Cassazione Civile, Sez. 6, 05 maggio 2017, n. 10949 - Quantificazione della rendita per inabilità permanente relativa ad alcuni infortuni sul lavoro


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 05/05/2017

 

 

 

Fatto

 


che, con sentenza del 4 novembre 2014, la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale di Oristano di declaratoria del diritto di P.P. al ripristino della rendita per inabilità permanente relativa agli infortuni sul lavoro del 4 dicembre 1990 e del 22 agosto 1998 nella misura complessiva del 42% con conseguente condanna dell'INAIL a liquidare detta rendita con decorrenza dall’epoca della riduzione a seguito della revisione del 29 aprile 2009, nonché al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di rendita per inabilità permanente derivata dal primo infortunio ed accertata con sentenza del Pretore di Oristano n. 38 del 1997 nella misura del 25% a decorrere dal gennaio 1996 e fino al momento della revisione del 29 aprile 2009, oltre accessori;
che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'INAIL, affidato a due motivi cui resiste la P.P. con controricorso; che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; che la P.P. ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. adesiva alla proposta predetta;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
 

 

Diritto

 


che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 83 del T.U. n. 1124 del 1965 ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) per non avere la Corte di Appello rilevato che la sentenza del Pretore di Oristano n.38/1997 era stata riformata dal Tribunale di Oristano con decisione n. 62 del 17.11.98 (passata in giudicato) con la quale si riconosceva il diritto della P.P. a fruire di una rendita pari al 18% con decorrenza dall'1.4.95 riguardo al primo infortunio; si argomenta, quindi, che la Corte territoriale, violando il giudicato costituito dalla sentenza n. 62 del 1998 citata, aveva erroneamente condannato l’INAIL alla costituzione della rendita nella misura del 42%, laddove, invece, l’istituto correttamente nella visita medica di revisione del 2009 - ferma restando la determinazione del grado di inabilità permanente del 18% stabilito con la predetta decisione passata in giudicato - aveva provveduto a rideterminare la rendita nella misura del 30% (riducendola dal 42% già confermato nella precedente revisione del 2007) rivalutando solo i postumi dell'infortunio verificatosi nel 1998 avendone riscontrato un miglioramento; con il secondo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. ) avendo la Corte di appello omesso di esaminare che la sentenza del Tribunale di Oristano n. 62/1998 aveva riconosciuto una rendita da infortunio nella misura del 18%, fatto questo decisivo in quanto, ove considerato, avrebbe indotto il giudice del gravame a riformare la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva condannato l’istituto anche al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di rendita per inabilità permanente accertata con sentenza del Pretore di Oristano n. 38 del 1997 nella misura del 25% a decorrere dal gennaio 1996 e fino al momento della revisione del 29 aprile 2009, oltre accessori; 
che il primo motivo è infondato in quanto dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la Corte di merito: aveva fatto proprie le conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica nuovamente espletata in appello secondo cui gli esiti degli infortuni del 1990 e del 1998 avevano determinato rispettivamente un’invalidità del 18% (fino all’aprile del 2009, poi ridottasi al 10%) e del 27%; aveva rilevato che le conclusioni del consulente tecnico non potevano consentire una quantificazione della rendita in misura superiore a quella già riconosciuta dal Tribunale in mancanza di appello incidentale della P.P.; che, pertanto, andava confermata la rendita nella misura del 42% già attribuita dal primo giudice; che, in effetti, la determinazione della rendita nella misura del 42% non risulta in alcun modo inficiata dalla omessa considerazione del giudicato di cui alla sentenza n. 62/1998 essendo derivata dalla somma della rendita derivata dall’infortunio del 1990 - fissata nel 18% ( come statuito nella sentenza n. 62/1998) — con quella conseguente all’infortunio del 1998; peraltro, nel ricorso non viene articolato alcun tipo di censura in ordine alla quantificazione, nella misura del 27%, dei postumi derivati dal secondo infortunio;
che, diversamente, fondato è il secondo motivo, come riconosciuto dalla stessa controricorrente (la quale ha dichiarato di non essersi opposta, nel costituirsi in appello, all’impugnazione dell’INAIL limitatamente al capo della sentenza di condanna dell’istituto al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di rendita per inabilità permanente accertata con sentenza del Pretore di Oristano n. 38 del 1997 nella misura del 25% a decorrere dal gennaio 1996 e fino al momento della revisione del 29 aprile 2009, oltre accessori); invero, la Corte di Appello ha del tutto omesso di considerare il fatto che i postumi invalidanti dell’infortunio del 1990 erano stati definitivamente determinati nella misura del 18% ( e non del 25%) dalla sentenza del Tribunale di Oristano n.62/1998, passata in giudicato; che, alla luce di quanto esposto, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con decisione nel merito - ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto — di rigetto della domanda della P.P. nella parte in cui aveva chiesto la condanna dell’INAIL al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di rendita per inabilità permanente accertata con sentenza del Pretore di Oristano n. 38 del 1997 nella misura del 25% a decorrere dal gennaio 1996 e fino al momento della revisione del 29 aprile 2009; l’impugnata sentenza resta, pertanto, confermata nel resto ( ovvero nella parte in cui ha confermato la decisione del primo giudice di declaratoria del diritto di P.P. al ripristino della rendita per inabilità permanente relativa agli infortuni sul lavoro del 4 dicembre 1990 e del 22 agosto 1998 nella misura complessiva del 42% con conseguente condanna dell’INAIL a liquidare detta rendita con decorrenza dall’epoca della riduzione a seguito di revisione del 29 aprile 2009);
che, riguardo alle spese di lite si conferma la regolamentazione delle stesse contenuta nelle sentenze relative ai precedenti gradi di giudizio, in considerazione della prevalente soccombenza dell’INAIL, mentre, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio vanno compensate interamente tra le parti.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di P.P. Pasqualina nella parte in cui aveva chiesto la condanna dell’INAIL alle maggiori somme dovute a titolo di rendita per inabilità permanente nella misura del 25% dal gennaio 1996 e fino al 29.4.2009, conferma nel resto l’impugnata sentenza ; conferma la regolamentazione delle spese dei precedenti gradi di merito come statuita nella sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.