Tipologia: CCRIL
Data firma: 11 settembre 2000
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Federmet-Confartigianato, Federimpianti-Confartigianato, Assomeccanica-Cna, Aira-Cna, Anim-Cna, Fiam-Casa e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Piemonte
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 2 Osservatorio
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Attività dell'EBAP
Art. 5 Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 6 Permessi individuali
Art. 7 Calendario feriale
Art. 8 Orario di lavoro
  Art. 9 Rapporti a tempo determinato
Art. 10 Rapporti a tempo parziale
Art. 11 Apprendistato
Art. 12 Previdenza complementare
Art. 13 Elemento integrativo regionale
Art. 14 Indennità di settore
Art. 15 Quota contrattuale
Decorrenza e durata

Contratto collettivo integrativo regionale di lavoro settore artigiano, metalmeccanico, installazione impianti, autoriparazione

Tra le Associazioni Artigiane: Federmet-Confartigianato […], Federimpianti-Confartigianato […], assistite da Confartigianato Piemonte […], Assomeccanica-Cna Piemonte […], Aira-Cna Piemonte […], Anim-Cna Piemonte […], assistite da Cna Piemonte […], Fiam-Casa Piemonte […], assistita da Casa Piemonte […] e le Organizzazioni Sindacali Fim-Cisl Piemonte […], Fiom-Cgil Piemonte […], Uilm-Uil Piemonte […], viene stipulato il presente CCRIL.

Premessa
Le parti convengono sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nell'artigianato della metalmeccanica manifatturiera, dell'installazione impianti, dell'autoriparazione, che rappresenta un sistema d'imprese importante per lo sviluppo e l'occupazione nella nostra Regione.
Le parti opereranno nell'ambito delle reciproche autonomie per realizzare un sistema di relazioni sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle questioni specifiche che investono i tre comparti, finalizzato al mantenimento e al raggiungimento di più elevati livelli occupazionali, all'innalzamento della professionalità e dei saperi dei lavoratori dipendenti, ottenibili attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane che operano in questi comparti.
Le parti auspicano l'approvazione definitiva in Parlamento dell'emendamento sulle srl artigiane pluripersonali. Ciò consentirà alle imprese artigiane di accedere al capitale di rischio, di superare le attuali condizioni di sottocapitalizzazione e di essere più competitive.
Le parti individueranno, attraverso l'Osservatorio, momenti di analisi congiunta per avviare iniziative di politiche attive per il lavoro e per l'innovazione e la modernizzazione dei comparti.
Recenti indagini strutturali, svolte dall'EBAP, confermano nel manifatturiero la prevalenza della subfornitura sui prodotti finiti con una specializzazione prevalente, per tutte le tipologie d'imprese, dei settori dell'auto, delle rubinetterie e valvolame, dei prodotti metallici per l'edilizia, delle macchine utensili.
Nella subfornitura molte imprese denotano una debolezza di liquidità finanziaria, dovuta all'alta propensione agli investimenti in macchinari, ma accentuata anche dal perpetuarsi di alte dilazioni e ritardi nei pagamenti, caratteristiche negative della nostra Regione.
Ciò perdura, nonostante l'entrata in vigore della legge 192/98 che prevede la conclusione dei pagamenti entro i 60 giorni dalla consegna dei prodotti/servizi.
Per rendere effettiva la tutela della legge. le parti opereranno perché sia applicabile quanto previsto dalla legge sulla subfornitura.
Le parti s'impegnano ad operare anche con autonome iniziative verso il governo regionale affinché siano attivate le politiche d'innovazione e di sostegno ai tre comparti, nonché alla concreta attuazione degli specifici interventi settoriali e/o per particolari aree territoriali, previsti dalla legge regionale 9/5197 n. 21 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato", così come modificata dalla legge regionale 31.8.99 n. 24, dal Regolamento 1260/99 del Docup 2000/2006 che definisce gli assi di ripartizione dei fondi strutturali per il Piemonte, dai Patti territoriali, approvati recentemente.

Art. 2 Osservatorio
Le parti, per favorire una gestione dinamica della prima parte del CCNL artigiano, concordano sull'istituzione di un Osservatorio per monitorare le tendenze più significative, relativamente ai tre comparti: metalmeccanico-elettronico manifatturiero, installazione impianti, autoriparazione.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
- L'acquisizione delle informazioni relative ai progetti e alle scelte di politica economica per l'artigianato con dati disaggregati per comparto;
- l’acquisizione di informazioni sul numero e sulle variazioni delle imprese, sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, su apprendistato, contratti a termine e occupazione femminile;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare la qualità delle informazioni nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e/o privati;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi, volti a qualificare i settori e a sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti per migliorare i saperi, la qualificazione e la formazione professionale di imprenditori e lavoratori dipendenti;
- l'esame delle prospettive e dei problemi connessi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica, cosi come istituita dal precedente CCRIL, tra le Organizzazioni dei Datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione, con supplenti, per favorire l’esame dei problemi nei tre comparti.
L'Osservatorio avrà come riferimenti privilegiati l'Osservatorio regionale per l'Artigianato di cui alla legge regionale 5/1/'95 n. 4, le banche dati di Inps, Inail, e dell'EBAP.
L'attività dell'Osservatorio non potrà determinare oneri aggiuntivi per le imprese del settore.

Art. 3 Formazione professionale
Le parti convengono sulla necessità di attuare un coordinamento regionale dei piani di indirizzo formativo professionale per i tre comparti della metalmeccanica manifatturiera, dell'installazione impianti e dell'autoriparazione, attuando azioni di formazione e realizzando quanto previsto dalla regolamentazione quadro dell'apprendistato.
Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, dei risultati dell'indagine nazionale sui fabbisogni formativi svolta dall'EBNA e della valutazione dei corsi terminati, la Commissione paritetica, di cui al punto precedente, indicherà alle Agenzie formative, che gestiscono i corsi per gli apprendisti, proposte di programmi formativi più specifici tenendo conto delle esigenze del mercato e dei percorsi formativi dei corsisti. Tutto ciò nell'ambito di quanto definito dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 30/4/’99.
Inoltre la Commissione paritetica indirizzerà l'attività di monitoraggio e di promozione, con lo scopo di disegnare percorsi di acquisizione del sapere professionale e di anticipare i fabbisogni posti dall'innovazione, concentrandosi sui seguenti punti:
- formazione professionale continua e/o nuove specializzazioni;
- formazione professionale per il reinserimento occupazionale;
- verifica dell'utilizzo delle 150 ore (diritto allo studio) in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 del CCNL del 1 ° luglio 1996.

Art. 4 Attività dell'EBAP
Le parti confermano importanza dell'Ente Bilaterale Piemontese quale strumento a favore delle categorie per sopperire ad eventuali situazioni di crisi aziendale.
In tale ottica le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure previste dagli accordi e dalle leggi vigenti quali, ad esempio, l'attivazione delle procedure per la disoccupazione ordinaria.
Qualora intervenissero provvedimenti legislativi in materia di ammortizzatori sociali che coinvolgano il comparto artigiano, le Parti si impegnano a sollecitare i rispettivi livelli interconfederali regionali e nazionali per l'adozione di idonee misure.
Le parti concordano, per il conseguimento di obiettivi tesi al miglioramento delle relazioni sindacali utili a tutelare maggiormente gli interessi dei lavoratori e delle imprese artigiane, di incontrarsi al fine di valutare l'opportunità di attivare eventuali forme assicurative mutualizzabili per gli infortuni, cosi come già realizzato da parte dell'EBAP.

Art. 5 Ambiente di lavoro e sicurezza
Gli artigiani, i lavoratori dipendenti e le rispettive organizzazioni hanno un comune interesse all'applicazione delle norme e delle leggi vigenti in materia di ambiente e sicurezza; le parti rimandano a quanto previsto dagli accordi interconfederali regionali, applicativi della legge [dlgs] 626/'94.
Le parti si attiveranno per monitorare lo stato di attuazione e di applicazione nel comparto della legge [dlgs] 626 e delle leggi successive tramite:
- informazione periodica ad imprese e lavoratori attraversa la pubblicistica dell'EBAP;
- pubblicazione dello specifico quaderno sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i comparti metalmeccanico, installazione impianti e autoriparazione da parte dell'EBAP e diffusione presso le aziende e I lavoratori dipendenti.

Art. 8 Orario di lavoro
Al fine di fronteggiare periodi di congiuntura negativa, le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione di regimi di orario, nell'ambito settimanale o ciclico su più settimane, differenti da quelli di norma In vigore.
In tale ottica le parti potranno altresì predisporre strumenti quali, ad esempio una banca ore o quant'altro nell'ambito di quanto espressamente previsto in merito dal CCNL vigente, cine consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni, da utilizzarsi in combinazione con gli strumenti di natura bilaterale.
È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le otto ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 9 Rapporti a tempo determinato
Le parti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 del vigente CCNL in materia di contratti a termine, nell'ottica di soddisfare le necessità specifiche del settore caratterizzato dall'elevata presenza sul territorio di aziende della subfornitura, la cui produzione è sempre più caratterizzata da punte d'intensa attività non sempre programmabili, nonché nell'ottica di garantire più ampie opportunità di lavoro, concordano che è consentita, per il tempo necessario a sopperire alle punte di più intensa attività, l'assunzione di lavoratori a termine in numero pari a quello dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e contratti di formazione e lavoro) per le aziende che occupano fino a 6 dipendenti.
Per le imprese che occupano oltre 6 dipendenti, calcolati con le modalità di cui sopra, le unità superiori a 6, vengono considerate al 50%.
Il numero massimo di rapporti a termine non potrà comunque superare le 9 unità.
[…]

Art. 10 Rapporti a tempo parziale
1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo del 28 gennaio 2000, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo medesimo; in questo caso l'azienda ne darà notizia all'Osservatorio regionale di cui all'art. 2 del vigente contratto regionale. L'applicazione di tutti gli istituti contrattuali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito.
[…]

Art. 11 Apprendistato
Al fine di rendere più rispondente il dettato contrattuale nazionale alle reali esigenze del mercato del lavoro, le parti concordano sulla presente integrazione in ordine alla regolamentazione dell'apprendistato.
[…]