Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 10 aprile 2017, n. 17904 - Manovra in contrasto con le procedure aziendali di MMC. Art. 18, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 81 del 2008: obbligo di sorveglianza del DL


 

 

Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 16/06/2016

 

 

 

Fatto

 

Il Tribunale di Catania con sentenza del 5 giugno 2015 ha condannato LR.A. alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 18, comma 1, lettera f), del dlgs n. 81 del 2008 per avere omesso di richiedere ai lavoratori della impresa da lui diretta la osservanza delle norme vigenti nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
Era, infatti, emerso che in data 3 febbraio 2011 un lavoratore addetto alla Eurografica srl, della quale il LR.A. era amministratore unico, aveva subito un infortunio sul lavoro avendo egli eseguito una manovra in contrasto con quanto previsto dalla procedura aziendale di movimentazione manuale dei carichi nonché con le procedure di sicurezza delle attività aziendali.
Ritenuto, pertanto, che il LR.A., in quanto titolare degli obblighi in materia di sicurezza sul posto di lavoro, aveva violato la disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lettera f), del dlgs n. 81 del 2008, personale dell'Asp di Catania aveva disposto a suo carico l'obbligo di provvedere a rimuovere entro trenta giorni la violazione riscontrata, intimandogli, altresì, il pagamento della somma di euro 1300,00 onde rimuovere gli effetti penali della sua omissione.
Non avendo il LR.A. ottemperato all'obbligo di pagamento entro il termine prescritto, il Tribunale, rinviato a giudizio il prevenuto, ha provveduto a condannarlo alla pena di giustizia, ritenutane la penale responsabilità.
Ha interposto ricorso per cassazione il LR.A., tramite il suo difensore, rilevando che, alla luce delle risultanze della istruttoria dibattimentale, non era emersa la sua responsabilità avendo il prevenuto organizzato presso la sua impresa i corsi di formazione per la sicurezza dei dipendenti ed essendo l'incidente occorso dovuto alla inottemperanza da parte del lavoratore infortunato alla prescrizioni operative impartitegli.
Ha, altresì, lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza della sua condizione di incensuratezza nonché la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è inammissibile in quanto il suo contenuto è in parte incongruo rispetto alla contestazione elevata a carico del LR.A. ed in parte prospetta vizi nella sentenza impugnata manifestamente infondati. 
Invero, rileva la Corte, all'Imputato è stata contestata la specifica violazione dell'art. 18, comma 1, lettera f) del dlgs n. 81 del 2008, il quale impone al datore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti l'osservanza delle vigenti disposizioni antinfortunistiche o comunque connesse all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro sia di fonte pubblica che di fonte aziendale.
La difesa dell'imputato è stata invece volta a dimostrare il fatto che egli ha adempiuto al diverso obbligo, previsto dalla lettera l) del medesimo comma 1 dell'art. 18 ora in questione, concernente la formazione, informazione ed addestramento del personale dipendente.
Si tratta di due precetti fra loro distinti, posto che l'uno, il secondo, impone al datore di lavoro la predisposizione di mezzi informativi e formativi del proprio personale, mentre l'altro, il primo, comporta un ben più incisivo obbligo di sorveglianza a carico del datore di lavoro affinché le disposizioni antinfortunistiche non rimangano lettera morta ma siano osservate da quanti operano all'interno della impresa da quello gestita.
Tale sorveglianza, si precisa, non si esaurisce, come parrebbe ritenere il ricorrente, nella passiva predisposizione degli strumenti informativi volti a prevenire, tramite la formazione e l'addestramento del personale dipendente, gli infortuni sul lavoro, ma comporta la attiva e fattiva costante verifica che i mezzi a ciò allestiti, le relative procedure di utilizzo e comunque le disposizioni a tal fine previste siano concretamente osservate dai lavoratori dipendenti, comportando la effettività di detta verifica la predisposizione di adeguate misure di controllo sulla reale osservanza delle disposizioni impartite.
La irrilevanza delle argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno della propria opposizione in relazione alla specifica contestazione a lui mossa, la quale, si ribadisce, consiste nella omissione di adeguate forme di controllo, rende, pertanto, inammissibile sul punto il ricorso presentato dal LR.A..
Quanto alle censure aventi ad oggetto la mancata concessione in favore del prevenuto delle attenuanti generiche, osserva la Corte che il ricorrente erra nel dolersi della pretesa mancanza di motivazione al riguardo della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Catania ha, infatti, evidenziato sul punto, consapevole della regula juris secondala quale la concessione delle attenuanti generiche non è una sorta di diritto cui l'imputato condannato si può giovare in assenza di fattori ostativi al loro riconoscimento ma è un beneficio cui il prevenuto può accedere in relazione a fattori che, sebbene innominati e non circoscritti in un numerus clausus, debbono pur essere evidenziabili nell'ambito della singola fattispecie sottoposta al giudizio, la mancanza di qualsivoglia allegazione da parte del prevenuto, ove si eccettui il suo stato di incensuratezza (elemento normativamente considerato non sufficiente se non accompagnato da altro significativi fattori, ai fini della concessione delle attenuanti generiche), ai fini della concessione del rilevato beneficio.
Né, va infine segnalato, in sede di ricorso il LR.A. ha posto in evidenza fattori che avrebbero potuto giustificare l'emersione dell'elemento accidentale del reato e dei quali, invece, il Tribunale di Catania non ha tenuto conto.
Così come, da ultimo, adeguatamente motivata è la decisione di ritenere la fattispecie esulante dalla ipotesi di particolare tenuità che, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avrebbe potuto comportare la non punibilità del fatto.
Anche in questo caso, infatti, il Tribunale di Catania ha dato adeguatamente conto delle ragioni della sua decisione - la quale, impingendo in valutazioni di merito, non è suscettibile di essere riesaminata in questa sede di legittimità ove non viziata sotto il profilo logico o giuridico - di escludere la sussistenza della particolare causa di non punibilità; essa è basata sulla condivisibile considerazione della rilevanza primaria dei beni della integrità fisica e della salute messi a repentaglio dalla condotta omissiva del prevenuto, tale da escludere la ridotta offensività del reato accertato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato alla rifusione della spese processuali ed al pagamento della somma, equitativamente determinata nella misura sotto indicata, di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016