Tipologia: Accordo
Data firma: 26 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Fisba-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Macerata
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Oggetto ed efficacia del contratto
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Part-time
Art. 4 - Riassunzione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Inquadramento
Art. 7 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 8 - Retribuzione
  Art. 9 - Obblighi tra le parti
Art. 10 - Rimborso spese di trasporto
Art. 11 - Indennità di capo operaio
Art. 12 - Indennità di cassa
Art. 13 - Contributo Fimiav ed assistenza contrattuale
Art. 14 - Operai florovivaisti
Art. 15 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Art. 16 - Decorrenza e durata
Allegati

L’anno 2000 il giorno 26 del mese di giugno, presso gli uffici dell’Unione Provinciale Agricoltori di Macerata, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Macerata […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Macerata […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Macerata […] e la Fisba - Cisl […], la Flai - Cgil […], la Uila - Uil […]
In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 86 del CCNL si conviene quanto segue:

Oggetto ed efficacia del contratto
Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e florovivaiste e gli operai a tempo indeterminato e determinato da esse dipendenti e, completa per le parti demandate, la normativa del CCNL.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Le parti convengono di costituire, a livello provinciale, un Osservatorio Provinciale che, oltre ad avere funzioni già individuate dall’art. 6 del CCNL, sia luogo di confronto finalizzato alla costituzione di posizioni comuni riguardanti le politiche di sviluppo del settore Agricolo della provincia.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto provinciale.
L’Osservatorio Provinciale sarà costituito da un Consiglio di 6 (sei) componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Tutte le cariche per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale sono gratuite, quindi è esclusa qualsiasi corresponsione di gettoni di presenza, di rimborsi spese e di compensi.

Art. 3 - Part-time
In relazione a quanto previsto dall’art. 15 del CCNL viene predisposto un modello (allegato n. 1) per l’attivazione del rapporto di lavoro a part-time, ad integrazione della normale assunzione mediante registro d’impresa.
Le parti stabiliscono che per le seguenti tipologie di lavori è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni di durata inferiore a quelle previste nel CCNL:
Allevamenti - Agriturismo - Florovivaismo - Commercializzazione dei prodotti agricoli.
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
• per prestazioni settimanali 18 ore
• per prestazioni mensili 60 ore
• per prestazioni annuali 450 ore
Per l’applicazione del contratto part-time individuale, le parti possono richiedere la firma delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 7 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro;
lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 35 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti;
lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 fino alle ore 6 del giorno seguente.
[…]

Art. 14 - Operai florovivaisti
Le norme contenute nel presente contratto provinciale si applicano anche alle aziende florovivaiste ed ai lavoratori da esse dipendenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano al CCNL.