Cassazione Penale, Sez. 3, 30 marzo 2017, n. 15867 - Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Prescrizione


 

 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 31/01/2017

 

FattoDiritto

 

1.Il sig. A.R. propone ricorso straordinario per errore di fatto contenuto nella sentenza in epigrafe indicata che, senza avvedersi, a suo dire, della prescrizione maturata il 15/06/2016, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del 16/10/2015 della Corte di appello di Torino che aveva ribadito la affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il 17/10/2008.
2.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Il reato è stato commesso il 17/10/2008.
3.1. Il tempo necessario a prescrivere maturava, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen., il 17/04/2016.
3.2.Il dibattimento è rimasto sospeso per 59 giorni, dal 16/09/2013 al 14/11/2013, per la adesione del difensore alla astensione dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati penalisti per i giorni 16, 17, 18, 19 e 20 settembre 2013, deliberata il 06/08/2013 dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali.
3.3. E' rimasto altresì sospeso per 147 giorni, dal 18/12/2012 al 14/05/2013, su richiesta di rinvio del difensore al fine di risarcire il danno della persona offesa, per un totale di 206 giorni (sulla sospensione del corso della prescrizione in questi casi, si prendano a riferimento Sez. 4, n 39606 del 28/06/2007, Marchesini, Rv. 237877 e Sez. 1, n. 7337 del 21/12/2006, Volpe, Rv. 235711, secondo cui integra una causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile al dichiarato fine di addivenire a un accordo in ordine al risarcimento del danno; nel senso che, in generale, integra una causa di sospensione della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su accordo delle parti, in quanto non collegato ad esigenze probatorie e difensive, Sez. 5, n. 14461 del 02/02/2011, Abbagnato, Rv. 249847; nello stesso senso Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469).
3.4. E' appena il caso di precisare che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio (Sez. 5, n. 12453 del 23/02/2005, Princiotta, Rv. 231694; Sez. 4, n. 40309 del 04/10/2007, Impero, Rv. 237783; Sez. 6, n. 12497 del 08/01/2010, Romano, Rv. 246724; Sez. 7, n. 9466 del 25/11/2014, Franco, Rv. 262670; cfr. altresì la Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220509, secondo cui la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa).
3.5. Ne consegue che il tempo necessario a prescrivere è maturato il 09/11/2016, in data ampiamente successiva a quella di pubblicazione della sentenza impugnata.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 31/01/2017.