Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 11 maggio 2017, n. 11593 - Riconoscimento della malattia professionale: prescrizione dell'azione


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 11/05/2017

 

 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da A.M.C.M., vedova di C.S., finalizzata ad ottenere dall'Inail il riconoscimento della malattia professionale da cui era affetto il de cuius, per l'intervenuta prescrizione dell'azione, essendo stata la domanda amministrativa presentata nel 2012. Riteneva la Corte che correttamente il primo giudice avesse fatto decorrere il termine di prescrizione triennale per l'azione previsto dall'articolo 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 dal ricorso del 2005 con il quale il C.S., unitamente ad altri litisconsorti, aveva convenuto in giudizio il datore di lavoro invocando l'origine professionale della malattia, dando così prova della consapevolezza dell'origine professionale della stessa, fondando la sua convinzione sulle perizie d'ufficio disposto dal 1999 in poi dai pubblici ministeri e dei giudici nel procedimento penale iniziato nei confronti dei legali rappresentanti della società datrice di lavoro.
2. Avverso la sentenza ricorre A.M.C.M., affidando il ricorso a quattro motivi, cui ha resistito l’Inail con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c..
3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato che :
1. occorre esaminare in limine litis l'eccezione d’inammissibilità del ricorso per la violazione del termine per impugnare previsto dall'articolo 325 secondo comma c.p.c., sollevata dalla difesa dell’Inail. 
1.1. Il controricorrente ha rilevato e documentato (mediante la documentazione riprodotta nel ricorso e ad esso allegata) che la sentenza della Corte d’appello è stata notificata a cura del difensore dell’Inail a mezzo pec dotata di firma digitale, accettata e consegnata in data 2 marzo 2016 nell’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario Omissis, che è l'indirizzo di posta del procuratore della ricorrente, quale indicato anche nell’ intestazione del ricorso.
Il ricorso per cassazione è stato poi passato per la notifica in data 10 maggio 2016.
1.2. La difesa della parte ricorrente nella memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c. ha eccepito tuttavia che la notifica della sentenza sarebbe nulla ai sensi dell’ art. 11 della legge n. 53 del 1994, in quanto priva della relazione di notificazione, del codice fiscale dell’avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte che ha conferito il mandato, dell’attestazione di conformità all’atto cartaceo da cui l’atto notificato è tratto. Ne conseguirebbe l’inidoneità a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione ex art. 325 II comma c.p.c.
2. Occorre al riguardo premettere che con le modifiche introdotte dalla L.12 novembre 2011, n. 183, alla L. n. 53 del 1994, è stata introdotta espressamente la PEC quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 3-bis, di talché all'avvocato è attribuita la funzione di notificare a mezzo pec le sentenze, al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione. (così Cass. 14/12/2016 n. 25758, ord.).
2.1. L’ art. 3-bis della L. 21/01/1994, n. 53, nel testo in vigore dal 31.8.2015, quale risultante per effetto della modifica da ultimo introdotta dall'art. 19, comma 1 -bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che qui rileva, prevede al comma 2 che «Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.». Ai successivi commi 4 e 5 aggiunge che «Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata» . Specifica poi che detta relazione deve contenere: «il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; l'attestazione di conformità di cui al comma 2 ».
2.2. Il successivo art. 11 della legge citata commina espressamente la nullità della notìfica, rilevabile d’ufficio, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2.3. Il comma 3 dello stesso art. 3 bis, ribadisce inoltre anche per le notificazioni via p.e.c. il principio della c.d. “doppia decorrenza”, indicando che « La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ».
3. Nel caso in esame, risulta dagli atti la ricevuta dell’accettazione e della consegna della notificazione a mezzo posta elettronica certificata della copia informatica della sentenza nella casella di posta del difensore, ma non è indicata tra gli allegati al messaggio la relazione di notificazione prescritta dal riportato comma 5, che neppure è stata prodotta in copia cartacea come allegato al ricorso.
3.1. Questa Corte ha chiarito (ord. 17/06/2014 n. 13758) che, ferma l'indefettibilità dei requisiti soggettivi ed oggettivi della notifica a mezzo pec, ciascuna delle altre formalità va valutata in rapporto ai principi generali in materia di nullità ed alla funzione che ognuna di tali prescrizioni persegue.
Nell’ambito di tali formalità, la relazione di notificazione deve ritenersi elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché la legittimazione del mittente. In difetto di essa, quindi, la notifica della sentenza, pur pervenuta al destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del gravame.
3.2. Il ricorso, notificato nel termine previsto dall’art. 327 comma 1 c.p.c., risulta quindi tempestivo.
4. I motivi di ricorso sono così rubricati :
4.1. in relazione all’art. 360, I co, n. 3 c.p.c., violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 112 del T.U. 1124/1965, e degli artt. 2935, 2943 e 2945 del codice civile.
4.2. in relazione all’art. 360, I co. n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente sostiene che il Collegio di merito non avrebbe adeguatamente valutato la posizione del C.S., il quale - successivamente alle sentenze del Tribunale di Roma n. 19397/08 e n. 12545/09 depositate a novembre 2009 e passate in giudicato nel giugno 2010, che avevano riconosciuto la malattia professionale - fece richiesta di rendita all’INAIL e, dopo essere stato chiamato dall’Ente a visita medica, con nota del 2 giugno 2012, vide respinta la sua domanda (con lettera del 9/6/2012) per asserita assenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro svolto.
4.3. violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto solo nella sentenza d’appello si sarebbe valorizzata la mancata presenza in giudizio dell’Inail;
4.4. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 117 della Costituzione e degli artt. 1, 13, e 6 paragrafo I della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. La sentenza gravata non sarebbe conforme alla normativa costituzionale ed europea in materia di giusto processo ed effettività della tutela giurisdizionale.
5. I motivi 1, 2 e 4 lamentano in sostanza che la Corte d’appello, senza svolgere istruttoria e senza consultare il fascicolo di primo grado, che non era pervenuto, abbia fatto decorrere la prescrizione dal ricorso giudiziale del 2005, e non dalle sentenze (non definitiva depositata il 6 luglio 2009 e definitiva depositata il 30 novembre 2009) che in esito a quel ricorso avevano riconosciuto il nesso di causalità tra le malattie di cui il C.S. era portatore e il lavoro svolto presso la società SIAPA, che produceva anticrittogammici per l’agricoltura. Ciò tanto più in quanto la domanda amministrativa era stata respinta per assenza del rischio e che prima dell’accertamento giudiziale l’origine professionale della malattia era res dubia.
5.1. Tali motivi sono infondati.
Secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. 15/01/2016 n. 598, Cass. n. 17700 del 2014), la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, può ritenersi verificata, in un equilibrato rilievo tra l'elemento oggettivo della manifestazione e la consapevolezza soggettiva da parte del lavoratore) che non frustri lo scopo degli interventi della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 206 del 1988, n. 31 del 1991), quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. explurìmis, Cass. nn. 23457/2009; 14584/2009; 7323/2005; 23418/2004; 23110/2004; 19575/2004;2625/2004).
5.2. Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato art. 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2003; n. 16178 del 2004; n. 8249 del 2011, n. 12317 del 2011, n. 14281 del 2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto; è, in definitiva, l’oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità. La conoscibilità, dunque, è cosa diversa dalla conoscenza ed altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento. Possibilità che esclude anche che sia necessario che l’origine professionale sia già stata riconosciuta in sede giudiziaria o amministrativa.
5.3. Alla stregua di quanto sopra deve escludersi l'esistenza dei vizi attribuiti alla sentenza impugnata, atteso che l'interpretazione della disposizione in parola fornita dalla Corte territoriale è assolutamente conforme al contenuto normativo della disposizione in questione. Ed invero i giudici di merito, applicando correttamente i pnncipi sopra esposti, hanno ritenuto che la consapevolezza (nel senso, appunto, di conoscibilità come innanzi intesa) dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale potesse ragionevolmente desumersi dall’ avvenuta proposizione dell’azione nei confronti del datore di lavoro, corroborata dalla certificazione medica acquisita in sede penale.
5.4. Trattasi di una valutazione di merito adeguatamente motivata sulla base delle risultanze fattuali acquisite, in relazione alla quale resta precluso il sindacato di legittimità, secondo i limiti prescritti dal nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite nelle sentenze 07/04/2014, n. 8053 e 8054.
5.5. Non si comprende infine (in relazione al quarto motivo) in qual senso risulterebbero violati i principi del giusto processo a cagione del fatto che la Corte d’appello avrebbe deciso senza esaminare il fascicolo di primo grado, quando comunque le ragioni della decisione risultino puntualmente argomentate e coerenti con gli atti processuali.
6. Inammissibile è il terzo motivo, privo dell’adeguata esposizione con preciso riferimento agli atti processuali che ne consentano di comprendere la portata ed al relativo contenuto, in violazione dei precetti desumibili dagli artt.366 c. 1 n. 6 e 369 c. 2 n. 4 c.p.c. Non risulta peraltro smentito l’assunto della Corte d’appello secondo il quale l’Inail non aveva partecipato al giudizio promosso dal C.S. e dai suoi litisconsorti nei confronti del datore di lavoro.
7. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
8. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
9. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2017