Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 11 dicembre 2015, n. 2295
Approvazione del disegno di legge provinciale recante "Disposizioni per il recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE - disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, di servizi e di forniture".



Il Relatore
Dà lettura della relazione illustrativa e del disegno di legge concernente “Disposizioni per il recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE - disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, di servizi e di forniture".
Il disegno di legge è stato predisposto dal Servizio Legislativo con la collaborazione dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali.
Il disegno di legge è stato approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale in data 28 settembre 2015, ai fini della presentazione al Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali”.
Il Consiglio delle autonomie locali, con nota di data 20 novembre 2015 prot. n. 598287 ha comunicato parere favorevole al disegno di legge in oggetto;
Ai fini del perfezionamento del disegno di legge sono state raccolte ed esaminate le osservazioni dei componenti del Tavolo di Lavoro per gli Appalti, istituito con delibera della Giunta provinciale n. 6775 del 24 settembre 1999.
Tutto ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la deliberazione n. 850 del 20 maggio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano in materia di contratti pubblici”;
- visto il parere del Servizio Legislativo di data 25. 9. 2015 prot. n. 489462;
- vista la nota del Servizio Pianificazione e controllo strategico di data 9.10.2015 prot. n. 514528;
- vista la nota del Dipartimento Affari Finanziari di data 15.10.2015 prot. n. 526031;
- vista la nota del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa di data 3.11.2015 prot. n. 563326;
- vista la nota del Dipartimento salute e solidarietà sociale di data 16.10.2015 prot. 528624;
- vista la nota del Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste di data 30.10.2015 prot. n. 558914;
- vista la nota del Dipartimento della conoscenza di data 02.11.2015 prot. 560856;
- visto lo Statuto di autonomia per il Trentino - Alto Adige:
- viste le direttive europee 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici);
- visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”);
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e successive deliberazioni relative alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali comunicato con nota prot. n. 598287 di data 20 novembre 2015;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

1) di approvare il disegno di legge avente per oggetto “Disposizioni per il recepimento delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e la relazione illustrativa che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere il disegno di legge e la relativa relazione illustrativa di cui al punto 1. al Consiglio provinciale per la prosecuzione dell’iter di approvazione.

Allegati

Disegno di legge recante “Disposizioni per il recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE - disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, di servizi e di forniture”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Illustri consiglieri,
il presente disegno di legge interviene in attuazione delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE).
Con l'adozione di questo disegno di legge la Provincia esercita la propria autonomia legislativa, in attuazione delle due direttive citate e in anticipo rispetto al recepimento statale, in base alla propria competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto e ai sensi di quanto disposto, in relazione all'emanazione di norme in materia di contratti, dal Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).
Le direttive europee in oggetto offrono interessanti spunti innovativi per la disciplina degli appalti. Alcuni principi, tra i quali quello della valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese, e alcune previsioni specifiche, quali, a titolo esemplificativo, quelle relative alla ripartizione degli appalti in lotti e alla semplificazione delle procedure di gara, risultano di sicuro interesse anche per il Legislatore provinciale.
Nella fase di esame delle Direttive compiuta dai Dipartimenti competenti in materia, con la collaborazione del Servizio legislativo, è stata analizzata la normativa provinciale vigente e le prospettive di modifica della stessa, tanto al fine del recepimento delle direttive, quanto ai fini di una complessiva risistemazione delle fonti provinciali, volta essenzialmente a chiarire e a semplificare la disciplina degli appalti, anche nel rapporto con la disciplina statale.
Il disegno di legge in oggetto si affianca alle due leggi provinciali sui lavori pubblici e in materia di contratti e beni, recando disposizioni generali, applicabili ai due ordinamenti. Per comodità di lettura, le tre leggi saranno poi assemblate in un testo coordinato ad uso interno degli operatori.
Ai fini del recepimento, la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 850 del 20 maggio 2015 un protocollo di intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, con il quale fra l’altro le due Amministrazioni, nel rispetto delle rispettive peculiarità, si impegnano a fornire l'una all'altra collaborazione per l’analisi e lo studio delle Direttive, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici e di concessione, per la predisposizione di una proposta normativa comune di recepimento nei rispettivi ordinamenti della normativa europea”. In attuazione del protocollo d’intesa si sono svolti più incontri di confronto con gli uffici competenti della provincia di Bolzano.
La Provincia di Trento, nell'ambito della concertazione al Tavolo per gli Appalti, ha previsto l’introduzione di alcune norme intese al recepimento nell’ordinamento provinciale di istituti disciplinati dal diritto europeo che sono stati ritenuti di interesse, tenuto conto che la Provincia ha già un ordinamento completo, soprattutto in materia di lavori pubblici, che contempla molti istituti già conformi o compatibili con la nuova direttiva europea.
Le norme proposte riguardano sia la fase di affidamento di appalti, concessioni e spese in economia, sia la fase di realizzazione dei lavori e servizi ed acquisizione di forniture.
Questi gli ambiti in cui l'intervento normativo risulta particolarmente innovativo:
1. Attenzione alle MPMI.
Sono proposte norme per la tutela delle MPMI attraverso una maggiore attenzione nella impostazione progettuale degli interventi: il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti. Per minima unità autonoma e funzionale si intende un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o di concessioni di lavori, o dall’acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o di concessioni di servizi, o di altre forniture nel caso di appalti di forniture. Tali unità autonome non sono dunque considerate “lotti”. Ciò comporta un numero maggiore di appalti di entità minore rispetto al passato, rivolti ad imprese di più ridotta dimensione. Viene inoltre introdotto l’obbligo, salvo limitate eccezioni debitamente motivate dall'Amministrazione aggiudicatrice, di suddividere in lotti gli appalti di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Viene previsto che negli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividano l’appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente.
Nel caso di suddivisione in lotti, quali parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall’acquisizione di altri lavori, servizi o forniture, il valore dell’appalto da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della procedura di gara è quello risultante dalla somma dei valori di tutti i lotti, fatto salvo che alcuni lotti possono essere appaltati secondo le disposizioni valevoli per il proprio valore nel rispetto di determinati limiti di importo previsti dalla normativa. L’obbligo di suddividere gli appalti in lotti comporta la possibilità per le MPMI di partecipare in autonomia alle gare senza la necessità di associarsi con altre imprese o di avvalersi dei requisiti di imprese più grandi.
Nel caso di appalti di lavori pubblici suddivisi in lotti, viene imposta la disciplina già prevista per gli appalti sequenziali.
È ribadita l’impossibilità di suddividere artificiosamente gli appalti per sottrarli all’applicazione della legge.
Viene previsto che i lavori di importo fino a 100.000 Euro sono affidati preferibilmente alle micro imprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, fatta salva la necessità, da motivare debitamente, di ricorrere a particolari specializzazioni.
È infine stabilito l'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore nei lavori, nei servizi e nelle forniture, previa certificazione della Direzione lavori.
2. Semplificazione delle procedure di affidamento.
Le norme sono finalizzate a rendere la partecipazione alle gare di appalto più semplice e meno onerosa per le imprese, a garantire maggior speditezza delle procedure di gara nonché il rispetto del principio di trasparenza.
Questo obiettivo viene perseguito con l'obbligo di utilizzare i mezzi informatici per le comunicazioni, gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di affidamento, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte.
Viene eliminata la fase della verifica obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo ad una percentuale di concorrenti prima dell’apertura delle offerte.
L’amministrazione aggiudicatile verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione in capo all’aggiudicatario e, a campione, su un concorrente alla procedura. Viene esteso l’istituto del soccorso istruttorio anche nella fase di verifica dei requisiti.
Sono ridotti gli oneri posti in capo ai concorrenti ai fini della partecipazione alle procedure di gara nonché in capo agli aggiudicatari di contratti pubblici. In particolare, non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta nel caso di affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata e in economia e nel caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea. Nel caso di lavori pubblici affidati con procedura diversa dalla procedura negoziata e dall’economia nonché nel caso di servizi e di forniture di importo pari o superiore alla soglia europea, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria di importo pari all’1 per cento dell’importo posto a base di gara. Inoltre, la garanzia definitiva è fissata nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale e non è dovuta nel caso di contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 100.000 euro e, per i contratti di servizi e forniture, di importo non superiore a 80.000 euro. Entrambe le garanzie possono essere dimezzate nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità.
Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie (BIM) o strumenti analoghi.
3. La qualità negli appalti.
L'offerta economicamente più vantaggiosa diventa il criterio ordinario di affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Sono disciplinati i casi in cui è consentito l’affidamento di contratti pubblici con il criterio del prezzo più basso nonché i casi in cui è consentito l’affidamento di contratti pubblici esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’ previsto, in particolare, che il criterio di aggiudicazione debba essere obbligatoriamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di contratti pubblici riguardanti servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva, i servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica di importo superiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti, nonché i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera sia pari almeno al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto. Per questi ultimi servizi, i concorrenti possono competere esclusivamente in base alla qualità oppure anche sulla base del prezzo, ma in tale caso l'attribuzione del punteggio avviene sulla base di formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, che saranno individuate con il regolamento di attuazione.
Per i casi residuali di servizi e di forniture, è previsto che sia possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso qualora ciò sia giustificato in considerazione dell’esiguità dei profili qualitativi oggetto di valutazione. Nel caso di lavori pubblici di interesse provinciale, è ammesso il ricorso al criterio del prezzo più basso qualora l’importo dei lavori sia inferiore a 2 milioni di euro. In quest’ultima ipotesi il prezzo può essere determinato alternativamente mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.
Nell’offerta economicamente più vantaggiosa sono individuati elementi di valutazione dell’offerta che valorizzano in particolare:
- la territorialità e la filiera corta, la tutela di esigenze sociali, ambientali e del lavoro;
- il coinvolgimento da parte del concorrente delle micro, piccole e medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l’esecuzione di parte della prestazione a tali imprese;
- l’impegno del concorrente ad utilizzare, in caso di aggiudicazione, per l’esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- elementi attinenti alla sostenibilità ambientale, quali, per esempio, le caratteristiche ambientali- paesaggistiche, la riduzione al minimo dei rifiuti prodotti, l'uso efficiente delle risorse, la tutela delle risorse del territorio;
- la professionalità del personale incaricato dell’esecuzione del contratto;
- la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi e la formazione riguardante le competenze richieste per l'appalto, solo se riguardano i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l’acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
-il coinvolgimento da parte del concorrente delle micro, piccole e medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l’esecuzione di parte della prestazione a tali imprese;
- l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, in riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori part-time e full-time, valutando inoltre la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l’utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio in riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.
4. Tutela del lavoro.
Si applicano le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento ed eventuale integrativo provinciale ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il Contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale e viene indicato negli atti posti a base della procedura di gara.
Viene previsto che, in caso di cambio di gestione dell’appalto di servizi, l’Aggiudicatario sia tenuto a verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto con le OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’appalto;
Viene stabilito che l’aggiudicatario di un contratto di lavori, di servizi e di forniture è tenuto ad eseguire il medesimo contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
5. Ruolo della Provincia.
Il disegno di legge prevede che la Provincia promuova l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicataci e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici) e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. La Provincia esercita inoltre un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione e a tal fine, nel rispetto degli atti di indirizzo dell'ANAC, adotta linee guida, anche dotati di efficacia vincolante, per l’interpretazione e l’applicazione della legge. Tali deliberazioni sono sottoposte a parere del Consiglio delle autonomie locali o ad intesa se incidono sulla finanza locale.
È inoltre stabilito che la Provincia preveda, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni, l’applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida adottate dalla Provincia stessa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. La mancata osservanza di tale disciplina comporta la revoca dei contributi già concessi.
6. Centralità del progetto e disposizioni per l’affidamento di incarichi professionali
Il disegno di legge in oggetto prevede che il progetto per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di forniture e di servizi rappresenti lo strumento principale per perseguire le finalità della legge. Il progetto deve in particolare assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo della prestazione ed individuare gli aspetti economici e qualitativi per l’aggiudicazione nonché le condizioni di esecuzione del contratto.
Il disegno di legge in oggetto detta la disciplina dei concorsi di progettazione già oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014, nonché ulteriori norme di carattere generale desunte dal predetto Protocollo, in materia di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di incarichi relativi all'architettura ed ingegneria ed in ordine al contenuto dei relativi contratti.
Anche per gli incarichi di progettazione è stabilito come criterio ordinario di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (fatti salvi gli incarichi di importo non superiore all’importo previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti), prevedendo come elementi di valutazione l’applicazione dei principi di sobrietà, l’impostazione progettuale e l'idoneità del progetto ad essere suddiviso in lotti o appalti sequenziali.
Si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli.
Art. 1 (Oggetto e finalità)
L’articolo 1 illustra le finalità dell’intervento normativo e definisce l’ambito di applicazione della disciplina.
Art. 2 (Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici)
L’articolo 2 esplicita i principi che devono esser rispettati nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici.
Art.3 (Centralità della progettazione)
L’articolo 3 illustra il ruolo centrale della progettazione nel perseguire le finalità del disegno di legge; in particolare, il progetto deve garantire il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture, determinare gli aspetti economici e qualitativi per l’aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell’appalto ed assicurare la qualità e l’efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione, nonché la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione.
Il progetto riguarda la minima unità autonoma e funzionale, di cui viene data una puntuale definizione, e prevede la suddivisione in lotti secondo quanto previsto dall’articolo 7.
L’articolo prevede inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici promuovano la qualità architettonica delle opere pubbliche, anche mediante concorsi di progettazione.
Art. 4 (Ruolo della Provincia)
L’articolo 4 valorizza il ruolo della Provincia nel garantire un’uniforme applicazione ed interpretazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte dei soggetti tenuti al rispetto della medesima e nel coordinare le amministrazioni aggiudicatoci anche nei rapporti con l’ANAC e specifica le modalità con le quali la Provincia può svolgere tale ruolo.
La disposizione stabilisce inoltre che la Provincia preveda, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni, l’applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida adottate dalla Provincia stessa in materia di contratti pubblici. La violazione di tali condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi.
Art. 5 (Ambito di applicazione soggettivo)
L’articolo 5 definisce l’ambito di applicazione soggettivo della disciplina contenuta nel disegno di legge in oggetto, precisando che tale disciplina si applica alle amministrazioni aggiudicatrici o esecutrici di lavori, servizi e forniture nonché, nei casi espressamente indicati dalla disposizione, a soggetti sovvenzionati dalle medesime.
Art. 6 (Stima del valore degli appalti o delle concessioni)
L’articolo 6 definisce i criteri per il calcolo del valore stimato di un appalto o di una concessione, chiarendo che qualsiasi forma di opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, da considerare al fine di stabilire l’importo dell’appalto, deve esser prevista espressamente nei documenti di gara. La disposizione precisa inoltre che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato dell’appalto o della concessione non può essere effettuata al fine di escluderlo dall’applicazione della disciplina del presente disegno di legge e che non è consentito il frazionamento dell’appalto o della concessione, a meno che non sia giustificato da ragioni oggettive.
L’articolo stabilisce altresì le modalità di calcolo per ipotesi specifiche quali accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, partenariato per l’innovazione, appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati, appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo.
Art. 7 (Suddivisione degli appalti in lotti)
L’articolo 7 introduce l’obbligo, salve alcune limitate deroghe, di suddividere in lotti gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l’opera in lotti, quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. In ogni caso le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a motivare l’eventuale mancata suddivisione in lotti.
Nel caso di suddivisione in lotti il valore dell’appalto è quello risultante dalla somma dei valori di tutti i lotti, ad eccezione di alcune ipotesi in cui alcuni lotti possono essere appaltati secondo il proprio valore, qualora gli stessi non superino determinati importi e/o percentuali rispetto al valore
complessivo dell’opera del servizio o della fornitura, secondo una disciplina differenziata per gli appalti di importo pari o superiore e di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Agli appalti di lavori suddivisi in lotti si applica la disciplina prevista per gli appalti sequenziali.
Art. 8 (Consultazioni preliminari di mercato)
L’articolo 8 prevede la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di effettuare, prima dell’avvio della procedura di affidamento, consultazioni di mercato al fine di preparare l’appalto ed informare gli operatori economici degli appalti programmati dalle medesime e dei relativi requisiti richiesti.
L’articolo stabilisce, conformemente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e non alterino la concorrenza.
Art. 9 (Mezzi elettronici di comunicazione)
L’articolo 9 è finalizzato a rendere la partecipazione alle gare di appalto più semplice e meno onerosa per le imprese, a garantire una maggior snellezza delle procedure di affidamento nonché il rispetto dei principi di trasparenza e divulgazione. La disposizione prevede l’obbligo di utilizzare i mezzi informatici per le comunicazioni, gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di affidamento, ivi compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e delle offerte. Sono fatti salvi casi particolari e marginali, come ad esempio nel caso in cui sia prevista la presentazione di campionatura oppure quando i programmi che possono gestire i formati di file adatti a descrivere l’offerta non possono essere gestiti con altri programmi aperti o generalmente disponibili.
Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie (BIM) o strumenti analoghi.
Art. 10 (Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria)
L’articolo 10 stabilisce i principi che la progettazione deve rispettare e prevede alcune disposizioni, in linea con il Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014, relative alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di incarichi tecnici, ai livelli di progettazione da affidare, all’inapplicabilità dell’istituto dell’avvalimento agli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria ed al divieto di cumulo, salvo diversa motivazione, degli incarichi di coordinatore per la sicurezza rispetto a quelli del progettista e del direttore dei lavori.
Art. 11 (Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura ed all'ingegneria)
L’articolo 11 disciplina il contenuto dei contratti per gli incarichi di progettazione relativi all’architettura ed all’ingegneria, stabilendo che nel contratto per gli incarichi di progettazione siano previste fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione.
L’articolo chiarisce i casi in cui può esser riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore al professionista per le modifiche apportate al progetto.
Art. 12 (Concorsi di progettazione)
L’articolo 12 prevede i casi in cui l’Amministrazione ricorre allo strumento del concorso di progettazione al fine di incentivare soluzioni innovative, di maggiore economicità e di peculiare rilevanza tecnica, architettonica e di inserimento ambientale e disciplina i concorsi di progettazione già oggetto del Protocollo di intesa sottoscritto con gli Ordini professionali nel dicembre 2014.
Art. 13 (Pubblicazione dei bandi di gara)
L’articolo 13 disciplina le forme di pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi relativi ad affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, prevedendo che gli stessi siano pubblicati secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE nel caso di appalto e dalla direttiva 2014/23/UE nel caso di concessione. La disposizione prevede inoltre che la pubblicazione degli avvisi di preinformazione, dei bandi e degli avvisi di aggiudicazione delle amministrazioni aggiudicatrici sul sito internet di APAC assolve tutti gli adempimenti in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello nazionale e locale. La misura è finalizzata ad eliminare i costi per pubblicità che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici e, nel caso di procedure di gara di rilevanza comunitaria, sugli operatori economici, tenuto che quest’ultimi, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a rimborsare all’amministrazione aggiudicatrice gli oneri di pubblicità.
Art. 14 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
L’articolo 14 disciplina della partecipazione precedente di candidati offerenti che è volta, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, ad ammettere alla partecipazione alla gara anche gli operatori che abbiano partecipato ad una consultazione preliminare o alla predisposizione dei documenti che sono posti a base della procedura di gara, qualora l’Amministrazione abbia adottato tutte le misure necessarie per evitare che venga alterata la concorrenza attraverso la comunicazione a tutti gli operatori economici delle informazioni conosciute dal soggetto che ha partecipato alla consultazione o alla predisposizione della documentazione di gara. Il principio è quindi quello di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti. L’esclusione del concorrente dalla procedura di gara può essere disposta nel caso in cui non sia garantita la parità di trattamento con gli altri concorrenti, fermo restando che il soggetto interessato ha la facoltà di provare che la sua partecipazione alla consultazione preliminare o alla predisposizione degli atti di gara non è in grado di falsare la concorrenza.
Art. 15 (Criteri di aggiudicazione)
L’articolo 15 stabilisce, in coerenza con la direttiva comunitaria, che i contratti pubblici sono aggiudicati in via ordinaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione disciplina i casi in cui è consentito l’affidamento di contratti pubblici con il criterio del prezzo più basso o del costo più basso e le ipotesi in cui è consentito l’affidamento di contratti pubblici esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’articolo prevede infine che l’amministrazione aggiudicatrice possa determinare il costo, ricorrendo ad un approccio basato sui costi del ciclo di vita.
Art. 16 (Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)
L’articolo dispone, in coerenza con la direttiva comunitaria, che l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. L’articolo stabilisce che qualora la normativa statale determini la misura della remunerazione di taluni servizi o imponga un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Parimenti, per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera sia pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, i concorrenti possono competere esclusivamente in base alla qualità, oppure anche sulla base del prezzo, ma in tale caso l'attribuzione del punteggio avviene sulla base di formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, che saranno individuate con il regolamento di attuazione.
L’articolo individua gli elementi di valutazione dell’offerta che valorizzano la territorialità e la filiera corta, la tutela di esigenze sociali, ambientali e del lavoro e per gli incarichi di progettazione prevede come elementi l’applicazione dei principi di sobrietà, l’impostazione progettuale e l'idoneità del progetto ad essere suddiviso in lotti o appalti sequenziali.
Art. 17 (Termini delle procedure di appalto e di concessione)
L’articolo 17 stabilisce, al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, il principio che i termini per la partecipazione alle procedure d’appalto devono essere quanto più brevi possibili, senza peraltro determinare indebiti ostacoli all’accesso di operatori economici e comunque devono essere congrui rispetto alla complessità della procedura di gara.
Nelle procedure di importo pari o superiore alla soglia comunitaria i termini minimi sono quelli previsti dalla direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i casi particolari in cui la complessità dell’appalto e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi, nonché i termini minori che verranno eventualmente previsti dalla normativa statale di recepimento.
Al fine di assicurare certezza e celerità dei tempi di espletamento delle procedure di gara, l’articolo prevede che il termine da assegnare alla commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche, prorogabile una sola volta per giustificati motivi, corrisponde al tempo concesso alle imprese per la formulazione dell’offerta incrementato di una percentuale del 20% per il numero di offerte da esaminare, diminuito di una unità.
Art. 18 (Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi e di forniture)
L’articolo 18 stabilisce che, al di fuori delle acquisizioni di beni e di servizi sul mercato elettronico, le amministrazioni aggiudicatrici selezionino gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, ad esclusione dei servizi e forniture attinenti e funzionali all’esecuzione dei lavori in economia di cui alla legge provinciale sui lavori pubblici, da un apposito elenco telematico aperto predisposto dalla Provincia. Viene inoltre previsto che ai medesimi confronti concorrenziali siano invitati almeno sette operatori economici, in luogo degli attuali tre.
Art. 19 (Avvalimento)
L’articolo 19 estende l’operatività nell’ordinamento provinciale dell’istituto dell’avvalimento, che ad oggi è previsto solamente nella legge provinciale sui lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. L’avvalimento, istituto di derivazione europea, ha finalità pro concorrenziali, consentendo l’accesso alle procedure di gara ad operatori economici di nuova costituzione o, comunque, che non sono in possesso in proprio dei requisiti richiesti dal bando di gara. In conformità alle direttive europee, viene inoltre previsto che i requisiti relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali possono essere oggetto di avvalimento solo se l’impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per i quali sono richiesti i requisiti in questione. L’articolo stabilisce anche che nel caso in cui oggetto di avvalimento siano requisiti di natura tecnica quali il possesso di beni, di mezzi o di requisiti che riguardano l’organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento debba indicare nel dettaglio i requisiti prestati. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano, nel corso di esecuzione del contratto, che i beni oggetto di avvalimento siano effettivamente utilizzati. L’articolo esclude infine l’operatività dell’istituto dell’avvalimento nel caso di affidamento diretto o di confronto concorrenziale previo invito. E’ previsto che il contratto di avvalimento sia presentato ai fini della stipulazione del contratto.
Art. 20 (Composizione delle commissioni tecniche)
L’articolo 20 prevede la costituzione di un elenco telematico aperto di liberi professionisti, di dipendenti pubblici e di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, suddiviso per ambiti di specializzazione, dal quale sono scelti i componenti delle commissioni tecniche diversi dal Presidente in caso di accertata carenza di organico di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate.
I soggetti iscritti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente e non devono versare in situazioni di inconferibilità. Ai componenti delle commissioni tecniche si applicano le cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. e quelle individuate dall’ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici.
Il responsabile del procedimento individua da tale elenco i componenti, diversi dal Presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenendo conto della idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
Art. 21 (Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare)
L’articolo 21 introduce una novità in ordine alla dichiarazione dei requisiti di partecipazione, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, di semplificare le procedure di scelta del contraente, nonché di diminuire il contenzioso. Tale disciplina non si applica alle procedure in due fasi in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta.
Viene eliminata la fase della verifica obbligatoria del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo ad una percentuale di concorrenti prima dell’apertura delle offerte.
Viene estesa l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio anche alla fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, nei casi previsti dall’articolo 22.
L’amministrazione aggiudicatrice verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione in capo all’aggiudicatario e, a campione, senza effetti sul contratto, su un concorrente alla procedura. L’amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti in qualsiasi momento della procedura, se ritenuto utile ai fini di assicurare il corretto svolgimento della gara. Nel caso in cui sia accertato, in capo all’aggiudicatario, il mancato possesso dei requisiti richiesti, l’amministrazione annulla l’aggiudicazione, provvede alla segnalazione alle competenti autorità e all’escussione della cauzione provvisoria, se dovuta. Nel caso in cui sia accertato, in capo al concorrente sorteggiato, il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, è disposta la segnalazione del fatto alle competenti autorità. Nel caso in cui l’aggiudicatario o il concorrente sorteggiato sia stato selezionato dagli elenchi telematici di operatori economici, è inoltre prevista la sospensione dai predetti elenchi per un periodo di due mesi.
Art. 22 (Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni)
L’articolo 22 prevede, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria, che in caso di attivazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del cd. “soccorso istruttorio” non sia applicata alcuna sanzione a carico dei concorrenti.
Art. 23 (Motivi di esclusione)
L’articolo 23 prevede significative novità per quanto attiene ai motivi di esclusione dalle procedure di gara, al fine di garantire la certezza del diritto e di ridurre il contenzioso in materia. La disposizione prevede che le amministrazioni aggiudicatrici escludano il concorrente nel caso in cui sussista uno dei motivi che comportano l’esclusione obbligatoria ai sensi della normativa europea (condanna penale per reati nominati, irregolarità fiscale e contributiva), con la specificazione che l’esclusione obbligatoria per condanna penale opera solamente nel caso in cui il concorrente che abbia riportato condanne per i reati tassativamente indicati dalla Direttiva (partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani). Sono fatti salvi i casi in cui il diritto nazionale preveda ipotesi eccezionali e derogatorie all’obbligo di esclusione per esigenze imperative di interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente. La disposizione prevede che, pur in presenza di condanna penale per i reati suindicati, il concorrente possa essere ammesso alla gara qualora dia prova di avere adottato misure idonee a dimostrare la sua affidabilità. Il principio che viene introdotto, in conformità a quanto previsto dalla direttiva europea, è quello di escludere il concorrente dalla partecipazione alle gare nei casi in cui sia stata accertata dall’amministrazione la sua inaffidabilità. L’operatore economico può quindi fornire la prova di aver adottato misure idonee a dimostrare la sua affidabilità, seppure in presenza di un motivo di esclusione. La direttiva europea fa riferimento, in caso di condanna penale, alla dimostrazione di avere risarcito il danno causato dal reato, di avere chiarito i fatti collaborando con le autorità competenti oppure di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Nel caso di reati in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro l’esclusione può essere disposta quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull’affidabilità dell’operatore.
Nel caso in cui il concorrente non abbia adottato alcuna misura per dimostrare la sua affidabilità, fatte salve eventuali diverse disposizioni statali in proposito, la proposta normativa prevede che l’esclusione del concorrente operi per cinque anni dalla data della sentenza definitiva nel caso dei reati nominati dalla Direttiva.
L’esclusione dalla gara per irregolarità fiscale o contributiva può essere disposta solamente se l’inottemperanza è stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa e abbia quindi maturato la definitività negli effetti. Non può essere inoltre disposta l’esclusione nei casi di irregolarità di importo contenuto, secondo il principio di proporzionalità, nonché nei casi in cui l’operatore economico sia stato informato della irregolarità successivamente alla scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara. Su quest’ultimo aspetto, la disposizione normativa è conforme alla recente normativa nazionale in materia di Durc, che, in assenza dei requisiti per il rilascio del Durc regolare, pone l’obbligo agli enti preposti di invitare il soggetto a regolarizzare la propria posizione prima dell’emanazione del certificato.
L’articolo prevede inoltre che l’esclusione del concorrente possa essere disposta qualora ricorrano gli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla Direttiva europea, quali violazioni di obblighi ambientali o sociali, gravi illeciti professionali, al ricorrere dei quali l’amministrazione può escludere dalla gara il concorrente, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione è grave e incide sull’affidabilità dell’operatore economico.
Art. 24 (Informazione dei candidati e degli offerenti)
L’articolo 24 stabilisce che le amministrazioni aggiudicataci sono tenute, per qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, a comunicare al concorrente le motivazioni della sua esclusione dalla procedura di gara, lo stato della procedura di gara e l’esito della procedura stessa.
La disposizione, in conformità a quanto previsto dal diritto europeo, è quindi finalizzata ad assicurare maggior trasparenza alle procedure di gara.
Art. 25 (Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto)
L’articolo 25 prevede alcune novità in materia di subappalto. In particolare stabilisce, al fine di garantire trasparenza nella catena degli appalti, che l’affidatario, prima della stipula del contratto, sia tenuto ad indicare all’amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi e il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in tali lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.
Inoltre l’articolo, per tutelare i subappaltatori, prevede l'obbligo del pagamento diretto del subappaltatore nei lavori, nei servizi e nelle forniture, previa certificazione della Direzione lavori e stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l’affidatario intende subappaltare.
Art. 26 (Modifica dei contratti durante il periodo di validità)
L’articolo declina i casi in cui è possibile apportare modifiche contrattuali, anche a seguito di varianti progettuali, senza dover effettuare una nuova procedura di gara e le ipotesi che richiedono invece una nuova procedura di appalto o di concessione.
Art. 27 (Finanza di progetto nei servizi)
L’articolo 27 stabilisce che, ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicataci devono valutare la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto in luogo dell’appalto. L’articolo disciplina inoltre i casi in cui i privati possono presentare proposte per la realizzazione in finanza di progetto, ossia nel caso in cui il servizio oggetto della proposta non sia inserito negli strumenti di programmazione dell’amministrazione, nel caso in cui, al momento di presentazione della proposta, il servizio non sia erogato in alcun modo dall’amministrazione o non sia oggetto di procedura concorsuale. L’articolo disciplina, in tali casi, le modalità di esperimento della procedura di gara.
Art. 28 (Appalti e concessioni riservati)
L’articolo 28 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione a laboratori protetti e ad operatori economici che abbiano quale scopo l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità, oppure possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti se almeno il 30% dei lavoratori di tali laboratori è costituito da soggetti con disabilità o svantaggiati.
Art. 29 (Misure promozionali per le micro, piccole e medie imprese e per l'accesso alle gare)
L’articolo 29 prevede misure finalizzate a promuovere la partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici alle micro, piccole e medie imprese.
In particolare l’articolo dispone che i lavori fino a 100.000 euro siano affidati preferibilmente alle micro imprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, fatta salva la necessità, da motivare debitamente, di ricorrere a particolari specializzazioni. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta nel caso di affidamento di lavori pubblici con procedura negoziata ed in economia e nel caso di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea.
Nel caso di lavori pubblici affidati con procedura diversa dalla procedura negoziata e dall’economia nonché nel caso di servizi e di forniture di importo pari o superiore alla soglia europea, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria di importo pari all’1 per cento dell’importo posto a base di gara.
La garanzia definitiva è fissata nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 100.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo non superiore a 80.000 euro
L’importo delle garanzie può essere ridotto del 50 per cento se agli operatori economici sia stata rilasciata dagli appositi organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle specifiche norme europee.
Art. 30 (Clausole sociali)
L’articolo 30 prevede le condizioni economico-normative da riconoscere ai lavoratori impiegati negli appalti; per gli appalti di servizi, tali condizioni erano fino ad oggi rimesse ad accordi ed intese politiche espresse in ambito provinciale e non contemplati a livello normativo.
Il tema è stato affrontato fin dal 2010 al Tavolo Appalti, con appositi protocolli di intesa; nel 2014 sono state concordate fra Provincia, parti datoriali e confederazioni sindacali, le modalità concrete per assicurare ai lavoratori le disposizioni contrattuali anche economiche non inferiori a quelle previste dal CCNL stabilito come riferimento dalla Giunta provinciale (ed integrativo provinciale) rispetto alla materia dell’appalto; La Giunta provinciale quindi ha approvato e mantiene aggiornato l’elenco dei CCNL di riferimento per i diversi settori di attività (ad oggi n.20 settori).
Con questa disposizione si propone altresì di disciplinare la riassunzione della manodopera nei casi di cambio di gestione di un appalto di servizi.
Il tema è stato affrontato nel 2014 dal Tavolo Appalti con l’intesa che permane in capo al nuovo Aggiudicatario l’obbligo di riassunzione prioritaria del personale del precedente Aggiudicatario nel caso si ritenga di procedere a nuove assunzioni per l’esecuzione dell’appalto. Il riconoscimento di anzianità del lavoratore, la sua retribuzione e il suo livello di inquadramento, è rimesso a quanto stabilito nella disciplina del CCNL, come concordato al predetto Tavolo Appalti.
La medesima disposizione propone infine di garantire una maggiore tutela ai lavoratori svantaggiati.
Il tema è stato affrontato nel 2014 dal Tavolo Appalti con l’intesa che l’Aggiudicatario dovrà eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie degli invalidi fisici, psichici, sensoriali ecc.
Art. 31 (Modificazioni all'art. 3 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 31 del disegno di legge sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 32 (Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 32 del disegno di legge modifica i commi 1 e 1 bis dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 33 (Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 33 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 34 (Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici )
L'art. 34 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 35 (Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 35 del disegno di legge modifica i commi 5, 7, 12bis, 12 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 36 (Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 36 del disegno di legge modifica i commi 2, 5, 8, 9, 10, 12 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 37 (Modificazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 37 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 38 (Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 38 del disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori
pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 39 (Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 39 del disegno di legge modifica i commi 1 e 5 quater dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 40 (Modificazioni dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici )
L'art. 40 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 41 (Modificazioni dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 41 del disegno di legge modifica il comma 1, lett. a) e comma 2 dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 42 (Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 42 del disegno di legge modifica il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori
pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 43(Modificazioni dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 43 del disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 44 (Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 44 del disegno di legge modifica i commi 2 e 11 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 45 (Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 45 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori
pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 46 (Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 46 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori
pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 47 (Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 47 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori
pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 48 (Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 48 del disegno di legge modifica il comma 4 dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 49 (Modificazioni dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 49 del disegno di legge modifica i commi 4, 5, 8, 13, 16, 17, 19 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 50 (Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 50 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 51 (Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 51 del disegno di legge modifica il comma 1, lettera b) dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 52 (Modificazioni dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici)
L'art. 52 del disegno di legge modifica il comma 1, lettera f) dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 53 (Modificazioni dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici )
L'art. 53 del disegno di legge modifica il comma 8 dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 54 (Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali)
L'art. 54 del disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sui lavori
pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 55 (Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali)
L'art. 55 del disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sui lavori
pubblici al fine di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la vigente disciplina provinciale.
Art. 56 (Abrogazioni)
L'art. 56 abroga specifiche disposizioni della legge provinciale legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici), del regolamento di attuazione della medesima e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (sui contratti e sui beni provinciali) al fine di coordinare il nuovo intervento normativo con la disciplina vigente in materia.
Art. 57 (Disposizioni transitorie e finali)
L'articolo 57 detta la disciplina transitoria relativa all'applicazione delle disposizioni del disegno di legge.

Trento, 11 dicembre 2015

IL PROPONENTE
L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E ALL'AMBIENTE
- MAURO GILMOZZI –



Disegno di legge provinciale recante disposizioni per il recepimento delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE - disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, di servizi e di forniture.
 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Questa legge introduce norme in materia di contratti pubblici di lavori, di servizi e di forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicataci e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell’ordinamento provinciale e nei limiti delle competenze legislative provinciali, delle direttive comunitarie 2014/23/UE e 2014/24/UE.
2. Questa legge è volta ad accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (di seguito denominate MPMI) agli affidamenti di contratti pubblici e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.
3. Questa legge favorisce l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente e del benessere degli animali, l’assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell’appalto o della concessione.
4. Dove non è diversamente previsto, gli articoli di questa legge fanno riferimento agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.
 

Art. 2
Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici

1. L'affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
 

Art. 3
Centralità della progettazione

1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l’aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell’appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l’efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione.
2. Si definisce minima unità autonoma e funzionale un lavoro, un servizio o una fornitura, fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o concessioni di lavori, o dall’acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o concessioni di servizi, o di altre forniture, nel caso di appalti di forniture, e la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità delle opere pubbliche, anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, valorizzando l'elemento archittettonico.
 

Art. 4
Ruolo della Provincia

1. Per accrescere l’efficienza della spesa pubblica, la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici) e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, di cui all'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia esercita inoltre un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata ANAC), e a tal fine, nel rispetto degli atti di indirizzo di ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l’interpretazione e l’applicazione di questa legge. Tali deliberazioni sono sottoposte a parere del Consiglio delle autonomie locali o ad intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Legge provinciale sul consiglio delle autonomie locali).
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l’applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida adottate dalla Provincia stessa in materia di contratti pubblici. La violazione di tali condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Legge provinciale sulla finanza locale).
 

Art. 5
Ambito di applicazione soggettivo

1. Le amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono:
a) la Provincia autonoma di Trento;
b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti previsti da questo comma;
2. La normativa provinciale in materia di lavori, servizi e forniture si applica anche ai seguenti appalti realizzati da soggetti diversi da quelli individuati al comma 1:
a) lavori d’importo, stimato, al netto dell’IVA, pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali lavori riguardino i lavori di genio civile di cui all’allegato II della direttiva 24/2014/UE;
b) lavori d’importo, stimato, al netto dell’IVA, complessivo superiore a un milione di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge provinciale sui lavori pubblici;
c) servizi e forniture d’importo, stimato, al netto dell’IVA, pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, quando tali servizi e forniture sono connessi a lavori di cui alla lettera a).
 

Art. 6
Stima del valore degli appalti o delle concessioni

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della legge. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
3. Il valore stimato dell'appalto, indipendentemente dal momento in cui la stima è stata fatta, deve risultare valido, ai sensi della normativa vigente, al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento.
4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
5. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
6. Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi e del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente daN’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.
7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
8. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
9. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione.
10. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
11. Per le concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'articolo 8 della Direttiva 2014/23/UE.
 

Art. 7
Suddivisione degli appalti in lotti

1. Per favorire l’accesso delle MPMI agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono i medesimi in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall’acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle MPMI, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici.
2. Negli appalti di lavori, di servizi o forniture di importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria, la suddivisione in lotti è obbligatoria. Se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell’appalto, l'amministrazione aggiudicatrice non suddivide l'appalto in lotti ed indica specificatamente le ragioni di tale scelta nell’atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.
3. Negli appalti di lavori, di servizi o di forniture di importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l’appalto in lotti, quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. Nell’atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre, l’amministrazione aggiudicatrice indica la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.
4. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 6, l'amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso.
5. Quando il valore stimato complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti secondo le disposizioni valevoli per il valore del singolo lotto nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, oppure a 1.000.000 di euro per i lavori;
b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.
6. Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, secondo le disposizioni valevoli per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti
8. Quando è possibile presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. A tal fine il numero massimo di lotti per offerente deve essere indicato nel bando di gara o nell’invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, inoltre, nei documenti di gara, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per individuare quali lotti aggiudicare all'offerente, quando l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporta che a tale offerente dovrebbero essere aggiudicati un numero di lotti superiore al massimo.
9. Nei progetti di lavori, le spese in economia previste nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione riguardano lavorazioni non progettualizzabili e non sono considerate lotti.
 

Art. 8
Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l'acquisizione di proposte o osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali proposte o osservazioni possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
 

Art. 9
Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e di garantire la trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall'articolo 5 garantiscono un'idonea registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da questo articolo. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici nei seguenti casi:
a) quando a causa della natura specialistica del contratto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede strumenti, dispositivi o formati di file che non sono al momento disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili o sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede programmi o attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.
3. Nei casi individuati al comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici individuano le modalità di comunicazione, privilegiando, comunque, il ricorso, anche solo parziale, ai mezzi di comunicazione elettronici.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici quando l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello di protezione talmente elevato da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 8.
5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono il ricorso a mezzi di comunicazione elettronici, motivano tale scelta nel provvedimento a contrarre, in riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dai commi 2 e 4.
6. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni attraverso l’uso di mezzi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che siano mantenute l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici, l’amministrazione aggiudicatrice richiede un livello di sicurezza adeguato nel rispetto del principio di proporzionalità.
7. Per i contratti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto dal comma 8, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili .
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, se offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni in particolare quando:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato VIII della Direttiva 2014/24/UE, o dalla data di invio dell’invito a presentare offerta. Il testo dell’avviso o dell’invito a presentare offerta indica l’indirizzo internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
9. Agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
 

Art. 10
Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria

1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture, oggetto della progettazione, e indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.
2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:
a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche.
3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale.
4. La progettazione definitiva è affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. La decision di affidare separatamente tali fasi è motivata dall'amministrazione aggiudicatrice.
5. Il valore stimato relativo all’insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l’individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento, i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se tali prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi.
6. Per l'individuazione del contraente negli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale, indipendentemente dal periodo in cui sono state rese.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, i soggetti invitati devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e non possono ricorrere all'avvalimento.
8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati ad un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno di tale scelta.
 

Art. 11
Contenuto delle contratti per gli incarichi relativi all'architettura ed all'ingegneria

1. L’amministrazione verifica la rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate, in particolare in riferimento all'impiego da parte del contraente delle risorse umane qualificate dedicate alla progettazione.
2. I contratti per gli incarichi di progettazione prevedono delle fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione. Tali verifiche sono svolte dal responsabile del procedimento. Se l'amministrazione richiede al contraente l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal professionista, allo stesso può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se tali modifiche non conseguono a prescrizioni che, secondo quanto previsto dal contratto, costituiscono condizioni per l’approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.
 

Art. 12
Concorsi di progettazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici, per stimolare le categorie professionali ad approfondire la conoscenza di soluzioni innovative, di maggiore economicità e di particolare pregio architettonico, tecnico e di inserimento ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice utilizza lo strumento del concorso di progettazione, in riferimento agli appalti e alle concessioni di lavori.
a) quando l’importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, supera la soglia comunitaria, e la progettazione riguarda edifici pubblici;
b) quando l’importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, non supera la soglia comunitaria e la progettazione riguarda la nuova realizzazione o l’ampliamento di edifici scolastici i cui lavori a base d’asta risultino superiori a 1,5 milioni di euro.
2. Il bando di gara prevede l’affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari e dispone il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica relativi all’importo complessivo dei livelli progettuali da sviluppare. L’affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari è effettuato se permane il possesso dei requisiti previsti dal bando e dichiarati dal medesimo.
3. Il bando di gara stabilisce la quantificazione del premio e del corrispettivo per i livelli di progettazione successivi al progetto preliminare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di questa legge. L’ammontare complessivo dei premi da assegnare al vincitore del concorso e ai concorrenti ritenuti meritevoli non può superare l’importo presunto della progettazione preliminare.
 

Art. 13
Pubblicazione dei bandi di gara

1. I bandi di gara e gli avvisi relativi all’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono pubblicati secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE e dalla Direttiva 2014/23/UE.
2. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli avvisi di aggiudicazione delle amministrazioni aggiudicatrici sul sito internet di APAC assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale.
 

Art. 14
Partecipazione precedente di candidati o offerenti

1. Quando un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all’amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato di cui all’articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa l’attività di progettazione e di supporto alla stessa, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.
2. Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.
3. Nell’ipotesi in cui il candidato o l’offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile da parte dell’amministrazione aggiudicatrice adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidanti o offerenti, il candidato o l’offerente è escluso dalla procedura. Prima di tale eventuale esclusione, i candidati o gli offerenti hanno la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell’articolo 84 della Direttiva 2014/24/UE.
 

Art. 15
Criteri di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i contratti pubblici di cui alla presente legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall’articolo 16 comma 1.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
a) i contratti pubblici relativi a servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica, fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato dall’amministrazione non è superiore all’importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali);
c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto.
3. I lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a 2 milioni di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, si applica quanto previsto dalla legge provinciale sui lavori pubblici.
4. I servizi e le forniture di interesse provinciale, diversi da quelli previsti dal comma 2, possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso se ciò è giustificato in considerazione dell'esiguità dei profili qualitativi che possono esser oggetto di valutazione.
5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo ad un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall’art. 68 della direttiva 2014/24/UE.
6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall’amministrazione aggiudicatrice.
 

Art. 16
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione di questa legge può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.
2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati con regolamento di attuazione a questa legge.
3. In riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, ove possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate, l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza.
4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l’amministrazione aggiudicatrice riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l’ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 4 della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3 della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.
5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto sono, a titolo esemplificativo:
a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
b) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
e) la professionalità del personale incaricato dell’esecuzione del contratto;
f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui sarà realizzata l'opera;
g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale in materia di lavori pubblici anche in una logica di integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto alla lettera h);
i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative, mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
l) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti ed alle ricadute di questi in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
m) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o delle imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l’esecuzione di lavori o servizi;
n) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, in riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori part-time e full-time, valutando inoltre la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
o) il coinvolgimento da parte del concorrente delle micro, piccole e medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l’esecuzione di parte della prestazione a tali imprese;
p) l’impegno del concorrente ad utilizzare, per l’esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
q) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
r) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
s) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio in riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
t) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
u) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
v) in caso di incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere precedenti, l’applicazione dei principi di sobrietà, l’impostazione progettuale e l'idoneità del progetto ad essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto con regolamento di attuazione.
z) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto da tutte le lettere precedenti, la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
aa) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata risultante a ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo risulti avviato - quali "Family Audit” o equivalenti.
 

Art. 17
Termini delle procedure di appalto e di concessione

1. Al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria devono essere quanto più brevi possibili, senza però creare indebiti ostacoli all’accesso di operatori economici. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti per gli appalti dalla direttiva 2014/24/UE e, per le concessioni, dalla Direttiva 20l4/23/UE, o, se inferiori, i termini individuati dalla normativa statale di recepimento, fatti salvi i casi particolari in cui la complessità del contratto da affidare e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte per consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite dall'amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata per l'aggiudicazione di un appalto, per motivi di urgenza ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE, il termine è di quattro giorni;
b) se l'amministrazione aggiudicatrice apporta modifiche significative ai documenti di gara.
3. La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non prorogano le scadenze.
4. Il termine assegnato alla commissione tecnica per l'espletamento delle attività di competenza corrisponde al tempo concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato della percentuale del 20 per cento per il numero di offerte da esaminare, diminuito di una unità. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
 

Art. 18
Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi e di forniture

1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, ad esclusione dei servizi e forniture attinenti e funzionali all’esecuzione dei lavori in economia di cui all’articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici, cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.
2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 1, previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti l’assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
3. Quando gli operatori economici sono selezionati con ricorso all'elenco di cui al comma 1, nelle procedure negoziate il responsabile del procedimento individua almeno 7 operatori economici da invitare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi stabiliti da questa legge.
 

Art. 19
Avvalimento

1. L’operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.
2. I requisiti relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XII, parte II, lettera f) della Direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l’impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui tali requisiti sono richiesti.
3. Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante l’impegno di quest’ultima a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico.
4. Quando l’operatore economico si avvale di un’impresa ausiliaria in riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, di mezzi o di risorse funzionali all’esecuzione dell’appalto o in riferimento a requisiti che attestano il possesso di un’adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati e gli altri requisiti richiesti all’impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l’effettivo impiego, nell’esecuzione del contratto, dei beni, di mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono essere posseduti dall’impresa ausiliaria che non può, a sua volta, ottenerli con ricorso ad altri soggetti.
5. Non è ammessa la possibilità per gli operatori economici di avvalersi delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di altri soggetti nel caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.
6. Ai fini della stipulazione del contratto l’amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento.
 

Art. 20
Composizione delle commissioni tecniche

1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche diversi dal Presidente, la Provincia predispone un elenco telematico aperto, di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 5 di questa legge, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.
2. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'elenco.
3. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 1, previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti l’assenza di cause di inconferibilità ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
4. Ai commissari si applicano le cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. e tutte le altre cause di astensione individuate dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici.
5. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all’oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate, il responsabile del procedimento sceglie dall’elenco di cui al comma 1 i componenti diversi dal Presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione di questa legge può stabilire i compensi massimi dei commissari esterni all’amministrazione.
 

Art. 21
Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare

1. Per semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e diminuire il contenzioso, nelle acquisizioni in economia e nelle procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatici verificano l’assenza dei motivi di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine speciale e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario.
2. Per la partecipazione alle procedure, il concorrente dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale specificati dal bando di gara o dalla lettera d’invito ed allega la documentazione prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il concorrente che si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 19 o che si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 23, ai fini della partecipazione alla procedura di gara è tenuto a presentare un'autodichiarazione attestante il ricorso all’avvalimento o la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’articolo 23.
3. Le verifiche dell’insussistenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti di ordine speciale e del rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara sono svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici nei confronti dell’aggiudicatario e della eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo la presentazione della documentazione probatoria all'aggiudicatario.
4. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il soccorso istruttorio nei casi previsti dall'articolo 22.
5. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici annullano l’aggiudicazione, procedono all’escussione della garanzia presentata a corredo dell’offerta, se dovuta, e alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui il concorrente sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione del concorrente dagli stessi per un periodo di due mesi. Le amministrazioni aggiudicatrici non procedono alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta.
6. Ad esclusione delle procedure in due fasi in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta, nel caso previsto dal comma 1, non si applica alcuna verifica a campione in sede di gara. A seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, le amministrazioni aggiudicatrici verificano a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un concorrente individuato tramite sorteggio, con le modalità previste dal comma 3. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui il concorrente sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione del concorrente dagli stessi per un periodo di due mesi.
7. L’amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo ai concorrenti, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
 

Art. 22
Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a disposizioni di legge, ai regolamenti di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, l’amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non richiede la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.
 

Art. 23
Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono il candidato o il concorrente, quando sono a conoscenza, anche a seguito dell’esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi di legge, della sussistenza di motivi che portano all’esclusione obbligatoria negli appalti ai sensi dell'art. 57 paragrafo 1 e 2 della direttiva 2014/24/UE e nelle concessioni ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4 e 5 della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi di interesse generale previste dalla normativa statale.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono il candidato o il concorrente quando sono a conoscenza, anche a seguito dell’esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi di legge, del fatto che l’operatore economico si trova in una delle situazioni indicate all’articolo 57, paragrafo 4 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'alt 38, paragrafo 4 e 5 della direttiva 2014/23/Ue, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull’affidabilità dell’operatore.
3. L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l’esclusione dalla procedura di gara, ai sensi del comma 1 o 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente, l’esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Le disposizioni di questo comma non si applicano all’operatore economico che sia stato escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni nel corso del periodo di esclusione fissato da tale sentenza.
5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, tale periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al comma 1 e di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al comma 2.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali , comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
7. L’amministrazione aggiudicatrice non esclude l’operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, quando tale esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l’operatore economico è stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.
8. Se l’operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dalla lettera b) paragrafo 4 dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dalla lettera b) paragrafo 7 dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, l’amministrazione aggiudicatrice non esclude l’operatore, se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell’attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.
 

Art. 24
Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o della concessione o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto o una concessione per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica:
a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 42, paragrafi 5 e 6 della Direttiva 2014/24/UE, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o la concessione o il nome delle parti dell’accordo quadro;
d) ad ogni offerente che ha presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
 

Art. 25
Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato nell'offerta. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
b) che l'affidatario provveda al deposito presso l'amministrazione aggiudicatrice di una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l’affidatario è inoltre tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all’uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 23.
3. Al fine di garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione, l’affidatario deve indicare all’amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, e il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in tali lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L’amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall’affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e controlla l’avvenuto pagamento degli stessi tramite le fatture quietanzate.
4. Le lavorazioni o le prestazioni di cui al comma 2, lettera a) possono essere subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.
5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione lavori. Se l'appaltatore comunica, in corso di esecuzione, alla direzione lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione lavori stessa, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.
7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi del comma 4 bis e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 pubblica nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.
8. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, purché essa sia completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale n. 23 del 1992; il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
9. I commi precedenti si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
10. Ai fini di questo articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se risultano singolarmente d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, recanti il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del d.lgs 159/2011.
11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore e il subcontraente di cui al comma 10 può comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.
12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l’affidatario intende subappaltare, di cui al comma 2 lettera a).
 

Art. 26
Modifica dei contratti durante il periodo di validità

1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di appalto, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2.
2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale oppure comporta per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
2) l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni previste da questa lettera non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'Allegato II della direttiva 2014/23/UE
c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni previste da questa lettera non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'Allegato II della direttiva 2014/23/UE
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto e se l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando tale possibilità è prevista dalla normativa vigente;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto al comma 5;
f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per
le concessioni o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto, di importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso presenta i contenuti previsti dalla direttiva 2014/24/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalla stessa direttiva. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.
4. Per il calcolo del prezzo di cui al comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. Nel caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale, quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2, una modifica è, in ogni caso, considerata sostanziale, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
 

Art. 27
Finanza di progetto nei servizi

1. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la convenienza a soddisfare bisogni di servizi con il ricorso allo strumento della concessione tramite finanza di progetto in luogo dell’appalto.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata anche su proposta degli operatori privati, se il servizio oggetto della proposta non è inserito negli strumenti di programmazione deN’amministrazione o se, al momento di presentazione della proposta, il servizio non è erogato in alcun modo dall’amministrazione e non è oggetto di procedura concorsuale finalizzata all’individuazione del prestatore.
3. La proposta di cui al comma 2 contiene uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario, asseverato da soggetti autorizzati, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e delle indicazioni degli elementi di valutazione dell’offerta e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. La proposta indica, inoltre, l’importo della spesa sostenuta per la sua predisposizione, nel limite del 2,5 per cento dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità.
4. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e può adottare, nell’ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità quando li ritiene di pubblico interesse, senza che ciò determini alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Se l’amministrazione adotta gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.
5. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, dall’amministrazione aggiudicatrice, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato UE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.
6. Ai fini della scelta del concessionario, l’amministrazione aggiudicatrice indice una procedura ristretta per l'affidamento della concessione, con predeterminazione dei criteri selettivi e ponendo a base di gara lo studio di fattibilità dichiarato di pubblico interesse. A tale procedura possono partecipare soggetti qualificati e il proponente invitato alla stessa, che assume la denominazione di promotore. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dall’amministrazione. In tal caso, il promotore risulterà affidatario della concessione.
7. Per tutto quanto non espressamente regolato dal questo articolo si applicano le disposizioni della normativa provinciale in materia di concessione di lavori pubblici in quanto compatibili.
 

Art. 28
Appalti e concessioni riservati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure diappalto e alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, oppure possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso di indizione di gara fa riferimento a questo articolo.
 

Art. 29
Misure promozionali per le micro, piccole e medie imprese e per l'accesso alle gare

1. Per promuovere e incentivare l’accesso delle micro imprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle micro imprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta, nei casi di affidamento di lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario e mediante procedura negoziata e nei casi di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 207.000 euro.
3. Per le procedure diverse da quelle indicate dal comma 2, l’offerta è corredata da una garanzia pari all’uno per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
4. La garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è fissata nel bando di gara o nella lettera di invito nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 100.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo non superiore a 80.000 euro.
5. L'importo delle garanzie e dell’eventuale rinnovo della garanzia a corredo dell’offerta è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
 

Art. 30
Clausole sociali

1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento ed eventuale integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il Contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale ed applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative e le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento.
2. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 70 della direttiva europea 2014/24/UE in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell’appalto, quando nulla è previsto in materia dal CCNL applicato dall’Aggiudicatario ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro individuato con le modalità di cui al precedente comma, in caso di cambio di gestione dell’appalto di servizi, si stabilisce per l’Aggiudicatario l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto. A tale proposito l’Aggiudicatario e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, la Ditta Aggiudicataria indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto.
3. L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito nella misura indicativa del 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell’offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui al precedente comma, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell’ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell’appalto. Alle persone svantaggiate vanno applicate le condizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal citato CCNL individuato ai sensi del comma 1 ed integrativo provinciale se più favorevoli.
4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce adeguata forme di pubblicità delle clausole sociali previste da questo articolo, secondo quanto stabilito dalla normativa statale ed europea.
 

Art. 31
Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Il comma 1 dell’articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le condizioni e i casi in cui possono essere effettuati i lavori sequenziali ”.
 

Art. 32
Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “indicate dall'articolo 2, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “aggiudicatici”.
2. Nel comma 1 bis dell’articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “indicate dall'articolo 2, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “aggiudicatici”.
 

Art. 33
Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

I. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “di cui all'articolo 2, comma 1” sono soppresse.
 

Art. 34
Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “ secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio del prezzo più basso ”.
 

Art. 35
Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
“L'affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite nel regolamento di attuazione. Per determinare i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento degli incarichi previsti da questo articolo si applica la normativa statale ” sono soppresse.
2. Nel comma 7 dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole “ Il
rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione” sono soppresse.
3. Nel comma 12 bis dell’articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole
“con le modalità definite dal regolamento di attuazione ” sono soppresse.
4. Nel comma 12 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
“dell'esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “attestante l'insussistenza di motivi di esclusione’.

 

Art. 36
Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “2. La garanzia a corredo dell’offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice”.
2. Nel comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “garanzia prevista al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “garanzia prevista al comma 2”.
3. Il comma 8 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l’esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”.
4. Nel comma 9 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “La garanzia” sono sostituite dalle seguenti: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 8”.
5. Nel comma 10 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “ La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa cui ai commi 1 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 8”.
6. Nel comma 12 dell’articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “l’acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “l’acquisizione della garanzia di cui al comma 2”.
 

Art. 37
Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell’articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “Si applica il beneficio previsto dall'articolo 23, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: uSi applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente”.
 

Art. 38
Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell’articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “cauzione definitiva” sono sostituite dalle seguenti: “garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”.


Art. 39
Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “ai sensi degli articoli 31 e 32 " sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 31".
2. Nel comma 5 quater dell’articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “Ai fini della valutazione del progetto il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali" sono soppresse.
 

 

Art. 40
Modificazione dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell’articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “ il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa'" sono sostituite dalle seguenti: “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente"".
 

Art. 41
Modificazioni dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1, lett. a) dell’articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “tutti i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura'" sono sostituite dalle parole: “tutti i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 36 e 37 e per i quali non sussistano motivi di esclusione
2. Nel comma 2 dell’articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “con i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'articolo 39” sono soppresse.
 

Art. 42
Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 4 dell’articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
“secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente'".
 

Art. 43
Modificazione dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell’articolo 33 ter le parole “Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 39" sono soppresse.

 

Art. 44
Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: " dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 35” sono sostituite dalle seguenti: “dei requisiti previsti dall’articolo 34, l’insussistenza di motivi di esclusione”.
2. Nel comma 11 dell’articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: " dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 35” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 34 e dell’assenza di motivi di esclusione”.
 

Art. 45
Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “di cui
agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 34, 37 e per i quali non sussistano motivi di esclusione”.
 

Art. 46
Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
“all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all ’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006” sono sostituite dalle seguenti: “all'escussione della relativa garanzia a corredo dell’offerta, se prevista, e alla segnalazione del fatto ad ANAC per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006”.
2. Nel comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole:
“L'autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento” sono soppresse.
 

Art. 47
Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "di cui all’articolo 2, comma 1" sono soppresse.
 

Art. 48
Modificazione dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 4 dell’articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: " gli articoli 1 bis, 7bis, 10, 40bis e 58.12,” sono sostituite dalle seguenti: “i principi per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, gli articoli 7bis, 10, 40bis e 58.12,”.

 

Art. 49
Modificazioni dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 4 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)” sono soppresse.
2. Nel comma 5 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “Oltre a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera b)” sono soppresse.
3. Nel comma 8 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “fermi restando i requisiti indicati all’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “fermo restando l’insussistenza di motivi di esclusione”.
4. Nel comma 13 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “prevista dall’articolo 23, comma F sono sostituite dalle seguenti: “prevista dall’articolo 23, comma 2”.
5. Nel comma 13 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “la cauzione definitiva” sono sostituite dalle seguenti: “la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto”.
6. Nel comma 16 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “garantita dalla cauzione prevista dall’articolo 23, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “garantita dalla garanzia prevista dall’articolo 23, comma 2”.
7. Nel comma 17 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “dall’articolo 23, comma F sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 23, comma 2”.
8. Nel comma 19 dell’articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “dalla cauzione prevista dall’articolo 23” sono sostituite dalle seguenti: “dalla garanzia a corredo dell’offerta prevista dall’articolo 23”.
 

Art. 50
Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 dell’articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “garanziaprevista dall’articolo 23, comma F sono sostituite dalle seguenti: “garanzia prevista dall’articolo 23, comma 2”.
2. Nel comma 5 dell’articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “cauzione definitiva prevista dall’articolo 23, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: “garanziaprevista dall’articolo 23, comma 8".


Art. 51
Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1, lettera b) dell’articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
 

Art. 52
Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1, lettera f) dell’articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
 

Art. 53
Modificazione dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 8 dell’articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “i
requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “l’insussistenza di motivi di esclusione in capo ai partecipanti”.
 

Art. 54
Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali 1990

1. Nel comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali le parole: “b) l'entità e le modalità di costituzione della cauzione, ove prevista” sono soppresse.
 

Art. 55
Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui contratti e beni provinciali 1990

1. Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge sui contratti e beni provinciali le parole: “di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 13 dell’articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 ter, 12 quater e 13 dell’articolo 18”.
 

Art. 56
Abrogazioni

1. Dalla data fissata dal regolamento di attuazione sono abrogate le seguenti norme:
a) gli articoli 1, comma 8, 1 bis, 2, commi 1 e 2, 3, 11, 12, 20 commi 6, 8, e 12, 23, commi 1 e 6, 27, comma 3, 27 bis, commi 2, 3 e 6, 28, commi 2, 3 e 4, 28 bis, 30 bis, comma 4, 32, 33 quater, 35, 35 ter, 39, 39 bis, comma 2, 42 commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 44, 51 commi 1, 2, 3, 5 lett. b), 6, 7 e 10, art. 51 bis, 52, comma 10 ter, 58.27, 58.28 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici;
b) gli articoli 16 commi 2 e 4, 20 comma 1, 25, comma 2, 44, comma 1, 46, 49, 60, commi 7 e 8, 126, commi 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 138, commi 7, 8 e 9, 140, 142, 143 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici);
c) gli articoli 2 bis, commi 1 e 2, 5, commi 3 e 4bis, 8, commi 1 e 2, 18, commi 8, 12 e 12 bis, 21, comma 5 e 23 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).
 

Art. 57
Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge si applica a decorrere dalla data fissata dal regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale n. 26 del 1993 e della legge provinciale n.23 del 1990, recate da questa legge e la previgente normativa, può stabilire le singole disposizioni della legge provinciale n. 26 del 1993 e della legge provinciale n.23 del 1990 che cessano di applicarsi e può individuare le norme da abrogare dei vigenti regolamenti di attuazione delle medesime leggi provinciali. Il regolamento può essere adottato per stralci.
2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 (Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni) è obbligatoria solo a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito siano pubblicati o inviati dopo tale data. Fino a tale data l'amministrazione aggiudicatrice individua nel bando di gara o nella lettera di invito i mezzi di comunicazione cui fare ricorso e può decidere di applicare, in tutto o in parte, quanto previsto dall'articolo 9.
3. L'articolo 7 (Suddivisione degli appalti in lotti) si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati successivamente alla data fissata dal regolamento.
4. L'articolo 21 (Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare) si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito siano pubblicati o inviati dopo la data fissata dal regolamento.
5. L'articolo 23 (Motivi di esclusione) si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito siano pubblicati o inviati dopo la data fissata dal regolamento.
6. L'articolo 25 (Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto) si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito siano pubblicati o inviati dopo la data fissata dal regolamento. Negli appalti in cui non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede, salvo diverse motivazioni, sentito l'affidatario e anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, nonché ai subappaltatori e ai cottimisti, dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.