Categoria: 2008
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 maggio 2008
Validità: 01.04.2008
Parti: Confedilizia e Ugl Terziario, Ugl Sindacato Nazionale Servizi Privati
Settori: Servizi, Portieri
Fonte: UGL-Terziario

Sommario:

 Dichiarazione congiunta
Titolo I Parte generale
Art. 1 Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 Inderogabilità del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Contrattazione di secondo livello
Art. 5 Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU
Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 7 Osservatorio Nazionale
Art. 8 Commissioni paritetiche territoriali
Art. 9 Cassa portieri
Art. 10 Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto
Art. 11 Trattenute sindacali
Dichiarazione a verbale
Art. 12 Controversie collettive
Art. 13 Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 14 Collegio di arbitrato
Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 15 Classificazione dei lavoratori
Art. 16 Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 17 Mansioni dei lavoratori
Art. 18 Portiere adibito a più stabili
Art. 19 Portiere adibito ad uno stabile con più ingressi
Art. 20 Materiali per le pulizie
Art. 21 Responsabilità per danni
Art. 22 Esercizio contemporaneo di altra attività
Art. 23 Sostituto del portiere
Titolo IV Quadri
Art. 24 Formazione e aggiornamento
Art. 25 Polizza assicurativa
Art. 26 Indennità di funzione
Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro - Contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 27 Contratto di assunzione
Art. 28 Documenti per l'assunzione
Art. 29 Periodo di prova
Art. 30 Collocamento
Capo II Contratti di apprendistato
Art. 31 Contratto di apprendistato
Capo III Contratti a termine
Art. 32 Contratti a tempo determinato
Capo IV Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 33 Lavoro ripartito
Art. 34 Tutela del lavoro notturno continuativo
Art. 35 Contratti di somministrazione)
Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 36 Nastro orario di apertura e di chiusura del portone
Art. 37 Orario di lavoro settimanale e giornaliero
Art. 38 Lavoro a turni
Art. 39 Durata media dell’orario
Art. 40 Reperibilità
Art. 41 Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
Art. 42 Lavoro festivo e notturno
Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 43 Orario di lavoro settimanale
Art. 44 Orario giornaliero
Art. 45 Diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero
Art. 46 Durata media dell’orario
Art. 47 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo III Lavoratori con profili professionali A) A tempo parziale
Art. 48 Rapporti a tempo parziale
Art. 49 Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 50 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 51 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 52 Clausole di flessibilità e di elasticità
Art. 53 Determinazione della paga oraria
Capo IV Lavoratori con profili professionali B)
Art. 54 Orario di lavoro
Art. 55 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo V Lavoratori con profili professionali C)
Art. 56 Orario di lavoro
Art. 57 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VI Lavoratori con profili professionali C) A tempo parziale
Art. 58 Lavoro a tempo parziale
Art. 59 Contratto di assunzione - Norme di rinvio
Art. 60 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 61 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 62 Clausole di flessibilità e di elasticità
Capo VII Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 63 Orario di lavoro settimanale
Art. 64 Orario giornaliero
Art. 65 Durata media dell’orario
Art. 66 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Capo VIII Lavoratori con profilo professionale D) A Tempo parziale
Art. 67 Rapporti a tempo parziale
Art. 68 Contratto di assunzione - Norme di rinvio
 Art. 69 Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 70 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 71 Clausole di flessibilità e di elasticità
Art. 72 Determinazione della paga oraria
Titolo VII Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo I Festività
Art. 73 Festività
Art. 74 Determinazione del compenso per lavoro festivo
Capo II Ferie
Art. 75 Periodo di ferie ed irrinunciabilità delle ferie stesse
Art. 76 Scelta del periodo: facoltà del lavoratore
Capo III Riposo settimanale
Art. 77 Riposo settimanale
Capo IV Permessi e congedi
Art. 78 Permessi retribuiti
Art. 79 Permessi per lutto
Art. 80 Permessi elettorali
Art. 81 Congedo matrimoniale
Art. 82 Chiamata di leva e richiamo alle armi
Art. 83 Altri permessi
Titolo VIII Trattamento di malattia
Art. 84 Definizione di malattia
Art. 85 Obblighi dei lavoratori e conservazione del posto
Art. 86 Indennità economiche
Art. 87 Determinazione della retribuzione media globale lorda giornaliera ai fini dell’indennità di malattia
Art. 88 Campo di applicazione
Art. 89 Condizioni di miglior favore
Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 90 Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi
Art. 91 Previdenza complementare
Art. 92 Gravidanza e puerperio
Art. 93 Infortunio sul lavoro
Titolo X Trattamento economico
Capo I Elementi retribuitivi
Art. 94 Salario
Art. 95 Indennità
Art. 96 Terzo elemento
Art. 97 Determinazione della normale paga oraria e giornaliera
Capo II Retribuzioni dei vari profili professionali
Art. 98 Retribuzione lavoratori con profili professionali A), che usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 99 Retribuzione portieri con profili professionali A), che non usufruiscono dell’alloggio
Art. 100 Retribuzione portieri - Lavoratori a tempo parziale
Art. 101 Retribuzione lavoratori con profili professionali B)
Art. 102 Retribuzione lavoratori con profili professionali C)
Art. 103 Retribuzione lavoratori con profilo professionale D)
Capo III Scatti di anzianità
Art. 104 Portieri con profili professionali A)
Art. 105 Lavoratori con profili professionali B)
Art. 106 Lavoratori con profili professionali C)
Art. 107 Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 108 Decorrenza scatti
Capo IV Mensilità supplementare
Art. 109 Gratifica natalizia
Titolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso trattamento di fine rapporto
Capo I Portieri con profili professionali A)
Art. 110 Preavviso
Art. 111 Preavviso in caso di eliminazione del servizio di portineria
Art. 112 Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo II Lavoratori con profili professionali B)
Art. 113 Preavviso
Art. 114 Trattamento di fine rapporto – TFR
Capo III Lavoratori con profili professionali C)
Art. 115 Preavviso
Art. 116 Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo IV Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 117 Preavviso
Art. 118 Trattamento di fine rapporto - TFR
Capo V Certificato di servizio
Art. 119 Certificato di servizio
Capo VI Decesso del lavoratore
Art. 120 Decesso del lavoratore
Titolo XII Trasferimento della proprietà dello stabile
Art. 121 Trasferimento della proprietà dello stabile
Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 122 Provvedimenti disciplinari
Art. 123 Procedure disciplinari
Art. 124 Provvedimenti in caso di procedimento penale
Titolo XIV Tabelle retributive
Art. 125 Tabelle retributive
Titolo XV Norme finali
Art. 126 Condizioni di miglior favore
Titolo XVI Decorrenza, durata e procedure di rinnovo del contratto
Art. 127 Decorrenza e durata
Art. 128 Procedure di rinnovo del contratto
Tabelle
Tabella A Portieri con profili professionali A3) / A4)
Tabella A-bis Portieri con profili professionali A1) / A2) / A5)
Tabella A-ter Portieri con profili professionali A6) / A7)
Tabella A-quater Portieri con profili professionali A8) / A9)
Tabella B Lavoratori con profili professionali B)
Tabella C Lavoratori con profili professionali C)
Tabella D Lavoratori con profili professionali D)
 

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati

Il giorno 8 maggio 2008 in Roma tra la Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia (Confedilizia), […] e la Ugl Terziario […], la Ugl - Sindacato Nazionale Servizi Privati, […]
Visto il CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, stipulato il 10 dicembre 2003, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo
Si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Proprietari di Fabbricati, composto da:
1 dichiarazione congiunta, 16 titoli, 128 articoli, 7 tabelle, 8 allegati, letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Parte generale
Art. 1 Validità e sfera di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Confedilizia e Ugl, già Cisnal, disciplina in maniera unitaria e su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro relativo ai lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e/o loro consorzi, nonché da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari e/o condominiali, i cui profili professionali sono indicati al successivo art. 17.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente contratto tutti i lavoratori indicati al successivo art. 17, quando la loro prestazione ha carattere personale e domestico e cioè quando essi sono addetti a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti o da affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati, nonché quando sono addetti a stabili destinati prevalentemente a sedi di imprese, dalle quali essi lavoratori dipendono.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione

1. Le parti, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, si impegnano a procedere a periodici confronti su: evoluzione del settore, processi di riorganizzazione, innovazione tecnologica e loro implicazioni sul dato occupazionale qualitativo e quantitativo.

Art. 4 Contrattazione di secondo livello
1. La contrattazione di secondo livello potrà aver luogo, di norma, in sede regionale (provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano) o aziendale, in quest'ultimo caso esclusivamente in unico ambito di contrattazione.
In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Essa potrà riguardare, per il livello territoriale, solo le materie indicate al successivo comma 3; per il livello aziendale, solo le materie diverse da quelle già definite a livello nazionale o territoriale, nonché quanto previsto all’art. 17, comma 4, lettera m) e all’art. 40, comma 3.
3. A livello territoriale le parti potranno stipulare accordi relativamente:
a) alla eventuale anticipazione e/o posticipazione del nastro orario di cui al successivo art. 36;
b) ad un frazionamento dell’orario giornaliero in più di due periodi, come indicato al successivo art. 37;
c) alle indennità per prestazioni non disciplinate né disciplinabili nazionalmente, quali ad esempio la spalatura della neve, la raccolta dei rifiuti ecc.;
d) alla identificazione degli usi e consuetudini locali;
e) ad eventuali altre indennità collegate al punto d);
f) ad una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero dei portieri con profili professionali A1), A3), A5), A6) e A8), dell'art. 15, in conformità di quanto previsto dall’art. 45, comma 1;
g) alla eventuale determinazione delle indennità per il ritiro della posta straordinaria dei domiciliatari di cui all’art. 17, comma 4, lettera m);
h) alla fissazione delle ulteriori modalità operative ed organizzative dell’istituto della reperibilità così come previsto dall’art. 40;
i) alla eventuale definizione delle specificità di cui al successivo art. 19;
l) alla previsione di un’ulteriore ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per sostituire lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede.
m) alla fissazione di un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media degli orari lavorativi, ai sensi degli artt. 39, 54, 56 e 65;
n) alla individuazione di specifiche figure professionali esistenti sul territorio.
4. Ove già sia in atto, alla data di stipula del presente CCNL, contrattazione di secondo livello in ambito provinciale o sub provinciale, i relativi contratti manterranno la loro validità, purché depositati presso l’Osservatorio Nazionale, costituito presso la Confedilizia, da almeno una delle parti stipulanti, aderenti alla Confederazione o all’Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto.
5. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.
6. La durata degli accordi di secondo livello sarà quadriennale.
7. Le parti trasmetteranno copia degli accordi stipulati a norma del presente articolo all'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 7.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a promuovere, nell’ambito delle realtà lavorative con più di 15 dipendenti, un rafforzamento della contrattazione collettiva aziendale, individuando in tale istituto lo strumento più idoneo per fronteggiare le specifiche esigenze non disciplinabili nazionalmente o regionalmente.

Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso la sede della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante per ciascuna delle parti che hanno stipulato il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti che possono essere svolti da specifiche Sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale;
e) definire le procedure e le modalità per costituire la Previdenza integrativa, come dal successivo art. 91.
3. La Commissione sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 7 Osservatorio Nazionale
1. Con gli stessi criteri e la stessa composizione di cui all’articolo precedente è costituito l’Osservatorio Nazionale, con la funzione di analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione, al mercato del lavoro, alla formazione ed alla riqualificazione professionale.
2. A tale fine l’Osservatorio Nazionale provvederà a:
- formulare progetti e programmi rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica;
- predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
- ricevere la copia degli accordi di secondo livello, così come previsto all'art. 4, commi 4 e 7, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore.

Art. 8 Commissioni paritetiche territoriali
1. Presso la sede di ciascuna Associazione della Proprietà Edilizia è costituita una Commissione paritetica territoriale, composta da un rappresentante per ciascuna delle parti che hanno stipulato il presente contratto.
2. La Commissione è competente a:
a) esprimersi per quanto previsto all’art. 16, commi 6 e 8;
b) ricevere le comunicazioni di cui all’art. 44, comma 2.
3. La Commissione stessa, inoltre, può coordinarsi con l’Osservatorio Nazionale per le iniziative di formazione professionale.

Art. 9 Cassa portieri
1. È istituita la "Cassa Portieri", strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti di cui al presente titolo, relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica.
[...]

Dichiarazione a verbale
In relazione alla rapida evoluzione della normativa in materia di lavoro ed alla necessità di un continuo impegno finalizzato all’adeguamento degli istituti contrattuali alle concrete esigenze dell’attività del settore, le parti concordano sulla necessità di promuovere un consolidamento dell’attività svolta in proposito dalla Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 12 Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli Accordi interconfederali vigenti nel settore, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione Paritetica Nazionale.

Art. 13 Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di Confedilizia e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale di Ugl cui sia iscritto o abbia conferito mandato.
[…]
10. Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla presente normativa non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al precedente articolo 6.

Titolo III Classificazione e mansioni dei lavoratori
Capo I Classificazione dei lavoratori
Art. 15 Classificazione dei lavoratori

1. Le figure professionali dei lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono le seguenti:
A) lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
A1) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A2) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A3) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio.
A4) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.
A5) Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).
A6) Portieri senza alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
A7) Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video;
A8) Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare;
A9) Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare.
B) Lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l'attività richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.
B1) Lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B2) Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
B3) Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.
B4) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
B5) Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell'androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
C) Lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati).
C1) Quadri. Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della proprietà, in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, con alle proprie dipendenze impiegati con profili professionali C2) e/o C3).
C2) Impiegati con funzioni ad alto contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all'intera amministrazione o ad una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità loro delegate.
C3) Impiegati che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
- impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori informatici, segretari di concetto.
C4) Impiegati che svolgono mansioni d'ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
- contabili d'ordine, operatori informatici, addetti di segreteria con mansioni d'ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso enti, istituti ed uffici pubblici e/o privati.
D) Lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.
D1) Lavoratori addetti all’attività di vigilanza esercitata in modo non discontinuo nell’ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale o di immobili e/o di complessi residenziali;
D2) Operatori a mezzo strumenti informatici che, su incarico condominiale, dotati di personal computer e collegamento Internet, curano con tali strumenti lo svolgimento di pratiche e commissioni per conto dei condomini o di una parte di essi che in tal caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.
D3) Assistenti condominiali che, su incarico condominiale, svolgono mansioni relative alla vita familiare dei condomini, o di una parte di essi che in tale caso se ne assumono le spese, di un edificio o consorzio condominiale.
2. Il lavoratore di cui ai profili professionali della lettera A, che usufruisce dell’alloggio di servizio, ha l’obbligo di dimorare nello stesso. Restano fermi sia l’obbligo di reperibilità nella fascia oraria contrattualmente stabilita, sia la responsabilità della custodia prevista dalle norme contrattuali.
Nota a verbale
Al fine di meglio definire le mansioni operative dei lavoratori di cui alle figure A6), A7), A8), A9), D1), D2) e D3), nonché per definire tutte le altre caratteristiche e le condizioni contrattuali dei lavoratori con profili professionali D2) e D3), sarà costituita un’apposita Commissione paritetica che dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla firma del presente contratto.

Art. 16 Alloggio del portiere, guardiola e servizi igienici
1. L’alloggio di servizio, eventualmente assegnato ai lavoratori di cui ai profili professionali A), deve rispondere ai requisiti di cui ai commi successivi.
2. L’alloggio deve essere gratuito.
3. L'alloggio, esclusa la guardiola, dove essa esista come locale o spazio separato e distinto, dovrà essere composto di due ambienti, di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti, come sopra, quando all'atto dell'assunzione in servizio la famiglia del lavoratore risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il lavoratore stesso.
4. Tranne il caso di pattuizioni scritte in senso contrario, il lavoratore ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell'alloggio che risultasse eventualmente superiore al minimo dei vani come sopra stabilito.
5. Nei casi in cui ai lavoratori di cui ai profili professionali A) non venga assegnato l’alloggio, lo stabile dove questi prestano servizio dovrà essere fornito di guardiola e di servizi igienici.
6. Qualora, in caso di provata difficoltà, non sia possibile assicurare ai lavoratori di cui al comma precedente l'uso dei servizi igienici nello stesso stabile presso il quale prestano la propria opera, ed in quanto la struttura dell'edificio non consenta la realizzazione di idonei servizi, le parti potranno trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale di competenza.
[…]
8. Per i lavoratori di cui al profilo professionale D1), il datore di lavoro, in caso di stabile non fornito di guardiola, dovrà provvedere a riservare al lavoratore un idoneo spazio di servizio nella struttura dell’immobile in cui il lavoratore presta la propria opera. In caso di mancanza di servizi igienici trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

Capo II Mansioni dei lavoratori
Art. 17 Mansioni dei lavoratori

[…]
6. Il lavoratore con profili professionali A6) e A7), oltre a svolgere le mansioni di cui alle lettere a), b), d), e), purché compatibili con le modalità di esecuzione dell’incarico di video sorveglianza, nonché f) se usufruisce dell’alloggio di servizio, deve svolgere prevalentemente il compito di vigilanza di cui al punto a) in modo continuativo, mediante i sistemi telematici installati ed a lui affidati. È fatta salva l’inevitabilità di interruzioni del servizio di video sorveglianza dovute ad imprescindibili necessità del portiere di allontanarsi dalla postazione. Per le necessità connesse con lo svolgimento degli incarichi di cui alle sopracitate lettere b), d) ed e), saranno preferibilmente utilizzate le pause dalla video sorveglianza previste dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di consentire la massima continuatività della video sorveglianza stessa, la postazione potrà essere munita di comandi a distanza.
[…]
12. Il lavoratore con profili professionali B1) e B2) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo le previsioni del contratto di assunzione.
13. Il lavoratore con profilo professionale B3), che dovrà essere munito dell’apposito patentino, dovrà assicurare la propria presenza al bordo della piscina per tutto il tempo in cui la stessa è oggetto di frequentazione da parte dei condomini e/o degli inquilini e/o di loro eventuali ospiti e dovrà aver cura di tutte le attrezzature pertinenti la piscina, con particolare riguardo a quelle destinate agli interventi di salvamento.
14. Il lavoratore con profilo professionale B4) deve provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal datore di lavoro, alla pulizia e/o conduzione dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative.
[…]
20. Tutte le mansioni di cui al presente articolo devono essere esercitate nel rispetto delle norme di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 20 Materiali per le pulizie
1. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori gli strumenti e le materie di consumo occorrenti per le pulizie, nonché quelli necessari per le altre operazioni di ordinaria manutenzione loro affidate, così come indicato all'art. 17.

Art. 23 Sostituto del portiere
1. Il proprietario può assumere persona idonea a sostituire il portiere titolare per tutti o parte dei periodi di assenza di quest'ultimo dal servizio secondo le previsioni contrattuali.
[…]
3. L'eventuale mancata designazione del sostituto non può inficiare i diritti del portiere quali risultano dal presente CCNL
[…]
Dichiarazione a verbale
Nei casi in cui la guardiola sia annessa all'appartamento di servizio del portiere, il datore di lavoro è impegnato a trovare idonee soluzioni per renderla autonoma.

Titolo V Costituzione del rapporto di lavoro - Contratti atipici
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 28 Documenti per l'assunzione

1. Per essere assunto in servizio il lavoratore deve presentare, a richiesta del datore di lavoro, i seguenti documenti:
[…]
g) attestato di frequenza al corso ex D. Lgs. n. 626/1994, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore. In caso che il lavoratore sia sprovvisto di tale attestato, egli dovrà frequentare tale corso subito dopo il termine del periodo di prova. Si applica quanto previsto in proposito dall'Accordo 16 giugno 1997.

Capo III Contratti a termine
Art. 32 Contratti a tempo determinato

[…]
4. In relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, le parti convengono sulle seguenti ipotesi di apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel caso di assunzioni di lavoratori:
[…]
g) per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro;
[…]
6. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), m) ed n).
[…]
9. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
[…]

Capo IV Contratto di lavoro ripartito (job sharing)
Art. 33 Lavoro ripartito

[…]
9. Entro il 20 febbraio di ogni anno i datori di lavoro comunicheranno all'Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Osservatorio stesso.
[….]

Art. 34 Tutela del lavoro notturno continuativo
1. Ai soli fini della tutela della salute dei lavoratori adibiti al lavoro notturno continuativo, si definisce “periodo notturno” qualsiasi periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003).
[..]
3. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
4. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore di media giornaliera nella settimana.
5. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge.
6. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro è tenuto a garantire un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
7. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
8. Resta ferma la normativa relativa alle prestazioni di lavoro notturno anche non continuativo con i limiti orari e le maggiorazioni di cui agli artt. 42, 47, 51, 55, 57, 61, 66 e 70.

Titolo VI Orari - Lavoro notturno, straordinario e festivo
Capo I Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere che usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 36 Nastro orario di apertura e di chiusura del portone

1. Il nastro orario durante il quale il datore di lavoro stabilisce l’apertura e la chiusura del portone è compreso fra le ore 7 e le ore 20 nei giorni non festivi.
2. Gli accordi integrativi territoriali di cui al precedente art. 4 possono prevedere l’anticipazione del nastro orario alle ore 6 ovvero la posticipazione alle ore 21.

Art. 37 Orario di lavoro settimanale e giornaliero
1. L’orario di lavoro settimanale è di 48 ore, così come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ed è di norma distribuito su un arco di 6 giornate.
2. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dal datore di lavoro ed è articolato nell’ambito del nastro orario di cui al precedente articolo 36.
3. La prestazione lavorativa potrà essere frazionata in non più di due periodi, separati da un intervallo non superiore a 3 ore.
4. L’eventuale frazionamento dell'orario giornaliero in più periodi potrà essere concordato a livello territoriale.
5. È comunque fatto salvo il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di almeno 11 ore continuative.
6. L’orario di apertura e l’orario di chiusura del portone possono coincidere con l’orario di lavoro.
7. Qualora l’orario di apertura e/o l’orario di chiusura del portone non coincidano, rispettivamente, con l’inizio e/o con il termine dell’orario di lavoro, per essere, rispettivamente, anticipato o posticipato rispetto a tale termine, sono dovute al lavoratore l’indennità di apertura e/o l’indennità di chiusura del portone di cui alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 125; i lavoratori non possono rifiutarsi di svolgere tali adempimenti.
8. Se il lavoratore presta servizio nella domenica, fatto salvo il diritto al riposo settimanale, e/o nelle festività indicate al successivo art. 73, in tali giorni l’orario di apertura non può protrarsi oltre le ore 14.

Art. 38 Lavoro a turni
1. In base all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003 si definisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
2. Il lavoratore assunto quale turnista non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri.
3. Il lavoratore deve rendere la prestazione lavorativa nelle ore e nei turni stabiliti, anche nell’ipotesi che questi siano predisposti soltanto per determinate figure professionali.
4. Nel caso di più turni, il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. Il lavoratore smontante, in questi casi, dovrà informare il datore di lavoro, il quale dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di un numero di ore che consenta al lavoratore di beneficiare del riposo giornaliero di 11 ore continuative. Comunque, il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché la presenza sul lavoro del lavoratore smontante non si protragga per più di 4 ore. Le ore prestate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero contrattualmente determinato, saranno trattate in conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 39, 46 e 47.
5. I lavoratori interessati alla turnazione dovranno alternarsi nei diversi turni al fine di evitare che una parte presti la sua opera esclusivamente in ore notturne.
6. Quando l'assegnazione a turni comporta che la prestazione lavorativa debba essere resa anche in ore notturne, il datore di lavoro dovrà procedere all'accertamento sanitario in ordine alla idoneità dei lavoratori al lavoro notturno.
7. Trovano applicazione nei confronti dei lavoratori turnisti le norme di legge e di contratto in materia di limiti massimi dell’orario di lavoro.
8. I lavoratori turnisti hanno diritto, analogamente agli altri lavoratori, al riposo giornaliero ed al riposo settimanale.
9. Ai lavoratori turnisti, quando i turni sono avvicendati a rotazione, in modo da consentire un’equa distribuzione dei turni comprendenti le ore notturne, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 27%, da attribuire allo stipendio mensile indipendentemente dal turno diurno o notturno effettuato dal lavoratore.

Art. 39 Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 37 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 40 Reperibilità
1. Per garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza è previsto, con carattere di obbligatorietà nel contratto di lavoro a tempo pieno, l’istituto della reperibilità.
2. Per garantire la reperibilità, il datore di lavoro deve dotare il portiere di idonei mezzi di comunicazione.
3. Pertanto il lavoratore, limitatamente alle giornate in cui presta effettivamente la propria attività lavorativa, ha l'obbligo di essere reperibile e di assicurare il proprio intervento con la massima tempestività, atta a garantire l’effettività dell’intervento stesso.
4. Il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore l’orario in cui quest’ultimo è tenuto a garantire la propria reperibilità. Orario di lavoro e fasce orarie di reperibilità, o viceversa, dovranno succedersi senza intervalli e con continuità. Ulteriori modalità operative ed organizzative dell'istituto potranno essere definite da accordi integrativi territoriali e/o dalle parti sulla base delle specifiche esigenze del fabbricato.
5. Il datore di lavoro dovrà indicare le persone specificatamente incaricate ad attivare le chiamate di reperibilità.
6. Il lavoratore non potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi di emergenza al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito delle predeterminate fasce di reperibilità, salvo giustificati motivi di impedimento. Analogo obbligo di intervento, per casi di emergenza, farà carico al portiere che comunque si trovi presso il fabbricato, al di fuori dell’orario di lavoro e di quello di reperibilità.
7. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente, nel tetto massimo di 12 ore settimanali, su 6 giorni della settimana e per 48 settimane all’anno. Restano in ogni caso esclusi dalla reperibilità: il giorno di riposo settimanale, le festività, i periodi di ferie.
8. Per tale reperibilità ai lavoratori è riconosciuta una indennità nella misura indicata alle tabelle da A ad A-quater dell’art. 125.
9. Il tempo di effettivo intervento, a partire dalla chiamata ed entro un massimo di 15 minuti, sarà computato ad ogni effetto nell’orario di lavoro e darà luogo a compensazione con una pari riduzione dell’orario lavorativo da fruirsi entro e non oltre il termine di cui all’art. 39. Restano salve le maggiorazioni dovute per prestazioni effettuate in orario notturno e/o in giornate domenicali o festive.

Art. 41 Orario per la conduzione dell’impianto di riscaldamento
1. Non sono considerate lavoro straordinario le ore per la conduzione della caldaia dell’impianto centrale di riscaldamento e di erogazione dell’acqua calda.
2. Tale prestazione potrà essere richiesta in una fascia oraria coincidente con l’orario massimo legale di accensione degli impianti di riscaldamento, fatto salvo comunque il diritto del lavoratore a fruire di un riposo giornaliero di 11 ore continuative.

Capo II Lavoratori con funzioni principali o sussidiarie di portiere, che non usufruiscono dell’alloggio di servizio
Art. 43 Orario di lavoro settimanale

1. L’orario di lavoro è di 45 ore settimanali su un arco di 6 giornate.

Art. 44 Orario giornaliero
1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora, tra le ore 7 e le ore 20.
2. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all’art. 8, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 6.
3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 45 Diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero
1. Una diversa distribuzione dell’orario settimanale e giornaliero di lavoro potrà essere concordata a livello territoriale in relazione a particolari specificità, così come previsto dall’art. 4, lettera f), fermo restando che la maggiorazione per lo straordinario, sarà applicata nella misura prevista dall’art. 47, comma 2.

Art. 46 Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 43 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 47 Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 46.
[…]

Capo IV Lavoratori con profili professionali B)
Art. 54 Orario di lavoro

1. La durata del lavoro effettivo per i lavoratori con profili professionali B), dell'art. 15, non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali e deve risultare da atto scritto.
2. In ogni caso le ore di lavoro prestate oltre il normale orario giornaliero, quale risulta dall'atto scritto di assunzione, saranno considerate straordinarie, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo V Lavoratori con profili professionali C)
Art. 56 Orario di lavoro

1. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo dei lavoratori con profili professionali C), dell'art. 15, esclusi quelli di cui al successivo comma, è fissata in 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate; in quest'ultimo caso in una delle 6 giornate l'orario dovrà essere limitato al solo turno antimeridiano, di norma collocato al sabato.
2. Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda ovvero della struttura operativa della proprietà o di un reparto di esse (profili professionali C1) e C2)), con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (quadri, Direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto).
3. Resta fermo l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D. Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, e ad un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Capo VII Lavoratori con profilo professionale D)
Art. 63 Orario di lavoro settimanale

1. L’orario di lavoro del lavoratore di cui al profilo professionale D), dell’art. 15 è di 40 ore settimanali e può essere distribuito su un arco di 5 o 6 giornate.

Art. 64 Orario giornaliero
1. L’orario giornaliero sarà continuativo con un intervallo di un’ora.
2. Peraltro le parti interessate potranno definire una durata dell’intervallo minore o maggiore; tale diversa durata dovrà essere comunicata entro 30 giorni, anche da una sola delle parti, alla Commissione Paritetica Territoriale di cui all’art. 8, o, in mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 6.
3. Nei casi di turnazione, la prestazione lavorativa potrà anche non essere frazionata.

Art. 65 Durata media dell’orario
1. L’orario settimanale di cui al precedente art. 63 è suscettibile di superamento, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale dell’orario di lavoro di 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle particolari ed obiettive esigenze tecniche ed organizzative del settore ed in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, salvo diverso accordo territoriale, ed a un periodo non superiore a 12 mesi nel caso di lavoratore che esegue la propria prestazione presso residenze turistiche a carattere stagionale. Il recupero delle ore deve essere effettuato nel periodo di riferimento anzidetto.

Art. 66 Lavoro straordinario, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 63.
[…]

Titolo VII Festività - Ferie - Riposo settimanale - Permessi - Congedi
Capo III Riposo settimanale
Art. 77 Riposo settimanale

1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale in una giornata di norma coincidente con la domenica.
2. Il giorno di riposo settimanale viene indicato nella lettera di assunzione.

Titolo IX Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Art. 90 Iscrizione enti previdenziali ed assicurativi

1. I lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all'Inps ed all'Inail.
[…]

Art. 92 Gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, riportate in calce al presente CCNL

Art. 93 Infortunio sul lavoro
1. Per il trattamento in caso di infortunio sul lavoro si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico Infortuni).

Titolo X Trattamento economico
Capo I Elementi retribuitivi
Art. 95 Indennità

1. Per ogni altra prestazione eccedente i limiti indicati al precedente art. 94, nonché riferita alle mansioni tipiche del portiere, così come indicate all'art. 17, competono al portiere le indennità nelle misure previste ed indicate alle tabelle da A ad A-quater di cui al successivo art. 125.
2. Ai lavoratori con profilo professionale D1), addetti alla vigilanza nell’ambito di stabili a prevalente utilizzo commerciale, verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva di entità indicata alla tabella D.

Titolo XIII Norme disciplinari
Art. 122 Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze dei lavoratori possono dar luogo, secondo la loro gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
2. Il rimprovero, verbale o scritto, può essere inflitto nei casi di lievi mancanze ai propri doveri.
3. La multa può essere inflitta, a titolo esemplificativo:
a) per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l'applicazione del rimprovero;
[…]
4. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta per mancanze più gravi di quelle
indicate al comma 3, ma di gravità inferiore a quelle indicate al comma 5.
5. Il lavoratore è passibile di licenziamento disciplinare senza preavviso, a, titolo esemplificativo, nel caso di:
a) ripetuta ubriachezza in servizio;

c) altre mancanze di tale gravità che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.