Tipologia: CPL
Data firma: 12 dicembre 1997
Validità: dal 01.01.1998
Parti: Collegio costruttori edili ed imprenditori complementari e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pordenone
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Enti bilaterali e prestazioni extracontrattuali
Art. 2 - Osservatorio edile
Art. 3 - Lavoro irregolare
Art. 4 - Sicurezza e prevenzione del lavoro
Art. 5 - Scuola edile
Art. 6 - Elemento Economico Territoriale
  Art. 7 - Trasporto ai cantieri
Art. 8 - Lavori fuori zona
Art. 9 - Mensa
Art. 10 - Indennità territoriale di settore
Art. 11 - Imprese ex Api Aniem
Norma Transitoria - Vitto e trasferte
Allegato: Modello Appalto e subappalto

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Pordenone

Il giorno 12 dicembre in Pordenone, tra il Collegio costruttori edili ed imprenditori complementari e Fillea - Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil, viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini stipulato in Roma il 5 luglio 1995.

Art. 1 - Enti bilaterali e prestazioni extracontrattuali
Le parti convengono sulla esigenza di razionalizzare i costi degli Enti paritetici bilaterali.
Tale aggiustamento avrà luogo alla scadenza applicativa dell'accordo siglato in data 12 settembre 1996.
All'epoca verranno riviste le prestazioni extra contrattuali, anche nell'ottica di una loro omogeneizzazione a livello regionale.
In tale contesto le parti condividono l'obiettivo di giungere, nei tempi e nei modi opportuni, ad una armonizzazione della modulistica, dei requisiti e delle prestazioni delle Casse Edili a livello Triveneto.

Art. 2 - Osservatorio edile
AI fine di consentire l'inserimento o il reinserimento nel settore edile di lavoratori provenienti da altri settori o di lavoratori edili disoccupati e/o in mobilità, anche con l'ausilio di interventi formativi e di riqualificazione professionali mirati, le parti demandano alla Cassa Edile la istituzione di un osservatorio con una banca dati quale strumento di monitoraggio del mercato del lavoro edile con un apposito servizio di segnalazione che favorisca l'incontro fra la domanda e l'offerta del lavoro, anche mediante l'utilizzo dell'allegato stampato, che potrà essere modificato dalla Cassa Edile per renderlo conforme alle esigenze del settore.
Tale servizio non dovrà risultare in contrasto con le vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento e sulle banche dati.
La consultazione della banca dati da parte delle imprese iscritte alla Cassa Edile potrà aver luogo esclusivamente presso la sede della Cassa Edile stessa.

Art. 3 - Lavoro irregolare
Al fine di contrastare il lavoro dipendente irregolare, sia nell'ambito della realizzazione dei lavori pubblici, sia nell'esecuzione di quelli privati, le parti convengono sull'opportunità di demandare alla Cassa Edile l'attuazione del perfezionamento dell'attuale sistema informativo, anche mediante la costituzione di una banca dati, con i metodi che la Cassa Edile riterrà più opportuni, relativa a:
- appalti avviati (suddivisi per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento)
- imprese impegnate
- lavoratori occupati.
In tal modo la Cassa Edile, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti committenti, potrà verificare il rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dal settimo comma dell'art. 18 della legge 55/90, in materia di trasmissione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile.
Quanto sopra, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 19/08/1996, n. 31, potrà consentire alle parti di intervenire congiuntamente nei confronti delle stazioni appaltanti, per determinare intese atte a privilegiare le imprese edili in regola con gli adempimenti in materia contributiva, che abbiano affettiva capacità tecnica, organizzativa, di risorse umane, professionali, tecnologiche e finanziarie.
Nel contesto dei lavori privati le parti convengono, altresì, che le imprese, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori stessi, inoltrino agli Enti Previdenziali, Assicurativi, alla Cassa Edile, alla RSU e, in mancanza di questa, alle OO.SS. competenti per il tramite del Collegio Costruttori Edili, la comunicazione di denuncia dell'appalto e del subappalto, mediante l'utilizzo dell'allegata lettera tipo.
La Cassa Edile avrà modo di confrontare le informazioni ricevute con quelle che l'USL, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 494/96 ha l'obbligo di mettere a disposizione degli Organismi Paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94.
Sulla base della suddetta verifica, la Cassa Edile avrà modo di constatare la regolarità contributiva delle imprese edili che operano anche nel settore privato.
La Cassa Edile, di intesa con il Collegio e la FLC Provinciale, adotterà appositi criteri di valutazione della correntezza e congruità contributiva delle imprese, ai fini del rilascio delle dichiarazioni di regolarità contributiva, sulla base dei parametri di cui all'art. 29 della Legge 341/95.

Art. 4 - Sicurezza e prevenzione del lavoro
Con l'obiettivo di potenziare le attività dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale, anche per consentirgli di adempiere alle nuove funzioni che il Decreto Legislativo n. 626/94 gli affida, le parti convengono sull'opportunità di finanziarne i costi.
Tale finanziamento avverrà nell'ambito della razionalizzazione dei costi degli Enti Paritetici bilaterali, che avrà luogo alla scadenza applicativa dell'accordo siglato in data 12 settembre 1996.
Nel frattempo, il finanziamento necessario per il funzionamento dell'Ente rimane disciplinato dall'accordo 12 settembre 1996.

Art. 5 - Scuola edile
Oltre agli interventi formativi e di riqualificazione professionali mirati, che consentano l'inserimento o il reinserimento nel settore edile di lavoratori provenienti da altri settori o di lavoratori edili disoccupati e/o in mobilità, l'Ente Scuola promuoverà interventi formativi rivolti ai lavoratori di prima assunzione, nonché a quelli assunti con il contratto di formazione.
L'Ente Scuola, d'intesa con l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, promuoverà, altresì, i corsi formativi previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e dal Decreto Legislativo n. 494/96.
L'Ente Scuola, stante il continuo modificarsi delle disposizioni di legge che regolano i lavori pubblici, promuoverà corsi di formazione sulla gestione dei lavori pubblici, al fine di consentire ai lavoratori preposti, il necessario aggiornamento professionale in materia.

Art. 11 - Imprese ex Api Aniem
A decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese ex Api Aniem industriali aderenti al Collegio Costruttori applicheranno ai lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995 stipulato dall'Ance e dalla FLC Nazionale, i Contratti Collettivi di Lavoro stipulati dal Collegio Costruttori e dalla FLC Provinciale, compreso il presente, nonché gli accordi confederali, in quanto applicabili al settore edile.