Tipologia: CCPL
Data firma: 28 marzo 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Agricoltori, ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Torino
Fonte: cnel.it

Sommario:

 

Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 2 - Fasi lavorative
Art. 3 - Riassunzione (art. 18 CCNL)
Art. 4 - Categorie di operai agricoli (art. 19 CCNL)
Art. 5 - Categorie di operai florovivaisti (art. 20 CCNL)
Art. 6 - Classificazione (art. 26 CCNL)
Art. 7 - Orario di lavoro (art. 29 CCNL)
Art. 8 - Ferie (art. 31 CCNL)
Art. 9 - Permessi per corsi di addestramento professionale (art. 32 CCNL)
Art. 10 - Permessi straordinari (art. 36 CCNL)
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli (art. 37 CCNL)
Art. 12 - Interruzioni - Recuperi -Operai agricoli (art. 39 CCNL)
Art. 13 - Trasferimenti - Operai agricoli.
Art. 14 - Attrezzi ed utensili (art. 41 CCNL)
Art. 15 - Retribuzione (art. 44 CCNL)
Art. 16 - Premio annuo di risultato
Art. 17 - Rimborso spese (art. 50 CCNL)
Art. 18 - Classificazione e retribuzione per età (art. 52 CCNL)
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto (art. 53 CCNL)

 

Art. 20 - Cassa extra legem CIMIAV
Art. 21- Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti (art. 57 CCNL)
Art. 22 -Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro - Operai agricoli (art. 58 CCNL)
Art. 23 -Tutela della salute dei lavoratori (art. 64 CCNL)
Art. 24 - Servizio militare (art. 68 CCNL)
Art. 25 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato (art. 69 CCNL)
Art. 26 - Preavviso di risoluzione del rapporto (art. 71 CCNL)
Art. 27 - Norme disciplinari - Operai agricoli (art. 72 CCNL)
Art. 28 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti (art. 72 CCNL)
Art. 29 - Permessi sindacali
Art. 30 - Quote sindacali per delega (art. CCNL)
Art. 31- Accordo di riallineamento (art. 88 CCNL)
Art. 33 - Esperienze professionali di ingresso per studenti nel settore
Allegati


Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti

Il giorno 28 marzo 2000, in Torino, nella sede dell'Unione Agricoltori della Provincia di Torino, tra l'Unione Agricoltori della provincia di Torino […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino […], la Confederazione Italiana Agricoltori provinciale di Torino […] e la Flai - Cgil […], la Fisba - Cisl […], la Uila - Uil […], in applicazione dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Torino.

Art. 4 - Categorie di operai agricoli (art. 19 CCNL)
Sono operai agricoli i lavoratori che svolgono la loro attività nelle aziende agricole; negli allevamenti bovini, ovocaprini, equini, suinicoli, avicunicoli, ittici, elicicoli, cinotecnici e zootecnici in genere; nelle cooperative agricole che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti conferiti dai soci; nelle aziende dedite alla funghicoltura; nei consorzi irrigui tra agricoltori; nelle aziende faunistiche venatorie ed agrofaunistiche venatorie; nelle riserve di pesca, nelle aziende agrituristiche; nei parchi naturali e zoologici privati; nelle ville per la cura e la manutenzione del parco.

Art. 5 - Categorie di operai florovivaisti (art. 20 CCNL)
Sono operai florovivaisti i lavoratori che svolgono la loro attività nelle aziende florovivaistiche ed in quelle dedite a lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.

Art. 7 - Orario di lavoro (art. 29 CCNL)
Nella provincia di Torino, la distribuzione dell'orario di lavoro nei vari mesi dell'anno è la seguente:
1) aziende agricole
- periodo 1/12 - 28/2 = 34 ore settimanali
- periodo 1/3 - 30/4 = 39 ore settimanali
- periodo 1/5 - 31/7 = 44 ore settimanali
- periodo 1/8 - 30/11 = 39 ore settimanali
2) aziende florovivaistiche
- periodo 1/1 - 31/3 = 34 ore settimanali
- periodo 1/4 - 30/6 = 44 ore settimanali
- periodo 1/7 - 31/12 = 39 ore settimanali
Per gli addetti alle stalle l'orario è di sei ore e trenta minuti al giorno, per sei giorni alla settimana. Eventuali accordi tra il datore di lavoro ed il lavoratore per una distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni non sono in contrasto con quanto sopra stabilito. Nel caso di distribuzione concordata dell'orario settimanale di lavoro nei cinque giorni, a norma dell'art. 5 della legge 16.2.1977 n. 37, i contributi previdenziali saranno versati per sei giorni settimanali. Resta inteso che, in caso di mancato accordo sulla distribuzione dell'orario di lavoro in cinque giorni, sarà operante la distribuzione contrattuale in vigore su sei giorni. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l'orario di lavoro giornaliero si intende iniziato nella sede dell'azienda. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'orario di lavoro si intende invece iniziato sul posto di lavoro; tutti gli spostamenti nell'arco della giornata, da e per un altro posto di lavoro non dovranno avvenire nel periodo di riposo, intendendosi che i medesimi devono essere a totale carico del datore di lavoro. I lavoratori agricoli a tempo determinato che, nei periodi di particolare necessità aziendali e/o stagionali, prestino la loro opera consecutivamente per l'intera settimana, hanno diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi per un numero di giornate pari a quelle di effettivo lavoro prestato nel corso della settimana. Per i soli operai florovivaisti, considerando che, a seguito dell'avventura mensilizzazione del salario si ha una minor valenza economica degli strumenti contrattuali, verrà concesso un monte ore di permessi retribuiti pari a venti ore per anno solare. Tali permessi retribuiti sono da godersi nell'anno solare e non dovranno essere frazionati sotto un'ora. Per quanto riguarda i contratti di lavoro part-time di breve durata con orario di lavoro inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, le parti concordano che tali contratti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo.

Art. 10 - Permessi straordinari (art. 36 CCNL)
[…] Per il riposo previsto per i donatori di sangue, si fa riferimento alla legge 13.7.1967 n. 584 ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni. […]

Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli (art. 37 CCNL)
I limiti del lavoro notturno sono stabiliti, per la provincia di Torino, dalle ore 22 alle ore 6. Il governo del bestiame in consegna al bovaro, qualora venga effettuato oltre il normale orario di lavoro, verrà retribuito come lavoro straordinario feriale o festivo. La pulizia, l'ingrassaggio e il rifornimento della trattrice e delle altre eventuali macchine a motore in consegna, quando vengano effettuati oltre il normale orario di lavoro, verranno retribuiti come lavoro straordinario feriale o festivo. Per speciali lavori da eseguirsi di notte, non si farà luogo alla maggiorazione della percentuale per lavoro notturno quando già diversamente regolamentati dal vigente contratto nazionale.

Art. 12 - Interruzioni - Recuperi -Operai agricoli (art. 39 CCNL)
Il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie dovrà effettuarsi, nel rispetto delle leggi vigenti, entro una settimana dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.

Art. 14 - Attrezzi ed utensili (art. 41 CCNL)
Al guardiacaccia devono essere forniti una divisa, un impermeabile ed un mezzo di trasporto. In suo favore dovrà altresì esser stipulata una polizza di assicurazione che, integrando le assicurazioni di legge, lo garantisca contro i rischi derivanti dal lavoro nonché contro gli eventuali danni cagionati a terzi.

Art. 15 - Retribuzione (art. 44 CCNL)
[…]
Alloggio
Ad ogni famiglia di operaio a tempo indeterminato sarà data in uso una abitazione proporzionata ai bisogni della medesima dotata di energia elettrica. Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto faranno opera di persuasione perché i proprietari dei fondi abbiano a rimettere in condizioni igieniche di abitabilità e di conforto le case che non lo fossero ed i relativi servizi, così come prescritto dai vigenti regolamenti sanitari. I locali dovranno corrispondere al numero dei componenti ed alle necessità della famiglia del lavoratore e comunque non dovranno avere meno di due vani utili, così come, in presenza di effettiva disponibilità strutturale, verrà concesso l'uso di un locale da adibire a magazzino o ricovero autovettura. È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere, con manodopera e materiale a suo carico, alle spese di imbiancatura e tinteggiatura dei locali almeno una volta all'anno. Sarà stretto obbligo del lavoratore mantenere la casa nello stato in cui viene consegnata, salvo l'uso. […]
Compensi speciali
Ogni lavoratore mandato all'alpeggio ha diritto ad un compenso complessivo in denaro di L. 300.000 per l'intera durata dell'alpeggio. Il lavoratore incaricato dell'irrigazione dovrà attendere al regime delle acque e per tale lavoro ha diritto ad un compenso di L. 1.000 per ogni giornata piemontese di superficie irrigata e per ogni irrigazione. Se il lavoro si svolge di notte, il lavoratore avrà diritto al riposo durante il giorno. È escluso dal diritto di tale compenso il lavoro di irrigazione svolto con sistemi automatizzati e/o non richiedenti spostamento di tubazioni. Ai lavoratori addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali spetta un'indennità giornaliera di campagna di L. 2.500.
[…]

Art. 23 -Tutela della salute dei lavoratori (art. 64 CCNL)
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dalla vigente legislazione in materia (art. 9 legge n. 300/70), le aziende dovranno essere dotate di idonee strutture sanitarie di primo e pronto soccorso. Per gli operai addetti ai lavori nocivi ed agli allevamenti bovini non risanati verranno concessi, previa richiesta degli interessati, due permessi retribuiti annui, massimo giornalieri, per visite mediche, di cui una preventiva. Dette visite dovranno essere eseguite presso gli Istituti pubblici preposti. I permessi verranno retribuiti dietro esibizione di idoneo documento comprovante l'avvenuta effettuazione della visita. In relazione al punto b) dell'art. 65 del vigente CCNL, si intendono per lavori nocivi i trattamenti con fitofarmaci di prima e seconda classe, comprese tutte le operazioni connesse al trattamento. Per tali lavori è stabilita una riduzione giornaliera d'orario di 2 ore e 20 minuti, fermo restando la retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e sulla classe di appartenenza del prodotto che dovrà usare. Il lavoratore potrà rifiutarsi di usare il prodotto, senza incorrere in sanzioni, qualora gli sia tenuta ignota la qualità e la classe di appartenenza del presidio sanitario.
Rotazione per lavori insalubri
Per gli addetti a lavori continuativi in celle frigorifere e per gli addetti all'irrorazione di fitofarmaci su mezzi sprovvisti di cabine pressurizzate omologate, è prevista una rotazione delle mansioni, fermo restando la prestazione lavorativa per l'intera giornata. Per le celle frigorifere, in alternativa alla rotazione delle mansioni, è previsto il riconoscimento di un'indennità di disagio pari a L. 1000 giornaliere.
Applicazione D.Lgs. 626/94 notizia comitato
In ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in applicazione del decreto legislativo 626/94 e 242/96 e secondo quanto concordato in sede nazionale in data 18/12/1996 le parti danno atto di aver costituito il Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro ed il Comitato per la Gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale. In ordine alla gestione e retribuzione dei permessi ai lavoratori nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti faranno ricorso a forme di mutualità a livello provinciale, preferibilmente mediante convenzione con l'esistente Cassa extra legem provinciale (CIMIAV).

Art. 27 - Norme disciplinari - Operai agricoli (art. 72 CCNL)
Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro da parte del lavoratore dovrà essere punita, a seconda della gravità delle mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa sino al massimo di due ore di salario, qualora il lavoratore
a) senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) per negligenza, arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
[…]
2) con una multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).
[…]

Art. 28 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti (art. 72 CCNL)
Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro da parte del lavoratore dovrà essere punita, a seconda della gravità delle mancanze, nel modo seguente:
1) con la multa sino al massimo di due ore di salario, qualora il lavoratore
a) senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) per negligenza, arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
[…]
2) con una multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al punto 1).
[…]