Categoria: 1997
Visite: 9313

Tipologia: CIPL
Data firma: 7 giugno 1997
Validità: 31.12.2000
Parti: Metronotte, Fitist security, La fedelissima città di Ancona, Omnia Trasporti, Vigilanza città di Jesi, La vedetta e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Ancona
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Capitolo I Commissione Paritetica Provinciale
Art. 1 - Oggetto e funzioni
Art. 2 - Norme procedurali
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 4 - Contenuto dei corsi professionali di formazione
Capitolo II Garanzie occupazionali
Art. 1 - Cambio di appalto
Art. 2 - Perdita dei requisiti soggettivi da parte del lavoratore
Capitolo III Organizzazione del lavoro
Art. 1 - Orario di lavoro
  Art. 2 - Straordinario
Art. 3 - Rotazione sui servizi
Capitolo IV Garanzie del rapporto

Art. 1 - Lutti familiari
Art. 2 - Programmazione delle ferie
Art. 3 - Programmazione dei turni di lavoro
Art. 4 - Polizza assicurativa
Capitolo V Parte economica
Premessa
Art. 1 - Una Tantum
Art. 2 - Ticket mensa
Capitolo VI Durata contrattuale
Dichiarazione

Contratto integrativo provinciale per i difendenti degli istituti di vigilanza privata della provincia di Ancona

Il giorno 7 giugno 1997, in Ancona, tra Metronotte srl […], Fitist security srl […], La fedelissima città di Ancona […], Omnia Trasporti srl […], Vigilanza città di Jesi srl […], La vedetta srl […] e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], assistiti da una rappresentanza dei lavoratori […], si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale per i dipendenti dagli Istituti di vigilanza privata, composto da 6 capitoli.

Premessa
1. Le parti sociali si danno atto della assoluta necessita ed opportunità di una equiparazione nei trattamenti economico e normativo per tutti i lavoratori della vigilanza privata operanti nella Provincia di Ancona.
Infatti le eventuali differenziazioni finirebbero per produrre effetti, oltre che per i singoli. lavoratori, anche sui costi delle singole aziende, favorendo una pericolosa ed anomala concorrenza. che, non svolgendosi sul piano tecnico operativo e professionale provocherebbero conseguenze negative per il settore tutto e per occupazione e sicurezza dei lavoratori;
2. Le parti auspicano altresì una sempre maggiore attenzione alle problematiche della sicurezza e della formazione, rispetto alle quali il presente accordo viene concordemente considerato come un fondamentale punto di partenza.
In questo ambito, assume un ruolo strategico il livello delle relazioni sindacali; volte, al raggiungimento di un autonomo governo del settore da parte dei suoi protagonisti: Istituti di vigilanza e lavoratori in essi impiegati;
3. il presente contratto costituisce un complesso normativo inscindibile, supera e sostituisce esplicitamente ogni precedente accordo integrativo provinciale, uso o consuetudine, anche locale ed è pacificamente considerato dalle parti sottoscriventi come disciplinante, in modo unitario, il rapporto di lavoro per tutti i dipendenti da Istituti di vigilanza privata della Provincia di Ancona;
4. le parti si danno reciprocamente atto della oramai strutturale crisi economica che attraversa il Paese e la Provincia di Ancona.
Tale crisi svolge i propri effetti anche sull'aspetto dei livelli occupazionali, con costante perdita di posti di lavoro e l'immanente pericolo di un ulteriore peggioramento della situazione.
Rispetto a tale situazione, le parti sociali intendono reagire puntando, di comune intesa, sulla qualità del servizio svolto in favore dell'utenza e sulla professionalità degli operatori della sicurezza, anche rispetto all'introduzione di tecnologie nuove che coinvolgono professionalità e competenze nuove.
Sulla scorta di tale realtà le parti intendono superare l'attuale momento di crisi e responsabilmente farsi carico di una crescita culturale e quindi operativa del settore, nonostante l'accennata perdurante crisi, che altrove ha portato a sintesi diverse da quella messa in atto in questa sede.
Pertanto, pur tenendo conto della non felice situazione. Istituti di vigilanza della Provincia di Ancona ed Organizzazioni sindacali intendono dare un segnale forte nel senso - come accennato - del recupero del governo del settore ed in questa prospettiva sono addivenute al presente accordo, del quale, in estrema sintesi, i punti focali possono essere riassunti nei seguenti:
1 mantenimento e, se possibile, sviluppo dei livelli occupazionali;
2 istruzione, qualificazione, riqualificazione del personale finalizzate al raggiungimento di due strategici obiettivi: qualità del servizio e sicurezza per i lavoratori, nell'ambito, tuttavia, di una attività, per definizione a rischio, poiché finalizzata alla tutela di beni di terzi

Capitolo I Commissione Paritetica Provinciale
Art. 1 - Oggetto e funzioni

Le parti intendono utilizzare lo strumento, peraltro già esistente in Provincia, della Commissione paritetica provinciale, intendendo tuttavia dare un, impulso a questo importante strumento di confronto e di analisi delle diverse problematiche che investono il settore.
I compiti della Commissione Paritetica provinciale sono i seguenti:
- prendere atto ed analizzare le tematiche istituzionali che riguardano il settore della vigilanza privata, sia a livello legislativo che regolamentare, sia da parte delle Autorità nazionali, sia di Quelle Locali;
Riguardo a detto profilo, sarà compito della Commissione paritetica provinciale di proporre istanze e soluzioni, possibilmente comuni fra le parti sociali;
- prendere atto ed analizzare le problematiche della sicurezza, sia nell'ottica della recente legislazione conseguente alla Legge [dlgs] 626/94 e successive modifiche ed aggiornamenti, sia riguardo all'aspetto tecnico operativo della sicurezza del lavoratore.
Anche questo profilo, come tutti quelli che coinvolgono l'intervento della Commissione, è connesso quello propositivo di istanze e soluzioni volte ad un reale 'é sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza. del lavoro (safety e security), tenuto comunque conto che, per sua natura, quella della guardia particolare giurata è attività, per definizione e natura, a rischio;
- prendere atto ed analizzare le problematiche connesse alla qualità del servizio svolto dai lavoratori degli Istituti di vigilanza privata. della Provincia, nel proposito di migliorare la resa operativa del servizio, non fine a sé stesso, ma connesso ad una utilità sociale riconosciuta ed imposta dalla Legge.
Tale aspetto non andrà disgiunto da quello della sicurezza di cui al precedente punto;
- prendere atto ed analizzare ogni aspetto connesso alle prospettive di sviluppo del settore in genere e dell'occupazione in particolare, tenendo nel debito conto sia l’attuale tecnologia a disposizione, sia la eventuale introduzione di nuove metodologie di svolgimento del servizio.
Questo aspetto non va disgiunto da quello della professionalità e della formazione dei lavoratori interessati da tali eventuali innovazioni;
- prendere atto ed analizzare le inevitabili evoluzioni od involuzioni del settore della vigilanza privata in Provincia, alcune delle quali già in atto, e proporre correttivi o soluzioni sia ad uso delle parti sociali stesse, sia d'elle Autorità, preposte;
- approfondire la compatibilità o meno del sistema voluto dall'Accordo Nazionale 23/7/1995 con le peculiarità della vigilanza privata.
In particolare verificare la possibilità di individuare una metodologia premiale per i lavoratori che sia connessa con la produttività degli stessi; dirimere controversie a livello provinciale riguardanti la applicazione dei contratti di lavoro nazionale o provinciale, proponendo soluzioni omogenee per tutti i lavoratori della Provincia; esaminare le controversie collettive sorte a livello Territoriale provinciale o nei singoli Istituti in ordine all'applicazione dei contratti di lavoro (nazionali o provinciali) con facoltà di decidere il ricorso alla Commissione Paritetica Nazionale per la verifica delle controversie medesime, qualora la Commissione Provinciale ove non fosse in grado di risolverle;
Per rendere possibile l'attuazione di quanto qui programmato e convenuto, si conviene quanto segue.

Art. 2 - Norme procedurali
1. la Commissione paritetica provinciale si riunirà - di norma - almeno con cadenza semestrale, salvo opportunità o necessità particolari;
2. La Segreteria è insediata presso la Filcams-Cgil suo Responsabile provinciale pro tempore fungerà da Segretario;
3. di ogni riunione dovrà essere steso processo verbale che resterà depositato presso la Segreteria della Commissione ed utilizzato unanimemente dalla Commissione nei modi ritenuti più opportuni;
4. la Segreteria della Commissione è tenuta a comunicare ai membri della stessa sia la data delle riunioni semestrali periodiche, sia quella delle riunioni straordinarie;
5. la Commissione paritetica provinciale è composta da 6 Componenti, 3 per parte sindacale e 3 per parte datoriale da nominarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla Segreteria della Commissione.
6. I membri di parte datoriale potranno variare di volta in volta, a seconda delle esigenze e verranno nominati all'atto della apertura della riunione stessa.
7. I componenti la Commissione godono di pari dignità e le delibere debbono essere adottate a maggioranza qualificata;
8. In occasione della riunione semestrale (quindi 2 volte all'armo) gli Istituti di vigilanza della Provincia metteranno a disposizione della Commissione tutti i dati ed i fatti rilevanti riguardanti gli argomenti di competenza della Stessa e sopra specificati.
9. per il ricorso alla Commissione Paritetica Nazionale per la verifica delle controversie alle quali la Commissione Provinciale non sia in grado trovare soluzione, si stabilisce la seguente procedura:
- l'Istituto o l'Organizzazione Sindacale portano la controversia collettiva in sede di Commissione Provinciale;
- La Commissione Paritetica si riunisce entro 15 giorni dalla presentazione della controversia ed esaminata la stessa;
- Entro 15 giorni dalla disamina la Commissione deve decidere: a) risolvendo la questione, in tal caso il parere della Commissione non è più impugnabile in alcuna sede; b) decidendo il ricorso alla Commissione paritetica nazionale; c) non pronunciandosi sul merito del ricorso. In tale caso, ognuna delle parti è abilitata a tutelare i propri interessi nei modi ritenuti più opportuni; d) durante la durata della procedura descritta, compreso il ricorso alla Commissione paritetica nazionale, nessuna delle parti potrà dare luogo ad iniziative sindacali o legali; e) resta altresì inteso che il termine di 15 giorni stabiliti per la decisione della Commissione, può essere prorogato per una sola volta, dietro istanza motivata del o degli interessati, per una sola volta e per un uguale periodo.

Art. 3 - Formazione professionale
Le parti sociali hanno inteso attrarre la materia della formazione professionale nell'ambito dei compiti e della responsabilità della Commissione paritetica provinciale al fine di raggiungere lo scopo di ottenere una sostanziale equivalenza fra la preparazione professionale fra i lavoratori anche se impiegati in organizzazioni diverse.
Ciò anche ai fini di una maggiore garanzia in termini di sicurezza personale. Inoltre la strategicità della formazione professionale impone che lo strumento della Commissione paritetica abbia a disposizione un quadro completo della situazione provinciale sul particolare e delicato aspetto della formazione professionale. La commissione paritetica provinciale, ai fini della formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori, svolgerà i seguenti compiti:
- proposte in materia di organizzazione dei corsi tenendo conto degli orari e dei tempi di attuazione dei corsi stessi;
- proposte in ordine alle figure destinatarie della formazione e selezione;
- proposte in materia di argomenti e materie di studio da trattarsi nei corsi organizzati dai singoli Istituti, che, almeno in occasione delle riunioni ordinarie semestrali saranno tenuti a rendere edotta la Commissione sulle iniziative e dei corsi organizzati ed attuati, fornendo altresì notizie su programmi, docenti e sussidi didattici; disamina e proposta del materiale didattico;
- Pareri generali e specifici sul tema della formazione professionale, anche con riguardo alla concreta attuazione dei programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- Intervenire presso le Autorità competenti in presenza di eventi che comportino riflessi rispetto alle materie collegate alla formazione professionale.
- si conviene che entro il 30 settembre 1997 tutti gli Istituti di vigilanza operanti nella Provincia di Ancona forniranno alla Commissione una relazione contenente informazioni in ordine alla attività formativa svolta, il numero di dipendenti coinvolti, le figure professionali interessati, i sussidi didattici ed i docenti che sono stati utilizzati.
Sulla base di questa prima acquisizione di dati, la Commissione paritetica provinciale elaborerà entro il 31 Dicembre di ogni anno.
a) una relazione consuntiva sulla formazione svolta da tutti gli Istituti operanti;
b) una relazione programmatica sulla formazione da svolgere per il futuro da tutti gli Istituti operanti.
Nota a verbale
La funzione di controllo sia sulla effettiva attuazione dei corsi, sul contenuto e sulle iniziative e dei corsi organizzati ed attuati da parte dei singoli Istituti costituisce uno dei compiti principali della Commissione, paritetica provinciale.

Art. 4 - Contenuto dei corsi professionali di formazione
A titolo indicativo, sin da ora le parti convengono che i corsi professionali dovranno vertere almeno sulle seguenti materie:
1. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/31, Titolo IV artt. 133 - 140 e relativo regolamento di attuazione R.D. 635/40);
2. Codice penale;
3. Codice di procedura penale;
4. tecniche di osservazione;
5. tecnologie applicate alla vigilanza;
6. legislazione del lavoro;
7. contratti di lavoro;
8. conoscenza teorica delle armi
9. utilizzo pratico delle armi;
10. conoscenza teorica dei mezzi in dotazione;
11. utilizzo pratico dei mezzi in dotazione;
12. norme comportamentali;
13. conoscenza delle diverse tipologie di servizi.

Capitolo II Garanzie occupazionali
Art. 2 - Perdita dei requisiti soggettivi da parte del lavoratore

In caso di perdita dei requisiti soggettivi indispensabili per svolgere l'attività di guardia particolare giurata dipendenti da cause fisiche (perdita di visus, etc.) l'azienda interessata si impegna ad esaminare eventuali possibilità alternative, compatibilmente con la propria situazione.

Capitolo III Organizzazione del lavoro
Art. 1 - Orario di lavoro

In ossequio a quanto già convenuto in occasione della precedente contrattazione provinciale, resta inteso che le singole aziende verificheranno con le RSA o RSU (se nominate) la possibilità di mutare l'attuale assetto dell'orario di lavoro, secondo esigenze aziendali; tenuti nel debito conto organici, carichi di lavoro, straordinari, tipologie di servizi, modalità di esplicazione degli stessi.

Art. 2 - Straordinario
Premesso che la particolarità della attività di vigilanza privata implica un riconosciuto utilizzo del lavoro straordinario in misura superiore a quello utilizzato in settori diversi, gli Istituti di vigilanza operanti nella Provincia di Ancona si impegnano a ridurre - per quanto possibile - il ricorso allo stesso.

Art. 3 - Rotazione sui servizi
Gli Istituti firmatari si impegnano ad attuare una rotazione dei servizi svolti, in modo da consentire alla guardia particolare giurata una migliore e completa conoscenza delle diverse metodologie e tipologie di servizio svolte dall'Istituto di vigilanza.
La rotazione del personale terrà inoltre conto nella assegnazione, ove possibile, della località di residenza del lavoratore.
In entrambe i casi, tale rotazione dovrà comunque tenere conto sia delle esigenze tecnico operative del servizio stesso, sia della autonomia e organizzativa dell'azienda, sia inoltre della "clausola di gradimento" che è ordinariamente inserita nei contratti di vigilanza privata, nonché della realtà commerciale degli Istituti di vigilanza che fisiologicamente prevede frequenti perdite ed acquisizioni da parte della competenza.

Capitolo IV Garanzie del rapporto
Art. 3 - Programmazione dei turni di lavoro

Gli Istituti dovranno programmare i turni di ogni lavoratore con almeno 48 ore di anticipo, fatte salve ovviamente, le situazioni non programmate o programmabili, nell'ottica della copertura del servizio, alla luce della natura peculiare dell'attività di vigilanza.

Dichiarazione
Si demanda alla Commissione paritetica provinciale il compito di redigere un Testo Unico contenente tutte le norme provinciali sin qui siglate, detto testo unico annullerà e sostituirà ogni precedente accordo a livello provinciale.