Tipologia: Accordo provinciale di lavoro
Data firma: 9 dicembre 1997
Parti: Sezione Autonoma dell'Edilizia-Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Trento
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Elemento economico territoriale
Orario
Ferie
Nuova disciplina organica dei trattamenti di mensa, trasporto, trasferta
  Premio di presenza e professionalità operai
Indumenti di lavoro
Contributo per l'anzianità professionale edile (Ape)
Una tantum impiegati

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Trento

In data 9 dicembre 1997, in Trento tra la Sezione Autonoma dell'Edilizia della Associazione degli Industriali e la Feneal - Uil, la Filca - Cisl, la Fillea - Cgil, si conviene di modificare ed integrare il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro di data 31 luglio 1989 secondo quanto segue:

Orario
Il 2° e 3° comma dell'art. 3 del CCPL 31 luglio 1989 sono soppressi.
In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro nei mesi estivi così articolata:
- nei cantieri ubicati nelle zone di fondovalle della Val d'Adige, Vallagarina e Basso Sarca gli operai, su richiesta preventiva dell'azienda, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- nei cantieri ubicati nelle altre zone del territorio provinciale e per quelli relativi a lavori stradali, di bitumatura e di reti di servizio, ovunque siano dislocati, l'obbligo degli operai di cui al precedente alinea vale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
L'azienda informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente secondo comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.
Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente secondo comma le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo secondo comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati.
[…]
All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.
Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui al precedente secondo comma in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.
Le parti si danno atto che le ore di lavoro straordinario effettuate in base al precedente 2° comma riducono il monte ore di cui al 2° comma dell'art. 20 del CCNL 5 luglio 1995.

Nuova disciplina organica dei trattamenti di mensa, trasporto, trasferta
Le parti si impegnano a definire entro il mese di aprile 1998, con specifico accordo, una nuova disciplina organica dei trattamenti di mensa, trasporto e trasferta la quale, in relazione ai criteri applicativi del D.L.vo n. 314/97, realizzi il contestuale obiettivo generale di minori oneri, anche gestionali, a carico delle aziende, e maggiori benefici complessivi per i lavoratori.
Fino al raggiungimento di tale intesa vengono mantenuti in essere i valori dei trattamenti di mensa e trasporto vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Indumenti di lavoro
Nell'intento di riqualificare le prestazioni della Cassa e Scuola Edile denominate "Indumenti di lavoro", la fornitura della tuta da lavoro di cui all'art. 17 del CCPL 31 luglio 1989 verrà sostituita (salvo casi particolari) con la fornitura di altri tipi di indumenti. Il tipo di fornitura sarà individuato dalla Cassa e Scuola Edile sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente Accordo.
Il requisito di 400 ore di iscrizione alla Cassa e Scuola Edile di cui al 1° comma dell'art. 17 del CCPL 31 luglio 1989 non sarà richiesto per la fornitura del paio di scarpe antinfortunistiche ivi previste.
Le forniture di cui ai precedenti commi avverranno nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo costituito con il contributo di cui all'art. 17 del CCPL, 31 luglio 1989.
Il contributo di cui al 4° comma dell'art. 17 viene fissato nella misura dello 0,50% a decorrere dal 1 gennaio 1998.