Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 
Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro
Div. VI

Prot. 15/VI/7144/14.01.01.02 Circolare B/2006

Roma, 11 aprile 2006

A
Assessorati Regionali alla Salute
Assessorati alla Salute delle Province Autonome di Trento e Bolzano
Direzioni Regionali del Lavoro
Direzioni Provinciali del Lavoro
e p.c.
Direzione Generale per l'Attività ispettiva


Oggetto: Visite preassuntive e periodiche dei minori e apprendisti. Presunta abrogazione, nella Regione Lombardia, dell'obbligo di visite presuntive e periodiche di cui all'art. 8 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 – Parere del Consiglio di Stato n. 3208/2005 del 9 novembre 2005.

La legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti), così come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, emanato in attuazione della direttiva 94/33/CE del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, e dal decreto legislativo n. 262 del 18 agosto 2000, prevede all'art. 8 che i minori possono essere ammessi al lavoro se riconosciuti idonei, a seguito di visita medica, all'attività lavorativa cui saranno adibiti e che tale idoneità debba essere successivamente accertata mediante visite periodiche almeno annuali; le suddette visite mediche, a norma dell'art. 8 citato, sono effettuate a cura e spese del datore di lavoro presso un medico del Servizio sanitario nazionale e il loro esito "deve essere comprovato da apposito certificato".

Ai sensi del protocollo d'intesa sul lavoro minorile, siglato in data 7 novembre 2000 tra la Regione Lombardia e la Direzione Regionale del lavoro competente, per medici del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 citato, si intendono i medici delle Aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale, nonché i medici appartenenti alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

La legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) ha previsto, all'art. 2, una serie di casi in cui le ASL della Regione non richiedono né rilasciano più alcuni certificati sanitari: tra questi quelli di idoneità al lavoro per i minori.

Con una circolare esplicativa del 17 novembre 2003 la Regione Lombardia, pur riconoscendo che la normativa statale in materia di vigilanza sanitaria per i minori prevede la competenza delle ASL per il rilascio di tali certificazioni, ha sostenuto che l'abrogazione di cui trattasi risponde alla finalità di ridurre e limitare le attività (certificazioni di idoneità fisica) per le quali non vi sono evidenze di utilità e che comportano un notevole impiego di risorse, sostenendo una coerenza con la direttiva 94/33/CE, che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio.

Su tale legge il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, affermando in particolare che l'art. 2, poiché esclude dalle competenze delle ASL il rilascio di alcuni certificati sanitari, sarebbe lesivo dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in quanto le prestazioni di cui trattasi costituirebbero, ai sensi dell'art. 14, lettera q) della legge 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), conseguenza diretta dell'attività di controllo attribuita istituzionalmente alle ASL.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 26 maggio - 1 giugno 2004 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, dal momento che diverse leggi statali, successive alla legge 833/78, da una parte hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi, dall'altra hanno esplicitamente riconosciuto al legislatore regionale poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali.

Su tale presupposto la Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità ha emanato, nel settembre 2004 una direttiva, con la quale ha sostenuto l'abolizione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori ed apprendisti non esposti a rischio specifico. La Direttiva regionale, ribadendo quanto già argomentato con la circolare sopra citata, ha infatti sostenuto che la legge n. 12/03 ha abolito il certificato in questione a prescindere dal medico certificatore (ASL, medico di base, altra figura medica del servizio sanitario nazionale), in quanto ritenuto privo di qualsiasi efficacia ed utilità dal punto di vista sanitario. L'entrata in vigore del D. Lgs. 626/94 avrebbe modificato profondamente l'istituto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, individuando nel medico competente il soggetto deputato alla formulazione di protocolli sanitari ed alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, a prescindere dall'età e dal rapporto di lavoro con il quale sono stati assunti.

Tale interpretazione non è stata condivisa da questo Ministero, il quale ha ritenuto che la Corte Costituzionale, riconoscendo infondata la questione di legittimità della legge regionale n. 12/2003 in relazione all'art. 117 comma 3 della

Costituzione, non si è pronunciata sull'abrogazione o meno dell'art. 8 della legge 17 ottobre 977/1967, avvenuta ad opera dell'art. 2 della legge regionale, ma ha ritenuto legittima tale legge nella parte in cui la stessa si limita a porre in essere sulla materia una disposizione di carattere organizzatorio, secondo la quale le certificazioni previste dall'art. 8 della L. 977/1967 non possono più essere rilasciate dalla ASL, lasciando impregiudicato l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche da parte di medici del Servizio sanitario nazionale ancorché diversi da quelli delle ASL, così come peraltro individuati dal Protocollo d'intesa citato. Lo stesso dato letterale della norma in questione, d'altronde, fa riferimento unicamente alle certificazioni emesse dalle ASL, mentre la norma dettata dall'art. 8 della L. 977/67, così come modificato, sul punto, dal decreto legislativo n. 262/00, attribuisce tali compiti ai medici del SSN; l'estensione della norma regionale anche a tali medici è stata quindi operata in via interpretativa con la circolare e le direttive operative citate, le quali tuttavia sono strumenti privi della forza giuridica necessaria ad innovare l'ordinamento giuridico.

Atteso, quindi, il persistere di un contrasto interpretativo fra il Ministero e la Regione Lombardia, la scrivente Direzione Generale, d'intesa con la Direzione Generale per l'attività ispettiva, ha ritenuto necessario acquisire in merito il parere del Consiglio di Stato.

Il predetto Consesso si è espresso con il parere n. 3208/2005, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005, il quale ha condiviso le argomentazioni del Ministero del Lavoro.

In particolare, il Consiglio di Stato ha condiviso l'impostazione ermeneutica del Ministero circa l'inidoneità dello strumento giuridico usato per modificare o innovare l'ordinamento giuridico, nonché l'impossibilità di far discendere dalla riconosciuta legittimità costituzionale di una norma regionale meramente organizzativa - riguardante la competenza delle ASL a rilasciare determinate certificazioni - l'abrogazione, in ambito regionale, della norma sostanziale che impone l'obbligo di visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma, evidenziando che il parere suddetto è stato pubblicato sul sito internet di questo Ministero nella sezione "Tutela e sicurezza sul lavoro" della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Onelli