Provincia Autonoma di Trento
Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7
Disciplina dell'attività di cava
B.U.R. 31 ottobre 2006, n. 44, suppl. n. 1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava, come classificati dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ad esclusione delle escavazioni negli alvei del demanio idrico, e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine.
2. L'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali in armonia con il programma di sviluppo provinciale e in coerenza con il piano urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela del lavoro e delle imprese, nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.
 

Art. 2
Comitato tecnico interdisciplinare cave

1. Il comitato tecnico interdisciplinare cave, di seguito denominato comitato cave, esercita le competenze ad esso attribuite da questa legge ed è nominato dalla Giunta provinciale.
2. Sono componenti del comitato cave:
a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria;
b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria;
c) un funzionario addetto al settore urbanistica della struttura provinciale competente in materia;
d) un funzionario addetto alla tutela paesaggistico-ambientale della struttura provinciale competente in materia;
e) un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria;
f) un funzionario della struttura provinciale competente in materia forestale;
g) un funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica;
h) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale;
i) un esperto in organizzazione aziendale industriale.
3. Per i componenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2 sono nominati dei supplenti; il componente indicato nella lettera b) del comma 2 può nominare un delegato.
4. Per il parere finale sul piano previsto dall'articolo 3 e sui suoi aggiornamenti o varianti, con provvedimento della Giunta provinciale il comitato cave è integrato da:
a) un componente della commissione urbanistica provinciale di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e il relativo supplente, designati dal presidente della commissione;
b) un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 1991 e il relativo supplente, designati dal presidente della commissione;
c) un componente del comitato tecnico forestale di cui all'articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il relativo supplente, designati dal presidente del comitato stesso;
d) due esperti in organizzazione aziendale industriale, uno per il settore delle pietre ornamentali e uno per gli altri materiali, e i relativi supplenti.
5. Il comitato cave è presieduto dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria.
6. Per le sedute relative alla predisposizione del piano previsto dall'articolo 3, compresi gli aggiornamenti e le varianti, il comitato cave è presieduto dall'assessore provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria.
8. I componenti del comitato cave rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale. Sono loro corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.
9. Per il proprio funzionamento il comitato cave approva un regolamento interno.
10. Le riunioni convocate per esprimere i pareri sul piano previsto dall'articolo 3, sui suoi aggiornamenti e varianti sono valide solo in presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 o dei loro supplenti; per il parere previsto dal comma 4 è necessaria anche la presenza dei componenti indicati nelle lettere b) e c) del comma 4.
11. Per l'espressione di pareri che necessitano delle determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, è necessaria la presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2. Per l'esame dei progetti di coltivazione di cava è necessaria la presenza del componente di cui alla lettera g) del comma 2. In questi casi le posizioni espresse dai predetti componenti, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti per l'espressione del parere del comitato cave.
12. Il comitato cave si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta di pareri previsti da questa legge.
 

Capo II
Strumenti di pianificazione


Art. 3
Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, di seguito denominato piano cave, con il seguente contenuto:
a) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine;
b) delimitazione cartografica, nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto dell'impatto paesaggistico-ambientale conseguente:
1) delle aree estrattive, comprese quelle relative a discariche esaurite di materiali inerti di scarto non costituenti rifiuto, tenuto conto dei fabbisogni di cui alla lettera a);
2) delle aree di discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido;
c) criteri e modalità generali per assicurare, con uniformità su tutto il territorio provinciale, il razionale sfruttamento del giacimento, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi e il ripristino ambientale;
d) elencazione delle materie prime e prime-secondarie risultanti dallo sfruttamento delle cave e in particolare dalla prospezione, dall'estrazione e dal trattamento;
e) criteri minimi per la redazione del modello-tipo di disciplinare di autorizzazione o di concessione;
f) indicazione dei comuni soggetti all'obbligo della redazione del programma di attuazione previsto dall'articolo 6;
g) criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione previsti dall'articolo 6 che considerano anche il razionale dimensionamento dei lotti di estrazione e l'adeguata gradonatura delle cave;
h) criteri per disciplinare l'attività estrattiva nei comuni non dotati del programma di attuazione previsto dall'articolo 6;
i) indicazione delle infrastrutture, strutture e servizi necessari per garantire la sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati dall'attività estrattiva; di queste indicazioni si tiene conto in sede di adozione o aggiornamento dei pertinenti strumenti di programmazione.
2. Il piano cave ha durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti o varianti.
 

Art. 4
Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave, comunicandoli a tutti i comuni e all'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico, i quali possono inviare proposte in sintonia con tali obiettivi entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. La Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è pubblicata agli albi comunali per quindici giorni consecutivi; chiunque può presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni, per il tramite del comune.
3. Entro ulteriori quaranta giorni il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali copia del proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni eventualmente ricevute; trascorso inutilmente tale termine il parere s'intende favorevole.
4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 è convocato il comitato cave, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, per l'espressione del parere. Le posizioni espresse dai componenti che rappresentano la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e il comitato tecnico forestale, nonché dal funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica, vincolano il comitato cave se sono negative o esprimono prescrizioni.
5. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il piano cave entro novanta giorni dalla data di espressione del parere finale del comitato cave; in sede di approvazione possono essere apportate modifiche che non siano in contrasto con gli obiettivi previsti dal comma 1.
6. La deliberazione di approvazione del piano cave è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è inviata a tutti i comuni.
7. Il piano cave entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Per gli aggiornamenti del piano cave si osserva la procedura prevista da questo articolo.
9. Le varianti del piano cave possono essere adottate anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:
a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
b) rilevante interesse pubblico;
c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici.
Tale proposta è valutata dalla Giunta provinciale su parere del comitato cave entro dodici mesi dalla data della presentazione.
10. Per le varianti si osserva la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7; possono essere presentate osservazioni limitate alle varianti.
 

Art. 5
Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione

1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, e dall'articolo 12, comma 8, di questa legge.
2. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate:
a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e
rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, la realizzazione delle strutture e degli impianti predetti è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica. Il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole del comitato cave sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento; b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere obbligatorio del comitato cave, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale.
3. Nelle aree individuate dal piano cave è possibile realizzare, in osservanza delle procedure previste dalla legislazione provinciale vigente, le opere d'infrastrutturazione del territorio previste dall'articolo 30 delle norme d'attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, previo parere vincolante del comitato cave sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento.
 

Art. 6
Programma di attuazione

1. Il programma di attuazione comunale fissa criteri e modalità per l'utilizzo delle aree individuate dal piano cave sulla base di quanto disposto dal piano stesso. Il programma, approvato dal comune previo parere del comitato cave, è trasmesso alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.
2. I comuni che devono redigere il programma di attuazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), sottopongono il programma alle procedure previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione; in questo caso non è necessario il parere del comitato cave né la sottoposizione dei progetti di coltivazione alle procedure previste dalle norme predette, fatto salvo quanto previsto da esse con riferimento alle modifiche progettuali che comportano variante al programma di attuazione.
3. I comuni che non devono redigere il programma di attuazione hanno facoltà di redigerlo con le modalità stabilite dal comma 1. In tal caso il programma di attuazione può essere sottoposto alle procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.
4. Il programma di attuazione ha una durata massima di diciotto anni e può essere eccezionalmente prorogato, con le modalità previste dal comma 1, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo.
5. A decorrere dalla data di presentazione del programma sottoposto alle procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione, fino alla sua adozione da parte del comune, i nuovi progetti di coltivazione e le varianti a quelli già approvati sono autorizzabili solo se non contrastano sia con il programma di attuazione vigente, sia con il nuovo programma in esame.
 

Capo III
Disciplina delle attività di coltivazione


Sezione I
Coltivazione di cave in aree di proprietà privata


Art. 7
Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi ad un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti.
2. La coltivazione delle cave è consentita al proprietario del suolo dov'è situato il giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità ed è esercitata nel rispetto del disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale, previo parere del comitato cave.
3. Il disciplinare può contenere la previsione che siano effettuate direttamente le prime lavorazioni e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.
4. La durata dell'autorizzazione è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale. Se il comune non approva il programma di attuazione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata superiore a diciotto anni.
5. Il comune può prorogare l'autorizzazione, su motivata richiesta dell'interessato presentata entro i termini di scadenza dell'autorizzazione stessa, alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a:
a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un periodo non superiore a un anno;
b) adottare il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione.
6. L'autorizzazione può essere volturata dal comune senza chiedere il parere del comitato cave.
7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo relativamente ad aree non più individuate dal piano cave rimangono in vigore fino alla loro scadenza, nel rispetto del disciplinare previsto dal comma 2.
 

Art. 8
Istruttoria delle domande

1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare; se l'intervento è soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale, la domanda è presentata con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione, riscontratane la completezza e la regolarità formale e verificato che il richiedente ha la disponibilità del suolo, la invia entro quindici giorni alla struttura provinciale competente in materia mineraria per l'acquisizione del parere del comitato cave.
3. Il comitato cave, dopo l'espletamento dell'istruttoria e nei termini previsti dall'articolo 9, si esprime sulla domanda verificando se si riferisce a sostanze minerali e ad aree estrattive previste dal piano cave e se risponde a criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento, nel rispetto di quanto previsto dal piano cave e dal programma di attuazione comunale, se adottato. Le dimensioni dell'area prevista dal progetto devono essere sufficienti a garantire una razionale coltivazione.
4. Il comitato cave può stabilire prescrizioni vincolanti da inserire nel disciplinare. Se i componenti del comitato cave indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 2 ritengono che tali prescrizioni comportino modifiche sostanziali al progetto di coltivazione, le prescrizioni stesse sono sottoposte alla valutazione degli organi competenti secondo le procedure di cui all'articolo 9; in tal caso i termini per l'assunzione delle determinazioni da parte degli organi competenti di cui al comma 2 dell'articolo 9 sono dimezzati e il termine per l'espressione del parere del comitato cave è sospeso; la sospensione è comunicata al comune e al richiedente.
5. Il comitato cave determina l'ammontare della cauzione che il richiedente, a garanzia del rispetto dell'autorizzazione, deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione; la cauzione può essere prestata anche in forma di fidejussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale.
6. Il parere del comitato cave è trasmesso, oltre che al comune, al soggetto interessato, per i fini dell'articolo 21.
7. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato cave e purché il richiedente abbia prestato la cauzione, rilascia l'autorizzazione corredata dal relativo disciplinare; entro lo stesso termine comunica l'eventuale diniego.
8. Il comune invia copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare, alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.
 

Art. 9
Coordinamento autorizzativo

1. In sede di istruttoria ai sensi dell'articolo 8 la struttura provinciale competente in materia mineraria, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del comune, trasmette copia della domanda e dei relativi allegati alle strutture provinciali competenti in materia di tutela del paesaggio e forestale per l'espressione delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e, in relazione alle loro attribuzioni, del comitato tecnico forestale o della struttura provinciale competente in materia forestale.
2. Nei successivi sessanta giorni, la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti le relative determinazioni sono rese nella riunione del comitato cave dai funzionari competenti per le materie della tutela paesaggistico- ambientale e forestale indicati nell'articolo 2, comma 2, lettere d) ed f).
3. Il procedimento concernente le determinazioni in materia di tutela paesaggistico- ambientale previsto dai commi 1 e 2 si applica, in deroga alle procedure stabilite dalle leggi vigenti, se la coltivazione delle cave o la realizzazione delle discariche riguarda:
a) i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello Stelvio;
b) i territori costituiti dalle zone d'interesse ambientale e naturalistico individuate dal piano urbanistico provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge provinciale n. 22 del 1991.
4. Il comitato cave esprime il parere di cui all'articolo 8 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere del comune, fatta salva la sospensione per esigenze istruttorie.
5. Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Tali determinazioni, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in queste determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni.
6. I pareri istruttori sul progetto di massima relativo alla coltivazione di cava o alla realizzazione di discarica e sul programma di attuazione comunale, concernenti la tutela paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico, sono resi nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dagli organi previsti dal comma 1. Se il progetto di massima o il programma di attuazione sono stati sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988, le determinazioni concernenti la tutela paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico previste da questo articolo relative ai progetti esecutivi sono rese in coerenza con la valutazione d'impatto ambientale.
 

Sezione II
Coltivazione di cave in aree di proprietà comunale


Art. 10
Individuazione dei lotti

1. Nelle aree estrattive di sua proprietà il comune individua lotti aventi dimensioni sufficienti per un'autonoma e razionale coltivazione, secondo i criteri indicati dal piano cave e previo parere del comitato cave, precisando le priorità di coltivazione.
 

Art. 11
Progetto di coltivazione dei lotti

1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell'articolo 10 il comune predispone un progetto relativo all'intero volume o a una sua porzione, corredato dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, e lo invia alla struttura provinciale competente in materia mineraria oppure, se il progetto è assoggettato alla legge provinciale n. 28 del 1988 e al relativo regolamento di esecuzione, alla struttura provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. Il progetto è esaminato con le modalità previste dagli articoli 8 e 9.
3. Acquisito il parere del comitato cave o, se ne ricorrono i presupposti, il provvedimento conclusivo della procedura di verifica o la valutazione positiva di compatibilità ambientale, il comune approva il progetto e il relativo disciplinare di concessione.
 

Art. 12
Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale

1. La coltivazione dei lotti individuati ai sensi dell'articolo 10, salvo quanto previsto dai commi o articoli seguenti, è concessa a terzi mediante asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi, per il volume e il periodo massimi definiti dal programma di attuazione comunale.
2. L'asta pubblica o la licitazione privata sono effettuate sulla base di un bando di gara che contiene anche il disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3. Nel disciplinare il comune può prevedere che il soggetto aggiudicatario effettui direttamente le prime lavorazioni. Relativamente alle cave di porfido, il disciplinare deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.
3. Il prezzo unitario base per l'asta pubblica o la licitazione privata deve essere riferito al metro cubo di materiale da estrarre. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno.
4. Il bando prevede che il prezzo unitario di aggiudicazione sia aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale d'inflazione.
5. Le porzioni di area estrattiva di proprietà comunale che non possono in alcun modo garantire un'autonoma coltivazione razionale in condizioni di sicurezza possono essere concesse mediante trattativa privata ai titolari di autorizzazioni o concessioni relative ad aree limitrofe. In tal caso si applicano gli articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili.
6. Qualora l'elaborazione del progetto di cui all'articolo 11, comma 1, comporta l'assunzione da parte dell'amministrazione di impegni finanziari straordinari in relazione alla particolare complessità tecnica del progetto medesimo, la scelta del concessionario può essere effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l'individuazione del progetto di massima, migliore dal punto di vista tecnico ed economico, elaborato sulla base di uno studio preliminare posto a base di gara dall'amministrazione medesima. In tal caso l'amministrazione stipula con l'aggiudicatario un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la coltivazione della cava sulla base del progetto di massima proposto. L'aggiudicatario provvede direttamente a richiedere i necessari provvedimenti autorizzativi secondo quanto previsto da questa legge, rimanendo a suo carico i rischi di carattere amministrativo, tecnico ed economico connessi all'ottenimento di tali provvedimenti ed alla coltivazione della cava. Dopo il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il comune assegna la concessione per il periodo che il bando di gara ha fissato anche in deroga a quanto previsto da questa legge.
7. I comuni possono riservarsi lotti da coltivare direttamente, anche attraverso società a partecipazione esclusivamente pubblica, per valorizzare e sviluppare le lavorazioni sul territorio.
8. Le concessioni rilasciate ai sensi di questo articolo relative ad aree stralciate dal piano cave mantengono la loro validità fino alla loro scadenza, nel rispetto del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.


Art. 13
Beni di uso civico

1. Qualora l'area estrattiva sia in tutto o in parte soggetta al vincolo di uso civico, per la parte interessata, oltre a quanto previsto da questa legge, si applicano le disposizioni che disciplinano l'amministrazione dei beni di uso civico.
2. Per le aree di proprietà comunale o frazionale il comune rilascia la concessione secondo quanto previsto da questa sezione, previo parere dell'amministrazione separata di uso civico, se costituita.
 

Capo IV
Disposizioni comuni


Art. 14
Strutture ed impianti fissi

1. Con l’autorizzazione o la concessione ovvero con una loro successiva integrazione il comune, sentito il parere del comitato cave, può consentire di installare all’interno dell’area autorizzata o concessa ovvero in area individuata specificamente nel programma di attuazione comunale, strutture o impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto; in questi impianti può essere lavorato anche il materiale proveniente da altre cave della stessa area estrattiva, come individuata dal piano cave; sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo.
2. Gli impianti fissi previsti dal comma 1 possono lavorare anche materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo purché in misura non prevalente rispetto al materiale complessivamente lavorato nonché, senza limitazioni, il materiale previsto dal comma 8.
3. L’autorizzazione o la concessione a realizzare le strutture e gli impianti previsti dal comma 1 è rilasciata su parere conforme del comitato cave, da richiedere secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, prescindendo dall’applicazione della procedura prevista dall’articolo 9.
4. Le strutture e gli impianti previsti da questo articolo devono avere dimensioni e caratteristiche costruttive commisurate al volume di materiale da coltivare previsto dal progetto autorizzato; nel caso di impianti di lavorazione del materiale estratto, il riferimento è costituito, come previsto dal comma 1, dal volume di materiale potenzialmente coltivabile nell’intera area estrattiva individuata dal piano cave. Le strutture e gli impianti devono essere rimossi entro la scadenza dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione della cava; gli stessi possono non essere rimossi nel caso che entro lo stesso termine sia rilasciato un titolo abilitativo edilizio, qualora ammesso dallo strumento urbanistico.
5. A garanzia dell’obbligo di rimozione il comitato cave fissa l’importo della cauzione, distinta da quella stabilita per la coltivazione, che deve essere prestata al comune prima del rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1. La cauzione deve essere prestata anche per gli impianti e le strutture esistenti, in caso di rinnovo dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione.
6. La Giunta provinciale, previo parere del comitato cave, individua le strutture e gli impianti che possono essere installati ed utilizzati, alle condizioni previste dai commi 1 e 2, senza autorizzazione o concessione, fermo restando l’obbligo di rimozione previsto dal comma 4. La relativa deliberazione considera solo strutture ed impianti di limitate dimensioni nonché quelli la cui installazione è resa obbligatoria dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, definendone le eventuali caratteristiche morfologiche e cromatiche.
7. La Giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare e le modalità di presentazione della domanda; restano comunque fermi, per quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 8.
8. I materiali provenienti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche nonché quelli asportati da discariche di porfido esaurite, che non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme vigenti, se esiste lo spazio sufficiente e comunque se questo non costituisce ostacolo o pericolo per l’attività, possono essere depositati sui piazzali di cave dotate di impianto di lavorazione, anche in assenza di provvedimento autorizzatorio.
 

Art. 15
Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione delle cave ai sensi di questa legge è soggetta al pagamento di un contributo annuale, quale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. Il contributo è proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati nella cava, ed è stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 38, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il contributo è versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione al comune che ha rilasciato il provvedimento ed è utilizzato per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e di interventi infrastrutturali resi opportuni dalla presenza delle cave.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 38 stabilisce le modalità di esecuzione di questo articolo, compresi i termini e le modalità di versamento del contributo, e può fissare la soglia sotto la quale il contributo non è dovuto.
4. In caso di omesso o ritardato versamento il debitore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato tardivamente. In questa ipotesi si applicano gli articoli 13, 16, 16 bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).
5. Nel caso in cui i titolari di autorizzazioni contigue richiedano l'unificazione delle autorizzazioni in capo a un unico soggetto, sulla base di un progetto che assicura il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del giacimento, il comune può prevedere l'esenzione dal pagamento del contributo per un periodo di due anni. L'esenzione non si applica per unificazioni riguardanti anche autorizzazioni che abbiano già usufruito dell'esenzione oppure siano state rilasciate allo stesso soggetto.
 

Art. 16
Modifiche del disciplinare

1. Il comune, se si rende necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica e idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, o per garantire una più razionale coltivazione del giacimento, modifica o integra il disciplinare, previa acquisizione del parere vincolante del comitato cave. La modifica o l'integrazione può essere effettuata anche su proposta delle competenti strutture provinciali o su richiesta del soggetto interessato.
2. La modifica del disciplinare può essere richiesta dal titolare dell'autorizzazione anche in casi diversi da quelli previsti dal comma 1; il comune può accogliere la domanda previa acquisizione del parere vincolante del comitato cave.
3. Nei casi stabiliti da questo articolo il comitato cave si esprime con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, in quanto compatibili.
4. Se ne ricorrono i presupposti, le modifiche del disciplinare sono soggette alle procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.
 

Art. 17
Rinuncia all'autorizzazione o alla concessione

1. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione o alla concessione prima del termine di scadenza, presentando al comune un'esplicita dichiarazione corredata da un programma di sistemazione finale dell'area, che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.
2. La rinuncia è accettata dal comune con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, in quanto applicabili.
 

Art. 18
Cave per opere d'interesse pubblico

1. Con riferimento alle aree non individuate dal piano cave il comune, previo parere conforme del comitato cave, può rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione di cave per l'estrazione di materiali da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici; in questi casi la durata dell'autorizzazione e il volume di materiale estraibile devono essere limitati a quanto strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse.
2. L'istruttoria è svolta con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, in quanto compatibili. La domanda specifica l'opera d'interesse pubblico per la quale è utilizzato il materiale. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Nel rispetto del comma 1 il comune può affidare a trattativa privata la concessione di proprie aree al soggetto aggiudicatario dell'appalto dell'opera pubblica, se questa circostanza è prevista dal capitolato di gara.
4. Nei siti esterni alle aree individuate dal piano cave, il prelievo di modesti quantitativi di materiale inerte, fino ad un massimo di 10.000 metri cubi, da utilizzare in proprio da parte del comune esclusivamente per la manutenzione del suo patrimonio stradale, non costituisce attività estrattiva e pertanto, ferma restando ogni altra disposizione del vigente ordinamento, non è assoggettato a questa legge.
 

Art. 19
Avocazione di giacimento

1. Se la coltivazione di un’area estrattiva di proprietà privata non è intrapresa entro il termine previsto dal programma di attuazione comunale, ovvero è sospesa, il comune assegna al proprietario che non si è attivato un termine non inferiore a centottanta giorni per presentare la domanda di autorizzazione, ovvero per riprendere l’attività, pena l’avocazione del giacimento e il suo trasferimento al patrimonio indisponibile del comune.
2. A seguito dell’avocazione, il comune concede a trattativa privata la coltivazione del giacimento ai proprietari della confinante area estrattiva o a chi ne dimostra la disponibilità, se interessati alla coltivazione. La concessione è assegnata invece secondo la procedura prevista dall’articolo 12 quando le dimensioni del giacimento sono tali da costituire lotto funzionalmente autonomo.
3. Il concessionario corrisponde al comune il canone annuo definito dall’atto di concessione.
4. Il comune corrisponde al proprietario dell’area soprastante il giacimento avocato il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava. Non appena recuperato, attraverso la riscossione dei canoni, l’importo pari al valore corrisposto al proprietario, il comune riconosce annualmente al medesimo l’80 per cento del canone annuo incassato.
5. Il progetto di coltivazione deve prevedere un ripristino tale da non modificare la destinazione d’uso dei terreni. Se la concessione scade prima che la coltivazione del giacimento sia completata, il proprietario dell’area soprastante il giacimento avocato che intende proseguirne la coltivazione può chiedere di rientrare nella disponibilità del giacimento e presentare domanda di autorizzazione; in mancanza, il comune procede come previsto dal comma 2. In ogni caso, quando la coltivazione del giacimento è completata, l’area è restituita alla piena disponibilità del suo proprietario.
 

Art. 20
Ricerca di nuovi giacimenti

1. All'esterno delle aree estrattive individuate dal piano cave può essere effettuata la ricerca di giacimenti di materiali di cava. I lavori di ricerca e le relative opere possono essere autorizzati dal comune al proprietario del suolo o a chi ne dimostra la disponibilità, per la durata massima di tre anni, previo parere conforme del comitato cave. In relazione alla tipologia dei lavori previsti, il comitato cave può determinare l'ammontare della cauzione, prestata secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 5, che il richiedente deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione; alla scadenza dell'autorizzazione, i risultati della ricerca devono essere trasmessi al comune ed alla struttura provinciale competente in materia mineraria.
2. La domanda da presentare al comune deve essere corredata da una relazione indicante i motivi che giustificano la ricerca, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, compresi quelli di recupero ambientale, con allegata la necessaria documentazione tecnica, comprensiva di una relazione sulla fattibilità geologica.
3. Nel caso di esito positivo della ricerca effettuata in un'area di proprietà comunale, e se l'area è stata individuata dal piano cave, il comune può affidare al ricercatore la concessione alla coltivazione mediante trattativa privata, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, in quanto applicabili, o corrispondergli un equo indennizzo per le spese sostenute. Nel caso di ricorso alla trattativa privata il comune, previo parere del comitato cave, individua il lotto tenendo conto, nella determinazione del suo volume e delle sue dimensioni, degli investimenti connessi alla coltivazione e lavorazione del materiale, sulla base del piano economico presentato dal ricercatore, e di quelli sostenuti per la ricerca.
 

Art. 21
Ricorsi amministrativi

1. Contro un parere vincolante del comitato cave è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del parere all'interessato. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso dopo aver acquisito le valutazioni espresse dalle strutture provinciali interessate nell'ambito di una conferenza di servizi.
2. Contro le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico rese ai sensi dell'articolo 9 è sempre ammesso ricorso alla Giunta provinciale, anche in deroga alle leggi vigenti, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato del parere del comitato cave comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale n. 48 del 1978.
3. Questo articolo non si applica quando il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge provinciale n. 28 del 1988.
 

Art. 22
Tavolo permanente delle attività estrattive

1. Entro sei mesi dall'approvazione di questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale è istituito il tavolo permanente delle attività estrattive.
2. Il tavolo è composto da:
a) l'assessore provinciale competente in materia mineraria;
b) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria;
c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria;
d) tre rappresentanti delle amministrazioni comunali, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative del settore estrattivo provinciale.
3. Il tavolo si riunisce periodicamente per considerare e valutare i problemi connessi all'applicazione di questa legge e delle altre norme che regolano il settore estrattivo.
4. Ai componenti del tavolo spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di commissioni e comitati.
 

Art. 23
Distretto del porfido e delle pietre trentine

1. La Provincia riconosce il distretto del porfido e delle pietre trentine quale sistema coordinato e integrato composto dalle imprese che, partecipando alla relativa filiera produttiva o alle filiere collegate, esercitano la loro attività nella coltivazione, nella lavorazione e nella commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, e dai soggetti istituzionali che operano nel medesimo ambito locale.
2. La Provincia, avvalendosi del coordinamento del distretto di cui all'articolo 24, promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti nell'ambito provinciale, perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:
a) la promozione della cultura e dell'immagine del distretto, sia come risorsa economica sia come mezzo di educazione e di formazione, volta altresì a rafforzare, nell'ambito delle comunità che operano nel distretto e nei confronti dei soggetti esterni, il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
b) l'incremento della capacità d'innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena produttiva e imprenditoriale, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in collaborazione anche con l'università e gli enti di ricerca;
c) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa dell'accesso al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della relativa filiera;
d) l'aggregazione di imprese finalizzate al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo;
e) la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse che siano in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
f) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale, il consolidamento dei livelli occupazionali e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
g) la partecipazione alle azioni di coordinamento ed agli interventi finalizzati al riordino delle politiche territoriali, al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto, al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità della vita;
h) l'internazionalizzazione delle imprese e l'accesso ai nuovi mercati, nonché lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, da perseguire in particolare col coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia, anche in collaborazione con gli enti
del sistema provinciale della ricerca:
a) incentiva la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa;
b) incentiva i progetti volti a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore;
c) nel rispetto dei principi sulla libertà di concorrenza e di mercato, studia ed individua strumenti e modalità d'intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo ed adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale;
d) incentiva i servizi alle imprese e i progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro;
e) promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, nonché per la rilocalizzazione delle attività di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive;
f) promuove, anche attraverso studi mirati, l'attivazione di interventi a favore dei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale;
g) promuove procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attività di seconda lavorazione.
4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere c), e), f) e g) del comma 3 la Giunta provinciale, nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), è autorizzata a costituire un fondo presso il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 24. I rapporti fra la Provincia e questo soggetto sono regolati da una convenzione che prevede, in particolare:
a) i criteri per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato alle imprese;
b) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare in regime di separata contabilità;
c) le modalità con cui la Provincia può chiedere interventi specifici, rilevanti per la qualificazione o la valorizzazione del settore estrattivo, che tale soggetto deve realizzare;
d) gli obblighi d'informazione e rendicontazione nei confronti della Provincia;
e) il compenso per la gestione del fondo e per la segreteria del coordinamento del distretto;
f) la restituzione alla Provincia delle somme non utilizzate, comprensive degli interessi netti affluiti al fondo, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza della convenzione.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 3 la Giunta provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25 (Aiuti specifici per i patti di prodotto) della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento, in relazione agli obiettivi previsti dal comma 1. Inoltre la Giunta provinciale può disporre, nell'ambito della programmazione provinciale in materia di lavori pubblici, la realizzazione di opere infrastrutturali.
6. È fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri.
 

Art. 24
Coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine

1. Il coordinamento del distretto è costituito dalla Giunta provinciale presso un soggetto idoneo, esistente o appositamente costituito, individuato sulla base di criteri di rappresentatività, affidabilità ed economicità. Lo stesso soggetto assicura la struttura di segreteria del coordinamento.
2. Nel coordinamento sono rappresentati, oltre alla Provincia e al soggetto di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati che compongono il distretto industriale. In applicazione del comma 1 dell'articolo 23 partecipano al coordinamento del distretto i rappresentanti di enti funzionali della Provincia, agenzie e società collegate, enti territoriali e locali, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le imprese e i loro consorzi che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto. I soggetti che compongono il coordinamento del distretto sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.
3. Il coordinamento del distretto si riunisce periodicamente, nomina un presidente e definisce in via autonoma le regole organizzative e procedurali della sua attività.
 

Art. 25
Compiti del coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine

1. Il coordinamento del distretto cura le iniziative che rientrano nelle finalità di questa legge e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), in quanto connesse alle finalità ed alle funzioni del distretto del porfido e delle pietre trentine. In particolare, in armonia e coerenza con le linee di politica economica e industriale della Provincia, svolge i seguenti compiti:
a) adotta il programma di sviluppo del distretto e lo sottopone alla Giunta provinciale per la sua approvazione, fornendo elementi per la verifica del suo stato di attuazione;
b) svolge l'attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
c) verifica la compatibilità con le finalità di questa legge e con le linee strategiche del programma di sviluppo provinciale dei progetti di interesse collettivo riguardanti il sistema delle pietre trentine, al fine di ammetterli alle risorse provinciali;
d) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto, in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo, nonché degli aspetti connessi all'applicazione di questa legge e delle altre leggi che regolano il settore;
e) è soggetto di riferimento per la Provincia per le attività di promozione di tutte le iniziative d'interesse del distretto, da svolgere anche attraverso apposite convenzioni con il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 24.
2. Il programma di sviluppo del distretto rappresenta l'intesa fra i membri del coordinamento per l'esercizio delle azioni di rispettiva competenza, nonché il quadro di riferimento per la programmazione provinciale. Esso contiene, in particolare:
a) l'analisi della situazione e l'individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema locale;
b) le linee strategiche da perseguire per lo sviluppo e l'evoluzione competitiva del distretto, con la precisazione degli interventi prioritari;
c) la definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle risorse delle iniziative di cui al comma 1 di questo articolo;
d) le proposte in materia di semplificazione ed innovazione amministrativa di competenza della Provincia e degli enti locali ritenute necessarie per migliorare la competitività del distretto.
 

Art. 26
Tutela dei lavoratori

1. La Giunta provinciale, attraverso il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive, le proprie agenzie ed enti collegati, garantisce l'attivazione di interventi e progetti a favore della ricollocazione lavorativa di quei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale.
 

Capo V
Vigilanza e sanzioni


Art. 27
Vigilanza sull'attività di cava

1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi delle altre strutture provinciali o di quelle comunali, provvede alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite da questa legge, dalle norme di polizia mineraria, dalle autorizzazioni o concessioni alla ricerca e coltivazione e dai relativi disciplinari per quanto concerne il rispetto delle norme tecniche in essi contenute, segnalando al comune i conseguenti provvedimenti entro cinque giorni dalla loro adozione.
2. La struttura provinciale di cui al comma 1 nonché le altre strutture provinciali o comunali, ciascuna per la propria competenza, adottano previa diffida i provvedimenti di sospensione delle attività di coltivazione o impartiscono prescrizioni particolari nelle situazioni di cui dalla lettera a) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 28. La struttura che ha adottato il provvedimento lo comunica entro cinque giorni alle altre strutture provinciali o comunali interessate.
3. Il comune può disporre controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione nonché le situazioni di cui al comma 2 alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 

Art. 28
Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione

1. L'autorizzazione o la concessione, previa diffida, è sospesa dal comune quando non sono stati ottemperati gli obblighi del disciplinare o non sono state rispettate le prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza o dal comune.
2. Dopo un provvedimento di sospensione, se il titolare incorre nuovamente nella medesima tipologia d'inadempimento, il comune, tenuto conto della gravità del comportamento antigiuridico, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione o della concessione.
3. La decadenza è dichiarata anche per il mancato versamento dei canoni di concessione.
4. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate quando obiettive motivazioni inducono a ritenere che la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente:
a) possa pregiudicare la stabilità del suolo;
b) possa costituire pericolo per la salute;
c) possa costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico;
d) possa causare gravi danni ambientali; in tal caso deve essere acquisito il parere del comitato provinciale per l'ambiente;
e) contrasti con sopravvenute esigenze di prevalente interesse pubblico; in questo caso deve essere previsto un equo indennizzo in relazione al pregiudizio derivato dal mancato esercizio dell'attività.
5. L'autorizzazione o la concessione possono essere revocate quando sono violate le norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali.
6. L'autorizzazione o la concessione sono revocate, previa diffida:
a) in caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
b) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori.
7. La sospensione, la decadenza e la revoca sono dichiarate dal comune e sono notificate al titolare dell'autorizzazione o della concessione e alle strutture provinciali competenti in materia mineraria, forestale, urbanistica e di tutela paesaggistico- ambientale.
8. Quando ricorrono le condizioni per la sospensione, la decadenza o la revoca, la Giunta provinciale intima al comune inadempiente l'adozione del relativo provvedimento fissando un termine; decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale nomina un commissario per l'adozione del provvedimento.
 

Art. 29
Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di ricerca e coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;
b) da 400 a 2.400 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione, o ai provvedimenti di cui agli articoli 27 e 28;
c) da 1.000 a 6.000 euro nei casi previsti dalla lettera b), quando l'infrazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti;
d) da 300 a 1.800 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture, di cui all'articolo 14, senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformità dalla stessa ovvero per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti.
2. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria.
 

Art. 30
Temperamento del regime sanzionatorio

1. La Giunta provinciale individua le ipotesi di violazioni amministrative di questa legge che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate senza dare luogo al pagamento della sanzione.
2. Al fine della regolarizzazione ai sensi del comma 1, il verbalizzante impartisce al contravventore una specifica prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario.
3. Il termine previsto dal comma 2 è prorogabile a richiesta del contravventore e in caso di particolare complessità dell'adempimento. La proroga non può superare i sei mesi.
4. Copia della prescrizione è comunicata al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore, qualora sia diverso dal contravventore stesso.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione il verbalizzante verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate.
6. Se il contravventore adempie alla prescrizione, è ammesso al pagamento della metà della sanzione prevista. Se risulta un inadempimento totale o parziale si procede con l'applicazione della sanzione prevista.
 

Art. 31
Procedimento di accertamento

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le funzioni previste dalla legge sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia mineraria.
2. L'importo delle sanzioni è introitato nel bilancio della Provincia.
3. Quando uno stesso atto è punito con le sanzioni amministrative previste da questa legge e da altre disposizioni si applicano esclusivamente le sanzioni previste da questa legge.
4. Il comma 3 non si applica quando uno scavo è effettuato abusivamente in aree non previste dal piano cave. In tal caso l'accertamento è effettuato dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si avvalgono, se occorre, del supporto tecnico della struttura provinciale competente in materia mineraria.
 

Art. 32
Sistemazione del suolo e ripristino ambientale dei luoghi

1. Chi esegue lavori di ricerca e di coltivazione di cava o di realizzazione di discarica per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido oppure installa o realizza strutture o impianti di cui all'articolo 14 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, è tenuto ad eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la sistemazione del suolo o il ripristino ambientale dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate da un'ordinanza del comune, emessa dopo aver acquisito il parere del comitato cave. Se ricorrono i presupposti, gli impianti o le strutture possono essere sanati e quindi mantenuti in posto a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14. In tale caso, fermo restando l'obbligo di prestare la cauzione determinata dal comitato cave, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14, al comune è preventivamente versato un importo pari a quello della cauzione stessa. Se gli impianti o le strutture sono invece autorizzabili ai sensi della disciplina in materia urbanistica, restano ferme le sanzioni disposte da tale normativa.
2. Il comune emette l'ordinanza prevista dal comma 1 anche quando, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, non sono stati realizzati i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, compresi i casi nei quali non sono stati rimossi gli impianti e le strutture di cui all'articolo 14.
3. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza il comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione versata.
4. La somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio, risultante da un'apposita perizia, è introitata con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali.
 

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
 

Art. 33
Concessioni vigenti

1. Le concessioni di aree comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge.
2. Il volume, riferito all'area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, deve tenere conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni nonché della stabilità del suolo e dell'esigenza di individuare conseguentemente una scadenza temporale nella durata delle concessioni.
3. Il volume non può essere inferiore a quello previsto dal programma di attuazione vigente, relativamente all'area in concessione, tenuto conto di quanto previsto dal piano cave e nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni.
4. Se entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge il comune non definisce il volume da coltivare, la Giunta provinciale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che adotta il relativo provvedimento.
5. Sulla base del provvedimento di definizione del volume il comune provvede all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari prevedendo, con apposita clausola, i livelli occupazionali da mantenere per la durata della concessione.
6. Fino alla data di aggiornamento delle concessioni, la coltivazione delle aree di cui al comma 1 è comunque consentita nel limite del volume previsto dalla concessione.
7. Resta ferma l'osservanza della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione se il provvedimento del comune adottato ai sensi del comma 1 comporta modificazioni al programma di attuazione o al progetto per le quali si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale.
 

Art. 34
Progetto unitario di coltivazione di aree di proprietà comunale

1. Per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del giacimento, il comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati e previo parere favorevole del comitato cave, può approvare un progetto unitario per la coltivazione di aree contigue oggetto di concessioni diverse. In tal caso sono conseguentemente adeguati i disciplinari di concessione e, se necessario, i singoli progetti di coltivazione.
2. Nel caso previsto dal comma 1 il comune, con apposito provvedimento, può autorizzare i singoli concessionari a unirsi in forma di consorzio o di società per eseguire unitariamente i lavori di scavo e di prima lavorazione. Il consorzio o la società deve essere partecipata esclusivamente dai titolari delle concessioni, ognuno per una quota determinata in proporzione al valore del giacimento in concessione con le modalità previste dai disciplinari di concessione. In tal caso il comune può condizionare il rilascio della predetta autorizzazione alla stipulazione di un'apposita convenzione tra i soggetti titolari delle singole concessioni e il comune. Con la convenzione sono determinate anche le modalità per il pagamento del canone, fermo restando il rispetto degli articoli 35 e 36. Restano salvi gli affidamenti dei lavori di scavo e di prima lavorazione effettuati prima della data di entrata in vigore di questa legge, per la durata da essi stabilita, anche quando non ricorrono le condizioni previste da questo articolo.
3. Resta ferma l'osservanza della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione, se il progetto unitario comporta modifiche al programma di attuazione o ai singoli progetti di coltivazione per le quali si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale.
4. Questo articolo può trovare applicazione anche per concessioni che interessano aree ricadenti in comuni diversi, previa convenzione tra i comuni medesimi. In tal caso il progetto unitario è approvato da ciascuno dei comuni interessati.
5. Nel caso di approvazione di un progetto unitario ai sensi di questo articolo il contributo previsto dall'articolo 15 non è dovuto per un periodo di due anni. L'esenzione non si applica per i progetti unitari che riguardano anche concessioni che hanno già usufruito dell'esenzione.
 

Art. 35
Canone di concessione per le cave di porfido di proprietà comunale

1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 36, definisce con propria deliberazione i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata.
2. La deliberazione prevista dal comma 1 definisce, in particolare, i parametri che contribuiscono a individuare la resa del materiale, tenendo conto anche della resa del materiale di scarto, nonché la percentuale unica per tutti i comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone.
3. I comuni competenti per territorio applicano i nuovi criteri a decorrere dall'anno successivo all'adozione della deliberazione prevista dal comma 1 o dal suo aggiornamento.
4. Fino all'approvazione dei criteri ai sensi di questo articolo resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 18 quater della legge provinciale n. 6 del 1980.
5. Allo scopo di garantire comunque un congruo introito ai comuni, anche nel caso di escavazioni annuali di modesta entità, la Giunta provinciale, su proposta della commissione prevista dall'articolo 36, stabilisce il canone minimo per lotto.
6. Il canone è soggetto alle variazioni del costo della vita come risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).
 

Art. 36
Commissione tecnica per la determinazione dei canoni

1. Per determinare i criteri previsti dall'articolo 35 è istituita una commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dalla Giunta provinciale;
b) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria
designati dal Consiglio delle autonomie locali, sentite le amministrazioni comunali nei cui territori ricadono la maggior parte delle cave di porfido di proprietà comunale in attività;
c) due esperti in materia designati dall'organizzazione più rappresentativa degli imprenditori del settore.
2. Non può essere nominato componente della commissione chi ha interesse proprio in concessioni di cave pubbliche.
3. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate rispettivamente da uno degli esperti in materia mineraria e dall'esperto in materia economico-finanziaria nominati dalla Giunta provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Ai componenti della commissione tecnica sono corrisposti, se spettanti, i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.
6. La commissione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura. La commissione nominata ai sensi dell'articolo 18 ter della legge provinciale n. 6 del 1980, resta in carica fino alla nomina della commissione prevista da questo articolo.
 

Art. 37
Altre disposizioni transitorie

1. Il comitato tecnico interdisciplinare nominato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980, rimane in carica fino alla nomina del comitato cave previsto dall'articolo 2 di questa legge. Ad esso si applicano le disposizioni di questa legge riguardanti il comitato cave previsto dall'articolo 2.
2. Il vigente piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali approvato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980 mantiene la sua efficacia fino all'approvazione del piano cave ai sensi dell'articolo 3. Le eventuali varianti al vigente piano sono effettuate secondo la disciplina disposta da questa legge.
3. L'articolo 5, comma 1, si applica anche con riguardo ai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti in conformità al nuovo piano urbanistico provinciale, l'articolo 9, comma 5, si applica anche per i territori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 (Tutela del paesaggio), come individuati nelle planimetrie di cui all'articolo 1, primo comma, numero 1), lettera b), della legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 (Approvazione del piano urbanistico provinciale), non ricadenti nelle aree d'interesse ambientale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), di questa legge.
5. Il contributo previsto dall'articolo 15 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dal medesimo articolo.
6. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questa legge i procedimenti avviati prima della sua data di entrata in vigore sono conclusi secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale n. 6 del 1980.
7. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1, all'articolo 14, comma 7, e all'articolo 30, comma 1, di questa legge rimangono in vigore quelli approvati ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980.
 

Art. 38
Regolamento di esecuzione

1. Le disposizioni di attuazione di questa legge sono emanate con regolamento, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
 

Art. 39
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6;
b) articolo 17 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
c) articolo 11 (Interventi relativi all'utilizzo di materiale di risulta porfirico) della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;
d) articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino);
e) legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7;
f) capo I della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42;
g) capo XII della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
h) articolo 28 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
i) articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
 

Capo VII
Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)
 

Art. 40
Sostituzione dell'articolo 4 e inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Tutela delle acque minerali e termali prive di concessione
1. La Giunta provinciale può disporre interventi per la ricerca di acque minerali e termali, nonché per la conservazione delle caratteristiche e la salvaguardia delle sorgenti di acque minerali e termali di rilevante interesse prive di concessione ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche mediante l'esecuzione di opere di presa, di raccolta e l'acquisizione dei terreni necessari per la protezione da alterazioni e inquinamenti.
2. L'approvazione dei progetti delle opere e dei relativi interventi equivale a dichiarazione della loro pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
3. Resta ferma la disciplina della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), per le acque termali comprese nell'elenco di cui all'articolo 6 della medesima legge."
2. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis
Contributo per l'esercizio dell'attività di miniera
1. La coltivazione delle miniere è soggetta al pagamento di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. Il contributo è proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati nella miniera ed è stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 3 bis, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il contributo è versato dal titolare della concessione al comune in cui ricade l'attività estrattiva ed è utilizzato per realizzare interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 3 bis stabilisce le modalità di esecuzione di quest'articolo, compresi i termini e le modalità di versamento del contributo, che è dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento può fissare una soglia sotto la quale il contributo non è dovuto.
4. In caso di omesso o ritardato versamento il debitore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato tardivamente. In quest'ipotesi si applicano gli articoli 13, 16, 16 bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)."
 

Capo VIII
Disposizioni finanziarie
 

Art. 41
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 23, comma 4 e 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008.
2. Per il triennio 2006-2008 alla copertura delle ulteriori nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.