Cassazione Penale, Sez. 4, 09 maggio 2017, n. 22623 - Frattura ad una mano dell'operaio. Responsabilità del DL per le attrezzature inidonee. Prescrizione


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 20/04/2017

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Brescia il 20 febbraio 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 9 novembre 2011, ha assolto P.S., per non avere commesso il fatto, mentre ha confermato la condanna del coimputato A.A.: ad entrambi si addebitava di avere, per colpa, con violazione della disciplina antinfortunistica, cagionato il 10 dicembre 2007 lesioni gravi all'operaio P.B., dipendente della società Unifond s.r.l., il cui caporeparto era P.S., mentre A.A. era legale responsabile della società, in quanto presidente del consiglio di amministrazione, con delega per gli aspetti di igiene e di sicurezza sul lavoro.
2. Dalle sentenze di merito, conformi quanto al riconoscimento della responsabilità di A.A., si ricavano le seguenti informazioni.
P.B., dipendente della società Unifond s.r.l., avente ad oggetto produzione di metalli non ferrosi, era impegnato presso una macchina cosiddetta "spara-anime", avente la funzione di produrre una sorta di sagoma intorno alla quale si realizza il pezzo da lavorare, nella rimozione di uno stampo che non funzionava bene: in particolare, mentre l'operaio procedeva alla rimozione del semistampo destro, nel contempo svitando le due viti di fissaggio, il pezzo scivolava e lo colpiva alla mano destra, provocando frattura, ferita lacero-contusa ed ustioni, giudicate guaribili in ottantadue giorni.
Ciò posto, la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione A.A., nel contempo delegato per gli aspetti di igiene e di sicurezza sul lavoro, è stata ritenuta sussistente per non avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature meccaniche idonee a mantenere in sede ed in posizione sollevata i semistampi nel corso della fasi di smontaggio degli stessi dalla macchina, pur essendo tali apprestamenti tecnici comunemente reperibili sul mercato.
La differenza tra la sentenza del Tribunale e quella di appello consiste nell'avere la Corte territoriale escluso, in punto di fatto, che lo stampo sul quale stava lavorando l'operaio fosse pesante 51 chilogrammi, ritenendo che l'oggetto invece pesasse 21 chilogrammi, fermo il riconoscimento della omissione del datore di lavoro, già accertata in primo grado, consistita nel non avere messo a disposizione del lavoratore attrezzature meccaniche idonee a mantenere in sede ed in posizione sollevata i semistampi nel corso della fasi di smontaggio degli stessi (pp. 9-10 della sentenza impugnata): in sintesi, il profilo di colpa individuato consiste nella violazione del precetto che impone di ridurre al massimo i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, al fine di salvaguardare la salute del lavoratore (p. 10 della sentenza di appello).
3. Ricorre per la cassazione della sentenza del 20 febbraio 2015 A.A., tramite difensore di fiducia, che si affida a tre motivi con i quali censura violazione di legge e difetto motivazionale.
3.1. Con il primo motivo denunzia difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la censura già posta in appello al riguardo, illegittimamente ritenendo che il fatto contestato sarebbe stato uguale indipendentemente dagli articoli di legge indicati nel capo di imputazione e che il richiamo da parte del Tribunale al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sarebbe stato una semplice attualizzazione del contestato art. 48 del d. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (pp. 9-10 della sentenza impugnata).
In realtà - si evidenzia da parte del ricorrente - nel capo di imputazione si contesta la violazione dell'art. 35, e non già dell'art. 48, del d. Lgs. n. 626 del 1994. Riportate testualmente nel ricorso entrambe le norme in questione ed evidenziata la differenza tra le stesse, si sottolinea la diversità tra fatto contestato (art. 35 d. Lgs. n. 626 del 1994) e fatto per cui è intervenuta condanna (art. 48 d. Lgs. n. 626 del 1994), con conseguente violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo A.A. deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 cod. proc. pen., poiché nel capo di imputazione non viene indicato l'articolo di legge violato: infatti nell'editto si fa riferimento all'art. 35 del d.lgs. n. 626 del 1994, mentre nella sentenza si sostiene che vi è stata violazione dell'art. 48 della medesima disciplina.
3.3. Mediante l'ultimo motivo, infine, si denunzia la genericità della motivazione della sentenza, in quanto non offrirebbe una specifica indicazione circa il peso dei carichi sotto il quale è possibile la movimentazione manuale.
 

 

Diritto

 


1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo.
Deve rilevarsi, infatti, che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. 
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 10 dicembre 2007 + sette anni e sei mesi = 10 giugno 2015; non risultano eventi sospensivi; sentenza di secondo grado del 20 febbraio 2015; atti pervenuti alla Corte di cassazione il 18 novembre 2016).
E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è comunque incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
2. Si impone, pertanto, la decisione in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il resto è estinto per prescrizione.
Così deciso il 20/04/2017.