Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 18 aprile 2017, n. 18782 - Crollo poco prima del concerto al PalaTrieste. Responsabilità del progettista incaricato della verifica statica del palco


 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 23/03/2017

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza n. 740/14 del 22 dicembre 2014 il G.U.P. del Tribunale di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità di G.A. per i reati di cui agli artt. 449-434 c.p. (capo A), 589-590 c.p. (capi B, C, D, E, F, G) e, con le attenuanti generiche, ritenuto il concorso formale ai sensi dell'articolo 589 u.c. c.p., lo condannava, valutata la diminuente per il rito, alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui al capo A) e alla pena di anni due di reclusione per i restanti reati, oltre al pagamento delle spese processuali; condannava l'imputato anche al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, rimettendo per la liquidazione al giudice civile competente e assegnando in favore di P.E. la provvisionale di 9.000,00 euro; condannava l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza delle parti civili e ordinava la confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro.
1.1. L'imputato era stato incaricato dalla STAGE SYSTEM SRL (che aveva a propria volta ricevuto l'incarico dalia AZALEA PROMOTION SRL, società organizzatrice a Trieste dell'evento musicale denominato "ORA TOUR") di effettuare il calcolo per la verifica statica della struttura in alluminio denominata GROUND SUPPORT, struttura facente parte del palcoscenico. Veniva addebitato all'imputato il fatto di aver concorso a provocare o comunque non impedito il collasso per instabilità del corrente superiore della prima trave continua frontale della struttura, collasso verificatosi durante il posizionamento in quota di carichi ed esteso a catena alle aste adiacenti, con conseguente slittamento delle basi delle colonne anteriori e crollo dell'intera struttura, cagionando la morte di un dipendente e lesioni personali, anche gravi, ad altri nove dipendenti; la colpa, contestata in forma generica e specifica, veniva ravvisata in una serie di errori ed omissioni, quali, in particolare:
- l'avere erroneamente qualificato, in sede di verifica della sollecitazione delle aste della struttura, i carichi appesi alla stessa (luci, audio, catene, schermo ecc.) come carichi permanenti anziché variabili/accidentali, con conseguente applicazione di un coefficiente di sicurezza inferiore a quello che sarebbe stato necessario;
- l'avere erroneamente valutato l'instabilità del "corrente superiore" della struttura, con conseguente errata determinazione della soglia di resistenza della predetta;
- l'aver adottato un modello statico non adeguato a simulare il reale comportamento della struttura nella fase di montaggio e completamento;
- l'avere omesso di riportare, nell'elaborato grafico e nelle indicazioni descrittive contenute nella relazione di calcolo, le correnti orizzontali c.d braccetti, senza richiamare l'osservanza delle schede di montaggio della LITEC (società produttrice degli elementi metallici componenti la struttura);
- l'aver omesso di disporre le opportune verifiche statiche, nonostante fosse stato informato telefonicamente dal montatore della presenza di una anomala deformazione della struttura.
La condotta così descritta dava luogo a due ordini di contestazioni: quella di disastro colposo derivato dal crollo di una costruzione (capo A), e quelle relative alla morte (capo B) e alle lesioni derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche, lesioni che venivano analiticamente descritte in separati capi di imputazione (capi C, D, E, F e G).
1.2. Con la sentenza n. 423/16 del 04/04/2016, la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena in anni due di reclusione (con pena sospesa e non menzione), confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione G.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 41, comma 2, c.p. e quindi alla sussistenza del nesso di causalità fra la condotta dell'Ing. G.A. e gli eventi del 12/12/2011. Deduce che la struttura progettata da Stage System SRL sottoposta al controllo dell'Ing. G.A. non è la struttura effettivamente realizzata al Palazzetto dello Sport di Trieste:, infatti, durante la fase di montaggio sono state apportate delle modifiche strutturali significative, delle quali l'imputato non è stato messo al corrente. Sostiene che la Corte d'Appello di Trieste non richiama alcun dato scientifico che dimostri che l'asserito errore di calcolo, utilizzato per argomentare circa la colpevolezza dell'Ing. G.A., avrebbe provocato comunque lo stesso identico evento per cui è stata inflitta la condanna. Afferma che, nel caso di specie, il nesso causale si è interrotto nel momento in cui soggetti terzi hanno deciso di apportare modifiche al Ground Support senza darne avviso all'Ing. G.A., poiché proprio da questo momento si prospetta un rischio nuovo rispetto all'asserito errore di calcolo dell'imputato;
II) vizi motivazionali in relazione alla sussistenza della posizione di garanzia dell'Ing. G.A. e alla sua asserita condotta omissiva. Deduce che i giudicanti hanno ritenuto sussistesse in capo all'Ing. G.A. l'obbligo di contattare i propri referenti, materialmente presenti sul luogo dei lavori, onde avvisarli circa le possibili conseguenze nel proseguire i lavori; tuttavia è dato pacifico e ammesso dalla stessa Corte che l'imputato si sia effettivamente attivato in tal senso, rispondendo alle richieste di informazioni sui carichi via mail e chiedendo ulteriori informazioni a M.H., nonché effettuando diversi tentativi di contatto telefonico, non andati a buon fine. Sostiene che il vizio logico si palesa nel momento in cui la Corte da un lato riconosce il fatto che ring. G.A. si è attivato e ha tentato di mettersi in contatto con i suoi referenti ma dall'altro afferma che era suo unico dovere avvisare proprio i suoi referenti;
III) vizi motivazionali in relazione alla mancanza della motivazione in merito alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato previsto e punito dall'art. 676 c.p. come proposto nei motivi di appello. Deduce che la Corte d'Appello omette di spiegare quali siano gli elementi che concretamente, nel caso di specie, configurino un disastro e non il mero crollo di costruzioni ex art. 676 c.p.;
IV) violazione di legge in merito al disposto di cui all'art. 590-bis c.p., con effetti sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e di commisurazione della pena. Deduce che la Corte opera un evidente errore di diritto nell'applicazione del disposto di cui all'art. 590-bis c.p. che, a detta della Corte, impedirebbe il bilanciamento delle attenuanti con l'aggravante contestata senza però considerare che l'art. 590-bis c.p. impedisce in effetti tale bilanciamento delle circostanze attenuanti, disponendo che la diminuzione sia operata sulla pena prevista per l'aggravante operante solo laddove il reato di cui all'art. 589 c.p. si realizzi per guida di stato di ebbrezza alcolica o dipendente da uso di stupefacenti;
V) violazione di legge in merito all'applicazione dell'art. 589, secondo comma, e dell'art. 590 c.p., ultimo comma, con effetti sulla determinazione della pena per il reato di cui al capo B) nonché sulla procedibilità dell'azione- penale per i reati di cui ai capi C)-D)-E)-F)-G). Deduce che all'imputato è stata contestata la responsabilità per un reato di omicidio colposo nonché cinque episodi di lesioni colpose, tutti aggravati dalla circostanza dell'aver commesso i predetti illeciti con violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro ma il giudizio cui è stato sottoposto il ricorrente non ha riguardato in alcun modo tale rapporto, senza che sia stato svolta alcuna attività di accertamento, tanto meno di valutazione logica, in ordine alla supposta violazione di norme di tale natura, oltre tutto da soggetto estraneo all'organizzazione di lavoro quale è l'ing. G.A.. Sostiene che in ordine ai capi C)-D)-E)-F)-G), si porrebbe il problema della stessa procedibilità, poiché le lesioni colpose, esclusa l'aggravante citata, rappresentano ipotesi di reato procedibile a querela di parte, atto che non è presente agli atti del fascicolo e che non risulta essere stato presentato da alcuna delle persone offese;
VI) violazione di legge in relazione all'errata applicazione degli artt. 74, 75 c.p.p. e 185 c.p., nonché in relazione alfart. 100 c.p.c., in merito alla convocazione e rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile S.B. .
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è fondato, nei limiti e termini che seguono.
4. In ordine ai motivi sub I) e II) -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinti- si osserva:
4.1. Nel caso di sostanziale "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
4.2. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
4.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
4.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
4.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 
4.6. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.7. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.8. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio (nella specie le consulenze tecniche), tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4.9. Ciò posto, mette conto evidenziare che i Giudici del merito hanno congruamente motivato sul punto valorizzando le conclusioni dell'ing. C., consulente del PM, e già fatte proprie dal primo giudice (si rammenti che in tema di valutazione delle risultanze tecniche, il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché, come avvenuto nella specie, dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire).
4.9.1. Secondo i giudicanti la posizione di garanzia in capo al ricorrente derivava dall'essere egli il "progettista" che effettuò i calcoli per la stabilità della struttura. Proprio in tale veste, proseguono i giudicanti riportandosi alla dichiarazioni acquisite, gli venne segnalata (il mattino del 12 dicembre, alle ore 8.58, prima ancora che venissero montati i carichi), l’anomala "spanciatura" della struttura da parte di M.H., (titolare dell’Impresa che aveva ricevuto in subappalto dalla Stage System la realizzazione della struttura), al quale venne il dubbio di un problema di tenuta della struttura stessa appena si avvide della anomala flessione; ciò malgrado il G.A., lo rassicurò dicendogli che nei calcoli era prevista una flessione e che quindi era normale.
4.9.2. Da ciò il giudice del merito deriva che il ricorrente «professionista incaricato di calcolare la stabilità della struttura, è l'unica persona che, ricevuta la segnalazione, avrebbe dovuto verificare l'esattezza dei propri calcoli, essendone egli direttamente responsabile come professionista: la posizione di garanzia, infatti, va commisurata al ruolo rivestito e, a di là di specifiche qualifiche o formali investiture, va riconosciuta al professionista che sottoscrive, sotto la propria responsabilità, il calcolo statico di una struttura».
4.9.3. Sempre per il collegio territoriale, è vero che la struttura di fatto realizzata dai montatori si presentava parzialmente diversa da quella di progetto ma -per le condivise conclusioni del c.t. del p.m.- «la somma dei carichi applicati risulta inferiore a quanto previsto in progettazione»-, in altri termini «se la struttura fosse stata realizzata in modo assolutamente fedele al progetto iniziale, nel rispetto della relazione di calcolo effettuata dall'ing. G.A., la struttura sarebbe comunque crollata perché quel calcolo era sbagliato» poiché la struttura è collassata a fronte di un carico pari a kg 11.800, avrebbe potuto reggere un carico non superiore a 8.530 kg, mentre l’ing. G.A. aveva erroneamente calcolato un carico di 18.507 kg, superiore al doppio di quello di effettiva tenuta. Da ciò appare altamente verosimile (se non certo) che gli effetti sarebbero stati gli stessi poi verificatisi.
4.9.4. Evidenziava, incensurabilmente, il giudice che «Sostenere poi, come propone l'Appellante, che l'errore di calcolo sarebbe dipeso da una errata immissione dei dati nel programma di calcolo utilizzato presso il proprio studio associato, è ammettere sostanzialmente l'errore e si tratta di un errore non scusabile se si considera che l'ingegnere deve inserire o quanto meno verificare che i dati di partenza del software in uso siano corretti e coerenti con il calcolo che si appresta a predisporre, senza poter invocare il fatto di lavorare in uno studio associato che fa uso di quel programma per coprire o attenuare un errore di cui egli è, come professionista che firma un elaborato,, esclusivamente responsabile».
4.10. Di qui l'infondatezza dei motivi in scrutinio.
5. In ordine al motivo sub III), occorre evidenziare che, come correttamente affermato nell'impugnata sentenza, le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall’art. 449 c.p., con riferimento all'art. 434, e dall'art. 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all'elemento materiale e, particolarmente, per la maggiore gravità dell'avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente considerate (quali gli operai impiegati nei lavori), mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante (cfr. sez. 4, 05/02/1991; sez. 4, n. 18432 del 01/04/2014).
6. Il motivo sub V) è addirittura inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., posto che non risulta dedotto nei motivi d'appello né in sede di conclusioni nel relativo giudizio. Per mera completezza varrà segnalare che, secondo il disposto di cui all'art.6 D.Lgs. n. 626 del 1994 (poi trasfuso nell'art. 22 D.Lgs. 81/2008), è imposto ai progettisti il rispetto, già al momento delle scelte progettuali inerenti i luoghi, gli impianti o i posti di lavoro, dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori (cfr. Sez. 4, n. 13866 del 30 marzo 2009).
7. Del pari inammissibile appare la doglianza sub VI) poiché aspecifica, apodittica e non supportata da alcuna allegazione.
8. Diverse conclusione impone il motivo sub IV).
8.1. La Corte territoriale, in sede di dosimetria della pena, ha - verosimilmente- applicato il divieto di bilanciamento previsto dall'art. 590-bis c.p. vigente all'epoca della condotta; senonché, con L. 23 marzo 2016, n. 41, (art. 1, comma 2), in vigore dal 25/03/2016 (e quindi in epoca precedente alla sentenza impugnata) la norma in parola è stata interamente sostituita con altra non più recante il divieto previgente.
8.2. Non è, quindi, dato allo stato comprendere lo svolgersi del procedimento logico seguito dal giudicante sul punto nonché le norme applicate in concreto.
9. Da quanto sopra deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla dosimetria della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame, con rigetto nel resto
10. Il ricorrente va, infine, condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il bilanciamento delle circostanze e la conseguente determinazione della pena, con rinvio sul punto alla Corte d'Appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.