, il comune limita la durata della concessione, per favorire il successivo affidamento di una concessione avente ad oggetto un lotto di dimensioni congrue, previo parere vincolante del comitato cave;
3. Quando il comune intende affidare una concessione successivamente all'individuazione, da parte del piano cave, dei criteri per la definizione dei lotti, ma prima dell'adeguamento del programma di attuazione, assicura, nella definizione del lotto oggetto di concessione, il rispetto della dimensione ottimale e dei criteri individuati dal piano cave, previo parere vincolante del comitato cave, o, ove ciò non sia possibile in ragione dell'indisponibilità di lotti contigui, procede, previo parere vincolante del comitato cave, secondo quanto previsto dal comma 4.
4. Quando il lotto individuato dal programma di attuazione comunale sulla base dei criteri individuati dal piano cave è oggetto di più concessioni con diversa scadenza già rilasciate alla data di aggiornamento del piano cave medesimo, il comune che intende affidare nuove concessioni, previo parere vincolante del comitato cava, può:
a) affidare la prima area libera, compresa nel lotto individuato dal programma di attuazione e di dimensione inferiore al medesimo, prevedendo nel bando di gara che il concessionario di tale area otterrà la concessione delle altre aree comprese nel lotto definito dal programma di attuazione, al cessare delle concessioni in essere;
b) affidare le concessioni sui lotti liberi di dimensione inferiore a quella prevista dal piano cave, secondo quanto previsto da questa legge e per una durata non superiore al termine residuo di durata della concessione che scade per ultima.
5. Nei pareri resi ai sensi di questo articolo il comitato cave si esprime anche sulla durata della concessione.”.
 

Art. 37
Abrogazioni

1. I commi 2, 4, 6, 7 e 7 ter dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006 sono abrogati.
2. Gli articoli 12 bis, 25 e 38 della legge provinciale sulle cave 2006 sono abrogati.
 

Art. 38
Modificazione dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) sono inserite le seguenti parole:
"Per l'esercizio dell'attività oggetto do gestione associata, i comuni possono avvalersi di una propria società strumentale, costituita o partecipata anche in deroga ai limiti di fatturato previsti dalla vigente normativa statale”.
 

Art. 39
Modificazione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. La lettera o) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) è abrogata.
 

Art. 40
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 19 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 1 (industria, pmi e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).
2. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.
 

Art. 41
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.