Tipologia: CCPL
Data firma: 20 aprile 1999
Validità: dal 01.04.1999
Parti: Collegio costruttiri, Confartigianato, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Alessandria
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Sistema di informazione
Mercato del lavoro
Regolamentazione
Art. 1 Addestramento professionale e occupazione
Art. 2 Categorie e qualifiche
Art. 3 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 6 Elemento Economico Territoriale
Art. 7 Mensa
Art. 8 Indennità di trasporto
Art. 9 Ferie
Art. 10 Accantonamenti presso la Cassa Edile
Art. 11 Contributo per anzianità professionale edile
Art. 12 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 13 Trasferta
  Art. 14 Ambiente di lavoro
Prevenzione contro gli infortuni sul lavoro
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 15 Indumenti da lavoro
Art. 16 Ente comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 17 Istituti di patronato
Art. 18 Elementi della retribuzione
Art. 19 Cassa edile
Art. 20 Multe
Art. 21 Impiegati - Retribuzione
Art. 22 Assemblee
Art. 23 Diritti sindacali (Delegato d'impresa)
Art. 24 Quote di adesione contrattuale
Art. 25 Quote sindacali
Art. 26 Disciplina degli assorbimenti
Art. 27 Validità, decorrenza e durata
Protocollo Aggiuntivo

Il 20.4.1999, in Alessandria, tra: il Collegio Costruttori Edili ed Affini, l'Associazione Libera Artigiani - Confartigianato, l'Unione Provinciale Artigiani - Cna e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Feneal-Uil, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca-Cisl, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - Fillea-Cgil,
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 ed in particolare l'art. 39 del contratto medesimo, si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per i lavoratori dipendenti dalle Imprese edili ed affini, del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, da valere in provincia di Alessandria per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.
Le parti contraenti si danno atto reciprocamente che anche il presente accordo provinciale di lavoro (con gli allegati Regolamenti), integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, ha come presupposti essenziali e costitutivi il rispetto formale e sostanziale della "premessa" al detto contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995, nel senso che entrambe le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo ed il CCNL di cui esso è parte integrante, per tutto il periodo di relativa validità.

Sistema di informazione
In attuazione della disciplina prevista dalla normativa di cui al CCNL 5 luglio 1995 le parti stipulanti sono impegnate ad operare congiuntamente al fine di organizzare la struttura della Cassa Edile onde renderla adeguata per l'elaborazione statistica dei dati aggregati utili per la valutazione congiunta dello stato e delle prospettive dell'occupazione del settore.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile è autorizzato, nei tempi tecnici richiesti, ad attivarsi al fine di predisporre la struttura e le procedure ritenute idonee per far conoscere al Comitato di Gestione stesso ed alle OO.SS. stipulanti il presente accordo i seguenti dati statistici che possono essere rilevati dalla documentazione in possesso della Cassa Edile:
- Numero Imprese iscritte;
- Numero operai attivi;
- Numero operai assunti;
- Numero operai licenziati;
- Ripartizione degli operai per livelli e categorie e suddivisione degli stessi per fasce di imprese;
- Ripartizione degli operai per classi di età;
- Età media degli operai;
- Età media degli operai differenziati per livelli e categorie;
- Massa salariale complessiva;
- Massa salariale relativa alle ore normali di lavoro
- Numero ore di lavoro denunciate suddivise tra ore ordinarie ed ore straordinarie e classificate secondo le fasce di imprese;
- Numero ore di lavoro denunciate suddivise per livello e categoria di operai;
- Numero ore di malattia denunciate;
- Numero degli infortuni e relative causalità;
- Numero ore di infortunio denunciate;
- Numero ore di malattia denunciate suddivise per livello e categoria di operai;
- Numero ore di infortunio denunciate suddivise per livello e categoria di operai;
- Ripetibilità di malattia per operaio;
- Ripetibilità di infortunio per operaio;
- Ore di lavoro denunciate precedentemente all'infortunio;
- Ore di lavoro denunciate precedentemente alla malattia;
- Numero di Imprese per fasce di operai occupati;
- Numero ore di lavoro denunciate per fasce di imprese suddivise secondo la consistenza degli operai denunciati;
- Numero ore denunciate di cui sopra riportate per singolo mese.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile valuterà la fascia di differenziazione delle imprese e le modalità per una corretta elaborazione dei suddetti dati.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile è altresì autorizzato ad attuare una diversa classificazione delle imprese che vengono a svolgere l'attività in provincia di Alessandria al fine di procedere ad una separata elaborazione dei dati statistici di cui al presente accordo. Le Imprese in parola saranno classificate altresì per tipo di lavoro eseguito.
L'introduzione della elaborazione statistica dei dati indicati nel presente accordo dovrà avvenire compatibilmente con un ordinato e metodico assolvimento degli obblighi gestionali che fanno già carico alla Cassa Edile.
Nell'elaborazione dei dati statistici verranno individuati gli Enti Pubblici appaltanti che hanno richiesto la certificazione relativa alla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria dell'opera e dell'eventuale impresa subappaltante evidenziando nel contempo gli Enti inadempienti alla disposizione in questione.
Questi dati saranno forniti alle OO.SS. stipulanti non oltre la cadenza semestrale al fine di procedere al necessario coordinamento con i dati rilevati dall'Osservatorio per la sicurezza dei cantieri edili e il controllo del lavoro nero.
La Cassa Edile provvederà inoltre a segnalare all'Ente Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni l'aggiudicazione dei singoli lavori e l'apertura dei cantieri di cui sia venuta a conoscenza.
La predetta segnalazione avverrà a cadenza non superiore al mese.
Per il raggiungimento dello stesso fine gli altri enti paritetici - Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini e Ente Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni - collaboreranno per quanto di competenza per la fornitura alle OO.SS. dei dati in loro possesso. Nel corso degli incontri di cui alla presente disciplina le parti firmatarie forniranno informazioni in materia di appalto, subappalto, sull'andamento e le caratteristiche generali dei predetti rapporti con particolare riferimento all'osservanza delle norme contrattuali.

Mercato del lavoro
Le parti si sono attivate in sede provinciale per la creazione dell'Osservatorio per la sicurezza dei cantieri edili ed il controllo del Lavoro nero coinvolgendo la pubblica amministrazione ed in particolare la Prefettura e la Provincia.
In attesa che in sede nazionale si concretizzi operativamente l'Osservatorio settoriale sull'industria e delle costruzioni, sono attivamente impegnate a svilupparne l'attività in sede provinciale.
L'attività dell'Osservatorio è essenziale per la conoscenza del settore edile ed utile per gli indirizzi operativi che devono essere attuati in campo formativo dall'Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della Provincia di Alessandria ed in campo prevenzionale dall'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni l'Igiene e l'ambiente di lavoro.
Le parti opereranno nell'ambito della Commissione Intersindacale per il coordinamento dell'attività degli Enti Paritetici - Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Alessandria - Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della provincia di Alessandria - Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni l'Igiene e l'ambiente di lavoro - al fine di creare le migliori condizioni per le imprese per l'osservanza delle norme di legge e del contratto di lavoro.

Regolamentazione
Commissione intersindacale
Tra le parti è costituita la Commissione Intersindacale
La Commissione Intersindacale è lo strumento per la gestione delle relazioni sindacali tra le parti e per il coordinamento delle politiche concernenti il settore.
Essa è composta da un rappresentante effettivo e, in assenza, da un supplente per ciascuna delle Organizzazioni sottoscriventi il presente accordo.
I pareri e le proposte della Commissione hanno effetto soltanto se espressi dai suoi componenti all'unanimità.
La Commissione Intersindacale sovraintende alla gestione delle problematiche concernenti l'Osservatorio per la sicurezza dei cantieri edili ed il controllo del lavoro nero.
La Commissione Intersindacale fornirà inoltre indirizzi utili per la gestione ed il coordinamento degli Enti paritetici.

Art. 1 Addestramento professionale e occupazione
Le parti, mentre confermano la validità della scelta operata con l'istituzione e la gestione dell'Ente Scuola secondo la disposizione del CCNL, concordano sulla opportunità che, al fine di dare sviluppo ai corsi di formazione professionale che saranno da tale Ente organizzati, venga sollecitata e favorita la partecipazione ad essi dei giovani.
Tali corsi dovranno essere strutturati e programmati allo scopo di fornire la formazione tecnico-professionale più seria ed adeguata poiché le parti ribadiscono una siffatta formazione professionale come il rimedio più idoneo alle carenze dell'apparato produttivo ed organizzativo che impediscono il pieno e proficuo sviluppo dell'occupazione.
Le Imprese edili opereranno al fine di mantenere, compatibilmente con le esigenze produttive del cantiere, i livelli occupazionali del cantiere stesso.
Le parti si impegnano altresì ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l'effettivo fabbisogno nel settore di personale professionalmente qualificato ed a predisporre, di concerto con gli organi competenti dell'Ente Scuola, i programmi dei corsi che dovranno effettuarsi secondo modalità di svolgimento da determinarsi con apposito regolamento tenendo però in particolare evidenza la necessità. di formare lavoratori che assommino capacità professionali polivalenti, anche al fine di uno sbocco professionale superiore.
L'attività dell'Ente Scuola comporterà corsi di qualificazione e di riqualificazione delle maestranze già occupate e corsi di addestramento professionale per giovani in attesa di occupazione.
Le Organizzazioni territoriali firmatarie affermano la disponibilità dell'Ente Scuola ad attuare corsi di istruzione professionale per gli addetti alle lavorazioni tutelate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini e di cui ne venga accertato il fabbisogno.
Le parti si adopereranno di comune accordo affinché al termine dei corsi di istruzione professionale di cui sopra sia assicurato, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento, un prioritario inserimento degli allievi, che hanno superato con esito favorevole i corsi di cui sopra, nel processo produttivo dell'edilizia.
Agli allievi che frequentano con regolarità i corsi è corrisposto, a carico dell'Ente Scuola, un assegno di studio commisurato alle ore di frequenza, alle condizioni, nelle misure e secondo le modalità da stabilirsi dalle Associazioni territoriali contraenti con apposito Regolamento.
Al finanziamento dell'Ente Scuola, come previsto dall'art. 93, del CCNL 5 luglio 1995, si provvede, fino al 31 dicembre 1999, con un contributo a carico delle Imprese dell'1% (uno per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il contributo deve essere versato tramite la sede territoriale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in un conto corrente presso un Istituto Bancario scelto d'accordo tra le Associazioni Sindacali territoriali contraenti intestato "Fondo Scuole Professionali Edili della Provincia di Alessandria" ed amministrato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola per le Industrie Edilizia ed Affini della Provincia di Alessandria, istituito con accordo collettivo provinciale 26 giugno 1969.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 il contributo richiesto per il finanziamento dell'Ente Scuola verrà versato dalle imprese alla Cassa Edile che assolverà l'impegno con una separata gestione.
Il contributo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, è fissato all'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, dell'indennità di mensa e dell'elemento distinto dalla retribuzione.
Corsi di addestramento scuola edile - allievi
L'Ente Scuola, su conforme indicazione della Commissione Intersindacale, opererà per soddisfare le necessità formative che fanno capo alle imprese in occasione dell'introduzione del lavoratore nel settore e che sono eventualmente richieste per un miglior adeguamento della professionalità soggettiva degli addetti e dei dipendenti.
Le Organizzazione sindacali territoriali, al fine di concretizzare ulteriormente l'attività dell'Ente Scuola e renderla sempre più aderente ed idonea al soddisfacimento delle necessità occupazionali del settore con riguardo altresì all'individuazione di eventuali qualifiche di specializzazione, sono impegnate a verificare i contenuti dei modelli formativi oggi esistenti anche con riferimento alla durata degli stessi. La verifica potrà comportare il riscontro presso altri enti formativi o l'intervento, come consulenza, di persone od Enti esperti del settore e della materia formativa.
Al fine di consentire un più ampio utilizzo della Scuola ed un sicuro inserimento dei giovani al lavoro, si ritiene utile un ampliamento delle specializzazioni curate dalla Scuola Edile, tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche in edilizia (es. armamento ferroviario, lavori stradali, metanodotti ecc ... ).
Nell'intento di favorire l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori addetti al settore e l'eventuale reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori temporaneamente disoccupati sarà possibile attivare presso la Scuola Edile specifici corsi di cui ne venga accertato il fabbisogno.
La Scuola Edile potrà predisporre, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, corsi di formazione o stages di aggiornamento rivolti agli addetti del settore senza limitazione di livelli o qualifiche.
Contratti brevi a termine
Al fine di creare ulteriori occasioni di lavoro e contrastare nel contempo l'instaurarsi di rapporti di lavoro irregolari richiesti per fronteggiare temporanee necessità produttive, le parti concordano che le Imprese edili aderenti alle Associazioni sottoscriventi il presente accordo - Collegio Costruttori Edili ed Affini, Associazione Libera Artigiani della provincia di Alessandria - Confartigianato, Unione Provinciale Artigiani della provincia di Alessandria - Cna - potranno stipulare, in attuazione del disposto dell'art. 23, c. 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, contratti di lavoro a termine di durata non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi.
Detta disposizione si applica alle imprese edili che rispettano la presente contrattazione collettiva e che risultano iscritte alla Cassa Edile di competenza.
L'impresa potrà avere in corso un numero di contratti a termine instaurati in forza della presente normativa non superiore al 20% degli occupati. È comunque ammessa l'instaurazione fino a numero 5 contratti a termine.
Per l'instaurazione dei presenti contratti l'impresa richiederà alle Associazioni imprenditoriali firmatarie, trasmettendo fotocopia dell'ultima denuncia nominativa inviata alla Cassa Edile, apposita dichiarazione di adesione che verrà rilasciata previa verifica del rapporto in corso con la Cassa Edile stessa.
L'Associazione trasmetterà copia della dichiarazione alla Cassa Edile quale documentazione.
Copia di detta dichiarazione verrà altresì consegnata dall'impresa alla competente Sezione Circoscrizionale dell'Impiego unicamente alla comunicazione di assunzione. Le dichiarazioni rilasciate verranno sottoposte per la necessaria conoscenza alle Organizzazioni sottoscriventi il presente accordo in una apposita riunione settimanale.

Art. 3 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Nella considerazione che l'adempimento delle norme contrattuali e di legge nella gestione degli appalti e dei subappalti è un fattore imprescindibile per la corretta crescita del settore, per la gestione e lo sviluppo anche in senso specialistico delle aziende e per il perseguimento di maggiore stabilità occupazionale che ciò comporta, le imprese sono chiamate ad una attenta applicazione dell'art. 15 del CCNL 5 luglio 1995.
In particolare le imprese che subappaltano lavori edili dovranno richiedere all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per i lavoratori dipendenti dalla stessa, l'applicazione del trattamento economico e normativa previsto dal contratto nazionale e dagli accordi provinciali.
Dovranno altresì comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali secondo i fac-simili allegati al presente articolo che fanno parte integrante del presente accordo.
Nel corso degli incontri semestrali previsti dal sistema di informazione, di cui al contratto nazionale, le parti contraenti faranno riferimento alle informazioni in loro possesso relative alla applicazione generale della presente normativa.
Al fine di incentivare l'applicazione delle disposizioni che tendono ad una gestione contrattualmente regolare degli appalti e dei subappalti e di addivenire altresì ad una più corretta ed integrale applicazione delle norme del contratto nazionale di lavoro e degli accordi nazionali e territoriali applicativi dello stesso, le parti si dichiarano disponibili ad attivarsi congiuntamente per la ricerca e l'effettuazione di incontri con gli Enti pubblici appaltanti ed in particolare con gli Enti che risultano essere inadempienti circa la certificazione della regolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile e dell'Ente Scuola.
[…]

Art. 4 Orario di lavoro
1) L'orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 5 luglio 1995 è il seguente:
a) Operai di produzione
- per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno: ore 35 settimanali;
- per le restanti settimane di ogni anno: ore 40 settimanali.
L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al precedente comma è ripartito su cinque giorni per settimana.
Ferma restando la media di 40 ore settimanali, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della rappresentanza sindacale aziendale ai fini di eventuali verifiche, l'impresa potrà utilizzare regimi d'orario flessibili di 45 ore settimanali nel limite massimo di 100 ore complessive annue.
La maggiorazione dell'orario a 45 ore settimanali verrà compensata con la riduzione dell'orario settimanale a 35 ore per un numero di settimane pari a quelle per cui è stata applicata la maggiorazione.
L'azienda comunicherà il periodo di superamento e di riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma precedente.
La maggiorazione dell'orario a 45 ore settimanali e la corrispondente riduzione a 35 ore settimanali comporta a tutti gli effetti una retribuzione a carattere normale. L'impresa dovrà provvedere altresì, in attuazione dell'art. 12, comma 5° R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, a comunicare alla competente Direzione Provinciale del Lavoro l'orario di lavoro che andrà ad applicare precisandone il periodo di applicazione.
La comunicazione in questione, da effettuarsi in linea di massima 15 giorni prima dell'inizio e comunque prima dell'inizio della variazione dell'orario, verrà trasmessa al Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria che provvederà tempestivamente ad informare le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti, nell'ambito delle rispettive competenze, su richiesta della rappresentanza aziendale o, in mancanza, dei lavoratori interessati, esamineranno con l'impresa le richiamate esigenze tecnico-produttive che sono alla base per l'introduzione della variazione d'orario e della sua distribuzione temporale.
Restano ferme le disposizioni in ordine all'orario di lavoro di cui al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza delle RSU o RSA ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 del presente accordo.
b) Operai addetti a lavori discontinui di semplice attesa o custodia.
Ai sensi dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portinai e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale non può superare le 60 ore settimanali.
Salvo casi obiettivi o indifferibili, l'impresa, qualora si verificassero le condizioni per dovervi ricorrere per un periodo di tempo continuato, comunicherà preventivamente ai delegati aziendali la necessità di prestazioni di lavoro straordinario al fine di concordarne i termini di attuazione.
2) Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
Restano salve, in materia di orario di lavoro, le norme previste dalle leggi vigenti e dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995.
3) Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:
a) permessi individuali per 48 ore;
b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.
I permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in misura di un'ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai di cui alle lettere a) e b) del citato art. 6 del CCNL 5 luglio 1995 i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 46 ore.
Per gli operai di cui alla lettera e) dell'art. 6 i permessi individuali predetti maturano in misura di un'ora ogni 56 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
Per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 nel periodo stabilito dalla precedente lettera b) l'orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali. Per gli operai di cui alla lettera e) dell'art. 6, nel periodo predetto l'orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.
[…]
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
[…]
Ai lavoratori turnisti per i quali non risulti possibile la riduzione dell'orario di lavoro di cui alla lettera b) spettano permessi individuali per complessive 88 ore.
Pertanto i permessi individuali maturano nella misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del punto 3.
[…]

Art. 5 Sospensione e riduzione di lavoro
[…] È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivano da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione. Fermo restando l'onere del recupero nei tempi contrattuali l'impresa avrà cura di concordare con i delegati aziendali le modalità e i termini dell'effettuazione del recupero stesso. Il recupero verrà effettuato compatibilmente con la situazione tecnico- produttiva del cantiere. Ove sussistano giustificate ed obiettive cause di impedimento l'operaio è esonerato dal recupero.

Art. 6 Elemento Economico Territoriale
[…]
Elemento Economico Territoriale
[…]
La erogazione e la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale è rapportata ai seguenti parametri:
[…]
4. Andamento del fenomeno infortunistico nei cantieri rappresentato dal numero medio annuale delle ore di infortunio denunciate mensilmente per operaio in Cassa Edile;
5. Incidenza tra numero dipendenti denunciati in Cassa Edile ed all'Inps.
Il parametro n. 4) relativo al fenomeno infortunistico viene preso in considerazione ai soli fini di valutazione prevenzionale a cui deve fare riferimento l'attività dell'Ente Comitato Paritetico Prevenzione Infortuni.
Le parti si attiveranno per recuperare i parametri relativi all'andamento degli appalti dei lavori pubblici con l'utilizzo dell'Osservatorio per la sicurezza nei cantieri edili ed il controllo del lavoro nero e delle ore riconosciute dall'Inps per CIG originate da mancanza di lavoro.
[…]

Art. 7 Mensa
A) L'impresa in relazione all'ubicazione disagiata del cantiere, alla durata, alla tipologia ed alla estensione delle fasi lavorative dei lavori, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta ed impegno di almeno 20 dipendenti, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio di mensa.
Il pasto sarà costituito da un primo, da un secondo e contorno, pane, mezzo litro di acqua minerale e un frutto e la sua composizione sarà predeterminata tra l'impresa e i delegati aziendali. […]
Nel caso di ricorso a servizio esterno il costo complessivo del pasto sarà predeterminato tra l'impresa e i delegati aziendali entro i limiti della normalità. Il costo complessivo del pasto sarà ripartito in misura di tre quarti a carico del datore di lavoro e un quarto a carico del lavoratore.
B) Anche se il numero dei dipendenti è inferiore a venti, si potrà ricorrere a servizi mensa esterni posti nelle immediate vicinanze del cantiere qualora la maggioranza dei lavoratori occupati risulti interessata. Il costo complessivo del pasto (composto come sopra indicato) sarà ripartito in misura di un quarto a carico del dipendente e di tre quarti a carico dell'impresa con una esposizione massima per l'impresa stessa di L. 9.000 a decorrere dal 1° aprile 1999.
Quanto sopra verrà riconosciuto in entrambi i casi per 5 giorni settimanali e subordinatamente alla effettiva prestazione della normale attività lavorativa.
Tale trattamento sarà comunque riconosciuto nelle giornate in cui è prestata l'intera attività lavorativa.
[…]
Le Imprese che sono stabilmente impegnate in appalti nell'ambito di stabilimenti industriali sono disponibili affinché ai propri dipendenti edili possa essere concesso, nei limiti della normativa precisata, di usufruire della mensa gestita all'interno dello stabilimento.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di mensa non spetta comunque agli operai che non vogliono consumare il pasto caldo garantito dal servizio di mensa del cantiere o dal servizio esterno.
Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate nelle aziende.

Art. 12 Indennità per lavori speciali disagiati
Ai sensi dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995, agli operai che nella provincia di Alessandria lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencato vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le seguenti indennità percentuali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 18 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:
Gruppo A - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8%
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17%
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m. 19%
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19%
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità super. a m. 3 20%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m. 22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27%
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B - Lavori in galleria
Per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o di disagio 46%
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km. dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni Territoriali contraenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Gruppo C - Lavori in cassoni ad aria compressa
a) da 0 a 10 metri 54%
b) da oltre 10 a 16 metri 72%
c) da oltre 16 a 22 metri 120%
d) oltre i 22 metri 180%
Agli effetti dell'indennità. da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera, nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio per operai addetti a lavori non considerati nel presente articolo, la questione verrà segnalata alle Associazioni territoriali contraenti, per il deferimento alle competenti Organizzazioni Nazionali che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Art. 14 Ambiente di lavoro
Prevenzione contro gli infortuni sul lavoro

Nell'intento di dare attuazione nel modo più adeguato alle normativa di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali;
e) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) possono essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, possono avere sede in un unico locale, purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra e quelle di cui agli artt. 87 e 88 del CCNL 5 luglio 1995, in quanto applicabili devono essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive da segnalare alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 101 del CCNL 5 luglio 1995.
Nel caso di lavori eseguiti in stabilimenti che producano od impieghino sostanze nocive, il datore di lavoro dovrà provvedere - limitatamente agli operai che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi - a fare eseguire le visite mediche periodiche alle quali devono essere sottoposti questi ultimi, in forza di norme di legge o di contratti o di accordi collettivi che ne regolano le prestazioni.
Alla concreta applicazione degli obblighi sopradescritti sovraintende, ai sensi dell'art. 88 del CCNL 5 luglio 1995, l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, al quale devono essere rivolte le segnalazioni di competenza dai rappresentanti sindacali.
L'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro è impegnato nello studio della normativa inerente i piani di sicurezza al fine di fornire una specifica informazione ed una adeguata assistenza alle Imprese interessate alla elaborazione e predisposizione di detti piani con riferimento alle varie categorie di lavoro.
L'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro verificherà l'esistenza di validi e documentati studi inerenti l'ambiente di lavoro nel settore edile con particolare riferimento all'individuazione di lavorazioni che possono sottoporre il lavoratore interessato all'insorgere di anomalie fisiche.
Individuato lo specifico rischio, le parti esamineranno le possibilità di intervento dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro al fine di dare corso ad una azione di prevenzione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Premesso quanto previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e quanto stabilito dall'art. 89 del CCNL 5 luglio 1995 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 per le norme applicabili e ritenuto di dare le prime indicazioni operative per l'attuazione sul piano provinciale delle norme che concernono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli obblighi di informazione e prevenzione si conviene quanto segue:
a) In provincia di Alessandria le imprese, i cui lavoratori non procedono alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno dell'azienda, usufruiscono del rappresentante provinciale per la sicurezza del comparto edile. Il rappresentante provinciale per la sicurezza del comparto edile resta in carica un triennio salva la facoltà dei lavoratori interessati di revocare il mandato prima della scadenza.
Alla scadenza del triennio il rappresentante può essere riconfermato con la stessa procedura individuata per la nomina;
b) La nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno dell'azienda deve avvenire secondo le norme previste dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto anche con candidature concorrenti, nel corso di una riunione dedicata esclusivamente a tale funzione elettiva.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Per unità produttiva si intende, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs n. 626/94 come integrato dal D.Lgs n. 242/96, il cantiere o struttura produttiva dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale dell'elezione ed a trasmetterlo senza ritardo al datore di lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di consensi.
La durata del mandato è triennale.
Ricevuto il verbale di elezione il datore di lavoro comunica al ECPT - Ente Comitato Prevenzione Territoriale, per il tramite del Collegio Costruttori Edili e le imprese aderenti all'Associazione Libera Artigiani - Confartigianato - e all'Unione Provinciale Artigiani per il tramite delle stesse, il nominativo eletto;
c) Per le imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato all'interno delle RSU o RSA eventualmente esistenti secondo quanto disposto dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
In base al disposto dell'art. 19 del D.Lgs n. 626/94, c. 4, nei confronti del rappresentante per la sicurezza si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
d) L'ECPT - Ente Comitato Prevenzione Territoriale - svolgerà le funzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs n. 626; per le funzioni previste dalla seconda parte dell'art. 20, c. 1 del D.Lgs n. 626/94, le parti sottoscritte, con apposito accordo, costituiranno una commissione paritetica;
e) I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori all'interno dell'impresa faranno riferimento per quanto riguarda la loro informazione e formazione e per quanto necessario per la loro attività all'ECPT che svolgerà una funzione di coordinamento e di programmazione;
f) Con separati accordi da sottoscrivere entro il 31 maggio 1999 verrà regolamentata la individuazione del rappresentante provinciale della sicurezza del comparto edile, la funzione del rappresentante e le modalità operative dello stesso, l'operatività dell'ECPT in adempimento del D.Lgs n. 626/94 e nella predisposizione dei corsi da attuarsi in collaborazione con l'Ente Scuola;
g) Il rappresentante provinciale della sicurezza del comparto edile verrà individuato e riconosciuto dalle OO.SS. dei lavoratori sulla base di criteri informati al principio di Professionalità acquisita nello svolgimento di mansioni inerenti il settore;
h) Per gli oneri inerenti la gestione del rappresentante provinciale per la sicurezza, la funzione dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 626/94, la formazione e l'informazione dei lavoratori verrà disposto, con l'accordo che introdurrà il regolamento per l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un aumento dei contributi a carico delle imprese dello 0,15%;
i) Entro il 31 maggio 99 sarà definito, con apposito accordo, il regolamento per l'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 15 Indumenti da lavoro
L'impresa, dota i lavoratori in forza dei seguenti indumenti e mezzi protettivi: un paio di pantaloni, un giubbotto, un paio di scarpe antinfortunistiche e un elmetto. I pantaloni ed il giubbotto possono essere sostituiti, se più opportuno, con la fornitura di una tuta. Le Imprese tenute all'utilizzo di indumenti fosforescenti potranno sostituire i pantaloni ed il giubbotto di cui sopra con una equivalente fornitura di indumenti richiesti dalla particolare lavorazione nel rispetto delle norme vigenti.
Le scarpe antinfortunistiche e l'elmetto sono i dispositivi prioritari per la protezione individuale. Ai sensi dell'art. 43, c. 3 e 4 del D.Lgs n. 626/94 l'impresa fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale e ne cura la sostituzione in caso di necessità.
Al lavoratore compete, in forza dell'art. 44 del D.Lgs. n. 626/94, l'onere di utilizzare i dispositivi di protezione individuale e di avesse cura per la migliore conservazione e durata.
Poiché le forniture in questione vengono effettuate in adempimento delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni (DPR n. 547/55, D.Lgs n. 626/94 e D.Lgs n. 494/96) l'impresa assolve al suo obbligo solo con la effettiva consegna degli indumenti e mezzi protettivi che non può essere sostituita da alcuna forma di monetizzazione.
Ogni anno i lavoratori usufruiranno delle seguenti sostituzioni: nel mese di marzo un paio di pantaloni e un giubbotto; nel mese di settembre un paio di pantaloni e un giubbotto o delle forniture considerate equivalenti.
A tal fine, le Imprese, almeno due mesi prima della data di erogazione, effettueranno il rilevamento delle taglie e misure occorrenti.
Per l'operaio nuovo assunto l'impresa anticiperà, rispetto le scadenze indicate, la fornitura dei mezzi protettivi e degli indumenti.
L'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di Lavoro, per le finalità sociali e di rispetto delle norme di sicurezza che riveste la fornitura degli indumenti e mezzi prevenzionali, ha competenza per esaminare la concreta attuazione della normativa del presente articolo e svolgere le conseguenti azioni a tutela dei lavoratori. Il Comitato a richiesta dell'interessato fornirà il suo appoggio al lavoratore qualora questi esperisca una azione legale nei confronti dell'impresa inadempiente.

Art. 16 Ente comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Con riferimento all'art. 88 del contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 si conferma che l'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'ambiente di Lavoro, istituito in provincia di Alessandria in forma di Comitato con accordo collettivo di lavoro 15 luglio 1971, è composto da dodici membri effettivi, sei dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili ed Affini della provincia di Alessandria e gli altri sei dai Sindacati Provinciali di Alessandria rispettivamente della Feneal - Filca e Fillea in ragione di due rappresentanti per ciascun Sindacato Provinciale.
La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato anzidetto sono stabiliti in apposito "Regolamento", approvato dalle Organizzazioni territoriali contraenti, il quale forma parte integrante del presente contratto.
Alla copertura degli oneri relativi al finanziamento dell'Ente Comitato si provvede a mezzo di un apposito fondo che ha separata gestione e che è finanziato a totale carico dei datori di lavoro con un contributo dello 0,22% (zerovirgolaventiduepercento) da calcolarsi, con decorrenza dal 1° luglio 1990 sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995 e dell'indennità di mensa per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del succitato CCNL 5 luglio 1995.

Art. 19 Cassa edile
L'attività della Cassa Edile di Mutualità e di assistenza della provincia di Alessandria, costituita il 1° aprile 1962, è regolata da apposito statuto approvato dalle Associazioni Territoriali Sindacali e registrato il 18 dicembre 1998, con le integrazioni e le modificazioni che saranno deliberate secondo la procedura prevista dall'art. 24 dello Statuto medesimo.
[…]

Art. 22 Assemblee
Il diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea è regolamentato dall’art. 102 del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre 1987.
Ai fini della nomina della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 101 del 5 luglio 1995, l'Assemblea - alle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 101 del contratto stesso - sarà indetta con comunicazione scritta a firma congiunta dei Segretari Provinciali delle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle federazioni nazionali stipulanti il predetto CCNL 5 luglio 1995.

Art. 23 Diritti sindacali (Delegato d'impresa)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del CCNL 5 luglio 1995, presso le unità aziendali (sede, stabilimento, filiale ed Ufficio autonomo di Imprese edili) che occupino un numero di lavoratori superiori a 5 (cinque) ma non a 15 (quindici) può essere eletto un Delegato d'impresa secondo le norme dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 e del relativo regolamento per le elezioni.