Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 18 dicembre 1997
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Collegio dei Costruttori e Flc/Lfb [Feneal-Uil/Sgk, Filca-Cisl/Sgb, Fillea-Cgil], Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi - Sezione Edili Usas/Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund - Asgb Bau
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Ferie
Art. 3 - Elemento economico territoriale
Art. 4 - Contributi spese di trasporto
Art. 5 - Capo squadra
Art. 6 - Categorie e qualifiche
Art. 7 - Anzianità professionale edile
  Art. 8 - Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 9 - Mensa per impiegati
Art. 10 - Indumenti di lavoro per tecnici di cantiere
Art. 11 - Previdenza complementare
Art. 12 - Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale
Verbale di accordo per la disciplina dell'apprendistato nell'industria edile della provincia autonoma di Bolzano

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Bolzano

Il 18.12.1997, in Bolzano, tra il Collegio dei Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano/Kollegium Der Bauunternhemer Der Autonomen Provinz Bozen e la Flc/Lfb - Federazione Lavoratori Costruzioni/Landesföderation der Bauarbeiter, costituita da: Feneal-Uil/Sgk, Filca-Cisl/Sgb, Fillea-Cgil, l'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi - Sezione Edili Usas/Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund - Asgb Bau, visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini stipulato in data 5 luglio 1995 ed i successivi accordi nazionali sottoscritti in data 11 giugno e 3 luglio 1997;
in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 e 47 del contratto collettivo nazionale sopra citato;
si stipula il presente Accordo Provinciale che integra e modifica il precedente Contratto Integrativo Provinciale 2.8.1989 valevole per tutte le imprese che svolgono nella Provincia di Bolzano le lavorazioni indicate in premessa al CCNL 5.7.1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di committenti privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premesse
- le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale;
- le parti ribadiscono il proprio comune impegno contro la diffusione di forme irregolari e abusive di produzione che vanno ad alterare il libero mercato.

Art. 1 - Orario di lavoro (sostituisce l'art. 1 del CIP 2.8.1989)
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative (Art. 13 L. 24.6.97 n. 196; R.D.L. 15.3.23 n. 692; R.D. 10.9.23 n. 1957).
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. Ciò ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 lett. B) del CCNL 5.7.1995.
Premesso che l'impresa può prolungare l'orario di cantiere nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, la contabilizzazione dell'orario di lavoro avverrà settimanalmente, corrispondendosi per le prime 40 ore la retribuzione normale e per le ore successive la retribuzione prevista per lavoro straordinario.
È ammesso il recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro la settimana in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione. La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero delle eventuali ore perse durante la settimana.
Nel caso in cui non fossero raggiunte le 40 ore settimanali l'impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell'art. 9 del CCNL 5.7.1995.
Le parti concordano che è fatto divieto prestare attività lavorativa nella giornata di domenica in tutti i cantieri edili della Provincia di Bolzano, salvo casi eccezionali ricollegabili a ragioni di pubblico interesse.
Le parti stabiliscono che il periodo di quattro mesi all'anno di cui al Regio Decreto 10.9.1923 n. 1957 resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente entro il mese di aprile di ciascun anno a livello aziendale - datore di lavoro e lavoratori, assistiti dalla rappresentanza sindacale - potranno stabilire, con accordo scritto, forme di recupero nel limite di 1 ora al giorno e fino al massimo di 40 ore di lavoro prestate in più nel suddetto periodo rispetto all'orario normale. Tale recupero verrà utilizzato entro la fine del mese di novembre di ciascun anno attraverso permessi giornalieri individuali e/o collettivi non retribuiti in relazione alle esigenze dei singoli lavoratori e alle esigenze aziendali. Qualora a livello aziendale le parti raggiungessero tale intesa il trattamento retributivo delle 40 ore recuperabili sarà quello proprio delle ore ordinarie, senza maggiorazione alcuna per lavoro straordinario stante il recupero concordato. Tali ore di recupero dovranno essere indicate in busta paga separatamente rispetto alle ore ordinarie come "Ore di flessibilità". Copia dell'accordo sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratori dovrà essere inviato a cura dell'impresa agli Enti Previdenziali, Cassa Edile compresa, entro i termini di legge. Resta inteso che in assenza di intese a livello aziendale in tal senso le ore prestate in più nei suddetti mesi rivestono carattere straordinario.
Nei limiti di orario previsti dalle disposizioni di legge, per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l'impresa e la rappresentanza sindacale una diversa ripartizione dell'orario di lavoro.
L'operaio ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro anche qualora ricorrano, le condizioni per l'applicazione dell'istituto della trasferta.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 5.7.1995 relativamente ai permessi individuali, saranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e rappresentanza sindacale, le giornate per l'utilizzo collettivo (aziendale o per cantiere) di 16 delle ore di permesso previste. Così come previsto dall'art. 5, lett. B) del CCNL 5.7.1995 in occasione del godimento dei permessi è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa nel limite dell'accantonamento complessivo maturato e non ancora versato alla Cassa Edile.
Le parti stabiliscono che per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del lavoro, si potrà derogare a quanto sopra concordato, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che quanto stabilito all'ottavo comma ha valenza per il 1998. Le parti convengono di reincontrarsi entro dicembre 1998 per una valutazione complessiva dell'istituto e per l'eventuale riconferma dello stesso per gli anni successivi.

Art. 8 - Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo di nuova istituzione)
In deroga a quanto previsto dall'art. 89 del CCNL 5.7.1995 le parti stabiliscono che il programma formativo in materia di sicurezza rivolto al RLS verrà svolto attraverso moduli articolati su tre giornate lavorative, di durata complessiva pari a 24 ore, organizzati dal Comitato Paritetico Edile di Bolzano così come previsto dall'Accordo Provinciale 11.9.1996, punto 2, lett. A).
In relazione alle disposizioni legislative (art. 22 del D.Lgs. 626/94) che prevedono l'onere della formazione a carico del datore di lavoro viene stabilito che, qualora i corsi si svolgano al di fuori della zona di residenza, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verranno rimborsate le spese di viaggio sulla base del costo del servizio pubblico, su presentazione di idonea documentazione. Nei casi in cui manchi il servizio pubblico o questo venga effettuato con orari non idonei si provvederà al rimborso così come previsto dalla legge.
Le parti ribadiscono, così come già normato al punto 4) dell'accordo 11.9.1996, che il Comitato Paritetico Edile è l'unico organismo abilitato al rilascio della certificazione di assolvimento dell'obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come rivolta ai lavoratori di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94.
Norma transitoria
La nuova norma troverà applicazione nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza eletti successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto, ovvero nei confronti di coloro che, seppur eletti anteriormente, non abbiano ancora frequentato il corso di formazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si attiveranno nei confronti del Comitato Paritetico Edile di Bolzano affinché i moduli formativi, predisposti in applicazione della delega conferita con Accordo Provinciale 11.9.1996, vengano adeguati alla nuova durata.

Art. 9 - Mensa per impiegati (articolo di nuova istituzione)
Con decorrenza 1° gennaio 1998 a tutti gli impiegati, tecnici ed amministrativi, viene riconosciuto il diritto alla mensa.
Il servizio verrà garantito dall'impresa mediante mensa aziendale/interaziendale; qualora ciò non fosse possibile l'impresa provvederà all'erogazione del servizio tramite buoni pasto del valore di L. 10.000 giornaliere.
[…]

Art. 10 - Indumenti di lavoro per tecnici di cantiere (articolo di nuova istituzione)
Così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, le imprese forniranno annualmente ai tecnici di cantiere calzature ed indumenti idonei da lavoro, con impegno da parte degli stessi ad utilizzarli durante i periodi di permanenza in cantiere.

Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a reincontrarsi, presumibilmente entro il mese di febbraio 1998, per la definizione degli istituti "mensa" e "trasferta" operai, non appena il quadro legislativo di riferimento darà elementi di certezza.