Categoria: 1997
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Tipologia: CRL
Data firma: 7 luglio 1997
Validità: 01.08.1997 - 30.09.1999
Parti: Anivp, Assvigilanza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Piemonte
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II Organizzazione del lavoro - Orari - Turni - Permessi
Art. 3 - (Turni giornalieri)
Art. 4 - (Orario di lavoro e sistema di applicazione)
Art. 5 - (Straordinario)
Art. 6 - (Mezzi di servizio)
Titolo III Commissione Paritetica Regionale - Ente Bilaterale
Art. 7 - (Interpretazioni contrattuali)
Art. 8 - (Controversie e contenziosi individuali)
Art. 9 - (Controversie e contenziosi collettivi)
Art. 10 - (Qualifiche - Inquadramento)
Art. 11 - (Formazione professionale)
Art. 12 - (Politiche settoriali)
Art. 13 - (Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)
Art. 14 - (Ente bilaterale)
 

Titolo IV
Art. 15 - (Ferie)
Titolo V Trattamento economico

Art. 16 - (Retribuzione)
Art. 17 - (Salario variabile)
Art. 18 - (Assegno ad personam)
Art. 19 - (Indennità)
Art. 20 - (Buono-pasto)
Art. 21 - (Inquadramento professionale)
Art. 22 - (Riposo settimanale)
Art. 23 - (Rimborso spese di trasporto e trasferta)
Art. 24 - (Divisa ed equipaggiamento)
Art. 25 - (Sostegno al reddito)
Art. 26 - (Sala conta)
Art. 27 - (Gestione 626)
Art. 28 - (Trattamento di fine rapporto)
Titolo VI Diritti sindacali
Art. 29 - (Permessi sindacali)
Art. 30 - (Assemblea)
Titolo VII Decorrenza e durata
Art. 31
Art. 32 - (Identificazione dei soggetti contrattuali)
Allegati


Addì 7 luglio 1997, tra Anivp, Assvigilanza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato stipulato il presente contratto regionale per i dipendenti da istituti di vigilanza privata della regione Piemonte integrativo del 21 dicembre 1995.

Visti
- la disdetta delle Organizzazioni sindacali dei contratti provinciali precedentemente vigenti;
- il contratto collettivo nazionale vigente ed in particolare l'articolo 8;
Esaminata la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni sindacali come sopra costituite;
Tenuto conto
- che la stagnazione economica, presente anche in questa regione, coinvolgendo tutte le attività produttive, non consente uno sviluppo del settore della Vigilanza privata;
- che occorre mantenere attenzione affinché alcune committenze non generalizzino l'utilizzo di propri dipendenti per compiti di custodia, ora affidati agli Istituti e pertanto a discapito dell'occupazione del settore, mentre risulta necessario controllare il fenomeno, sviluppatosi sensibilmente in altre regioni, di diverse forme di vigilanza proposte come servizi integrati che costituiscono possibili attività di sleale concorrenza in violazione delle norme del TULPS e della legge n. 1369/1960, affinché non si diffonda anche in Piemonte, a scapito dell'occupazione del settore e dei diritti normativi ed economici attualmente garantiti ai lavoratori impiegati in detti compiti;
-che a fronte di nuove tecnologie avanzate, è sempre più frequente il ricorso a sistemi automatizzati di difesa passiva, non necessariamente integrati dalla presenza fisica della guardia;
Premesso
- che le parti auspicano e si attiveranno affinché si addivenga ad una concreta riforma legislativa del settore, che tenga conto sia dei rapporti con la pubblica amministrazione, sia del carattere privato degli Istituti di vigilanza, nonché di nuove opportunità di servizi legate ad un ruolo più ampio della vigilanza nel Paese, tenendo conto della diversa domanda e del ridimensionamento della richiesta dei servizi di sicurezza tradizionali; inoltre le parti, per la specifica caratteristica del settore dove le aziende, pur avendo natura privata, operano in ragione di licenza prefettizia e che questa caratteristica degli Istituti di vigilanza investe anche i datori di lavoro-titolari ed i lavoratori dipendenti guardie giurate, faranno sì che detta riforma legislativa preveda un controllo delle licenze finalizzato ad una presenza di Istituti solidi e qualificati in un numero adeguato alle esigenze di mercato, così come l'immediato e automatico rinnovo dei decreti e del porto d'arma, nonché l'esame di idoneità fisica e di uso dell'arma non crei pregiudizio al mantenimento del rapporto di lavoro, salvo casi di accertata e non superabile gravità;
- che, in attesa della riforma, le parti convengono sulla necessità di una gestione al meglio della vigente legislazione, al fine di cogliere e dare risposta alle esigenze attuali del settore, sia per quanto attiene la problematica delle Imprese che dei lavoratori, nonché quella comune.
A tal fine le OO.SS. e le Associazioni imprenditoriali firmatarie i presenti contratti richiederanno congiuntamente, in ogni provincia del Piemonte, alla Prefettura di istituire una Commissione composta dalle parti istituzionali e sociali che hanno competenza e responsabilità sulle problematiche della Vigilanza privata.
Si richiederà che la Commissione abbia compiti di indirizzo ed orientamento per affrontare con logiche comuni le tematiche settoriali e di fungere da organismo consultivo per la gestione delle questioni generali, ma anche specifiche, che, se pur attribuite alle decisioni di una parte, abbiano riflessi che ricadano nelle competenze delle altre.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le problematiche che abbisognano di soluzioni concertate in sede di Commissione sono le seguenti:
- Autorizzazioni di nuove licenze, sulla base delle esigenze del mercato, della stabilità o dello sviluppo occupazionale, tenendo conto della professionalità e della capacità economica dei richiedenti, tali da offrire sufficienti garanzie di qualità ai fruitori dei servizi ed ai lavoratori occupati.
- Aggiornamenti delle tariffe, con la necessaria dinamicità al fine di evitare sofferenze economiche agli Istituti che possano pregiudicare: la qualità dei servizi, la sicurezza ed i diritti normativi ed economici dei lavoratori.
- Formazione professionale, per i nuovi assunti e per i lavoratori in forza, con lo specifico ruolo di Prefettura e Questura di rendere chiaro il comportamento più idoneo della Guardia Giurata nello svolgimento del servizio ed in caso di atti criminosi, ciò anche al fine di evitare che, per ragioni di inconsapevolezza, si leda l'immagine dell'Istituto e si sanzioni il lavoratore per azioni o reazioni considerate errate a posteriori.
- Politiche del lavoro, da favorire ricercando le modalità di avviamento al lavoro più funzionali sia per rispondere con celerità alle esigenze occupazionali del settore, che per l'utilizzazione di tipologie contrattuali flessibili (P.T. e C.T.), nell'ambito di: sviluppo dell'occupazione; miglioramento dell'organizzazione del lavoro e degli orari, limitando gli attuali disagi dei lavoratori in forza; contenimento delle prestazioni straordinarie.
- Sicurezza, da garantirsi attraverso un adeguato e periodico controllo della efficienza sia degli automezzi utilizzati per i servizi che degli strumenti in dotazione delle Guardie Giurate, nonché della centrale operativa e di un sistema di pronto intervento in caso di necessità. E' opportuno inoltre far sì che la committenza, nel limite delle possibilità e delle nuove responsabilità di legge, si preoccupi di attrezzare aree idonee e sicure, per i lavoratori ed i cittadini, in cui svolgere le attività di vigilanza e trasbordo valori.
- I poteri di stabilire le modalità di svolgimento dei servizi devono essere resi ai soggetti che ne hanno i titoli e cioè agli Istituti di vigilanza e, per quanto da questi non previsto, alla discrezionalità della Guardia Giurata, pur nell'ambito di regole, se emanate, previste da Prefettura e Questura.
Non dovranno invece essere prevalenti le decisioni della committenza, non avendone facoltà, salvo naturalmente esplicitare i beni e gli obiettivi da tutelare ed esprimere indicazioni di cui tenere conto a condizione che non pregiudichino la sicurezza del lavoratore, dei cittadini e la buona vigilanza sul patrimonio.
- I titoli di polizia dei lavoratori, decreti e porto d'armi, che sono indispensabili per il mantenimento del rapporto di lavoro, meritano una attenzione particolare e prioritaria.
Occorre provvedere che:
- il rinnovo dei titoli avvenga celermente e comunque senza causare alla Guardia Giurata sospensioni dal lavoro con effetti di decurtazione della retribuzione o usufruizione imposte di ferie e permessi;
- i criteri, per stabilire l'idoneità psico-fisica ed all'uso dell'arma dei lavoratori, adottati dagli Organi ed Enti preposti, siano omogenei e non;
- i lavoratori che non dovessero conseguire la piena idoneità possano essere impiegati in tipologie di servizio adeguate;
- ai lavoratori, che dovessero essere interessati da pendenze penali, non vengano messi a repentaglio i rapporti di lavoro a causa di lungaggini burocratiche o di un ampliamento dei tempi d'indagine, oltre, naturalmente ad evitare e se non è possibile a limitare, allo stretto necessario, i periodi di sospensione dei titoli e quindi della retribuzione.
- I regolamenti delle attività degli Istituti e delle Guardie Giurate emanati dalle autorità, che devono tenere conto delle valutazioni delle parti sociali e che devono occuparsi delle grandi questioni relative al controllo, sicurezza, formazione e non invadere campi di evidente competenza delle aziende e delle OO.SS. con una conseguente limitazione delle libertà di azione e dei diritti di queste ultime.
Le parti, sui temi sopra citati ed altri di interesse del settore, rappresenteranno posizioni comuni e per questo più forti e rappresentative, nel confronto con le autorità istituzionali ed in sede di Commissione; alcune sono già presenti ed altre sono da ricercarsi sviluppando le relazioni bilaterali previste da questo accordo. In ogni caso le parti saranno libere di rappresentare proprie posizioni in relazione a quei temi per i quali dovessero riscontrarsi valutazioni distinte;
- che occorre dare applicazione all'articolo 8 del vigente CCNL in tutta la sua ampiezza e portata, stipulare e gestire l'accordo con la più ampia e reciproca correttezza al fine di evitare interpretazioni od applicazioni unilaterali anche solo di singole norme del contratto per cui a tal fine le parti si impegnano a rispettare le delibere della Commissione paritetica nazionale già acquisite ed a ricorrere, nel caso in cui dovessero sorgere eventuali divergenze interpretative relative a dette norme contrattuali, alla Commissione paritetica nazionale, se trattasi di normative previste dal CCNL ed alla Commissione paritetica regionale se trattasi di materie previste dal presente contratto, fermo restando che a norma degli artt. 4 e 5 del vigente CCNL e del Titolo III del presente contratto, il parere delle Commissioni paritetiche ha valore vincolante per entrambe le parti che si impegnano inoltre ad aderire, nelle forme e con le modalità concordate successivamente nel presente contratto;
- anche ai fini di quanto espresso nei commi precedenti le parti ritengono necessario rafforzare le relazioni sindacali; pertanto, pur nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
- le Associazioni imprenditoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO.SS. territoriali regionali e provinciali firmatarie del presente contratto e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore sugli aspetti generali di ordine strutturale, sugli organici, sulle prospettive di sviluppo anche in relazione ai nuovi tipi di servizi in funzione dell'introduzione di nuove tecnologie, sulle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, dei riposi e dei turni;
- nel caso di perdita di servizi da parte di uno o più Istituti che possano provocare riflessi sull'occupazione, le Associazioni imprenditoriali unitamente a tali Istituti comunicheranno tempestivamente alle OO.SS. regionali e a quelle del territorio interessato quanto accaduto o in via di avvenimento, in uno specifico incontro utile ad esaminare congiuntamente adeguate soluzioni.
In tale incontro parteciperanno anche, qualora vi fossero, gli Istituti che avranno acquisito i suddetti servizi.
Pur nella condivisione di quanto su espresso, fermo restando quanto previsto all'art. 8 del CCNL relativamente in particolare alla contrattazione integrativa provinciale, le parti danno applicazione al CCNL vigente per cui si è stipulato il presente contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata composto da: una Premessa, 7 titoli, 32 articoli e 7 allegati, tutti approvati e sottoscritti.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale disciplina, in materia unitaria, il rapporto di lavoro dei dipendenti di tutte le province di questa regione, fatti salvi i diversi trattamenti economici stabiliti per le singole diverse province. Esso è parte integrante del vigente CCNL e, come tale, deve essere applicato, al pari dello stesso, da tutti gli Istituti di vigilanza comunque costituiti.

Titolo II Organizzazione del lavoro - Orari - Turni - Permessi
Art. 3 - (Turni giornalieri)

Nel rispetto delle norme contenute negli artt. 38, 40 e 41 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e del successivo art. 4 del presente contratto, gli Istituti di vigilanza programmeranno i turni di lavoro, in modo da consentire il godimento dei riposi contrattuali e di legge, dando comunicazione ai lavoratori di taluni turni ed orari con congruo anticipo ed in modo da non mettere l'Istituto in difficoltà in relazione alle esigenze di sicurezza ed in considerazione dei servizi svolti da ogni Istituto. Tali turni ed orari potranno essere eventualmente modificati solo per i casi eccezionali e motivati previa comunicazione e motivazione ai lavoratori.
A tale fine, su richiesta delle RSA/RSU e nei tempi tecnici che esse concorderanno con l'Istituto, l'azienda comunicherà ad ogni lavoratore, attraverso foglio aziendale, la programmazione, almeno settimanale, dei servizi che dovrà svolgere;
- ad ogni lavoratore, contestualmente al listino paga, sarà consegnato un foglio aziendale riepilogativo delle ore giornaliere svolte nel mese al quale la retribuzione si riferisce;
- le modalità di consegna dei fogli aziendali non dovranno creare disagi ai lavoratori e saranno concordate con le RSA/RSU;
- i fogli aziendali dovranno essere identificabili e quindi come tali, la consegna ai lavoratori dovrà essere riscontrabile;
- la Guardia deve essere presente sul posto di lavoro indicato nell'ordine di servizio.
Se, su richiesta dell'Istituto, la Guardia dovesse presentarsi in sede aziendale prima o dopo il servizio, l'orario di lavoro inizierà e/o terminerà presso la sede aziendale.
Nell'impossibilità di fare effettuare al singolo lavoratore l'intero orario giornaliero, nessuna decurtazione salariale verrà effettuata al lavoratore, ma si dovrà procedere a recuperare le ore di lavoro al massimo, entro il mese, in altri giorni, ad esclusione dei giorni di riposo, permessi retribuiti e ferie.
La compensazione non potrà superare le 2 h giornaliere (5 h - 9 h).
Questa norma è applicabile nel caso si riscontri pari esigenza dell'azienda e del singolo lavoratore esplicitata, da entrambe le parti, per iscritto in unico foglio in doppia copia, una per parte, e sottoscritto con la chiara volontà di avvalersi del compensativo, specificando tempi e modalità. Il lavoratore dovrà essere assistito dalla Organizzazione sindacale o da una RSA/RSU.
Deroghe alle 2 h giornaliere di compensativo, per casi specifici, potranno essere concordati con le RSA/RSU unitamente alle OO.SS. territoriali.
I turni giornalieri del normale orario di lavoro dovranno essere svolti di norma in modo continuativo e comunque nell'arco massimo di 11 ore salvo motivate ed eccezionali esigenze di servizio preventivamente comunicate ai lavoratori.

Art. 4 - (Orario di lavoro e sistema di applicazione)
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, per il personale del ruolo tecnico operativo la prestazione lavorativa potrà avvenire secondo i seguenti sistemi:
a) come previsto dall'art. 40 del vigente CCNL;
b) come previsto dall'art. 41 del vigente CCNL;
- su richiesta delle OO.SS. territoriali e/o delle RSA/RSU l'azienda dovrà con esse confrontarsi per concordare le possibilità e le modalità tecniche del passaggio dal sistema 5+1 al sistema 6+1+1. In caso di difficoltà nell'addivenire a soluzioni concordate, dovuta esclusivamente alla impossibilità di coprire i servizi senza che ciò comporti un sensibile aumento di costi, dette difficoltà dovranno essere esaminate dalla Commissione paritetica regionale, che potrà risolvere positivamente il problema o constatare l'irrealizzabilità del passaggio da un sistema all'altro;
c) cinque giorni di lavoro per 8 ore al giorno e due giorni di riposo consecutivi. Tale sistema è previsto unicamente per le realtà in cui già viene applicato ed è regolamentato dagli specifici accordi stipulati nelle predette unità aziendali;
d) per i servizi di cinque giorni la settimana, dal lunedì, il venerdì, il sistema 5+1 risulta inadeguato.
- Previo accordo tra le parti a livello aziendale e con il consenso dei lavoratori interessati, in sostituzione del sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro ed uno riposo) parte del personale godrà, come da prospetto allegato, il giorno di riposo nelle giornate di sabato o di domenica; l'alternanza avverrà mensilmente e per 9 volte all'anno i riposi saranno goduti consecutivamente in entrambe le giornate, cioè sia il sabato che la domenica.
A livello aziendale si potrà convenire, tra Azienda e OO.SS. territoriali - RSA/RSU, che i 20 gg. di permessi retribuiti o parte di essi, possano essere goduti la domenica quando sabato è giornata di riposo e viceversa.
Nell'applicazione del presente sistema saranno considerati spostati i riposi non goduti nelle giornate previste dal sistema stesso, mentre rimane invariata la norma generale, prevista all'art. 22 di questo contratto, sul saltato riposo e sul lavoro continuativo per 7 o più giorni;
e) nelle aziende in cui è applicato quanto al punto a), previo consenso delle parti, si potrà istituire un sistema che preveda un giorno di permesso abbinato al giorno di riposo al fine di realizzare due giorni di riposo consecutivi.
Le parti convengono che tale sistema, non modificando l'orario di lavoro giornaliero, settimanale ed annuale, potrà garantire i due giorni di riposo consecutivi per un massimo di venti settimane e cioè per un numero pari ai giorni di permesso (20) a tal fine utilizzabili;
f) nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, degli orari e dei turni, le parti stipulanti ed i singoli Istituti si impegnano ad incontrarsi per definire in termini tecnici ed operativi le aree di lavoro ai fini della mobilità e delle trasferte, fermo restando che nella destinazione del dipendente al luogo di lavoro si terrà conto delle esigenze aziendali e della vicinanza all'abitazione del lavoratore e di quanto previsto nel successivo art. 23 del presente contratto.
Allo stesso livello si verificherà la possibilità di realizzare la rotazione tra i servizi.

Art. 5 - (Straordinario)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 49 e 70 del CCNL vigente le prestazioni straordinarie verranno distribuite equamente tra i lavoratori.
A tale scopo ogni Istituto si incontrerà trimestralmente con le proprie RSA/RSU per verificare l'accaduto nel periodo precedente ed apportare eventuali correttivi per il periodo successivo.
Inoltre le parti procederanno all'esame della situazione in relazione anche ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Art. 6 - (Mezzi di servizio)
I mezzi necessari a svolgere il servizio sono a carico dell'Istituto.

Titolo III Commissione Paritetica Regionale - Ente Bilaterale
Art. 7 - (Interpretazioni contrattuali)

Fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente in materia e, premesso che la Commissione paritetica regionale istituita con i precedenti contratti integrativi provinciali è un organismo che garantisce la presenza di tutte le Organizzazioni sindacali, sia quelle imprenditoriali che dei lavoratori, firmatarie del presente contratto integrativo ed è preposta a fornire interpretazioni e chiarimenti sulle norme dei presenti contratti provinciali allo scopo di consentire alle parti comportamenti coerenti con lo spirito e le regole contrattuali, si conviene che ogni O.S. territoriale, ogni rappresentanza sindacale aziendale, ogni azienda, potranno richiedere interpretazioni o chiarimenti su qualsiasi norma contenuta nel presente contratto.
La Commissione dovrà fornire alla parte richiedente la risposta nei tempi e con le modalità previste dall'allegato "C" del presente contratto, che regola le procedure della Commissione stessa.
L'interpretazione o il chiarimento fornito dalla Commissione paritetica ha lo scopo di: rendere più agevole, certa ed omogenea l'applicazione dei CIP, evitare conflitti interpretativi, facilitare le relazioni sindacali tra le parti.

Art. 9 - (Controversie e contenziosi collettivi)
In caso di controversie e contenziosi tra le OO.SS. territoriali, le RSA e l'Azienda, che riguardino la generalità o una parte dei lavoratori, nonché le libertà ed i diritti sindacali, le parti potranno congiuntamente richiedere l'intervento della Commissione paritetica regionale per dirimere il conflitto in essere, attraverso un arbitrato irrituale.
Dovrà preventivamente essere esperito un tentativo di conciliazione.
Per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie, le parti non dovranno prendere altre iniziative sindacali o legali e resteranno sospese quelle in corso.

Art. 12 - (Politiche settoriali)
Pur mantenendo, le parti, la libertà di confrontarsi in quanto tali, si individua nella Commissione paritetica regionale la sede opportuna per l'elaborazione di politiche settoriali di comune interesse, - Imprese e lavoratori - da rappresentare anche congiuntamente ai competenti interlocutori esterni: Enti, Autorità ed Organismi istituzionali, Associazioni delle Imprese committenti, ecc.
Un concreto riferimento è quanto indicato nella Premessa del presente contratto.

Art. 13 - (Osservatorio regionale sul mercato del lavoro)
La Commissione paritetica regionale viene altresì investita del compito di esaminare:
a) lo stato e la dinamica occupazionale nella qualità e quantità e nelle sue varie forme (part-time, full-time e contratti a termine) ivi compreso l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, ciò con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
b) le eventuali conseguenze dei processi di riorganizzazione dei servizi anche a seguito delle evoluzioni tecnologiche e del mutamento delle domande dell'utenza che abbiano riflessi sul piano occupazionale e sulla professionalità.
La Commissione paritetica, per l'esercizio dell'Osservatorio, potrà richiedere alle aziende ed alle OO.SS. dei territori interessati dettagliate relazioni per la disamina dei punti di cui sopra.
Contratto di formazione e lavoro
In relazione a quanto previsto in argomento dalle leggi e dal CCNL, l'Organismo abilitato alla gestione delle problematiche inerenti il C.f.l. è la Commissione paritetica regionale.
Azioni positive pari opportunità
Al fine di promuovere azioni positive per l'accesso delle lavoratrici nel settore, le parti esamineranno in sede di Commissione paritetica regionale gli aspetti relativi a tale tematica ed in particolare:
- progetti finalizzati allo sviluppo dell'occupazione ed alla professionalità delle donne, nel rispetto delle reali esigenze aziendali;
- raccolta di dati e informazioni relativi all'occupazione femminile a livello di aziende e di territori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e professionali, ciò anche in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie e/o modifiche degli assetti organizzativi.
Quanto sopra ricorrendo anche a normative di legge nazionali e comunitarie in materia di azioni positive, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge n. 125/1991.

Art. 14 - (Ente bilaterale)
Per meglio consentire alla Commissione paritetica regionale di concretizzare operativamente i compiti qui previsti, le parti convengono sull'opportunità di assegnarle soggettività giuridica attraverso la costituzione dell'Ente bilaterale regionale della vigilanza privata.
La Commissione paritetica regionale, così come l'Ente bilaterale, potrà articolare la propria azione a livello territoriale, soprattutto per le materie che coinvolgono parti istituzionali di quel livello, delegando propri rappresentanti locali pur, anche in questo caso, riservandosi compiti di coordinamento.

Titolo V Trattamento economico
Art. 22 - (Riposo settimanale)

Ferme restando per quanto riguarda il riposo settimanale le disposizioni previste dal CCNL vigente, si concorda quanto segue:
1) nel caso in cui si verifichi, per esigenze organizzative, un cambiamento della cadenza dei turni di riposo, al lavoratore competerà la maggiorazione di cui al 3° comma dell'art. 48 del CCNL, una sola volta (primo riposo spostato), fermo restando che nel corso dell'anno dovrà comunque essere salvaguardata la durata della prestazione nella media di 40 ore settimanali con i relativi riposi e permessi di conguaglio, previsti dai relativi sistemi di orario;
2) qualora il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo e lo recuperi entro il settimo giorno, dall'ultimo riposo effettuato, compete soltanto la maggiorazione prevista all'art. 48 del CCNL 3° comma;
3) nel caso che il lavoratore presti la sua opera per più di 6 giorni consecutivi di lavoro, lo stesso avrà diritto ad un risarcimento danno dell'85% di una quota della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 60 del CCNL;
4) nel caso eccezionale che per motivate esigenze di servizio il lavoratore presti la sua opera nel giorno di riposo settimanale e non avvenga di fatto il recupero, oltre alla normale retribuzione mensile che remunera il lavoratore a prescindere dal numero dei giorni lavorati nel mese e dalle indennità speciali per la presenza al lavoro, lo stesso avrà diritto sia al risarcimento previsto al punto 3 del presente articolo per i riposi di legge che ad una quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 60 del CCNL maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario festivo per tutte le ore effettivamente prestate;
5) le maggiorazioni previste dal presente articolo non si applicano quando lo spostamento dei riposi avviene su richiesta scritta del lavoratore e non per esigenze di servizio.

Art. 24 - (Divisa ed equipaggiamento)
Gli Istituti forniranno al personale tecnico-operativo il vestiario e l'equipaggiamento, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella B.
A livello aziendale gli Istituti e le RSA/RSU potranno prevedere ulteriori e specifici capi di vestiario ed equipaggiamento, anche in relazione a particolari tipologie di servizio, esamineranno inoltre congiuntamente la qualità più idonea dei vari capi rispetto all'utilizzo di ognuno di essi.
Gli Istituti, nei casi di comprovata e giustificata necessità di sostituzione di capi di vestiario non utilizzabili, non terranno conto dei limiti di durata d'uso concordata.
Qualora l'Istituto non rispetti, in maniera ingiustificata, i tempi definiti per la sostituzione dei capi di vestiario e di equipaggiamento al lavoratore spetterà un risarcimento danni quantificato pari al valore del capo non sostituito, sempreché la mancata sostituzione non avvenga per responsabilità del lavoratore.
Il dipendente ha l'obbligo di restituire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e della sostituzione del vestiario e dell'equipaggiamento, gli effetti avuti in dotazione precedentemente.

Art. 27 - (Gestione 626)
In riferimento all'accordo applicativo del D.Lgs. n. 626/1994 stipulato dalle parti a livello nazionale il 17 aprile 1997, si conviene di costituire l'OPR entro settembre 1997. Per tale data le parti concorderanno modalità e procedure operative per dare attuazione all'accordo in tutte le province del Piemonte. Quanto sarà concordato verrà redatto come specifico allegato al presente contratto.

Titolo VI Diritti sindacali
Art. 30 - (Assemblea)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 del CCNL vigente e al fine di consentire una maggior partecipazione dei lavoratori alle assemblee e conseguentemente per non creare disservizi presso l'utenza, le parti concordano quanto segue:
a) il diritto all'assemblea sarà esercitato prevalentemente nelle ore di minor intensità operativa;
b) ai lavoratori presenti in assemblea, fuori dell'orario di lavoro, verranno comunque retribuite le ore corrispondenti. A tal fine le OO.SS. forniranno all'azienda i nominativi di detti lavoratori.