Cassazione Penale, Sez. 7, 12 maggio 2017, n. 23673 - Nessuna prova di una delega di funzioni. Doglianze del tutto aspecifiche: ricorso inammissibile


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 22/03/2017

 

 

 

FattoDiritto

 


S.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo in data 9.03.2015, in riferimento al reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'esponente deduce genericamente il vizio motivazionale. Osserva che la Corte di Appello si è limitata a richiamare le valutazioni espresse dal giudice di primo grado.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la ricorrente non propone in realtà alcun motivo di censura, che attinga l'apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza Impugnata. L'esponente, invero, si limita a formulare doglianze del tutto aspecifiche, rispetto al percorso argomentativo sviluppato in sede di merito, senza confrontarsi altrimenti con il concreto contenuto motivazionale del provvedimento gravato. Deve, allora, rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980). E' poi appena il caso di considerare che la Corte di Appello, diversamente da quanto assertivamente osservato dal ricorrente, ha sviluppato un analitico percorso argomentativo, in riferimento alle componenti oggettive e soggettive del reato in addebito. La Corte di merito, in particolare, ha scrutinato le doglianze affidate all'atto di appello proposto nell'interesse dell'imputato S.P., osservando che non era risultata provata alcuna delega di funzioni, nell'ambito della esecuzione dei lavori di cui si tratta; con la precisazione che sul datore di lavoro gravava comunque l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2017.