Cassazione Penale, Sez. 2, 14 aprile 2017, n. 18717 - Fantomatiche lesioni da infortunio: tentata estorsione in danno del datore di lavoro


 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 03/02/2017

 

 

 

FattoDiritto

 

Ricorre per cassazione C.F. avverso la sentenza della corte d'appello di Trieste che il 15 ottobre 2015 ha confermato la sentenza del tribunale di Gorizia che il 30 settembre 2014 lo aveva condannato per tentata estorsione in danno del datore di lavoro.
Deduce il ricorrente:
1. vizio della motivazione e violazione di legge con riguardo alla sussistenza del tentativo punibile. Lamenta che, diversamente da quanto indicato dai giudici d'appello, non si può escludere in maniera certa la sussistenza dell'infortunio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste A., così come con altrettanta certezza non si può escludere che le lesioni refertate siano collegabili all'infortunio denunciato. Non può ritenersi che le pretese economiche avanzate dall'imputato nei confronti del datore di lavoro fossero state esplicitate in forma di vera minaccia e così siano state percepite dalla parte offesa. Trattasi sicuramente di linguaggio volgare, ma che non integra la minaccia prevista dalla legge. Rileva che l'imputato si è adeguato all'invito del datore di lavoro di rivolgersi alle sedi competenti per affermare le sue pretese, come attestato dal verbale di conciliazione del 17.12.2012. Rileva anche che, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, tra le richieste avanzate dal C.F. alla direzione provinciale del lavoro vi era anche quella relativa all'infortunio. Richiama sul punto il verbale di conciliazione. Sostiene che il comportamento tenuto non realizza il tentativo punibile e rileva che il giudice d'appello ha totalmente trascurato di valutare la sussistenza della desistenza volontaria;
2. vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La parte civile B.D. depositava memoria con la quale chiedeva venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'Inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza
La Corte di merito ha sottolineato la pregnanza della testimonianza di A.S., la cui attendibilità non è stata messa in discussione dalla difesa, che avrebbe dovuto essere testimone diretto dell'infortunio denunciato dall'imputato come verificatosi giovedì 2 ottobre 2008 e che invece ha smentito in maniera categorica l'accadimento. Così come il teste M. ha escluso che, pur avendone fatto cenno il C.F. nella richiesta di intervento indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro, la questione dell'infortunio e dei suoi risvolti economici avessero costituito oggetto dell'accordo raggiunto, relativo solo all'aspetto economico del rapporto lavorativo. E' stato altresì evidenziato che niente di obiettivo che potesse ricondursi all'infortunio è stato riscontrato anche dagli accertamenti clinici eseguiti presso l'ospedale di Gorizia.
Una volta che è stato provato che il denunciato infortunio non si era verificato correttamente è stato ritenuto sussistente il contestato tentativo di estorsione nel comportamento tenuto dal ricorrente che ha minacciato ripetutamente il datore di lavoro perché gli consegnasse denaro a titolo di risarcimento per fantomatiche lesioni, evento non verificatosi non per la determinazione dell'agente, ma per la resistenza della vittima.
Generiche sono anche le censure in ordine al trattamento sanzionatorio.
Sul punto va richiamato il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. Deve comunque rilevarsi che nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche non solo per la mancanza di elementi di segno positivo, ma anche per i precedenti penali
Con riguardo alla pena il ricorrente si limita a contestarne l'eccessività senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B.D. liquida in complessivi euro 3510,00 oltre spese generali nella misura del 15% CPA e IVA
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B.D. liquida in complessivi euro 3510,00 oltre spese generali nella misura del 15% CPA e IVA
Così deliberato in Roma il 3.2.2017

 

Sentenza a motivazione semplificata.