Categoria: 1999
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Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 20 aprile 1999
Validità: 01.04.1999 - 31.12.2001
Parti: Sezione Costruttori Edili-Unione industriale e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cuneo
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Osservatorio di settore
Art. 2 - Mercato del lavoro, orientamento e formazione professionale
Art. 3 - Commissione Intersindacale
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Contratti a tempo determinato
Art. 7- Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
  Art. 8 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 9 - Indennità di trasferta
Art. 10 - Elemento Economico Territoriale
Art. 11 - Indennità per lavoratori in alta montagna
Art. 12 - Indennità per lavori in galleria
Art. 13 - Contribuzione alla Cassa Edile
Art. 14 - Prestazioni Cassa Edile
Art. 15 - Decorrenza e durata

Accordo collettivo provinciale integrativo di lavoro settore edilizia ed affini

In data 20 aprile 1999, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione industriale […], assistita dell'Unione Industriale della provincia di Cuneo […] e la Feneal/Uil […], la Filca/Cisl […], la Fillea/Cgil […], e con la partecipazione dei Sigg. E.M. e L.C., è stato stipulato il presente accordo collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle Imprese industriali edili ed affini della provincia di Cuneo.

Art. 1 - Osservatorio di settore
Le Parti prendono atto che in provincia di Cuneo il settore dell'edilizia soffre da anni la carenza di investimenti in opere pubbliche.
Tele situazione è aggravata dall'indisponibilità di aree edificabili nei vari territori comunali e dalla diminuzione degli investimenti da parte di soggetti privati.
Le Parti manifestano inoltre preoccupazione per il fenomeno del lavoro irregolare che non solo penalizza le imprese in regola ed i lavoratori, ma anche la collettività a causa dei costi degli infortuni sul lavoro dovuti alla totale assenza delle più elementari norme di sicurezza.
Al fine di disporre di elementi conoscitivi utili per attuare iniziative comuni a sostegno del settore, le Parti convengono quanto segue:
a) di integrare l'Osservatorio di settore, costituito in applicazione dei precedenti accordi sottoscritti tra le Parti, con Informazioni complete in merito a tutti gli appalti pubblici effettuati in provincia di Cuneo ed alle relative autorizzazioni di concessione dei subappalti. Le Parti verificheranno, inoltre, la fattibilità di ottenere informazioni in merito alle concessioni edilizie rilasciate per i lavori privati. In tale ottica le Parti proporranno alla Prefettura di Cuneo di riattivare i Comitati istituiti a suo tempo, in base agli accordi precedenti, nonché di costituire presso la stessa un Osservatorio degli appalti, sia pubblici che privati, con l'intento di combattere il lavoro nero e irregolare e favorire il miglioramento della sicurezza nei cantieri edili.
b) di favorire la conoscenza e diffusione dei bandi di gara dei lavori pubblici tra le imprese del settore. A tale scopo si ricercheranno ulteriori informazioni anche reperibili attraverso banche dati esterne. I dati raccolti saranno trasmessi dalla Cassa Edile, con cadenza settimanale, su supporto informatico alle Parti firmatarie del presente Accordo, all'Ente Scuola e al CPT.
L'Osservatorio di settore ha sede presso la Cassa Edile che ne curerà la parte tecnica ed è gestito dalla Commissione Intersindacale di cui all'art. 3 del presente accordo.

Art. 2 - Mercato del lavoro, orientamento e formazione professionale
Le Parti prendono atto che la crisi che da anni attraversa il settore dell'edilizia ha causato pesanti conseguenze anche sul versante occupazionale, comportando un ridimensionamento delle imprese.
Oltre l'80% delle imprese edili che operano in Provincia occupa non più di 5 dipendenti, mentre non sono presenti imprese medio-grandi con più di 100 dipendenti.
Questa evoluzione ha indebolito la capacità del settore locale a concorrere ai grandi appalti.
Un ulteriore aspetto che si ripercuote negativamente sull'occupazione provinciale è rappresentato dalla carenza di manodopera qualificata.
Le motivazioni che hanno indotto tale situazione sono molteplici e di non facile soluzione in quanto radicate nella cultura sociale che considera il settore edile comparto poco qualificato, privo di innovazioni tecnologiche, di garanzie salariali e da considerarsi, in ultima analisi, quale occupazione di ripiego. In tale contesto quindi sono sempre meno numerosi i giovani che si inseriscono nel settore dell'edilizia.
Tale tendenza trova conferma anche nell'orientamento scolastico nel cui ambito è totalmente assente qualsiasi relazione con il settore, nonché nei mass-media che trattano di edilizia soltanto nel caso di corruzione o infortuni sul lavoro.
Al fine di una rivitalizzazione del settore, nell'ambito di una più ampia operazione di recupero professionale. integrazione sociale ed incentivazione occupazionale, le Parti ritengono di dare vita ad azioni comuni a sostegno del settore, rivolte a soggetti disoccupati, comunitari e non, interessati ad un inserimento professionale nel settore.
In tale ottica si conviene:
1. di promuovere l'analisi dei fabbisogni formativi attraverso lo studio dei seguenti dati:
- lavori edili programmati in provincia di Cuneo nei prossimi tre anni per tipologia (dato rilevabile dagli Enti pubblici a stazioni appaltanti);
- dati Cassa Edile su qualifiche, mansioni professionali, età, prossima pensionabilità dei lavoratori e conseguenti professionalità occorrenti per rimpiazzare i pensionandi nella normale mobilità;
- dati sulla manodopera (avviamenti, apprendistato, cambio di settore, tendenze, eco.) rilevabili dalle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego (SCICA), ecc. -
2. di facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro individuando un'ipotesi di collaborazione con le SCICA attuali e, nel prossimo futuro, con i Centri per l'impiego avente quale obiettivi:
a) favorire il processo di Preselezione degli aspiranti lavoratori rivolto al settore dell'edilizia, in modo quanto più omogeneo da parte di tutte le Strutture pubbliche di collocamento operanti in Provincia;
b) prevedere un percorso formativo nei confronti dei disoccupati privi di esperienza che intendano essere assunti in imprese edili. Il corso formativo sarà predisposto ed attuato da parte dell'Ente Scuola Edile e fornirà al lavoratore una preparazione di primo Inserimento nel settore. In tale contesto si ricercheranno soluzioni affinché la formazione possa essere finanziata anche da risorse pubbliche con l'utilizzo di tirocini o stage aziendali. Le parti verificheranno l'opportunità di effettuare corsi formativi di primo inserimento ridotti (non superiori a 3 mesi); gli stessi saranno totalmente finanziati da parte dell'Ente Scuola. In tale contesto si prevederà l'integrazione tra formazione teorica esterna all'impresa e tirocinio formativo. Ai disoccupati che supereranno il corso verrà assicurato un percorso privilegiato finalizzato all’assunzione presso imprese del settore e una borsa di studio a carico dell'Ente Scuola. L'Ente Scuola effettuerà i corsi di formazione direttamente sul territorio, in relazione al numero di allievi disponibili risultante dal processo di preselezione operato dalle singole Sezioni circoscrizionali. Nell'ambito del processo di integrazione sociale, la formazione rivolta a soggetti disoccupati extracomunitari verterà anche sull'alfabetizzazione della lingua Italiana. A tal fine le Parti ritengono opportuno coinvolgere il Provveditorato Provinciale agli Studi per ricercare adeguate forme didattiche;
c) sensibilizzare gli enti locali competenti per l'individuazione di soluzioni abitative;
d) agevolare tramite l'Ente Scuola, l'informazione alle imprese relativamente si lavoratori in cerca di occupazione derivanti dal processo di Preselezione di cui ai punti precedenti.
L'obiettivo di cui al presente punto 2) si formalizzerà attraverso la proposta di sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta dalla Commissione Intersindacale tra la Casse Edile, l'Ente Scuola, direzione Provinciale del Lavoro ed Amministrazione Provinciale.
3. Al fine di favorire la conoscenza del settore edile, le Parti convengono che l'Ente Scuola predisponga un programma di informazione sul comparto. Tale programma si svilupperà secondo due direttrici, di cui una di carattere informativo rivolta all'opinione pubblica e l'altra nell'ambito dell'orientamento scolastico. Quest'ultima, In accordo con il Provveditorato Provinciale agli Studi, sarà presentata da parte dell'Ente Scuola stesso agli studenti frequentanti le ultime classi delle Scuole Medie Inferiori e Superiori di indirizzo tecnico, nonché alle Agenzie formative che ne facessero richiesta. Le Parti, considerata la carenza di personale tecnico di cantiere riscontrata da parte delle imprese del settore e l'iniziativa promossa tramite l'Ente Scuola con gli Istituti per Geometri di Alba, Cuneo, Mondovì e Savigliano convengono di sviluppare ulteriormente tale progetto. Quanto sopra al fine di orientare gli allievi verso il settore delle costruzioni e di fornire agli Istituti elementi di conoscenza di base sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri mobili.
4. Le Parti, nel confermare la gestione ordinaria dei corsi espletati a favore del personale dipendente occupato, convengono che qualora si raggiungesse il numero di allievi per l'apertura di un corso, lo stesso potrebbe anche svolgersi in comuni della provincia, tenuto conto del numero di allievi proveniente dal comune interessato.
Le Parti delegano l'applicazione del presente articolo alla Commissione Intersindacale di cui all'art. 3.

Art. 3 - Commissione Intersindacale
Le Parti convengono di costituire la Commissione Intersindacale composta da Rappresentanti della Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale, della Confartigianato Cuneo e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori avente competenza in materia di gestione degli Accordi Sindacali sottoscritti dalle parti relativamente agli Organismi Bilaterali, mercato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sul lavoro.
La Commissione sarà composta da 12 membri nominati dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo di cui 6 in rappresentanza dei datori di lavoro e 8 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Art. 4 - Orario di lavoro
Con riferimento ai precedenti accordi, le Parti confermano che l'orario normale di lavoro è fissato, per tutti i mesi dell'anno, in 40 ore settimanali.
Nei territori considerati montani, di cui alla legge istitutiva delle Comunità Montane, l'orario contrattuale di lavoro è fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali. Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti c/o Rappresentanti Sindacali Unitari.

Art. 6 - Contratti a tempo determinato
Al fine di sopperire ad improvvise esigenze lavorativa e nell'ottica di creare ulteriori occasioni di lavoro e contrastare l'instaurarsi di rapporti di lavoro irregolari causati dalla brevità dell'esigenza lavorativa, le Parti concordano che le imprese possano stipulare contratti di lavoro a termine di durata non inferiore ad un mese e sino a quattro mesi, in attuazione dell'articolo 23 comma 1 della legge 28 febbraio 1987 n. 56.
L'impresa potrà instaurare contratti a termine per un numero di lavoratori non superiore al 30% degli addetti. È ammessa, in ogni caso, l'instaurazione di rapporti a tempo determinato per un numero massimo di 5 lavoratori.
L'azienda dovrà allegare alla comunicazione di assunzione da presentarsi alla SCICA:
- dichiarazione di iscrizione all'Associazione Imprenditoriale firmataria del presente accordo;
- dichiarazione di iscrizione e regolarità alla Cassa Edile.
La Commissione intersindacale si incontrerà periodicamente per una verifica della presente regolamentazione.

Art. 7- Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Per gli addetti a lavori di discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme previste dal vigente CCNL.

Art. 11 - Indennità per lavoratori in alta montagna
L'indennità per lavoratori in alta montagne è così quantificata:
- lavori eseguiti oltre 1300 metri e sino al 1800 metri: 15%
- lavori eseguiti oltre i 1800 metri: 30%
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale è indennità di contingenza).
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti e percorrere oltre due km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro.

Art. 12 - Indennità per lavori in galleria
L'indennità per lavoratori in alta montagna è così quantificata:
- per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio: 46%;
- per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).