Tipologia: Accordo
Data firma: 6 ottobre 2011
Validità: 31.12.2013
Parti: Molino Piantoni/Associazione Industriale Bresciana e Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Molino Piantoni
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1) Premio per obiettivi 
2) Modalità di corresponsione dell’erogazione economica
  3) Verifiche periodiche
4) Lavoro straordinario
5) Durata

Addì, 6 ottobre 2011, presso la sede dell’Associazione Industriale Bresciana, tra la Molino Piantoni sas di M. Piantoni & C., […], assistita dal[…]l'Associazione Industriale Bresciana e la Flai-Cgil […]

Premesso che:
- nel corso di appositi incontri tenutisi tra le parti, la Società ha illustrato l’attuale situazione produttiva, occupazionale e di mercato, nonché le relative prospettive a breve e medio termine;
- la Società è impegnata a consolidare la propria presenza nel mercato di riferimento attraverso il miglioramento della competitività complessiva, da perseguire attraverso obiettivi di produttività;
- è intenzione delle parti stipulare il presente accordo in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale e di legge ed ai vigenti accordi interconfederali;
- il presente accordo sostituisce integralmente ogni precedente intesa di natura economica fra le parti,
tutto quanto sopra premesso, si è convenuto e stipulato quanto segue.

3) Verifiche periodiche
A fronte di un anomalo andamento dell’indice di produttività di cui sopra, le parti si incontreranno per analizzarne le cause e individuare tempestivamente i possibili interventi. La Società, su richiesta dell’Organizzazione sindacale, conferma la sua attenzione ai problemi connessi al D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro; a tale proposito la Società si impegna a monitorare l'ambiente di lavoro ed a formare e informare i lavoratori relativamente ai rischi e ad eventuali pericoli riscontrati.

4) Lavoro straordinario
Le parti convengono che la Società potrà disporre il ricorso al lavoro straordinario per ipotesi ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 31, comma 3, del vigente CCNL dell’Industria alimentare, nel limite di 80 ore annue pro-capite.
Entro questi limiti, la Società potrà disporre prestazioni individuali di lavoro straordinario nella giornata del sabato, per un massimo di dieci sabati in un anno (1° gennaio - 31 dicembre), dandone preventiva comunicazione al lavoratore, con un preavviso di 48 ore.
[…]
Le parti concordano sull’obbligatorietà delle prestazioni di lavoro straordinario.
Nessun lavoratore potrà, quindi, rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario.