Tipologia: CCRL
Data firma: 3 giugno 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2002
Parti: Federazione Regionale degli Agricoltori, ColDiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Piemonte
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Decorrenza e durata del Contratto
Art. 2 - Orario di lavoro
Art. 3 - Retribuzione
  Art. 4 - Mezzi di trasporto
Art. 5 - Applicazione D.Lgs. 626/94
Art. 6 - Osservatorio

Contratto collettivo regionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli

Il giorno 3 giugno 1999, in Torino, nella sede della Federazione Regionale degli Agricoltori del Piemonte, tra la Federazione Regionale degli Agricoltori del Piemonte […], la Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Piemonte […], la Confederazione Italiana Agricoltori Regionale del Piemonte […] e la Confederdia Piemonte - Valle d'Aosta […], la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […], in applicazione dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 13 novembre 1996, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli da valere in tutto il territorio della regione Piemonte.

Art. 2 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata all'accordo tra datori di lavoro e dipendenti, che dovranno distribuire tale orario in 5 giorni, oppure in 5 giorni e mezzo, in relazione alle esigenze aziendali ed anche per singoli e distinti periodi dell'anno.
La mezza giornata o l'intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

Art. 5 - Applicazione D.Lgs. 626/94
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano ad incontrarsi per definire le modalità di applicazione del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 242/96, secondo quanto concordato in sede nazionale in data 18/12/1996.
In ordine alla gestione e retribuzione dei permessi ai quadri ed agli impiegati nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti faranno ricorso a forme di mutualità a livello provinciale.

Art. 6 - Osservatorio
È istituito un Osservatorio composto da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto, con sede presso la Federazione Regionale degli Agricoltori del Piemonte e con funzione di esame dell'evoluzione dei profili professionali dei quadri e degli impiegati agricoli in relazione alle innovazioni tecnologiche e di monitoraggio sulla stipulazione degli accordi per l'applicazione del '"premio di risultato" di cui all'art. 3.
Detto Osservatorio dovrà riunirsi entro il 31/12/1998. A tal fine, le parti firmatarie comunicheranno i nominativi dei rispettivi rappresentanti, entro il 30/09/1998, alla Direzione della Federazione Regionale degli Agricoltori del Piemonte, che si farà carico della prima convocazione, sentite le parti stesse.