Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2017, n. 24948 - Infortunio durante lo smontaggio del braccio di un escavatore. Responsabilità del capocantiere


 

"Il capo cantiere, la cui posizione é assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (cfr. Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403). Tra i doveri dei capo cantiere rientra, ad esempio, quello di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015 - dep. 2016, Zelanda e altri, Rv. 265977); e, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia - con conseguente assunzione da parte di ciascun garante dell'obbligo di impedire l'evento-, il capo cantiere é in particolare destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche (Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio e altro, Rv. 252149)."

Nella specie, gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni gravavano perciò anche sull'imputato, il quale, nella predetta qualità, ben doveva e poteva rappresentarsi - e quindi adoperarsi per prevenire - i rischi connessi ad operazioni, come quella di smontaggio de! braccio di un escavatore, rientranti nella normale esecuzione delle attività lavorative all'Interno di un cantiere edile come quello ove egli rivestiva la ridetta posizione di preposto.
Che si trattasse di operazione rischiosa (da non compiere stando sotto il braccio dell'escavatore) e di non semplice esecuzione, tanto da richiedere la cooperazione di tre o quattro persone (o, quanto meno, di due persone), é circostanza emersa nel giudizio di merito e ricavabile dalle dichiarazioni rese dal funzionario ASL M.P. e dai dipendente della VIPP Lavori, F.F., riportate alle pagine 6-7 della sentenza impugnata.
E' dunque pertinente l'osservazione svolta dalla Corte di merito in base alla quale, pur a fronte di un rischio noto o comunque conoscibile, i soggetti garanti (e, per quanto qui interessa, il M.V.) non si attivarono per disciplinare e far eseguire in sicurezza la predetta operazione di smontaggio; all'odierno ricorrente é stato perciò fondatamente mosso l'addebito di non avere impedito, sul piano operativo, che simili operazioni venissero eseguite senza il rispetto delle corrette procedure di sicurezza (nella specie codificate, come precisato dalla Corte di merito, sul libretto d'uso dell'escavatore).


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 19/04/2017

 

 

 

Fatto

 

1. In data 2 febbraio 2016, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza con la quale, in data 9 ottobre 2014, il Tribunale di Mantova aveva condannato, fra gli altri, M.V. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso in danno di A.A. in Canneto sull'Oglio, in data 23 settembre 2008.
1.1. L'episodio per cui si procede si verificava presso un cantiere edile presso il quale operava la ditta VIPP Lavori S.p.A. (dalla quale dipendevano sia la vittima, con mansioni di operaio, sia il M.V., con mansioni di capo cantiere), durante un'operazione di smontaggio del braccio di un escavatore cingolato. Tale operazione, che secondo il manuale di istruzioni del macchinario presupponeva una complessa procedura, veniva inizialmente eseguita da tale C.P. con l'ausilio dell'A.A.; a un certo punto il C.P. veniva distolto dall'operazione, perché chiamato a svolgere altra incombenza dal capo commessa L.F., e l'A.A. veniva invitato dal C.P. a proseguire da solo nell'esecuzione dell'operazione ci smontaggio. Per un errore della vittima nell'esecuzione dell'operazione, causato dalla rimozione di alcuni spinotti che ne bloccavano la giunzione, il braccio dell'escavatore si piegava improvvisamente verso il basso travolgendo l'A.A. e schiacciandogli le gambe, con conseguenti esiti gravemente lesivi come riportati nell'imputazione.
1.2. Del reato di lesioni colpose, oltre al M.V., rispondevano il legale rappresentante della società F.R., assolto dagli addebiti per avere conferito valida delega di funzioni, nonché W.R., responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delegato alla sicurezza, il quale - come destinatario della predetta delega di funzioni da parte del F.R. - veniva condannato in primo grado, con conferma della condanna in appello.
1.3. Al M.V., in qualità di capo cantiere, viene addebitato di non avere vigilato - in violazione dell'art. 19, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 - sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi e sulle disposizioni aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro, e di avere altresì omesso di verificare che i soli lavoratori opportunamente istruiti accedessero ai luoghi di esposizione a rischi gravi e specifici. Il fatto di avere disatteso i detti obblighi e di non avere fatto rispettare regole di comportamento per evitare e prevenire il rischio poi concretizzatosi, pur a fronte della prevedibilità dell'evento, integra, secondo la Corte distrettuale, l'addebito dell'accaduto, a titolo di colpa, anche al M.V..
2. Avverso la prefata sentenza il M.V. ricorre, per il tramite del suo difensore di fiducia, con atto che consta di due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 41 cod.pen., per avere la Corte di merito ritenuto che il comportamento del capo commessa L.F., che aveva distolto il C.P. dall'operazione, non avesse rilevanza interruttiva del nesso di causalità tra le omissioni ascritte al M.V. (che oltretutto non era sul luogo dell'infortunio) e l'evento lesivo.
2.2. Con il secondo motivo l'esponente lamenta vizio di motivazione sempre con riguardo alla omessa considerazione della rilevanza interruttiva del comportamento del L.F. sul nesso di causalità, pur a fronte delle censure mosse con l'atto d'appello; era il L.F., nella sua qualità di capo commessa, a dover impedire che l'A.A. proseguisse da solo nella rischiosa operazione di smontaggio. La Corte di merito ha omesso di motivare sul punto, cosi escludendo la portata interruttiva dei nesso eziologico costituita dall'ingerenza del L.F. nell'operazione.
2.3. A chiusura del ricorso, l'esponente rileva che, in ogni caso, in relazione al tempo decorso dalla commissione del reato, quest'ultimo deve ritenersi estinto per maturata prescrizione.
 

 

Diritto

 


1. Le doglianze del ricorrente, siccome entrambe attinenti (sotto i diversi aspetti della violazione di legge e del vizio di motivazione) all'identico profilo del nesso di causalità e della sua interruzione, possono essere congiuntamente trattate.
Si tratta comunque di censure infondate.
1.1. Al di là delle concorrenti responsabilità ipotizzate in capo al L.F., nella qualità di capo commessa e al soggetto che distolse il C.P. dallo smontaggio del braccio dell'escavatore, é assodato che il M.V. svolgeva mansioni di capo cantiere; come tale, egli era titolare di una ben precisa posizione di garanzia in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni.
E' noto infatti che il capo cantiere, la cui posizione é assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (cfr. Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403). Tra i doveri dei capo cantiere rientra, ad esempio, quello di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015 - dep. 2016, Zelanda e altri, Rv. 265977); e, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia - con conseguente assunzione da parte di ciascun garante dell'obbligo di impedire l'evento-, il capo cantiere é in particolare destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche (Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio e altro, Rv. 252149).
1.2. Nella specie, gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni gravavano perciò anche sul M.V.: il quale, nella predetta qualità, ben doveva e poteva rappresentarsi - e quindi adoperarsi per prevenire - i rischi connessi ad operazioni, come quella di smontaggio de! braccio di un escavatore, rientranti nella normale esecuzione delle attività lavorative all'Interno di un cantiere edile come quello ove egli rivestiva la ridetta posizione di preposto.
Che si trattasse di operazione rischiosa (da non compiere stando sotto il braccio dell'escavatore) e di non semplice esecuzione, tanto da richiedere la cooperazione di tre o quattro persone (o, quanto meno, di due persone), é circostanza emersa nel giudizio di merito e ricavabile dalle dichiarazioni rese dal funzionario ASL M.P. e dai dipendente della VIPP Lavori, F.F., riportate alle pagine 6-7 della sentenza impugnata.
E' dunque pertinente l'osservazione svolta dalla Corte di merito in base alla quale, pur a fronte di un rischio noto o comunque conoscibile, i soggetti garanti (e, per quanto qui interessa, il M.V.) non si attivarono per disciplinare e far eseguire in sicurezza la predetta operazione di smontaggio; all'odierno ricorrente é stato perciò fondatamente mosso l'addebito di non avere impedito, sul piano operativo, che simili operazioni venissero eseguite senza il rispetto delle corrette procedure di sicurezza (nella specie codificate, come precisato dalla Corte di merito, sul libretto d'uso dell'escavatore).
1.3. A fronte delle censure messe dall'esponente al percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, va osservato che alcuna portata interruttiva del nesso di causalità può riconoscersi nella condotta del L.F.: invero, sul piano generale va ricordato che non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione .nella condotta colposa altrui (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255); e, nella specie, ragionando in termini controfattuali, se M.V., nella sua qualità, si fosse adoperato per impedire che, all'interno del cantiere, i lavoratori fossero lasciati soli nell'esecuzione di operazioni rischiose e non alla loro portata, in relazione a un rischio che (come quello concretizzatosi) era da lui conoscibile, il capo commessa L.F. non avrebbe verosimilmente agito in modo tale da distogliere il C.P. dall'operazione di smontaggio che egli stava svolgendo assieme all'A.A. e l'evento lesivo, con elevata probabilità logica, non si sarebbe verificato.
2. Peraltro, a fronte dell'infondatezza dei motivi di ricorso, va rilevato che il reato per cui si procede, commesso il 23 settembre 2008, é oggi prescritto.
Di tal che l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per maturata prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2017.