Tipologia: CCRIL
Data firma: 11 marzo 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Confartigianato, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, FVG
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Osservatorio
Art. 2 - Ente Paritetici
Art. 3 - Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (RLST)
Art. 4 - Pasto caldo - Servizio mensa
Art. 5 - Trasferta
Art. 6 - Autisti
Art. 7 - Trasporto
  Art. 8 - Premio di Produzione - Indennità Territoriale di Settore (ITS)
Art. 9 - Elemento Economico Territoriale (EET)
Art. 10 - Accordi Integrativi regionali e provinciali previgenti
Art. 11 - Sfera di applicazione
Art. 12 - Decorrenza e durata
Allegati

CCRIL Imprese edili ed affini

L'11 marzo 1999, in Udine, tra: le delegazioni dei Gruppi Regionali Artigiani Edili, Pittori ed affini composte dai rappresentanti della Federazione Regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia - Confartigianato e da quelli della CNA Regionale del Friuli-Venezia Giulia, la Confartigianato, la Cna e la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl, la Feneal-Uil, si è stipulato il Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani del Friuli-Venezia Giulia

Premesso
- che la contrattazione nazionale del settore edile artigiano ed affini contempla una contrattazione di secondo livello regionale;
- che appare opportuna una corretta applicazione della clausola sociale contro forme di lavoro nero o irregolare;
- che appare importante impegnare tutti i soggetti politici e sindacali per conseguire l'obiettivo della reciprocità nei sistemi bilaterali di tutela del settore Edile;
- che le parti convengono per i prossimi anni, di orientare il loro impegno per una ricomposizione ed una riqualificazione del settore, per una valorizzazione degli strumenti bilaterali del Sistema Unico, per l'ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione di un sistema normativo di riferimento certo e di facile applicazione;
- che l'edilizia sta da tempo attraversando una grave crisi, la quale richiede alle parti sociali la definizione di linee generali di politica settoriale, comunemente condivise, miranti a salvaguardare l'occupazione ed il ruolo delle imprese, quali presupposti fondamentali di conoscenza, di esperienza e di capacità professionale, vero ed insostituibile patrimonio per l'intera economia locale;
le parti concordano quanto segue:

Art. 1 - Osservatorio
Nel condividere quanto espresso dal CCNL e dalla L.R. 39/93 in tema di Osservatorio, le Parti convengono sulla necessità di essere partecipi all'Osservatorio Regionale al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro nel settore edile, sostenere eventuali processi di mobilità ed acquisire informazioni sul mercato delle costruzioni. Tale Osservatorio, che coinvolge non soltanto il settore edile ma tutto il comparto delle costruzioni, può avvalersi dei dati che potranno essere forniti dalle Casse Edili Provinciali che diverranno così un importante organismo di riferimento accanto ad altri Istituti pubblici.

Art. 2 - Ente Paritetici
Le parti, rilevate le acquisizioni alle quali sono pervenute in proposito le rispettive rappresentanze nazionali, riaffermano e si impegnano a difendere i contenuti ed il valore alto ed originario del Sistema Unico di Enti Paritetici di settore (Casse Edili, Scuole Edili CTP) di cui all'Accordo Regionale del 24.10.1997, quale riferimento efficace a favore dei lavoratori, delle imprese e dei comparti produttivi presenti in regione. La salvaguardia dei principi di piena ed autonoma rappresentanza delle proprie identità e specificità contrattuali, sancita dall'Accordo del 24.10.1997, rappresenta un arricchimento ed una espansione delle potenzialità di intervento degli Enti Paritetici di settore.
Le parti si impegnano a caratterizzare il Sistema Unico attraverso progressivi livelli di integrazione ed armonizzazione delle Casse Edili anche tramite la concreta operatività della Commissione Paritetica Regionale di cui all'art. 7 del citato Accordo del 24.10.1997.
Nota a verbale
Le parti firmatarie del presente Contratto integrativo Regionale, convenendo sulla opportunità di mirare alla valorizzazione ottimale delle risorse di natura contrattuale provenienti dal settore, ritengono opportuno, ai sensi della "nota a chiarimento del settore edile", di cui all'Accordo Interconfederale Artigianato del 4.4.1990, riferita all'Accordo interconfederale del 21.7.1988, affrontare e risolvere con le rispettive rappresentanze Confederali regionali l'orientamento dl parte delle quote relative al Fondo Relazioni sindacali (lire 7.500) ad una più adeguata soluzione degli impegni categoriali contrattualmente convenuti in materia di sicurezza.

Art. 3 - Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (RLST)
In applicazione del vigente CCNL del settore ad in ottemperanza al disposto dell'art. 19 del Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche legislative, le parti si impegnano, tramite le proprie strutture territoriali, a istituire i Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza Territoriali su tutto il territorio regionale. Al fine di porre in grado i Rappresentanti Territoriali di espletare il loro mandato, a decorrere dall'attivazione degli stessi, per l'anno 1999 le imprese artigiane verseranno in apposito fondo, secondo le modalità che verranno concordate tra le Parti in ciascuna realtà provinciale, la somma di lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente in forza alla data del 31 marzo 1999, da versarsi entro 30 giorni dalla data di istituzione del RLST. Tale quota viene elevata a lire 15.000 per ogni lavoratore dipendente in forza alla data del 31 marzo 2000 e dovrà essere versata entro il 31 maggio 2000. Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31.12.2000 per l'eventuale adeguamento delle quote di concorso al Fondo RLST a carico delle imprese. Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del paragrafo "Rappresentante per la sicurezza" del CCNL del settore del 27.10.1995 in ordine alla facoltà di opzione per il Rappresentante per la sicurezza Interno all'Azienda.

Art. 4 - Pasto caldo - Servizio mensa
Le parti, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a fruire del servizio di pasto caldo e/o mensa, concordano che le imprese provvederanno affinché, in locali idonei situati presso i propri cantieri, o in altro ambiente di loro scelta, i lavoratori possano consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda. Tale servizio di mensa verrà organizzato ricorrendo a servizi esterni mediante utilizzo di centri di cottura interaziendali (in particolare per dipendenti di imprese che operano in appalto/subappalto), anche gestiti da Enti Pubblici, situati nelle immediate vicinanze del cantiere. Nel caso in cui tale soluzione non fosse realizzabile, sarà possibile a scelta dell'azienda, avvalersi di trattorie convenzionate, site nelle immediate vicinanze del cantiere ovvero fornire il pranzo già confezionato in mono porzioni, tramite organizzazioni specializzate nella distribuzione aziendale di pasti caldi. Tutte le soluzioni sopra indicate sono a tutti gli effetti parificate al servizio di mensa aziendale. Resta inteso che il pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si realizza con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana. Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci ad avvalersi del pasto caldo e/o al servizio mensa messo a disposizione dall'azienda. Nel qual caso nulla è dovuto al lavoratore. [...]
Nell'impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista un'indennità giornaliera sostitutiva di mensa nel limite massimo a quota a carico dell'azienda contrattualmente e convenzionalmente pattuita. Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto. In ragione della specificità orografica della provincia di Trieste, la disciplina del pasto caldo e/o servizio mensa è esclusivamente realizzata con il sistema "pasto check" con una quota a carico delle imprese […]
Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.
Al fine di verificare l'effettiva rispondenza ai principi e allo spirito con cui il presente accordo ha inteso definire il diritto al pasto caldo e/o al servizio mensa, le parti; convengono di incontrarsi periodicamente, di norma nel mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 10 - Accordi Integrativi regionali e provinciali previgenti
Le parti dichiarano che il presente contratto sostituisce con effetto 11.3.1999 tutti gli accordi integrativi regionali e provinciali precedenti. Le parti regionali firmatarie del presente contratto, preso atto del ritiro della disdetta revocata a decorrere dalla data odierna degli accordi integrativi territoriali delle provincie di Trieste e Pordenone, convengono che il presente contratto sostituisca, con effetto 11.3.1999, tutti i precedenti accordi integrativi provinciali e regionali dei Friuli-Venezia Giulia.

Art. 11 - Sfera di applicazione
Il presente contratto vale in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 27.10.1995.